Opera Omnia Luigi Einaudi

Ancora dell’imposta sul morto e delle imposte-contraffazioni in genere

Tipologia: Paragrafo/Articolo – Data pubblicazione: 26/04/1914

Ancora dell’imposta sul morto e delle imposte-contraffazioni in genere

«Corriere della Sera », 26 aprile e 28 maggio[i] 1914

Cronache economiche e politiche di un trentennio (1893-1925), vol.III, Einaudi, Torino, 1960, pp. 701-715

 

 

 

1

 

Non è ancora noto se i provvedimenti finanziari presentati dal passato ministero saranno tenuti fermi o ritirati o modificati. Nella ipotesi che essi debbano essere soltanto modificati, pare opportuno di studiare se siano bastevoli o soddisfacenti gli emendamenti che all’originario disegno di legge arrecò la commissione parlamentare. E prima dell’imposta di successione.

 

 

I lettori ricorderanno che nel giudicare le proposte governative avevo avuto cura di non occuparmi della necessità o convenienza dell’imposta dal punto di vista politico ossia della ripartizione dell’imposta sulle diverse classi sociali. Poiché si voleva che le classi medie e ricche contribuissero alle crescenti spese pubbliche, avevo so]tanto aggiunto essere opportuno scegliere quella forma di imposta la quale tecnicamente si presentava più adatta a raggiungere il fine, facendo pagare di più a chi più riceveva, e di meno a chi, secondo le idee correnti ed universalmente ammesse intorno alla giustizia tributaria, doveva pagar meno.

 

 

Fatta la quale premessa, la nuova imposta, che il governo senza alcuna chiara motivazione – proponeva di mettere sul morto, mi era apparsa degna di censura:

 

 

  1. perché tassava alla stessa stregua eredi prossimi ed eredi lontani, figli ed estranei;

 

 

  1. perché correva il rischio di tassare di più chi riceveva una piccola somma dell’altro il quale faceva una più vistosa eredità, solo perché il primo aveva avuto la disgrazia di ereditare una piccola parte di un grosso patrimonio ed il secondo tutto un patrimonio di minor entità;

 

 

  1. perché si era commessa l’inavvertenza di non tener conto dei trapassi da un’aliquota ad un’altra, cosicché, ad esempio, il patrimonio di 50.000 lire avrebbe pagato 500 lire ed il patrimonio di 50.001 lire avrebbe pagato lire 1.000,02 di tributo; ossia 500,02 lire di più di imposta per una sola lira di più di patrimonio;

 

 

  1. e finalmente si sarebbe potuto aggiungere che il disegno di legge era censurabile perché non provvedeva a coordinare le due imposte, la vecchia sugli eredi e la nuova sul morto; sicché prima il patrimonio ereditario avrebbe subito il prelievo della imposta sul morto, e poi gli eredi avrebbero pagato l’imposta vecchia di successione, come se la loro quota ereditaria non fosse già stata decurtata dall’imposta sul morto. A questa incongruenza provvide la commissione parlamentare, disponendo che la nuova imposta sul morto debba essere considerata come una passività dell’asse ereditario e come tale debba essere dedotta dall’attivo imponibile agli effetti della vecchia imposta di successione sugli eredi.

 

 

Ma tutte le altre censure rimangono senza risposta e senza rimedio. Ben è vero che la commissione, preoccupata delle evidenti sperequazioni che l’imposta sul morto produceva a danno degli eredi, si illuse di rimediarvi, mutando nome al tributo. Non più imposta complementare sulle successioni, ma tassa globale sul patrimonio a significare che il nuovo balzello non è una vera imposta di successione e non può essere giudicata coi criteri a cui le imposte di successione si informano; ma

 

 

sta a rappresentare quella imposta globale sulla rendita, che il legislatore italiano avrebbe avuto in animo di stabilire, se le enormi difficoltà inerenti al suo regolare accertamento non avessero dimostrato la impossibilità di addivenirvi entro un termine compatibile con le attuali urgenti esigenze del bilancio e se le attuali condizioni dell’applicazione delle imposte dirette non sconsigliassero, per ora, di moltiplicarne i difetti con una imposta globale sulla rendita… La proposta di legge mira a un vero surrogato della tassa globale sulla rendita.

