L’imposta complementare. Le detrazioni per debiti e per carichi di famiglia
Tipologia: Paragrafo/Articolo – Data pubblicazione: 30/04/1925
L’imposta complementare. Le detrazioni per debiti e per carichi di famiglia
«Corriere della Sera», 30 aprile 1925
Cronache economiche e politiche di un trentennio (1893-1925), vol. VIII, Einaudi, Torino, 1965, pp. 249-253
Le dichiarazioni fatte dal ministro delle finanze ai rappresentanti degli agricoltori si riferiscono, per quanto tocca la imposta complementare sul reddito, in parte esclusivamente ai proprietari di terreni ed in parte ai contribuenti in genere. I proprietari di terreni avranno il beneficio di dovere, nel fare la denuncia, moltiplicare per tre invece che per quattro il reddito imponibile dei terreni (reddito fondiario, non quello agrario, che essi devono, come ho già spiegato, denunciare tale quale) risultante dalla cartella esattoriale per il 1925. Di questo beneficio godono essi soli, perché solo i proprietari di terreni dovevano eseguire il moltiplico per 4 del loro reddito, essendo questo valutato in lire oro dell’anteguerra; laddove tutti gli altri contribuenti devono denunciare il loro reddito tale quale risulta dalle cartelle esattoriali, senza nessun moltiplico, perché esso è già valutato in lire carta.
I contribuenti in genere godranno tutti il vantaggio, per il 1925, di pagare l’imposta ridotta a metà del suo ammontare normale. Evidentemente, il ministro ha voluto che i contribuenti, i quali devono per la prima volta fare la denuncia entro il 31 maggio 1925, non avessero l’impressione di pagare l’imposta retroattivamente, a partir dall’1 gennaio; e l’ha perciò ridotta, per quest’anno, ad un semestre su due, il che equivale a farla cominciare dall’1 luglio 1925.
Per tutto il resto, la legge resta invariata secondo le norme già esposte; epperciò continuo nell’esposizione sommaria del contenuto della legge d’imposta. Mi rimane ancora, per concludere la prima specie delle detrazioni – i lettori ricorderanno che le detrazioni consentite per l’imposta sul reddito sono di due specie: per spese ed annualità passive, e per carichi di famiglia – a dire delle «annualità passive». Questa parola, un po’ eteroclita, usata nel linguaggio amministrativo, si capirà più facilmente quando la si traduca nel suo sinonimo: interesse di debiti. È noto che, rispetto alle tre imposte fondamentali: terreni, fabbricati e ricchezza mobile, si consente la detrazione degli interessi dei debiti solo per la ricchezza mobile, e anche per questa solo per gli interessi dei debiti contratti allo scopo di produrre il reddito tassato. Si capisce che se gli interessi furono già detratti in sede di ricchezza mobile, non devono più detrarsi, una seconda volta in sede di complementare. Epperciò si può dire che il contribuente ha diritto di detrarre tutti gli interessi dei suoi debiti, ad eccezione degli interessi dei debiti contratti per l’esercizio della sua industria o del suo commercio, che egli ha già detratto in sede di ricchezza mobile. Nel detrarre gli interessi, egli deve indicare il titolo per cui paga tali interessi ed il cognome, nome, paternità e domicilio del creditore. La legge aggiungerebbe, invero, che si possono detrarre gli interessi solo quando il relativo importo figuri accertato come reddito in confronto del percipiente. Il che è giusto; ma non interessa affatto il debitore. Questi ha diritto di ottenere la detrazione appena egli documenti l’esistenza del debito. Dovrà pensare poi la finanza a tassare, per l’importo riscosso, il creditore; o magari anche a non tassarlo, né con la complementare né con la ricchezza mobile, se il creditore abbia diritto a essere esente dall’una o dall’altra o forse da amendue.
Agli interessi dei debiti sono assimilati tutti gli altri carichi consimili, come canoni enfiteutici, decime, livelli, censi, ecc. ecc. gravanti su beni immobili.
Agli interessi di debiti od annualità passive sono in certo modo assimilati anche alcuni altri oneri, che in realtà costituiscono opere di previdenza: e così le ritenute per pensioni ed i premi di assicurazione sulla vita stipulate dal contribuente a favore proprio e dei componenti la famiglia con lui conviventi ed a suo carico; ed i contributi a casse di previdenza o di soccorso per malattie, sinistri, vecchiaia ed a casse di pensione per vedove od orfani. Il legislatore ha riconosciuto con questa disposizione che le somme che il contribuente paga per un’assicurazione sulla vita o per costituirsi una pensione in vecchiaia riducono il reddito attuale, pur aumentando quello futuro; ed ha consentito a detrarne l’importo dal reddito. La norma gioverà, speriamolo, a dare impulso alle assicurazioni sulla vita ed alla previdenza.
Fatte tutte le detrazioni della prima specie si ottiene il reddito netto. Se questo non raggiunge le 6.000 lire, non occorre andare oltre, ché il contribuente è esente. Se lo raggiunge, il contribuente ha ancora diritto di chiedere la detrazione «per carichi di famiglia». Essa è di un ventesimo del reddito netto, per ogni persona a carico, con un massimo di 3.000 lire per persona. Tra le persone a carico non si comprendono il contribuente medesimo ed il coniuge; si comprendono invece tutte quelle persone, le quali, essendo unite dai vincoli di parentela e di affinità col contribuente hanno diritto alla somministrazione degli alimenti secondo gli articoli 139 e seguenti e 186 e 187 del codice civile. Non basta il diritto astratto; occorre l’effettivo esercizio del diritto, sia con la convivenza a carico, sia con la corresponsione di una pensione alimentaria. Le istruzioni esemplificano dicendo che la detrazione di un ventesimo deve darsi per i figli e le figlie minorenni e per i figli e le figlie maggiorenni ma inabili al lavoro.
