Opera Omnia Luigi Einaudi

10-18 dicembre 1920 – Provvedimenti per le cooperative agricole

Tipologia: Paragrafo/Articolo – Data pubblicazione: 10/12/1920

10-18 dicembre 1920 – Provvedimenti per le cooperative agricole

Atti Parlamentari – Senato del Regno – Discussioni

Interventi e Relazioni parlamentari, a cura di Stefania Martinotti Dorigo, Vol. I, Senato del Regno (1919-1922), Fondazione Luigi Einaudi, Torino, 1980, pp. 877-894

 

 

 

Discussione sulla conversione in legge del decreto luogotenenziale 4 agosto 1918, n. 1218, Norme per gli affitti di terreni coltivabili di proprietà di enti pubblici a società cooperative agricole legalmente costituite.

 

 

Scopo del provvedimento è favorire quelle cooperative agricole, che volessero prendere in affitto terreni di proprietà di Opere pie, concedendo loro, a parità di canone, la precedenza rispetto ad altri possibili affittuari.

 

 

La Relazione relativa a questo disegno di legge era stata presentata in Senato il 21 luglio dal sen. Loria, a nome dell’Ufficio centrale, di cui era segretario e relatore.

 

 

La discussione in aula è aperta dagli on. Tanari e Rota; prende quindi la parola L. Einaudi:

 

 

Mi associo alle ultime parole che ha pronunciato il senatore Tanari nel fare alcune brevi osservazioni concrete al presente disegno di legge. Egli ha detto che essenzialmente occorre disciplinare la gestione per mezzo delle cooperative. Io ho chiesto la parola perché ritengo necessario che nel testo del decreto-legge sia aggiunta, in qualche modo, qualche garanzia a favore degli enti proprietari, che dovrebbero concedere i loro terreni alle cooperative. Io non ho nessuna ripugnanza alla concessione alle cooperative. In determinate contingenze questo può essere, sebbene non per certo lo sia, il modo migliore di utilizzare questi terreni: esso corrisponde al principio di dare ai poveri il reddito dei beni ed ai lavoratori lo strumento del lavoro; eppeciò può darsi che in determinate circostanze – le quali non possono essere previste dal legislatore, perché corrispondono a situazioni fatto variabili da caso a caso – il sistema delle cooperative possa essere più utile del sistema di economia diretta o di quella ad affittanza a privati.Ènecessario però che quando la concessione venga fatta a cooperative gli interessi dei poveri siano pienamente tutelati. A questo riguardo io ho due dubbi, uno relativo all’art. 1 e l’altro relativo all’art. 2, dubbi che mi inducono a chiedere un’aggiunta a questi due articoli. Il primo dubbio è questo: è necessario che nella legge stessa sia garantito nella maniera più chiara che la concessione alle cooperative non voglia dire un danno finanziario per l’Opera pia o per l’ente proprietario del terreno che si tratta di affittare.Ènecessario cioè che la cooperativa non paghi un canone di affitto minore di quello che sarebbe pagato da altri, perché, se questo succedesse, evidentemente la cooperativa verrebbe ad appropriarsi un reddito destinato ai poveri. Il pericolo si presenta grave nel caso che l,affitto sia fatto mediante trattative private: se l’affitto è fatto mediante pubblica gara c’è la garanzia della parità dell’offerta, e se c’è la parità dell’offerta, ritengo ammissibile che la concessione possa essere fatta alla cooperativa; ma nel caso della trattativa privata quali garanzie abbiamo noi che la concessione alla cooperativa non sia data a un prezzo inferiore a quello che sarebbe offerto sul libero mercato? Qualche cautela è dunque necessaria. Io, senza insistere sulla formula, l’ho rapidamente tracciata così: «Il prefetto prima di dare l’autorizzazione dovrà accertarsi, previo parere della Cattedra ambulante di Agricoltura e della Camera di commercio, che il canone di affitto non sia inferiore a quello medio corrente nella provincia per fondi della medesima qualità». Cosicché anche nella trattativa privata vi sarà qualche garanzia.

