Opera Omnia Luigi Einaudi

I decreti di moratoria

Tipologia: Paragrafo/Articolo – Data pubblicazione: 29/09/1914

I decreti di moratoria

«Corriere della Sera», 29 settembre[1] e 23 dicembre[2] 1914

Cronache economiche e politiche di un trentennio (1893-1925), vol. IV, Einaudi, Torino, 1961, pp. 31-38

 

 

I

Le novità introdotte nel sistema di moratoria hanno per iscopo di facilitare un graduale passaggio dal regime straordinario odierno alla ripresa normale delle transazioni. Queste novità possono essere, trascurando i particolari minori, sintetizzate così:

 

 

  • Al rimborso di tre percentuali del 5%, ciascuna sui depositi bancari si aggiunge il rimborso di tre ulteriori percentuali del 10% ciascuna, per ogni mese fino al 31 dicembre prossimo. Siccome sono rimborsate, inoltre, senza limitazione, le somme necessarie al pagamento delle mercedi operaie, all’acquisto delle materie prime, sementi e concimi, al pagamento delle imposte e al servizio di cassa degli enti morali, non si può affermare che permangano vere e proprie durezze in confronto di qualche categoria di risparmiatori. Siccome quelli che non hanno diritto al rimborso integrale sono risparmiatori privati, è difficile credere che costoro abbiano necessità urgente di ritirare i propri depositi bancari prima della fine dell’anno in una misura superiore al 40 o 45%, quale è quella consentita dal cambiamento disposto dai tre decreti di moratoria.
  • Si istituisce una specie di compensazione tra i crediti che il correntista ha verso la banca o cassa, e i debiti che egli eventualmente abbia verso la medesima banca o cassa per cambiali scadute. Il sistema ha per iscopo di consentire che un commerciante, il quale teneva in conto corrente, al 2%, una data somma, possa servirsene per pagare una cambiale scaduta e per cui già corre l’interesse, forse, del 6 o 7%. Il sistema è ancora imperfetto perché suppone che la compensazione si verifichi presso la stessa banca: mentre può darsi che il deposito sia fatto presso una banca e la cambiale sia domiciliata presso un’altra. Occorrerà con decreti successivi, che auguro prossimi, regolare il problema delle compensazioni fra banca e banca.
  • Decreti successivi potranno perfezionare nello stesso senso il metodo analogo di compensazione inaugurato dal presente decreto e grazie al quale chi abbia un debito verso altri può soddisfarlo richiedendo il trasferimento, senza limitazione, di una somma a lui accreditata presso una banca, a favore del suo creditore. Tizio ha un deposito presso una banca di 100.000 lire e deve pagare a Caio precisamente 100.000 lire. Stando ai decreti precedenti, Tizio non poteva, se non in parte, pagare il suo debito. Oggi potrà soddisfarlo interamente poiché, se Caio accetta, potrà ordinare alla banca di trasferire le 100.000 lire del suo conto al credito del conto di Caio. Alla banca è indifferente essere debitrice delle 100.000 lire verso Tizio o verso Caio.
  • Alle operazioni di borsa viene applicato un regime alquanto diverso da quello precedente, il quale era stato oggetto di critiche svariate. Col regime passato, le operazioni di borsa erano state prorogate al 2 settembre con l’obbligo nel compratore del titolo di pagare l’interesse in ragione del 6% all’anno e di ridurre il debito nella misura del 2,50%. Subito si osservò:

 

 

  • Da un lato, che era ingiusto sottoporre i capitalisti i quali, invece di depositare i propri fondi in conto corrente presso una banca, avevano preferito di fare anticipazioni su titoli, ad un regime diverso degli altri depositanti: perché restituire ad essi solo il 2,50% mentre agli altri si restituiva il 15 in tre volte? Notisi che molte banche e casse fanno di queste operazioni; e sembrava dubbia la convenienza di imporre loro un forte rimborso dei depositi, mentre esse potevano chiedere solo un piccolo scalo dei prestiti fatti ai possessori dei titoli.
  • Dall’altro lato, che era pericoloso obbligare i possessori dei titoli a rimborsare il 2,50% del debito. Un commerciante può ridurre il suo debito cambiario perché incassa il prezzo delle merci da lui negoziate; ma il compratore o possessore di un titolo, come può ridurre il suo debito di 2,50%? Dovrebbe vendere il titolo stesso, il che è difficile in tempo di borsa chiusa e provocherebbe panico.

