Opera Omnia Luigi Einaudi

L’imposta militare

Tipologia: Paragrafo/Articolo – Data pubblicazione: 25/10/1915

L’imposta militare

«Corriere della Sera», 25 ottobre 1915[1]

Cronache economiche e politiche di un trentennio (1893-1925), vol. IV, Einaudi, Torino, 1961, pp. 261-266

 

 

Sebbene l’imposta sulle esenzioni dal servizio militare entri nel nostro ordinamento tributario a titolo di provvedimento «straordinario», io credo e, debbo aggiungere, mi auguro che essa rimanga stabilmente a farne parte. Essa invero risponde a concetti evidenti di perequazione tributaria, i quali sono messi ancor più in risalto dal momento presente di guerra. La guerra talvolta spiega soltanto la opportunità momentanea e la convenienza finanziaria immediata di alcuni espedienti finanziari – e cito, alla rinfusa, tra gli ultimi ed i possibili venturi, i diritti sulle licenze di esportazione, l’aumento delle tariffe postali, telegrafiche e telefoniche, l’aumento della tassa sugli assegni bancari, l’imposta sui proventi degli amministratori delle società anonime e di quelle in accomandita per azioni, l’imposta sugli extraprofitti di guerra – i quali sarebbero, in tempi normali, sconsigliabili perché non rispondenti a nessun criterio di perequazione tributaria, o produttivi di inconvenienti economici non lievi, o turbatori di quell’armonica struttura del sistema tributario nel suo complesso, che è una condizione essenziale del suo proficuo funzionamento pratico; in altri casi, invece, la guerra è stata l’occasione propizia per rimediare ad incongruenze e deficienze dell’ordinamento vigente: ricordo, tra quelli del gruppo precedente, i provvedimenti relativi agli spiriti ed agli zuccheri; e, tra quelli dell’odierno gruppo, le innovazioni, tecnicamente opportune, nella tassa sui cinematografi; e, sovratutto, l’imposta militare. Il nome degli on. Salandra, Daneo e Carcano rimarrà collegato a questa, che è certo una buona e corretta imposta.

 

 

Il suo fondamento riposa tutto nella necessità e nella giustizia di perequare la posizione di chi offre il braccio e la vita per la difesa del paese e di coloro che, senza alcuna ragione «pubblica» sono esenti dal sacrificio del servizio militare. Poiché questa è una imposta, grave sempre e gravissima in tempo di guerra, è corretto che gli esenti dall’imposta «personale» paghino una imposta compensatrice «pecuniaria». Le obiezioni elevate in passato contro questo tributo e che si trovano tutte diligentemente esposte e confutate nello scritto del senatore Carlo F. Ferraris, il migliore pubblicato in Italia su questo argomento (L’imposta militare nel sistema delle imposte speciali, Società editrice libraria, Milano), hanno scarsissimo peso. L’imposta gravando solo su coloro che per legge sono esentati dal servizio militare, è chiaro che non vale l’antica obiezione elevata contro i pagamenti fatti da chi un tempo voleva essere esentato dal servizio militare. Oggi non si può più dire che chi paga non serve; poiché il pagamento del tributo è imposto a coloro a cui la legge ha tolto l’onore ed insieme l’onere del servizio. Né giova obiettare che il riformato o l’esonerato non è tale per un atto di volontà propria; poiché la riforma e l’esonero non tolgono che il contribuente sia personalmente avvantaggiato e messo in grado di pagare un tenue compenso pecuniario per il beneficio, sia pure involontario, di non essere soggetto al servizio militare. La guerra ha messo in vivissimo risalto la sperequazione tra i combattenti e gli esonerati e la giustizia di un provvedimento riparatore.

 

 

Senza entrare nei particolari minuti, per cui basta un’attenta lettura del decreto legislativo, pare opportuno riassumere i criteri tecnici fondamentali del nuovo tributo.