 

 

Il secondo dubbio è più importante e la sua importanza è maggiore specialmente in riguardo al tempo. L’art. 2 stabilisce che la durata normale dell’affitto è di nove anni, ma può essere portata a un numero maggiore di anni in caso di bonifiche o migliorie. Non è detto quale sia questo numero, ed io suppongo che possa essere al massimo di trenta anni. Nel caso che alla società vengano imposti obblighi di bonifiche e migliorie, in massima il concetto è giusto, in quanto una cooperativa non può assumere obblighi di bonifiche e migliorie quando debba godere il terreno per uno spazio di tempo troppo breve, per poter godere il risultato delle bonifiche e delle migliorie apportate.

 

 

Noi però ci troviamo nel momento presente in condizioni tali che nessuna previsione può essere fatta intorno a quel che potrà essere il valore futuro del canone di affitto che potesse essere stabilito oggi. Il senatore Tanari ha detto che dovremmo, per la smobilizzazione della proprietà ed il suo passaggio ai contadini, costituire un titolo fondiario, da darsi ai proprietari in cambio della terra, il quale abbia un reddito fisso. E un concetto che è stato fecondo in passato di applicazioni importantissime, ma, nel momento presente questa forma di concessione per un canone fisso, sia sotto forma di obbligazioni, che di affitto per un canone fisso, presenta per le Opere pie un pericolo grave. Ed il pericolo è che, per una variazione futura del valore della moneta, il canone di affitto, sebbene nominalmente invariabile, finirà per convertirsi in una somma inferiore a quella stabilita dalle due parti.

 

 

Non è possibile oggi consentire che degli enti pubblici e degli enti i quali hanno cura di poveri si spoglino, si può dire involontariamente, per una errata previsione di quello che è il vero reddito su cui avevano fatto assegnamento.

 

 

Per questo motivo io sono sempre stato contrario a quello che fu, purtroppo, negli ultimi anni la tendenza di molte Opere pie ed enti morali a vendere i loro beni, perché li hanno venduti per un pezzo di pane: essi, attratti dalla illusione di avere un reddito pecuniario molto superiore a quello che avevano dianzi, hanno alienato i loro fondi rustici per una certa quantità di lire, il cui valore si è poi ridotto grandemente. Ma le Opere pie debbono badare ai secoli avvenire, non al reddito attuale, e devono pensare che l’alienare i loro beni in questo momento può non essere atto di savia amministrazione. Uguale argomentazione giova a dimostrare che il canone d’affitto, fissato oggi per trent’anni, può esser dannoso per l’Opera pia. E ritengo perciò utile includere nell’articolo 2 il concetto di una revisione periodica del canone d’affitto nelle affittanze a lunga scadenza: su per giù così: «Quando il periodo dell’affitto sia superiore a nove anni dovrà il canone di affitto essere riveduto alla fine del novennio e d’ogni successivo triennio. Il canone sarà variato sulla base della variazione dei prezzi correnti e delle derrate agricole, dalla Commissione arbitrale, istituita in virtù del Regio decreto 1918 (di cui bisognerà riscontrare la data precisa), integrata da due periti tecnici, nominati dal direttore della Cattedra ambulante di Agricoltura».

 

 

Quest’aggiunta non infirma il concetto della legge, ma ha per iscopo di far sì che il patrimonio dei poveri sia tutelato, e che si possa evitare la iattura che l’Opera pia finisca a ridursi ad un reddito molto minore di quello su cui aveva fatto assegnamento.

 

 

Io mi sono riferito alla Commissione arbitrale che già esiste; naturalmente si tratta di un’idea che potrà essere migliorata, nel corso della discussione.

 

 

Queste sole erano le due osservazioni d’indole tecnica che ho ritenuto opportuno di fare, per garantire alle Opere pie la continuazione dei loro possessi e del loro reddito. (Approvazioni).

 

 

Dopo interventi degli on. Loria, relatore del disegno di legge in discussione, Tanari, Corradini e Micheli, la seduta è aggiornata all’indomani.

