Prefazione – Sampieri Mangano, Di alcune questioni controverse
Tipologia: Paragrafo/Articolo – Data pubblicazione: 01/01/1927
Prefazione – Sampieri Mangano, Di alcune questioni controverse
Vincenzo Sampieri Mangano, Di alcune questioni controverse in materia di
tassabilità di redditi di società commerciali, agli effetti della imposta
di ricchezza mobile, UTET, Torino, 1927, pp. V-VIII
In queste pagine si discutono taluni dei problemi più sottili che nel diritto tributario italiano sono stati posti dalla rivoluzione monetaria occasionata dalla guerra e dall’importanza vie maggiore acquistata nell’epoca nostra dai contribuenti «collettivi». Se le plusvalenze realizzate da società commerciali colle vendite di immobili siano tassabili senza che faccia d’uopo, come si deve per i privati contribuenti, procedere alla ricerca dell’intenzione speculativa, la quale si deve per le società sempre presumere ope legis (I); in quali casi la distribuzione gratuita di nuove azioni ai soci sia passibile di imposta di ricchezza mobile (II); se le mutazioni del potere di acquisto della moneta esercitino in diritto vigente una influenza sulla tassabilità dei plusvalori e delle azioni gratuite (III); se la trasformazione delle società in nome collettivo o in accomandita semplice in società per azioni importi l’applicazione immediata delle norme di accertamento dei redditi e di pagamento dell’imposta particolari alle società per azioni (IV); se e quando il reddito realizzato all’estero da nazionali domiciliati e residenti in Italia sia soggetto all’imposta di ricchezza mobile (V); se l’affitto di tutti o di parte degli stabilimenti di una società anonima previsto nell’oggetto sociale importi rottura della rotazione attuata in base all’articolo 25 della legge d’imposta sulla ricchezza mobile (VI); ecco le questioni che l’autore del libro tratta con padronanza piena della dottrina e della giurisprudenza e con bello ed ordinato vigore di ragionamento.
I consulenti delle società commerciali ed i funzionari degli uffici delle imposte mediteranno acconciamente sulle soluzioni date ai grossi problemi che tuttodì li affaticano; e gli amministratori delle società per azioni bene faranno a tenere gran conto dell’ammonimento dell’autore quando, a carte 120, li consiglia a non preoccuparsi esclusivamente del risultato economico che si vuole conseguire appigliandosi a certe forme giuridiche, ma a vagliare accuratamente, finché siano in tempo, le conseguenze tributarie, sì da non imputare poi al fiscalismo dei funzionari tributari quel danno che logicamente derivasse dalla necessaria valutazione della prescelta forma giuridica imposta dalla vigente norma legislativa. Il libro, dunque, è destinato a benevola accoglienza nel mondo dei pratici, sia che si tratti di funzionari chiamati ad applicare la legge tributaria, di contribuenti incerti nello scegliere tra diverse specie di negozi giuridici fecondi di differenti conseguenze d’imposta o di magistrati chiamati, nell’ordine amministrativo giudiziario, ad interpretare la legge. Ma dovrà altresì trovar posto, accanto a quelli del Quarta, del Clementini e degli altri che scrissero commenti fondamentali delle nostre leggi tributarie, negli scaffali dei cultori della scienza finanziaria. In che altro modo si costruisce l’edificio dottrinale, se non studiando i casi concreti particolari, i quali travagliano contribuenti e finanza, e ragionando intorno ad essi, sì da astrarne la norma regolatrice?
Non tutte le soluzioni che l’A., dopo lunga meditazione, dà ai gravi quesiti da lui posti sono forse intieramente accettabili del pari dall’economista e dal giurista, dal funzionario tributario, dal giudice e dall’amministratore di società commerciali. I quesiti sono importanti appunto perché controversi, e talvolta la soluzione dipende da un sottilissimo filo, che ognuno degli interessati vorrebbe tirare volentieri a proprio vantaggio.
Ricordiamo che la legge di imposta di ricchezza mobile, alla quale fa d’uopo richiamarsi per risolvere i momentosi problemi che nel volume si discutono è vecchia quasi di due terzi di secolo; sicché non reca meraviglia vederla diversamente interpretata dai rappresentanti di contrastanti interessi, e contrastanti per ragioni e su premesse differenti da quelle che si usavano quando la legge nacque.