 

 

In primo luogo l’imposta è universale. Essa colpisce tutti coloro che per riforma, dispensa od esonero, renitenza, diserzione, ecc., non siano soggetti o si sottraggano al servizio militare; ed in aggiunta quelli che, durante la presente guerra, non si trovino sotto le armi per non avvenuto richiamo della loro classe. Poiché l’imposta ha indole surrogatoria, essa colpisce tutti coloro che «abbiano un’età compresa nei limiti di obbligo del servizio militare di terra e di mare», e cioè, attualmente, coloro i quali hanno un’età tra i 20 ed i 39 anni. Ove in avvenire il limite di obbligo venisse anticipato o protratto, automaticamente verrebbero ad essere assoggettati all’imposta gli esonerati appartenenti alle corrispondenti classi di età, prima dei 20 e dopo i 39 anni.

 

 

Le esenzioni sono quelle sole dettate da esigenze pubbliche o da impossibilità fisica od economica: gli appartenenti ad un servizio di stato militarizzato; i ciechi, i sordomuti e gli idioti; i riformati assolutamente incapaci al lavoro, quando però non godano di un reddito patrimoniale superiore a lire 2.000; i militari riformati per cause dipendenti dal servizio; gli indigenti; i condannati, durante l’espiazione della condanna penale.

 

 

Posta l’universalità dell’imposta, ne discendeva come logica conseguenza il suo frazionamento in due parti: una quota fissa di 6 lire, fatta pagare a tutti indistintamente gli assoggettati; ed un contributo addizionale variabile in ragione della fortuna. La quota fissa è una vera e propria capitazione: e come tale potrebbe da taluno essere soggetta alle critiche mosse contro le imposte le quali colpiscono i contribuenti senza riguardo alle loro condizioni di fortuna. Ma è una capitazione altresì e ben più grave, il servizio militare; sicché appare ragionevole che l’imposta, messa in surrogazione di quello, ne segua le sorti. Del resto il carattere di capitazione è grandemente attenuato, anzi si può dire scompaia del tutto, grazie al contributo addizionale, il quale eleva l’ammontare totale pagato appunto per i contribuenti forniti di redditi più elevati. Grazie ad esso, l’imposta nuova ha, con qualche irregolarità, un carattere progressivo, come si può rilevare dalla seguente tabellina.

 

 

Classi di reddito

Imposta pagata (quota fissa e contributo complementare)

Percentuale per ogni classe dell’imposta sul reddito

più basso

più alto

Fino a L. 1.000

6

0,60

Da L. 1 000 a 2.000

12

1,20

0,60

  2.001 a 3.000

18

0,90

0,60

  3.001 a 6.000

31

1,08

0,51

  6.001 a 10.000

56

0,93

0,56

  10.001 a 15.000

88

0,86

0,57

  15.001 a 20.000

128

0,84

0,63

  20.001 a 30.000

206

1,03

0,68

  30.001 a 40.000

306

1,02

0,76

  40.001 a 50.000

426

1,6

0,85

  50.001 a 75.000

706

1,41

0,94

  75.001 a 100.000

106

1,40

1,05

  100.001 a 125.000

1.456

1,45

1,16

  125.001 a 150.000

1.908

1,52

1,27

  150.001 a 200.000

2.406

1,60

1,20

Oltre L. 200.000

3.006

1,50

 

 

La progressione dell’imposta è evidente nelle linee generali. L’irregolarità nella progressione è la conseguenza del metodo tecnico adottato che è quello conosciuto sotto il nome di imposta classificata. Con questa, invece di stabilire un’aliquota percentuale sul reddito, si preferisce frazionare i redditi in classi e fissare l’ammontare complessivo dell’imposta da pagarsi dai contribuenti delle varie classi. Siccome questi ammontari devono essere fissati in cifre tonde e siccome ad ognuno di essi conviene aggiungere la quota fissa di lire 6, accade che si verifichi un certo saltellamento della proporzione percentuale dell’imposta al reddito. L’inconveniente maggiore del sistema consiste nel fatto che, se l’aliquota è progressiva in generale, è regressiva entro le singole classi. Ad esempio, poiché pagano ugualmente 12 lire tanto coloro che hanno un reddito di 1.000 lire quanto coloro che l’hanno di 2.000 lire, accade che i primi paghino l’1,20% ed i secondi solo il 0,60% del loro reddito. L’inconveniente però è ridotto nel caso nostro d’assai dal fatto che trattasi di una imposta tenue, la quale non supera l’1,60% del reddito, anche nei casi in cui è massima: ed è compensata dalla maggiore semplicità che essa può per tal modo raggiungere. Né bisogna dimenticare, come fu detto sopra, che, dato il suo carattere di compensazione ad un sacrificio strettamente personale, l’imposta deve contenere un elemento fisso.