 

 

Tutto ciò è assai divertente; poiché:

 

 

  1. mette in luce che, oltre alle imposte surrogatorie di altre già esistenti (ad esempio imposta di manomorta e di negoziazione), si avrà in Italia un nuovo genere tributario, finora non conosciuto, ossia le imposte surrogatorie di imposte non ancora istituite;

 

 

  1. non di imposte surrogatorie si può discorrere, bensì di imposte – avviamento alla futura imposta sul reddito. E se così è, si domanda: è opportuno creare un nuovo organismo tributario, in se stesso sperequato e claudicante, perché costituisca un avviamento ad un istituto tutt’affatto diverso? Si dice comunemente che una cosa avvia ad un’altra, quando il compiere la prima rende più facile, più vicina la coesecuzione del secondo intento. Qui non si comprende come una bruttissima e sperequatissima imposta sui patrimoni possa rappresentare, o preparare od avviare verso l’imposta globale sul reddito, che correttamente si vuole istituire solo quando l’applicazione possa essere fatta bene. Io capirei che a preparare la futura imposta sul reddito globale si cominciasse, come si propose tante volte su queste colonne, ad accertare efficacemente i redditi, togliendo diseguaglianze, correggendo accertamenti antichi od erronei, intensificando l’opera della perequazione catastale, perfezionando insomma le esistenti imposte sui redditi. Non bisogna dimenticare invero mai che in Italia esiste già col nome di imposta sui terreni, sui fabbricati e sulla ricchezza mobile, una vera imposta generale su tutti i redditi, a cui nessun reddito sfugge in diritto, e parecchi redditi sfuggono solo di fatto, a cagione delle frodi ed evasioni tributarie. Bisognerebbe perfezionare l’accertamento dei redditi soggetti all’attuale e vigente imposta sui redditi, per potere in seguito sovrapporre una imposta sul reddito complessivo alla vigente imposta generale sui redditi separatamente considerati. In Inghilterra, tanto spesso citata, si fece così: nel 1798 si istituì la income tax, che è una vera imposta generale sui redditi, identica e per parecchi rispetti inferiore alla nostra vigente pure sui redditi (dei terreni, dei fabbricati e della ricchezza mobile), la si modificò nel 1803, la si ripristinò nel 1842, si continuò a perfezionarla per un sessantennio e solo nel 1910 si istituì la supertax, che è la sola vera imposta sul reddito complessivo, la quale colpisce i redditi superiori a 5.000 lire sterline, ossia a 125.000 lire italiane. Noi in Italia abbiamo già tutta l’imposta che l’Inghilterra aveva nel 1910, ossia l’imposta sui diversi redditi separati, e manchiamo solo della supertax, od imposta complementare sull’insieme dei redditi spettanti ad ogni contribuente. La difficoltà maggiore di compiere l’ultimo passo sta nel fatto che i redditi separati sono talvolta mal noti, sperequatamente valutati, sicché e’ difficilissimo e non di rado aritmeticamente assurdo farne la somma, che sarebbe necessaria per conoscere il reddito totale da colpirsi coll’imposta complementare sul reddito. Ed è chiaro perciò che l’unica preparazione utile dell’imposta sul reddito consisterebbe nell’accertare, perequare e rendere sommabili i redditi, già tassati coll’imposta esistente sui redditi.

 

 

Tutto ciò è notissimo, fu detto e ripetuto le cento volte, fino alla nausea; e non si capisce per quale ragionamento i commissari della camera vengano a dirci che l’imposta sul reddito si prepara istituendo una imposta sul patrimonio del morto!