 

 

Pare che questa considerazione sia prevalsa tra i dirigenti; sicché le operazioni di borsa sono, col decreto ultimo, ancora prorogate al 2 dicembre; e il compratore o possessore del titolo ha solo l’obbligo di pagare l’interesse del 4,50%, se si tratta di titoli di stato, o del 6%, se si tratta di altri titoli, senza alcun obbligo di decurtare il debito suo. Potrà, volendo, ridurre il debito di almeno il 10% per volta, nel qual caso egli avrà diritto di ottenere la consegna di una frazione corrispondente dei titoli da lui comprati o impegnati.

 

 

La soluzione non soddisfa ancora completamente: ma si tratta di problema il quale si connette col funzionamento delle borse. La chiusura delle borse fu, come la moratoria, un provvedimento necessario in sul principio; ma ormai in Italia, come all’estero, si riconosce la necessità di avviarsi gradualmente verso la ripresa di contrattazioni normali. La chiusura indefinita delle borse può essere feconda di danni più gravi della sua apertura. Certo la ripresa deve essere graduale; ma non si può ammettere che duri indefinitamente uno stato di cose, per cui, chi vuol vendere, non sa a chi rivolgersi e quali siano i prezzi correnti: e chi vuole comprare ignora l’esistenza di possibili venditori. Da per tutto, nelle piazze estere, si studia il modo di uscire dal circolo in cui si è entrati; ed è da augurare che il governo prosegua sulla via in cui si è oggi inoltrato, del ritorno al regime normale di vita. Il decreto odierno può essere utilissimo se prelude a questo ritorno; sarebbe insufficiente se dovesse essere considerato come un punto fermo.

 

 

II

Il decreto di moratoria è inspirato al proposito di riportare gradatamente il paese alle condizioni normali, fissando la data del primo aprile, come quella nella quale la moratoria dovrà intieramente essere terminata. Il proposito non può non essere considerato lodevole, tanto più che parecchi fatti recenti hanno dimostrato che la necessità delle limitazioni al rimborso dei depositi è venuta grandemente scemando negli ultimi tempi. È da augurare anzi che, seguendo l’esempio della Cassa di risparmio delle provincie lombarde e di altri istituti e banche, si andrà moltiplicando il numero delle banche, le quali dichiareranno di volersi giovare della facoltà, consentita dal presente decreto, di rimborsare più del 20% al mese per il deposito residuo al 31 dicembre 1914. E l’esempio degli uni gioverà anche agli altri.

 

 

Oltre le eccezioni già vigenti, per cui era consentito il rimborso totale per le necessità di paghe agli operai, per l’acquisto delle materie prime e dei concimi, per il pagamento delle imposte, per i depositi posteriori al 14 agosto, per il servizio di cassa degli enti morali, le quali sono tutte riconfermate, un’altra eccezione alla regola del rimborso graduale apporta il decreto; ed è quella relativa alle sottoscrizioni al prestito nazionale di 1 miliardo di lire. I sottoscrittori avranno cioè diritto di prelevare intieramente i loro depositi, quando il prelievo venga fatto allo scopo di effettuare i versamenti delle somme sottoscritte per il prestito nazionale. Questa norma gioverà al successo del prestito e fu evidentemente concordata fra governo e rappresentanti delle banche, con le necessarie cautele per il trasferimento delle somme dal conto dei depositanti al credito dello stato.

 

 

Poiché il decreto fissa la data del 1° aprile per la fine della moratoria per i depositi bancari, così doveva provvedere affinché per quel tempo fosse terminata altresì la moratoria legale rispetto alle cambiali, le quali costituiscono o dovrebbero costituire il principale impiego dei depositi bancari. In questi ultimi tempi si leggevano sui giornali finanziari frequenti articoli intesi a dimostrare che l’obbligo di pagare le cambiali create prima della moratoria sarebbe stato insopportabile per i commercianti e gli industriali, perché la scadenza straordinaria prorogata delle cambiali pre-moratoria si sarebbe accavallata con le scadenze normali delle cambiali create dopo il 4 agosto, per le quali nessuna proroga è concessa. Il che è verissimo: ma non dovevano forse i debitori, impegnandosi dopo il 4 agosto, calcolare la propria potenzialità finanziaria ed obbligarsi cambiariamente, in tempi di guerra, solo quando erano sicuri di fare onore alla firma?