 

 

Devono pagare l’imposta militare coloro che hanno il beneficio della immunità dal servizio militare, ogni anno finché dura il loro obbligo. Ma poiché moltissimi degli obbligati non hanno o farebbero ogni sforzo per dimostrare di non avere un reddito proprio, è acconciamente stabilito che si tenga conto, in aggiunta ai proventi propri dell’obbligato diretto, altresì della metà dei redditi dei genitori legittimi, naturali od adottivi e, se nessuno di questi più vive, degli avi, divisa per il numero di figli e figlie o dei nipoti. Così, suppongasi che un riformato di 20 anni abbia un reddito proprio di 1.000 lire e che i suoi genitori abbiano un reddito di 10.000 lire ed egli abbia 3 tra fratelli e sorelle: il reddito su cui sarà calcolata l’imposta sarà il suo proprio da 1.000 lire più una quarta parte della metà di 10.000 lire, ossia 1.250 lire ed in totale 2.250 lire. L’imposta dovuta sarebbe di 18 lire all’anno. Naturalmente il cumulo col reddito dei genitori non si farà quando i riformati od esonerati non convivano coi genitori od avi, abbiano una famiglia propria legittima e siano contribuenti in nome proprio alle imposte dirette per un reddito di almeno 3.000 lire. Del pagamento dell’imposta, salvo quest’ultimo caso, sono responsabili solidariamente i genitori o gli avi dell’obbligato; e ciò allo scopo di evitare troppo numerosi casi di inesigibilità per nullatenenza. Gli esattori avranno l’obbligo tuttavia di escutere prima gli obbligati diretti, e solo in caso di inesigibilità ricorrere contro i responsabili solidariamente.

 

 

Un problema grave si presentava in questo momento riguardo all’applicazione pratica dell’imposta militare: ed era la valutazione del reddito tassabile dei riformati od esonerati e delle loro famiglie. È risaputo che in Italia non è noto legalmente allo stato il reddito complessivo dei contribuenti; perché non esiste una imposta su di esso, ma solo tre imposte separate sulle varie specie di reddito. Non era consigliabile creare organi speciali e strumenti adatti di accertamento per l’esazione di una imposta che, sebbene ragionata, rimane pur sempre una piccola imposta. Le spese di accertamento avrebbero assorbito buona parte del gettito tributario. Bene quindi operò praticamente l’on. Daneo, ordinando di fare la somma dei redditi soggetti alle tre imposte sui terreni, sui fabbricati e di ricchezza mobile; integrando questo accertamento automatico con i rilievi ricavati in occasione dell’applicazione delle imposte comunali di famiglia, sul valore locativo e di esercizio e rivendita. Gli accertamenti dei redditi così ottenuti non saranno forse perfetti; ma saranno i soli possibili nelle attuali condizioni dei nostri ordinamenti tributari. Nuovo argomento, se ce ne fosse ancora bisogno, a favore della istituzione di una imposta complementare sul reddito complessivo; la cui utilità principalissima e, torno a ripeterlo, forse la sola dovrebbe essere quella di consentire una migliore rilevazione dei redditi. I vantaggi fiscali di una simile imposta dovrebbero essere sovratutto indiretti e consisterebbero nella possibilità di esigere meglio i tributi esistenti. Quanto non sarebbe resa più agevole l’applicazione della nuova imposta militare se, a mezzo di una mite imposta complementare sul reddito, si conoscessero i redditi degli obbligati e dei loro genitori ed avi!

 

 



[1] Con il titolo Il fondamento ed il congegno tecnico dell’imposta militare. [ndr]

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