 

 

  1. essi dimenticano così non solo che non si muove neppure un passo sulla via dell’accertamento dei redditi tassando alla meglio ogni tanto il patrimonio dei morti, con metodi tecnici che necessariamente sono tutt’affatto differenti; ma che la tassazione del patrimonio lascia intatta la più grave delle difficoltà che si incontrano nella tassazione dei redditi; poiché con la imposta sul morto si accerta tutt’al più il patrimonio che egli possedeva; ma non si accertano affatto i redditi delle professioni e del lavoro e si accertano malissimo i redditi delle industrie e dei commerci, i quali derivano insieme dal capitale e dal lavoro;

 

 

  1. dimenticavo finalmente che l’intento che in Germania si ottiene con la imposta patrimoniale, che è di tassare i redditi di lavoro con la sola imposta sul reddito ed i redditi di capitale con due imposte, sul reddito e sul patrimonio, in Italia si raggiunge già col metodo, sostanzialmente uguale, delle aliquote differenti, le quali sono del 20 e del 15% sui redditi di capitale, del 10% sui redditi misti e del 9 e 7,50% sui redditi di lavoro puro. Il metodo può essere perfezionato; ma non lo si migliora certamente, istituendo una imposta sul patrimonio del morto, la quale ha il difetto, come fece notare il signor Caillaux combattendo il progetto Dumont, tanto lodato dai commissari italiani, quasiché non fosse già tramontato, di colpire i patrimoni non ogni anno, con un’aliquota moderata, ma a periodi incerti, con aliquote forti; ora più, quando le morti si succedono vicine le une alle altre, ora meno quando il contribuente ha la fortuna di vivere a lungo. Forse è questa la sola osservazione sensata che sia mai uscita dalla penna del signor Caillaux, finanziere demagogo, appartenente alla scuola di coloro i quali amano non le imposte produttive, bensì le imposte terrorizzanti. Ma, poiché è osservazione sensata, sarebbe stato necessario che i commissari italiani ne avessero tenuto conto un po’ di più di quanto non abbiano fatto, riducendo di un quarto l’imposta quando il secondo trasferimento avvenga entro l’anno dal precedente. L’imposta sul morto, – dicono i commissari, – è un surrogato dell’imposta sul reddito che il morto avrebbe dovuto pagare ogni anno durante la sua vita. Quindi l’imposta sul morto, se sul serio fosse un surrogato dell’imposta sul vivo, dovrebbe essere tanto più forte quanto più il morto visse e tanto più tenue, quanto più breve fu il tempo per cui poté godere del suo reddito.

 

 

Invece è uguale tanto per chi sopravvisse 50 anni quanto per chi a mala pena prolungò di 1 anno e di 1 giorno la sua vita dopo la morte del suo autore.

 

 

Non sono necessarie altre parole per dimostrare che l’imposta sul morto non può sul serio essere considerata come un corretto surrogato della futura imposta sul reddito complessivo. Si può mutare, a dilettazione dei popoli, il nome delle imposte; ma non si potrà mai togliere il fatto che le imposte sul morto sono pagate dagli eredi e devono essere congegnate in modo che siano perequate rispetto a questi e non al morto. I commissari si sono illusi di aver tolto le incongruenze da me denunciate disponendo: a) che l’imposta faccia carico ai soli eredi, ad esclusione dei legatari; b) che la imposta sia ridotta di un quinto se i discendenti in linea retta siano tre o quattro, di due quinti se siano da cinque a sei, di tre quinti se siano sette o più.

 

 

Per voler togliere il difetto di tassare in modo disordinato i servitori a cui il padrone fissa una pensione od un piccolo legato, si è caduti in disordini peggiori. Si può dire perché il servitore non debba pagar nulla? Era iniquo tassarlo come se fosse stato un milionario; ma è incomprensibile il motivo per cui non debba pagar nulla. Perché, inoltre, i legatari debbono poter sfuggire all’imposta? Tizio possiede 500.000 lire e fa eredi della sua sostanza in parti uguali i suoi 5 figli. Costoro pagheranno il 4% ossia 20.000 lire in tutto, meno 8.000 lire per la detrazione dei due quinti, e cioè pagheranno 12.000 lire nette in complesso e 2.400 lire l’uno sulle 100.000 lire di quota individuale ereditaria. Caio ha anche 5 figli ma lega in morte 200.000 lire ad una persona estranea. Che cosa accadrà? L’imposta da pagare sarà sempre di 12.000 lire; ma di essa il legatario non pagherà un centesimo e tutte le 12.000 lire verranno ripartite fra i 5 figli; i quali pagheranno ciascuno 2.400 lire sulle 60.000 lire di quota ricevuta. Si può immaginare nulla di più ripugnante? Quando mai le imposte di successione furono congegnate in modo da gravare di più la linea retta e gli eredi necessari delle linee collaterali e degli estranei gli eredi dei legatari?