 

 

 

 

11 dicembre 1920

 

 

Si riapre la discussione. Il presidente Tittoni dà lettura agli articoli del provvedimento, nel testo proposto dall’Ufficio centrale. Gli on. Einaudi e Tanari presentano quindi il seguente emendamento all’art. 1: «Il canone di affitto non potrà essere, in caso di trattativa privata, inferiore a quello medio corrente nella provincia per fondi della medesima qualità».

 

 

Prende la parola L. Einaudi:

 

 

L’emendamento proposto da me, di concerto con l’onorevole senatore Tanari nella tornata di ieri, in sede di discussione generale, era redatto in forma più ampia; ma ora è stato ridotto in una forma più snella in quanto il ministro dell’Agricoltura ci ha fatto presente come una parte di questo emendamento poteva esser rimandata al regolamento, ed è la parte la quale si riferisce alla necessità di ottenere prima il parere della Cattedra ambulante di Agricoltura e della Camera di commercio. Questa in realtà è una parte che può essere rimandata al regolamento; basta che nella legge sia fissato il concetto che il canone non può essere minore di una data somma.

 

 

Interviene a questo punto il presidente: «Il suo emendamento era stato proposto anche dal senatore Tanari. Si è messo d’accordo con l’onorevole Tanari su questa redazione?»

 

 

L. Einaudi conferma:

 

 

Sì signore.

 

 

Interviene quindi l’on. Rota, che aveva proposto un nuovo testo per l’art. 1, attribuendo erroneamente a L. Einaudi un emendamento non suo: «…accetto l’aggiunta che venne presentata dal senatore Einaudi, che cioè vi sia la scheda d’ufficio nell’asta pubblica, inquantoché la scheda d’ufficio è una delle garanzie per l’Opera pia».

 

 

Interviene il ministro Micheli: «Nella proposta del senatore Einaudi questo non c’è».

 

 

L’on. Rota replica: «Sì sì! c’è: nell’asta pubblica».

 

 

L’on. Micheli insiste: «Allora non è di Einaudi».

 

 

A questo punto L. Einaudi dichiara:

 

 

No, non è mia!

 

 

Intervengono ancora gli on. D’Andrea e Lagasi, poi la seduta è aggiornata al 14 dicembre.

 

 

 

 

14 dicembre 1920

 

 

Si riapre la discussione. Prende la parola per primo l’on. Cesare Ferreno di Cambiano per annunciare che l’Ufficio centrale, di cui è il presidente, ha deciso di presentare un articolo aggiuntivo, destinato a diventare il nuovo art. 2, allo scopo di regolare, tra l’altro, la misura del canone d’affitto dovuto dalle cooperative.

 

 

Il presidente chiede agli on. Einaudi e Tanari se intendono mantenere l’emendamento proposto; L. Einaudi risponde:

 

 

Il mio emendamento è compreso, però con una variazione essenziale, perché invece di dire «non inferiori», qui si dice «tenuto conto»: se con questo si vuol dire non inferiori, sta bene, ma altrimenti non ha significato.

 

 

Sarebbe meglio dire «non inferiori».

 

 

Quindi il presidente dichiara: «Onorevole Einaudi, il suo emendamento non ha luogo all’articolo 1, ne parleremo al nuovo articolo 2 proposto dall’Ufficio centrale».

 

 

Subito dopo l’art. 1 è approvato per alzata ed ha inizio la discussione sull’art. 2.

 

 

L’on. Ferrero di Cambiano, presidente dell’Ufficio centrale, invita L. Einaudi a ritirare il suo emendamento: «Io prego l’onorevole senatore Einaudi di non insistere sulla modificazione che egli proporrebbe; egli vorrebbe che gli affitti fossero concessi «a canoni non inferiori a quelli correnti». Noi abbiamo detto invece «che nel determinare i canoni per la locazione dei fondi si dovrebbe tener conto dei fitti correnti nella provincia». La differenza fra le due dizioni non è soltanto formale, ma ha in sé qualche cosa di sostanziale. Per dire che il canone non deve essere inferiore ai prezzi correnti, bisognerebbe poter avere un esatto termine di paragone, poter determinare cioè una cifra precisa al disotto della quale non si possa scendere. Ma io chiedo all’onorevole Einaudi se e come sia possibile questa determinazione così tassativa. Dicendo al contrario che si deve tener conto dei fitti correnti, si dà soltanto un criterio approssimativo, discretivo, che può risultare da notizie che si possono facilmente raccogliere e che devono pur tener conto della produttività dei fondi che si affittano e dei prezzi delle derrate che vi si producono.