S’intende che la «inabilità al lavoro» deve essere concepita in relazione alla professione od agli studi intrapresi dal figlio. Non trattasi di inabilità «fisica», ma di inabilità «fisico-intellettuale», la quale varia da caso a caso. Poiché i genitori hanno «l’obbligazione di mantenere, educare ed istruire la prole» così è evidente che il figlio deve essere considerato a carico, anche se maggiorenne, finché non abbia terminato gli studi a cui era stato indirizzato: di ragioniere, avvocato, medico, ingegnere, ecc. ecc. Fino al conseguimento della laurea ed oggi del diploma professionale di stato, il figlio deve essere considerato «inabile al lavoro» a cui, secondo le sue condizioni sociali, ha diritto di essere indirizzato dai genitori. Per evitare che si ritardi artificiosamente la fine degli studi allo scopo di giovarsi ancora della detrazione per carichi di famiglia, si potrebbe applicare il criterio già osservato per il ritardo al servizio militare degli studenti, che è concesso solo fino al 26° anno. L’interpretazione è equa, poiché negli ultimi anni di studio, i figli, nonché guadagnare, sono cagione di oneri crescenti per i genitori; sicché sarebbe ingiusto, solo per lo scoccare del ventunesimo anno, togliere una detrazione nel momento appunto in cui essa è più necessaria.
Fatte le detrazioni dal reddito netto per carichi di famiglia, si ottiene, come dissi già, il reddito imponibile. Se questo non raggiunge le 3.000 lire, il contribuente è esente. Se le raggiunge, si fa luogo all’applicazione dell’imposta. Questa avviene secondo una tabella (che si legge a pag. 113 e sgg. delle istruzioni n. 207), dove sono indicati anche gli arrotondamenti. Per semplicità, i redditi imponibili non sono tassati tali quali. Vengono prima arrotondati, trascurando le lire in meno e arrotondando in più, tra limiti fissati dalla legge. Chi dunque avrà un reddito imponibile arrotondato di lire 3.000 pagherà 30 lire all’anno, chi 5.000, pagherà 61 lire; chi 10.000 lire 161; chi 20.000 lire 424; chi 30.000 lire 747; chi 50.000 lire 1.525; chi 75.000 lire 2.685; chi 100.000 lire 4.010; chi 200.000 lire 10.560; chi 500.000 lire 8.000; chi 1 milione lire 100.000; e chi più di 1 milione di lire il 10% del reddito. Per quest’anno 1925 si pagherà la metà giusta delle cifre ora dette.
Prima di dare un giudizio sulla gravezza di questo nuovo onere fiscale, bisogna riflettere che esso è uno solo dei tanti tributi vigenti sui redditi. Se sommiamo le imposte terreni, fabbricati, ricchezza mobile, le sovrimposte comunali e provinciali, le imposte, vigenti ancora per quest’anno, di famiglia e sul valor locativo e quelle che le sostituiranno nel 1926: addizionale alla complementare o sul reddito consumato, se teniamo conto della patrimoniale, e per ultimo coroniamo il tutto con la nuova complementare, tocchiamo delle belle cime. Il confronto deve farsi, per giustizia, col molto peggio a cui eravamo abituati nel primo dopo guerra e con le aliquote assai più alte dei progetti che venivano allora elaborati.
Il sistema tributario che trova oggi il suo coronamento nella complementare, è, in sostanza, un ritorno all’antico. Le aliquote sono ancora alte; e sarebbero assai difficili a sopportare se i redditi fossero accertati sino al centesimo; ma non sono più micidiali come erano tempo addietro. Il programma dell’attuale ministro è, in questo campo, inspirato ai criteri tradizionalmente insegnati dalla esperienza e dalla scienza, ed è perciò commendevole: ridurre a poco a poco le aliquote ed approfondire gli accertamenti della materia imponibile. Anche le aliquote attuali della imposta complementare sono perciò un massimo; ed in avvenire, a mano a mano che l’imposta si assesterà e frutterà meglio, potranno variare in meno, non mai in più.
Nota. Le norme contenute negli articoli fin qui pubblicati si riferiscono ai contribuenti in generale. Gli impiegati e pensionati dello stato e degli altri enti, per i quali sia ammessa la classificazione in categoria D dell’imposta di ricchezza mobile, sono assoggettati a norme particolari, che è assolutamente impossibile riassumere in un quotidiano. Basti dire, molto all’ingrosso, che l’obbligo della denuncia è limitato a quegli impiegati, i quali abbiano un reddito per stipendio, pensione ed altri assegni continuativi superiore a lire 25.000 annue o che, avendolo inferiore, hanno altri redditi che raggiungano 1.000 lire annue. Consiglio Però gli impiegati, i quali vogliano farsi un’idea chiara delle norme che li riguardano, a leggersi le già ricordate istruzioni (n. 207 delle pubblicazioni della Libreria dello stato, lire quattro).