 

 

Altri esempi di iniquità si possono addurre. Un erede unico, magari un estraneo, riceve 100.000 lire in eredità. A titolo di imposta sul morto pagherà 2.000 lire.

 

 

In un altro caso, sono quattro i figli eredi di un patrimonio di mezzo milione; ma devono pagare ad uno o parecchi estranei legati per 100.000 lire. L’imposta da pagare è del 4% su 500.000 ossia 20.000 lire, da cui detraendo un quinto per ragion del numero dei figli, restano 16.000 lire da dividere fra i 4 figli. Ognuno di essi riceve 100.000 lire in eredità e paga 4.000 lire; mentre l’erede unico, forse un estraneo, per la stessa somma paga solo 2.000 lire. È tollerabile tutto ciò in un disegno che vorrebbe essere di riforma tributaria? Usanza vuole che le riforme si compiano in meglio e non in peggio.

 

 

Il lettore avrà notato che, facendo il conto della imposta a pagarsi, ho sempre continuato ad applicare la aliquota dell’1, o 2, o 3 o 4% all’intiero patrimonio. Ciò vuol dire che io ritengo che il testo legislativo conduce tuttora allo sconcio denunciato, per cui ad esempio, il patrimonio di 50.000 lire paga l’1% ossia 500 lire, mentre il patrimonio di 50.001 lire, pagando il 2% è soggetto ad un’imposta di lire 1.000,02.

 

 

L’osservazione era ovvia ed ebbe la virtù di irritare il relatore della commissione, il quale afferma non essere vero che i patrimoni di 50.001 lire paghino il 2% e dice che pagano di meno. Sia detto con sua sopportazione e con quella di coloro che sostenevano aver io letto male; pur troppo il disegno di legge dice e ripete precisamente che il patrimonio di 50.001 lire per il fatto di essere di una lira maggiore dell’altro di 50.000 lire paga 500,02 lire di più di imposta. Il che è una sperequazione intollerabile. E sia aggiunto con sopportazione del relatore che l’unica maniera di togliere siffatto sconcio non è di dire che all’imposta sul morto saranno applicate le stesse norme che regolano la liquidazione della vecchia tassa sugli eredi, poiché liquidazione della tassa vuol dire semplicemente il complesso delle norme amministrative o contabili con cui si liquida la imposta nella misura voluta dal legislatore, non mai può confondersi con la misura stessa dell’imposta. Il legislatore italiano del 1902 quando volle dire che la quota ereditaria di 50.001 lire, ad esempio, doveva dividersi, per la linea retta, in quattro frazioni fino a 300 lire, a cui applicò la tassa fissa di 1 lira, da 301 a 1.000 a cui si applica il 0,80%, da 1.001 a 50.000 a cui applicò l’1,60%, ed oltre 50.000, su cui si impone il 2%, lo disse espressamente e chiaramente; e senza questa espressa e chiara norma, spiegata persino, nel testo stesso della legge, da un esempio pratico di applicazione, tutti i ricevitori del registro avrebbero applicato alle intiere lire 50.001 l’aliquota del 2%, producendo lo sconcio da me deplorato ora e che il legislatore del 1902 volle accuratamente evitare. Se il disegno odierno di legge di imposta sul morto venisse approvato, tutti i ricevitori del registro, – trovandosi di fronte ad un testo di legge il quale esplicitamente e chiaramente dice doversi applicare l’aliquota del 2% sull’intiero ammontare dei trasferimenti per causa di morte o per atto tra vivi a titolo gratuito, quando l’ammontare complessivo del trasferimento è compreso fra 50.001 e 100.000 lire, – applicherebbero il 2% alle 50.001 lire e nessun magistrato oserebbe sostenere che essi abbiano avuto torto, di fronte ad una così chiara disposizione di legge.

