L’imposta sui liquori
Tipologia: Paragrafo/Articolo – Data pubblicazione: 11/04/1911
L’imposta sui liquori
«Corriere della Sera », 11 aprile 1911[1]
Cronache economiche e politiche di un trentennio (1893-1925), vol.III, Einaudi, Torino, 1960, pp. 227-230
Rare volte accade che l’annuncio di studi per un rimaneggiamento fiscale debba incontrare una approvazione così incondizionata come quella che merita la notizia della revisione, studiata a Milano dal comm. Queirazza, assessore delle finanze, del regime dei dazi sugli spiriti. Pur conoscendo di questi studi solo quel tanto che si può leggere sui giornali milanesi, debbo tributare il più vivo elogio ed il più caldo incoraggiamento affinché essi vengano condotti a termine e trovino pronta attuazione. Il problema invero, che a Milano la giunta si appresta a risolvere in senso corretto e sano, fu ed è, purtroppo, oggetto nei comuni italiani di tante soluzioni diverse ed abusive che ne sorsero gravi inconvenienti, dai più inavvertiti. Su un caso tipico del genere, accaduto a Torino, e risolto in senso contrario agli interessi generali, ebbi occasione di intrattenere i lettori del «Corriere» in un articolo intitolato Protezionismo daziario municipale del 24 gennaio 1910 (qui alle pp. 9 e sgg.). Di questi mesi «La Riforma Sociale», ebbe a compiere un’inchiesta larga e documentata, opera diligentissima del prof. Giuseppe Prato, su questo argomento studiando le tariffe daziarie dei principali comuni murati italiani. Le risultanze dell’inchiesta vedranno a giorni la luce nel supplemento al fascicolo marzo-aprile della rivista; ed io spero che saranno meditate, come meritano, dagli amministratori dei grossi municipi italiani. Il Prato ha intitolato il suo studio Le dogane interne nel secolo XX; ed è un titolo che ne rileva il contenuto e spiega la importanza del problema che a Milano è meno grave d’altrove, ma che pure merita di essere risolto nell’unico senso economicamente e giuridicamente corretto.
Ecco di che si tratta. I dazi che colpiscono merci e derrate all’entrata delle città dovrebbero, nell’intendimento del legislatore, servire unicamente a dare un’entrata all’erario comunale e non anche a dare una protezione all’industria situata entro la cerchia murata contro la concorrenza dell’industria, nazionale bensì, ma extra-moenia. Di ciò le ragioni sono parecchie, fra cui essenzialissime le seguenti:
1) pur facendo astrazione da ogni disputa di protezione o libero scambio, è certo che, ove il legislatore ha voluto proteggere i produttori nazionali, ha voluto proteggerli, a ragione od a torto, solo contro i concorrenti esteri. È perentoriamente escluso che il legislatore abbia mai inteso di consentire che i produttori di Milano (entro cinta) possano essere protetti contro la concorrenza dei produttori di Monza, Affori, GorIa, ecc. ecc. Sarebbe stranissimo che l’avesse voluto, perché ciò vorrebbe dire la rinascita, in pieno secolo XX, delle barriere feudali e degli odi campanilistici fra città e città, fra borgo e borgo che infestavano il medio evo;
2) lo Stato italiano quando ha conchiuso i trattati di commercio con gli Stati esteri ed ha, ad esempio, stabilite certe riduzioni di dazio all’entrata nel regno di merci estere, lo ha fatto come corrispettivo di riduzioni analoghe ottenute dalle merci italiane all’entrata negli Stati esteri. I trattati di commercio sono patti solenni, che devono essere osservati con piena buona fede e lealtà. Ora a che cosa si ridurrebbero i trattati di commercio, se il governo italiano li stipulasse per suo conto, consentendo l’entrata di una merce estera col dazio di lire 10 e poi ogni comune italiano si credesse in facoltà di aumentare i dazi a 20 o 30 lire non per scopo fiscale, ma per proteggere i produttori posti entro la propria cerchia murata? Sarebbe uno sconvolgimento dei patti internazionali, di cui gli Stati esteri bene potrebbero chiedere ragione al governo italiano.