 

 

Per queste ragioni che non sfuggiranno, confidiamo, alla saviezza dell’onorevole Einaudi, l’Ufficio centrale non può accogliere la sua proposta».

 

 

L.Einaudi replica:

 

 

Io credo che, se è possibile tener conto, è anche possibile dare una misura; tutte le medie son fatte in questa maniera: questa cifra, che dovrà essere stabilita dalla Commissione, sarà la cifra in base a cui il fitto dovrà essere concesso.

 

 

Ma c’è un’altra osservazione da fare alla nuova redazione dell’articolo proposta dall’Ufficio centrale: ed è che nella Commissione veggo preponderare singolarmente i rappresentanti delle cooperative, mentre non è data rappresentanza alle Opere pie Interessate: nella Commissione ci sono il prefetto, il direttore della Cattedra ambulante d’Agricoltura, un rappresentante dell’Istituto nazionale di credito per le cooperative, due rappresentanti delle società cooperative e due esperti di cose agrarie, nominati dal prefetto.

 

 

Quindi c’è il prefetto; ci sono i due esperti nominati dal prefetto che sono una cosa sola con lui, il cattedratico, che è un impiegato pubblico; e le Opere pie che voce hanno in questa Commissione?

 

 

Almeno nella Commissione arbitrale c’era il pretore presidente, con due rappresentanti dei proprietari (e in questo caso delle Opere pie) e due rappresentanti degli affittuari (in questo caso cooperative). Qui c’era la rappresentanza paritetica degli interessi. Invece nel testo presentato dalla Commissione sono rappresentati il governo e i cooperatori soltanto; ed a me pare che questa sia una strana composizione della Commissione.

 

 

L’on. Ferrero di Cambiano prende nuovamente la parola: «… Si tratta di una Commissione consultiva la quale dà soltanto un parere che non lega e che non obbliga l’autorità tutoria nelle sue decisioni.Èun giudizio puramente tecnico quello che è demandato alla Commissione tecnica agricola, e nulla più, mai un giudizio arbitrale. A che dunque la rappresentanza delle Opere pie che non recherebbe un contributo tecnico e che non può essere chiesto a ragion di difesa dei loro interessi? Sulle conclusioni e sul parere della Commissione, discuteranno e decideranno poi il prefetto e la Commissione provinciale di beneficenza che sono i saldi e competenti tutori delle opere pie e presso i quali la loro voce può e deve meglio e soltanto valere.

 

 

Per queste considerazioni l’Ufficio centrale non opina di porre fra i membri della Commissione tecnica di cui parliamo, rappresentanti delle Opere pie, come non ha veduto prima l’opportunità di quella Commissione arbitrale che l’onorevole senatore Einaudi avrebbe voluto».

 

 

L. Einaudi risponde:

 

 

Io non credo che i rappresentanti delle Opere pie siano inutili. Se sono utili i rappresentanti delle cooperative che chiedono l’affitto, sono utili anche gli altri; o tutti e due o nessuno dei due. Io propongo che siano soppressi il rappresentante dell’Istituto nazionale di credito delle cooperative, e i due rappresentanti delle cooperative.

 

 

Prendono la parola l’on. Loria, a nome dell’Ufficio centrale e il ministro Micheli, dichiarandosi favorevoli alla tesi di L. Einaudi; interviene quindi il presidente: «Il ministro d’accordo con l’Ufficio centrale propone che nella Commissione ci sia un rappresentante delle Opere pie e uno delle cooperative. In seguito a questa proposta il senatore Einaudi ritira il suo emendamento?».

 

 

L. Einaudi dichiara:

 

 

Lo ritiro.