 

 

È inutile dunque andar arzigogolando con richiami a testi di legge, che non hanno niente a che fare con il nuovo punto discusso; ed è fuor di luogo dire che il patrimonio di 50.001 lire paga solo come il patrimonio di lire 43.750,75 essendo concessa la tolleranza di un ottavo nella valutazione delle cose ereditate. Innanzi tutto la tolleranza è concessa solo quando non è certo il valore delle cose ereditate e questo deve essere stimato; ed inoltre lo sconcio sussiste, appunto quando i patrimoni siano stati legalmente stimati in lire 50.001, 100.001, 250.001, ecc., agli effetti dell’imposta, in confronto a quelli stimati 50.000, 100.000, 250.000, ecc. La tolleranza dell’ottavo non ha nulla a che fare con la scorrettezza denunciata, poiché essa è concessa per tutti i valori, superiori ed inferiori ai limiti di confine tra una categoria e l’altra e non ne turba le posizioni rispettive.

 

 

Ma a che andare ancora incrudelendo contro un’imposta che vorrebbe essere il surrogato ed il complemento di tanti diversi tributi, sul reddito, sul patrimonio, sulle successioni e non riesce che ad esserne una imperfettissima contraffazione? La via della riforma tributaria non si troverà mai finché correrà la leggenda che il sistema tributario italiano è un ammasso incoerente di norme empiriche e di arnesi antiquati. Poiché, imperando cotal leggenda, i riformatori non possono far altro che importare dall’estero istituti sorti in altro ambiente, contrastanti alle norme vigenti da noi e capaci solo di produrre il caos. Quando alla leggenda si sarà sostituita la nozione della verità: che cioè il sistema tributario italiano è nelle sue linee fondamentali armonico e bene congegnato, degno oggetto di studio amoroso da parte di insigni scrittori stranieri; e che i suoi difetti consistono sovratutto nell’essere stato a poco a poco il primitivo armonico sistema sfigurato dalle urgenti necessità della finanza, dalle aliquote grottesche e dalle incrostazioni protezioniste, si sarà trovata la via per le riforme veramente utili e feconde. Le quali sono quelle che, muovendosi sul terreno della realtà esistente e degli istituti tributari vigenti, mirano a sfrondare questi dai rami secchi e dalla vegetazione parassitaria ed a rendere più snello ed equo e produttivo il congegno che i nostri padri, attraverso a tanti ostacoli, hanno creato.

 

 

2

 

Il principale degli emendamenti proposti dall’on. Rava al disegno di legge di riforma dell’imposta successoria presentato dal passato ministero è la soppressione di quella che ho avuto occasione di chiamare l’imposta sul morto. Era un mostro tecnico – finanziario; e la scomparsa di questa novità d’oltremonti dall’orizzonte tributario italiano non sarà certamente rimpianta da nessuno.

 

 

Una buona novità del disegno Rava è parimenti la soppressione di un altro mostro giuridico, qual era la presunzione che le alienazioni di beni di qualsiasi natura, che avvengano, con o senza riserva di usufrutto, fra ascendenti e discendenti, fra coniugi e fra parenti fino al terzo grado incluso fossero fatte in frode alla legge d’imposta successoria. È crescente il mal vezzo di considerare fraudolenti tutte le convenzioni lecite, liberamente conchiuse fra privati, secondo le norme della legge civile, solo perché al fisco dispiace che quelle convenzioni si conchiudano e piacerebbe che i privati compiessero altri atti, soggetti ad imposta maggiore. È una teoria davvero stravagantissima quella di considerare leciti solo i contratti che assolvono l’imposta massima e frodolenti quelli che pagano tributi più bassi; e noi, è facile immaginare a quali eccessi si possa giungere per la mania di volere rendere la vita civile e commerciale mancipia delle esigenze del fisco. Bene perciò ha operato il Rava col cancellare la norma, che costituiva un’ingerenza indebita della legge fiscale nella legge civile.