 

 

Lo stato non può sancire il principio, pericoloso, che si possano rinviare per decreto reale, senza un caso straordinario di forza maggiore, le scadenze accettate con piena consapevolezza del rischio corso. Se ciò si facesse, sarebbe la fine di ogni credito. Del resto, la questione è soltanto di principio: poiché in realtà si sa che in Italia le cambiali sono spesso rinnovate, quando giungono a scadenza. È inutile andar ricercando le cause del fatto, per cui il portafoglio cambiario, che dovrebbe essere liquido, in Italia spesso è immobilizzato per lungo tempo. Sta di fatto che le rinnovazioni sono assai frequenti: ed è credibile che seguiteranno ad essere consentite dalle banche in avvenire, così come si faceva in passato, nella misura, forse minore, permessa dalle circostanze presenti. Ma questo è un affare privato, che deve essere sbrigato fra banche e clientela, a seconda delle circostanze variabili di ogni caso singolo. Ogni norma generale sarebbe stata in proposito feconda di danni maggiori di quelli a cui avrebbe voluto ovviare.

 

 

Dal principio generale di favorire il ritorno a condizioni normali, il decreto di moratoria si discosta in un solo punto; ed è quello che ha tratto alle borse.

 

 

Per le obbligazioni derivanti da contratti a termine, riporti e proroghe giornaliere, si rinnova semplicemente la proroga assentita dai decreti precedenti, portandola sino al 31 marzo 1915: e conteggiando gli interessi al 4% all’anno per i titoli di stato ed al 5,50% per gli altri titoli. Il che vuol dire che, mentre le banche dovranno al 1° aprile finire di avere rimborsato i loro depositi e mentre i debitori cambiari avranno l’obbligo, per quella data, di pagare compiutamente le cambiali pre-moratorie:

 

 

  • colui che ha, prima della chiusura delle borse, comprato titoli non avrà, fino al 31 marzo, obbligo di ritirarne neppure la minima parte, purché paghi l’interesse sovra indicato;
  • colui che ha impiegato i propri fondi disponibili in riporti, ossia colui che, invece di imprestare altrui denari contro cambiali, li ha mutuati contro pegno di titoli, non avrà diritto di richiedere il rimborso neppure di una piccola parte della somma mutuata, salvo un 2,50% ricevuto in fine di agosto e salvo l’interesse come sovra stabilito;
  • mentre il venditore non ha perciò diritto di richiedere il prezzo del titolo venduto ed il creditore il rimborso del mutuo concesso, il compratore od il debitore avranno facoltà di richiedere in ogni momento la consegna del titolo comperato o dato in pegno, facendo l’offerta reale del prezzo dovuto;
  • soltanto le commissioni stabilite col decreto 24 novembre 1914 per la determinazione dei prezzi correnti di alcuni titoli negoziati in borsa, potranno stabilire se per alcuni titoli si possa far obbligo al compratore di pagare un acconto sul prezzo dovuto. In ogni caso l’acconto non potrà superare il 2% dell’ammontare del prezzo dovuto e dovrà essere pagato solo se il venditore o creditore (riportatore) depositi i titoli presso la locale stanza di compensazione;
  • il compratore del titolo potrà chiedere ad ogni momento, con l`offerta reale del prezzo, la consegna totale o parziale dei titoli: e se il venditore non possa consegnarli, perderà gli interessi e dovrà inoltre pagare un 2%. Non si comprende bene se questo 2% sia una multa od un acconto. In ambi i casi la disposizione è incomprensibile; e, come tale, ne farò astrazione nell’esaminare gli effetti del nuovo regime.

 

 

Quali gli effetti di questo complesso di disposizioni?