 

 

Viene quindi posto ai voti l’art. 2 nel testo emendato ed è approvato per alzata. Segue la lettura dell’art. 3, a cui i sen. Einaudi e Tanari presentano la seguente aggiunta:

 

 

«Quando il periodo dell’affitto sia superiore ai nove anni, dovrà il canone di affitto essere riveduto alla fine del novennio e di ogni successivo triennio. Il canone sarà variato, sulla base delle variazioni dei prezzi correnti delle derrate agricole, dalla Commissione arbitrale istituita in virtù del decreto luogotenenziale 30 giugno 1918, n. 880, integrata da due periti tecnici nominati dal direttore della viciniore Cattedra ambulante di Agricoltura».

 

 

L’on. Loria respinge l’aggiunta a nome dell’Ufficio centrale. Intervengono poi i sen. Malvezzi de’ Medici e Tanari; prende quindi la parola Luigi Einaudi:

 

 

Io, malgrado l’avviso contrario dell’Ufficio centrale, mantengo il mio emendamento che era stato accettato dall’onorevole ministro di Agricoltura, e credo che le ragioni per cui fu accettato continuino ad essere valide, perché lo scopo dell’emendamento è di impedire un ingiusto danno sia ad una parte, sia all’altra, sia alle Opere pie proprietarie sia alle società cooperative affittuarie. Io aveva detto che, a causa delle variazioni continue e grandiose dei prezzi, qualsiasi canone di affitto che venga ad essere determinato oggi può, dopo un certo periodo di tempo, risultare ingiustamente dannoso sia al proprietario dell’Opera pia, sia all’affittuaria società cooperativa, e per questo aveva proposto che dopo il novennio si dovesse provvedere alla revisione dei fitti: s’intende alla revisione dei fitti limitatamente all’influenza che sui fitti stessi possono avere le variazioni di prezzo delle derrate agricole.

 

 

Quindi manca quella ragione di critica alla mia proposta addotta dal relatore dell’Ufficio centrale, che cioè l’affittuario può non essere indotto alle migliorie.

 

 

Tutto l’aumento di reddito, di produttività che è dovuto alla miglioria, resta alle cooperative durante il periodo dell’affitto superiore ai nove anni: ma ciò che è ingiusto è che alle cooperative resti quell’aumento di reddito che non proviene da una variazione della produttività del fondo, ma soltanto da una variazione di prezzo delle derrate come pure che su di esse gravi totalmente la perdita di reddito derivante dalla diminuzione di prezzo delle derrate medesime.

 

 

Per questo ho detto che «il canone sarà variato sulla base della variazione dei prezzi correnti delle derrate agricole». Le cooperative che hanno migliorato i fondi hanno ragione di ottenere l’aumento direddito dovuto a queste migliorie, ma non devono sobbarcarsi alle diminuzione di quel reddito dovute a variazioni impreviste o imprevedibili dei prezzi.

 

 

Neppure mi pare giustificata l’obbiezione del senatore Malvezzi in quanto che l’affitto può andare sino a trent’anni ed è chiaro che la durata dell’affitto non potrà più essere variata dalla Commissione stabilita con l’articolo 2. Questa Commissione ha per iscopo di dare un parere sul canone di affitto in principio e non di variarlo in seguito. Se non è detto chiaramente, come io propongo, non si sa come la variazione di fitto possa essere determinata nella seconda ed ulteriori fasi.

 

 

Concludo notando che io mi associo alla nuova dizione del mio emendamento proposta dal senatore Rebaudengo perché mi pare che dia maggiori garanzie di imparzialità.

 

 

A questo punto il ministro Micheli accetta la proposta di L. Einaudi, relativa alla stretta limitazione dell’aumento del canone di affitto, sempre dopo i nove anni, alle sole variazioni prodotte dalla differenza dei prezzi delle derrate agricole. Prende poi la parola l’on. Loria, per accogliere questa formulazione dell’articolo a nome dell’Ufficio centrale.

 

 

Interviene quindi L. Einaudi:

 

 

Accedo anche io alle considerazioni svolte dall’onorevole ministro di Agricoltura e credo che il concetto potrà esser anche meglio chiarito introducendo una lieve modificazione. E cioè invece di dire che il prezzo sarà variato «sulla base, ecc.», si dica: «sarà variato esclusivamente in rapporto alle variazioni di prezzo delle derrate agricole».