 

 

Poiché la soppressione dell’imposta sul morto lasciava un vuoto di 18.700.000 lire in confronto alle previsioni precedenti, era d’uopo trovare i mezzi di compensare la perdita. E poiché l’imposta successoria sugli eredi esiste già, ed è la sola la quale possa essere costruita logicamente, il Rava propone di compensare le perdite derivanti dall’abbandono dell’imposta sul morto con inasprimenti ulteriori della vigente imposta successoria. Su alcuno di questi inasprimenti non ho alcuna osservazione d’indole tecnico – finanziaria da fare. Così si propone:

 

 

  1. di cominciare da 10.000 lire la progressività dell’imposta, invece che da 50.000 lire come oggi, e da 30.000 per la linea retta ed i coniugi e da 20.000 per le altre categorie come nel progetto Facta;

 

 

  1. di limitare la tassa di favore sulle prime 1.000 lire trasferite in linea retta o fra coniugi alle quote non superiori alle lire 4.000, mentre ora tutte le quote godono di tal beneficio per le prime 1.000 lire, e il disegno Facta lo limitava alle quote non superiori a 10.000 lire;

 

 

  1. di elevare le aliquote in genere. Per dare un’idea degli aumenti dirò che mentre ora per la linea retta si va dall’1,60 al 3,60%, ed il progetto Facta proponeva di andare al 6%, il disegno Rava giunge al 7 percento. Per i coniugi ai massimi attuali del 6,60 e Facta del 10, si sostituisce un massimo Rava del 10,50%; per i fratelli e sorelle i tre massimi sono del 10, 14 e 15%; per parenti lontani ed estranei i minimi rimangono del 15%, ma i massimi rialzano dal 22 attuale e dal 27 del Facta al 30% dell’on. Rava.

 

 

Può essere spiacevole che le condizioni della nostra finanza siano tali da indurre uomini, certo non ignari dei vantaggi delle basse aliquote e degli inconvenienti economici e fiscali delle alte aliquote, a proporre di giungere ad altezze così pericolose. Ma le altezze Rava sono però meno grottesche di quelle Facta, poiché in queste all’imposta di successione sugli eredi si sovrapponeva quella sul morto, con totali inverosimili e sperequati. E, sovratutto, queste norme non hanno in se stesse nulla di tecnicamente, direi quasi aritmeticamente repugnante, come aveva il sistema Facta.

 

 

Aggiungo che io mi sarei rassegnato anche ad inasprimenti maggiori delle aliquote, pur di non vedere deturpata la imposta di successione da un grave difetto che con rincrescimento debbo segnalare negli emendamenti Rava. Trattasi sempre della solita questione del differenziamento delle aliquote. Suppongansi due quote ereditarie, l’una di 100.000 e l’altra di 100.001 lire. L’imposta vigente e quella ora proposta tratterebbero così le due quote in linea retta:

 

 

Lire 100.000

100.001

Aliquota vigente 

2

2,40

Aliquota proposta 

3,35

4

 

 

Non ho nulla da osservare tecnicamente, ripeto, sull’aumento della aliquota. L’aumento potrebbe ancora essere maggiore e non eserciterebbe influenza sull’osservazione che voglio ripetere. Secondo il sistema vigente il 2,40% non si applica a tutte le 100.001 lire, ma solo alla unica lira, per cui questa quota di 100.001 lire supera quella inferiore di 100.000 lire, a cui si applica l’aliquota del 2 percento. Il motivo di questo procedimento è notissimo, ripetuto infinite volte ed è di evitare che la quota di 100.001 debba pagare 2.400 lire, mentre quella di 100.000 pagherebbe solo 2.000 lire (per semplicità non tengo conto del fatto che anche le 100.000 lire si dividono in parecchie parti, ad ognuna delle quali si applica una aliquota propria crescente); ossia per evitare che un maggior beneficio di 1 lira sola provochi un maggior balzello di 400 lire. Grazie al sistema vigente invece di 100.001 pagano il 2% per 100.000 ed il 2,40 solo sulla lira in più e così lire 2.000,024, come è ragionevole.

 

 

Il Rava propone che d’ora in poi le 100.000 lire paghino il 3,35% e le 100.001 invece il 4% senz’altro e senza distinzione fra le prime 100.000 e l’ulteriore lira. Vero è che si accorge subito della sperequazione gravissima che si avrebbe facendo pagare lire 3.350 all’erede di lire 100.000 e lire 4.000,04 all’erede di lire 100.001 e propone che l’applicazione della aliquota più elevata del 4% non possa ridurre le 100.001 o più ad una somma minore di quella a cui l’applicazione del 3,35 riduce le 100.000. L’aggiunta è certo ingegnosa; attenua lo sconcio tecnico, ma non lo elimina del tutto. Ad ogni passaggio da una categoria ad un’altra vi sarà un tratto intermedio in cui tutto l’aumento di quota ereditaria sarà assorbito dall’imposta.