 

 

In primo luogo che saranno liquidate soltanto quelle operazioni – facendosi dai compratori o debitori uso della facoltà di ritirare il titolo pagando il prezzo – per le quali il compratore abbia convenienza al ritiro. Se un titolo fu comprato prima della guerra a 90 ed oggi vale 100, il compratore potrà avere interesse a ritirarlo, pagandone il prezzo, sempre quando egli non preferisca continuare a farsi far credito dal venditore, pagandogli il 4 od il 5,50% di interesse ed impiegando altrimenti, e con maggior lucro, le proprie disponibilità.

 

 

In tutti quei casi invece nei quali il titolo era stato comperato – ante moratoria – a 100 ed oggi vale 90 od un qualunque altro prezzo minore, il compratore non avrà interesse al ritiro del titolo e preferirà lasciarlo provvisoriamente nelle mani del venditore – o creditore riportatore – , sperando nell’avvenire, sia che in avvenire i titoli abbiano a rialzare o si verifichi un qualche caso imprevisto che lo liberi dai suoi impegni.

 

 

L’obbligo di pagare il 2% di acconto sul prezzo del titolo non è bastevole a mutare questa situazione di cose, perché esso è rimesso in arbitrio di commissioni, il cui ufficio è di fissare il corso dei titoli di stato garantiti dallo stato e delle cartelle fondiarie e non si vede quindi come possano occuparsi di altri titoli azionari, ai quali massimamente si riferiscono le contrattazioni di borsa.

 

 

Dopo avere spiegato, il più chiaramente che potei, il congegno e gli effetti delle norme relative alla moratoria di borsa, dovrei dare un giudizio su di esse. Mentre però il giudizio sulle altre parti del decreto di moratoria è nettamente favorevole, rimango esitante rispetto a quest’ultima parte.

 

 

Da quel che si legge nei giornali finanziari del luogo, il legislatore e le autorità di borsa in Francia, in Inghilterra e negli Stati uniti si sono sforzati a facilitare in ogni modo la liquidazione delle operazioni di borsa ante bellum, in guisa da restituirle, nel più breve tempo possibile, alla loro naturale funzione. Non dimentichiamo mai che le borse sono un organo necessario per il regolare svolgimento della vita economica del paese. A favorire il regolare classamento, la pronta negoziabilità dei titoli di stato e dei titoli privati è opportuno che le borse funzionino bene. Io non voglio pregiudicare menomamente la questione se le borse debbono essere aperte subito o più tardi. Certo è che, quando esse saranno riaperte, esse funzioneranno tanto meglio quanto più piccola sarà l’eredità del passato che esse dovranno ancora liquidare.

 

 

Nei paesi che ho citato, tutti gli sforzi del governo e delle autorità di borsa sono indirizzati a questo fine. Ho timore che invece i decreti successivi di moratoria intendano al risultato precisamente opposto. Al 31 marzo 1915 saranno state liquidate solo le operazioni, in cui si verificò un rialzo dei titoli; e neppure sempre, come si vide sopra. Rimarranno da liquidare le operazioni finite male, ossia con una perdita per i compratori. Potranno costoro ritirare allora ciò che non poterono ritirare fin qui?

 

 

Non corriamo il rischio di accumulare una massa stragrande di insolvenze, proprio nel momento in cui, riaprendosi le borse, sarebbe necessario che queste fossero più forti, più sciolte, più libere da qualsiasi pesante eredità del passato? Ecco i quesiti che mi sono venuti in mente leggendo l’articolo 10 del decreto di moratoria. Gioverebbe, a dissiparli, che il governo facesse eseguire una inchiesta intorno ai probabili impegni di borsa e ne rendesse pubblici i risultati. Così si fece in Inghilterra e si vide che la situazione era assai migliore di quanto non si immaginasse e non impossibile ad essere sbrogliata. Ho l’impressione che in Italia gli impegni di borsa, prima della guerra, fossero ridotti ad una somma niente affatto spaventevole: e che non valga la pena di impressionarsi troppo e di tenere in sospeso la vita delle borse per una massa relativamente tenue di affari, interessante un non grande numero di persone.

 

 


[1] Con il titolo Le innovazioni introdotte nel regime di moratoria. [ndr]

[2] Con il titolo L’ultimo decreto di moratoria. [ndr]

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