Nonostante l’evidenza delle ragioni, nei regolamenti daziari municipali inavvertitamente si sono infiltrate disposizioni che consacrano un illegale protezionismo a favore degli industriali intra-muros contro gli industriali, italiani e stranieri, posti fuori mura. Il Prato ne cita esempi numerosissimi e singolari. Così ad Ancona il marmo in blocco paga lire 0,20 ed il marmo lavorato lire 1; onde una protezione ai lavoratori di marmo anconitani di lire 0,80 per quintale, perché essi pagano solo lire 0,20 per il marmo in blocco e poi lo lavorano entro la mura, mentre i forestieri debbono pagare 1 lira se lo vogliono introdurre in città, dopo averlo lavorato. A Bari il legno da lavoro semplice è ammesso in franchigia, mentre il legno lavorato paga lire 4 ed i mobili da lire 4 a 10. A Firenze il marmo greggio entra in franchigia ed i marmi lavorati pagano lire 6. A Torino il ferro ed il metallo greggio non pagano nulla ed i ferri e metalli lavorati pagano da lire 1,50 a 6. E gli esempi si potrebbero moltiplicare. Quale la conseguenza? Che i consumatori pagano i mobili, i marmi lavorati, i ferri in opera aumentati di tutto il valore del dazio perché non se li possono far venire dal di fuori se il dazio non vien pagato. Viceversa il municipio incassa somme irrisorie perché in realtà i cittadini si provvedono dai fabbricanti interni che hanno importato la materia prima in franchigia o con dazi minimi. È un vero tributo che i cittadini pagano non all’erario cittadino, ma ai produttori d’intra-muros. Tributo illegale, per i motivi che si sono già detti; e che si è potuto acclimatare in Italia per la poca cura con cui i regolamenti daziari furono compilati e la insufficienza della loro revisione da parte degli organi governativi di vigilanza e di tutela.
Da questo malanno due sono le vie di uscita: 1) o abolire il dazio di entrata sulle materie prime o sui prodotti lavorati; ed è la via che si deve scegliere quando si tratta di merci di scarso rendimento fiscale e che danno luogo ad una tassazione sperequata. Osservo, per incidenza, che Milano non ha quasi bisogno di scegliere questa via, perché la sua tariffa è una delle più semplici d’Italia e le voci colpite sono poche; 2) ovvero mettere sulla merce lavorata un dazio uguale a quello posto sulla materia prima. E il caso – acutamente scoperto dal Queirazza – dell’alcool a Milano. L’alcool puro – che è la materia prima – paga 8 lire all’ettolitro di dazio; ed i liquori (rosolio, cognac, ecc.) pagano pure 18 lire all’ettolitro quando entrano in città dal difuori. Il che vuol dire che, siccome con un ettolitro di alcool puro si fabbricano quattro ettolitri di rosolio, un produttore dell’interno importando l’alcool puro e trasformandolo poi in rosolio in città, paga solo lire 4,50 per ogni ettolitro di quest’ulutimo. E poiché il rosolio importato dal di fuori paga lire 18, così si vede di quale protezione godono i produttori interni. Il consumatore paga dunque l’intiera tassa di lire 18 per ogni ettolitro di rosolio, perché il prezzo è uguale a quello italiano più il dazio; ma di questo solo lire 4,50 vanno all’erario cittadino e lire 13,50 al produttore di rosolio. L`assessore del dazio vorrebbe far sì che ciò che paga il consumatore vada tutto a favore dell’erario. Egli ha ragione ed i suoi propositi meritano ampia lode, perché si tratta di un dazio, che sia igienicamente, sia per ragioni di giustizia tributaria, non può essere abolito.