 

 

Quota

 ereditaria

 

Aliquota

%

Imposta

pagata

Residuo dopo pagata imposta

100.000

 

3,35

3.350

96.650

100.001

 

4

3.351

96.650

100.100

 

4

3.450

96.650

100.200

 

4

3.550

96.650

100.300

 

4

3.650

96.650

100.400

 

4

3.750

96.650

100.600

 

4

3.950

96.650

100.678

4

4.027,12

96.650,88

100.700

4

 

4.028

96.672

 

 

Siccome l’unica condizione è che l’applicazione del 4% non riduca le quote superiori a lire 100.000 al disotto delle 96.650 lire a cui il 3,35% riduce le 100.000, così è chiaro che tutto il supero oltre le 100.000 viene assorbito dall’imposta fino a giungere alla quota di lire 100.678. A questo punto, l’applicazione del 4% lascia un residuo di lire 96.650,88, ed a questo punto i contribuenti cominciano a godere il vantaggio di aver ricevuto in eredità più di lire 100.000. V’è qualche ragione plausibile perché fra 100.000 e 100.678 lire, tutto il supero sia confiscato dall’imposta? Confesso di non essere riuscito a scoprirne alcuna.

 

 

È d’uopo aggiungere che gli inconvenienti del sistema Rava non si fermano a questo punto. Poiché la aliquota del 4% si applicherà all’intiera quota da 100.001 a 250.000 lire, come quella del 4,75% all’intiera quota fra 250.001 e 500.000 lire, ecc. ecc., così è chiaro che la progressività dell’imposta non è continua, ma a sbalzi. È una progressione che ha i caratteri di una febbre intermittente. Paga il 4% tanto chi riceve 100.001 quanto chi riceve 250.000 lire; e poi d’un tratto si balza al 4,75%, il quale però viene pagato tanto da chi riceve 250.001, quanto da chi eredita 500.000 lire. È dunque necessario che un sistema siffatto, il quale costituisce un regresso in confronto alla legge vigente, venga abbandonato. Il medesimo risultato finanziario può ottenersi tanto da una progressione continua, quanto da una progressione a sbalzi; e parecchi sono i mezzi che scienza e pratica additano all’uopo. Non v’è nulla di difficile in tutto ciò; basta un po’ di buona volontà.

 

 

Una riforma importante introducono gli emendamenti Rava negli organi incaricati di controllare l’esattezza dei valori denunciati dai contribuenti agli effetti dell’imposta di successione, o dichiarati nei contratti di trasferimento a titolo oneroso. Ad evitare le frodi, si può ora ricorrere a stime peritali, nominandosi dal presidente del tribunale un unico perito per i valori non eccedenti 10.000 lire; e per i valori superiori, scegliendo contribuente e fisco un perito per parte ed un terzo il presidente del tribunale. Il sistema era difettoso, per la variabilità dei criteri di stima adottati di volta in volta dai periti ed il ministro lo vuole perciò abolito. Che cosa vi sostituisce? Un giudizio di primo grado pronunciato da un comitato provinciale permanente, di tre membri ingegneri e periti agronomi liberi esercenti, nominati l’uno dal consiglio provinciale, l’altro dal presidente del tribunale ed il terzo dall’intendente di finanza; ed un giudizio di secondo grado inappellabile, pronunciato da un comitato centrale di cinque membri, scelti quattro tra gli ingegneri ed i periti agronomi liberi esercenti ed uno tra i funzionari delle tasse sugli affari, da nominarsi uno dal Consiglio di stato, uno dalla Corte dei conti, uno dal presidente della Corte di cassazione di Roma e due dal ministero delle finanze.