 

 

Il seguito della discussione di questo disegno di legge viene quindi rinviato al 18 dicembre.

 

 

 

 

18 dicembre 1920

 

 

La discussione sul disegno di legge relativo alle cooperative agricole riprende, dopo la lettura del nuovo testo dell’art. 3, concordato tra il governo e l’Ufficio centrale. Prende la parola per primo L. Einaudi:

 

 

Chiedo scusa al Senato se debbo rubargli ancora alcuni minuti su questo art. 3, il quale presta ancora il fianco ad alcuni dubbi. Si tratta di un argomento della più alta importanza sociale ed il quale interessa così profondamente il patrimonio dei poveri che la dizione corretta dell’articolo mi sembra essere importantissima.

 

 

Sono d’accordo: nel testo dell’articolo stesso si può dire in tutto, salvo che nell’ultima parte, nella quale si dice che la modificazione del canone di affitto alla fine del novennio ed ogni successivo triennio dev’esser fatta dalla Commissione predetta…

 

 

Il ministro Micheli interviene: «Sentito il governo».

 

 

L. Einaudi riprende:

 

 

La Commissione è quella stabilita nell’art. 2, e se mal non ho compreso l’esito della votazione avvenuta l’ultima volta, la Commissione sarebbe nominata dal prefetto, composta dal prefetto stesso, che la presiede, da un direttore di Cattedra ambulante di Agricoltura della provincia, da un rappresentante dell’Istituto nazionale di credito per la cooperazione, designato dal prefetto, da un rappresentante di federazioni o società cooperative, da un rappresentante delle Opere pie e da due esperti di cose agrarie.

 

 

Orbene, quella composizione a lettura più attenta sembra inadeguata per la sede a cui si riferisce, in quantoché essa non rappresenta nessuna di quelle guarentigie di imparzialità o di assoluta sicurezza, che sono necessarie in una materia così grave, inquantoché, per fissare il canone di affitto, che è dovuto da una cooperativa all’Opera pia, facciamo intervenire il parere, che si dice tecnico, di un corpo nominato dal prefetto, ossia da un organo politico.

 

 

Questa Commissione presenta alcune strane incongruenze, perché essa deve dare un parere al prefetto ed è presieduta dal prefetto: quindi il prefetto dà un parere a sé medesimo.

 

 

Seconda incongruenza: questa Commissione che deve dare il parere al prefetto intorno ad argomenti tecnici è nominata dal prefetto, è nominata cioè dall’autorità politica, e siccome noi sappiamo che ciò che in sostanza si discute riguarda la organizzazione di cooperative, che hanno un sostrato politico, così lascio immaginare i pericoli di questa Commissione.

 

 

Aggiungasi ancora che nella Commissione è rimasto il rappresentante dell’Istituto nazionale di credito per la cooperazione, che io non so veramente se possa avere una qualsiasi competenza nella determinazione dell’affitto dovuto dalla cooperativa all’Opera pia.

 

 

L’Istituto nazionale di credito per la cooperazione è un benemerito istituto che ha sede in Roma, ma con funzioni esclusivamente bancarie; e a me pare che non abbia competenza nel determinare la convenienza o meno per le Opere pie di affittare i loro fondi alle cooperative e nel determinare l’ammontare del canone di affitto. Questo rappresentante è un membro intruso, che in questa sede non ha nulla a che fare.

 

 

La gravità maggiore dell’argomento nasce dal fatto che nell’art. 2 e nella prima parte dell’art. 3 si tratta di dar pareri e questi possono anche non essere seguiti. L’Opera pia proprietaria si può rifiutare di concedere il proprio fondo in affitto alle cooperative, quando ritenga che le condizioni non siano convenienti per essa.

 

 

Invece, per effetto del secondo comma dell’art. 3, non si tratta d’un parere, ma d’una deliberazione che è presa da questa Commissione così stranamente composta, intorno all’ammontare dell’affitto.

 

 

Scade il novennio, si deve rivedere l’affitto e l’ammontare dell’affitto può essere determinato in date proporzioni da questa Commissione di nomina prefettizia.