Eppure quella legge fu cosa siffattamente mirabile, che è da dubitare se sia necessario, nei casi controversi, chiarire la norma vigente con leggi interpretative o non basti e meglio giovi l’interpretazione dottrinale e giurisprudenziale. In uno scritto che il Sampieri cita (a carte 71) ho invocato una norma nuova atta ad agevolare la ricostruzione dei bilanci delle società anonime, che la guerra scrollò e talvolta rese incomprensibili; ma quando, continuando, lessi (a carte 111) la mirabile decisione della IV sezione del Consiglio di Stato a proposito della tassazione dei plusvalori immobiliari e, più oltre (a carte 117), quella non meno elegante e superbamente ragionata della Commissione centrale delle imposte dirette sulla rivalutazione del capitale investito agli effetti dell’imposta sui profitti di guerra, dubitai se davvero la legge nuova fosse necessaria. Il vecchio tronco della legge d’imposta mobiliare è atto ancora a stimolare e saggiare la virtù creatrice del giudice, quella virtù che di tempo in tempo interpreta nuovamente la norma antica alla luce di bisogni nuovi!
Forse, a dubitare della necessità di una conchiusione la quale parevami meditata, io non mi sarei indotto se l’autore del volume non avesse preferito di dare allo scrivere suo, più di quello di una propria costruzione dottrinale, l’aspetto di una fine trama intessuta intorno a testi decisivi di sentenze, decisioni, normali ministeriali, commenti di dottori celebrati nella soggetta materia. Col crescere degli anni mi è cresciuto il fastidio dei libri che pretendono innovare a fondo le verità sino ad oggi ricevute, e si è fatta acerba l’impazienza delle citazioni mal fatte o di seconda mano e dei riassunti del pensiero altrui, che si ignora se riproducano fedelmente o deformino quel tal pensiero.
Epperciò mi compiacqui grandemente e fui meglio persuaso quando, per ogni quesito discusso, vidi dal Sampieri riprodotte, testualmente ed integralmente, le pagine fondamentali che, per sentenze di magistrati ordinari, per decisioni di commissioni amministrative, per commento di reputati dottori, per normali ministeriali o relazioni parlamentari, fanno testo in argomento. Così grave è per lo più la fatica dell’andar ricercando quei testi su per le raccolte di riviste e di bollettini e di atti, che il trovarseli bellamente raccolti e chiariti rende senz’altro propensi a lodar l’autore; e la lode cresce riflettendo alla cura con la quale egli quasi si nasconde dietro quei testi memorandi e li fa parlare; e sembra che essi e non lui conducano il lettore ad accettare la soluzione proposta.
Ma invece è l’arte dello scrittore la quale è veramente persuasiva; perché, se quei testi hanno contribuito alla soluzione, egli solo vide il partito che se ne poteva trarre e li avvinse al carro che l’A., e non essi, conduceva alla meta. Perciò egli ha potuto aggiungere parecchie cose nuove – e basti citare, perché l’argomento mi ha sempre particolarmente interessato, quanto egli costruisce intorno ai vari casi di tassabilità di incrementi di valori (plusvalenze di immobili, azioni gratuite, plusvalori monetari, sovraprezzi) – al corpo ricevuto dalla dottrina in materia di ricchezza mobile. Fa d’uopo non dimenticare mai un canone, probabilmente infallibile, di giudizio critico sui libri nuovi: quando un autore professa di avere scoperto una via nuova, di avere distrutto, anzi oggi usasi dire superato, vecchie dottrine, quando nel testo e nelle note sono contenute sentenze spregiative verso quanto fu scritto prima sullo stesso argomento, stiasi per certi che quasi sempre l’autore copia, ripete, plagia, malamente travestendo ciò che prima fu detto.
Quando invece l’A., pur garbatamente dissentendo quando faccia d’uopo, ha in onore gli scrittori che lo precedettero e si appoggia ai principi prima assodati, non di rado accade che anch’egli si sia messo alla pari di coloro che da lui erano stati onorati ed abbia contribuito al progresso della branca di studi a cui si è dedicato. Così, di fatto, accade pur il libro del Sampieri; sicché agli studiosi futuri di quei problemi medesimi non sarà possibile scrivere senza tener conto di ciò che egli disse in proposito.