 

 

L’idea in se stessa è buona; ma non pare che essa presenti sufficienti garanzie per i contribuenti. In primo grado si deve notare che i consigli provinciali sono ben lungi dall’essere i rappresentanti di quelle classi i cui beni devono essere valutati. Vi sono provincie in cui la maggioranza dei consiglieri è eletta da coloro che non posseggono beni mobili od immobili soggetti a stima. Quale affidamento possono dare ai proprietari questi sedicenti rappresentanti dei loro interessi? Assai meglio che ai consigli provinciali, dovrebbe la scelta di un membro del comitato provinciale essere devoluta ai comizi agrari, alle associazioni dei proprietari di case ed alle camere di commercio. Trattandosi di rappresentanza di interessi, fa d’uopo ricorrere ai corpi che rappresentano questi interessi e non a corpi generici politici, in balia di tutte le passioni di parte.

 

 

Peggio accade per il comitato centrale. Con due rappresentanti del ministero delle finanze, e con un delegato della Corte dei conti e della Corte di cassazione romana, due corpi che, a torto od a ragione, l’opinione pubblica considera più fiscali del fisco, i contribuenti staranno allegri. Anche qui fa d’uopo equità e parità di rappresentanze. Siano pure due i membri nominati dal ministro delle finanze; ma due membri siano scelti dalle federazioni od associazioni di agricoltori, proprietari di case ed industriali (comizi agrari, camere di commercio, ecc.), ossia siano la diretta emanazione dei contribuenti. Un presidente eletto dal Consiglio di stato saprà serbare la bilancia della giustizia fra le due parti. Il concetto che i rappresentanti dei grandi interessi abbiano diritto di essere accolti nei corpi consultivi ed amministrativi fu già accolto per il consiglio del lavoro, e per quelli della beneficenza e della previdenza, ecc. Non v’è ragione alcuna perché non debba essere accolto anche nelle commissioni tributarie.

 

 

L’on. Rossi, membro della commissione la quale esamina il progetto di legge, ha sollevato una questione di alto interesse chiedendo la equiparazione degli istituti di istruzione e di cultura agli stabilimenti di beneficenza, per cui vige la tassa proporzionale costante del 5 percento. È noto che se un testatore istituisce erede o legatario un istituto di beneficenza, la quota ereditaria paga l’imposta di successione in ragione del 5%; mentre se l’eredità od il legato va a favore di una scuola, di un istituto di cultura, di una biblioteca, è colpito dalla tassa gravante sugli estranei, che ora va dal 15 al 22%, e col disegno Rava andrebbe dal 15 al 30 percento. Questa è una delle ragioni per le quali sono così rari in Italia i lasciti a favore degli istituti di istruzione e di cultura, che negli Stati uniti invece hanno dato così grande impulso alla scienza e, per riflesso, al progresso intellettuale ed economico del paese. Quale testatore non si sente scoraggiato al pensiero che dal 15 al 30% della somma da lui legata andrà al fisco? L’ingordigia fiscale in sostanza è suicida; poiché, per volere incassare il 15-30% a titolo di imposta, rinuncia al 100% che il testatore potrebbe legare a stabilimenti pubblici di istruzione, i quali potrebbero meglio adempiere a funzioni che ognora più sono riconosciute funzioni di stato. Questo ha tutto l’interesse, ad alleviare i carichi dei contribuenti, che la liberalità generosa ed intelligente dei privati venga in aiuto degli istituti pubblici, sia direttamente dipendenti dallo stato, dalle provincie o dai comuni, sia autonomi, ma eredi o da erigersi in ente morale, affinché questi meglio possano adempiere al fine della diffusione della cultura. Riflettendo al fine pubblico di questi legati, ragion vorrebbe si esentassero interamente dall’imposta; e ad ogni modo la proposta dell’on. Rossi di equipararli agli stabilimenti di beneficenza merita di essere lodata ed accolta, come quella che nulla toglie al fisco, il quale oggi incassa miserrime somme su minimi legati, e riconosce che tra le maniere di beneficiare altrui, quella di accrescere la cultura, alta, media e popolare è fra le più utili e degne di incoraggiamento.

 



[i] Con il titolo L’ Abbandono dell’imposta sul morto e le riforme all’imposta di successione [ndr].

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