 

 

Perciò ritengo che quest’ultima frase debba essere tolta e che la facoltà di determinare l’affitto stesso non debba essere affidata ad una Commissione, la quale non presenta quelle guarentigie di tecnicismo che sono necessarie in questa materia.

 

 

Essendo così pregiudicata la questione della composizione della Commissione voluta dall’articolo 2, è difficile poter modificare questa Commissione, che deve rimanere come è, a meno che il Senato si decidesse a rinviare la cosa allo studio della Commissione.

 

 

Che se questo non si vuol fare, parmi non ci sia impedimento a che la determinazione della variazione del canone di affitto, se non vi è l’accordo delle parti, sia data da un arbitro o da un collegio di arbitri nominato dalla magistratura.

 

 

In questa sede c’è bisogno di assoluta imparzialità e in fondo era ciò che voleva l’onorevole ministro di Agricoltura, e quindi confido che si torni alla primitiva forma che presentava maggiori guarentigie diimparzialità.

 

 

A questo punto il ministro Micheli prende nuovamente la parola: «…Per quanto si riferisce all’art. 3, faccio osservare al senatore Einaudi, che le preoccupazioni che hanno mosso le sue parole, potrebbero essere eliminate quando nelle ultime righe dell’art. 3 noi dicessimo invece di: “modificato esclusivamente in rapporto alle variazioni dei prezzi correnti delle derrate agricole dalla Commissione predetta”, la frase: ” sentito il parere della Commissione”. Perché la Commissione è in tutti gli altri articoli puramente consultiva. Si comprende che collo stabilire questo non veniamo affatto a mettere fuori i primi due interessati: l’Opera pia e la cooperativa, i quali saranno i primi a poter disporre; solo nel caso di mancato accordo nella variazione del canone subentrerà l’autorità prefettizia, la quale dovrà sentire il parere della Commissione.

 

 

Se il senatore Einaudi consente a ritirare le altre proposte delle quali ha fatto cenno, per terminare la discussione, io mi proverei ad insistere presso l’Ufficio centrale perché volesse aderire esso pure a che l’art. 3 fosse formulato in questo modo».

 

 

Seguono interventi degli on. Rota, Rebaudengo e Spirito, quindi prende la parola L. Einaudi:

 

 

Faccio seguito a ciò che ha detto il collega senatore Spirito.

 

 

Quest’articolo anche così modificato come ha proposto l’onorevole ministro di Agricoltura con l’aggiunta delle parole «sentito il parere ecc.» deve essere integrato. Sta bene che il parere si senta nei casi precedenti, ma adesso, scaduto il novennio o uno dei trienni, ci troviamo di fronte alla necessità di trovare chi, nel caso di dissensodelle parti, decida quale debba essere l’ammontare del canone; in altre parole, se l’accordo delle due parti non c’è, come debba essere definito.

 

 

Noi abbiamo riconosciuto giusto che il canone deve essere variato alla fine del novennio, abbiamo riconosciuto giusto che si possa sentire il parere di quella tale Commissione, sebbene poco adatta al suo fine tecnico culturale, come ha accennato l’onorevole Rebaudengo, ma dopo ciò io dico: chi è che deve decidere nel caso di disaccordo delle due parti? Per questa ragione io, nel mio emendamento, avevo detto «per accordo delle parti o in mancanza di accordo da un arbitro esperto di cose agricole, nominato dal presidente del Tribunale». Questo arbitro potrà essere anche un magistrato. Ma è necessario che vi sia, in caso di disaccordo, chi decida, altrimenti la cosa resta sospesa in aria, non sappiamo cioè a quali condizioni il fitto deve essere prorogato per gli anni successivi.

 

 

Supponiamo che la durata dell’affitto sia stabilita in 30 anni.Èfinito il primo novennio: si tratta di stabilire quale è il canone di affitto nel periodo da decorrere. In caso di disaccordo delle due parti se non vi sarà l’arbitro che io propongo, qualcun altro bisognerà pure indicare perché possa decidere.

 

 

L’emendamento di L. Einaudi, messo ai voti per alzata lo stesso giorno, viene respinto.

 

 

La legge è approvata

 

Torna su