Opera Omnia Luigi Einaudi

20-22 dicembre 1945 – Sul sequestro, pignoramento e cessione degli stipendi e salari dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni

Tipologia: Paragrafo/Articolo – Data pubblicazione: 20/12/1945

20-22 dicembre 1945 – Sul sequestro, pignoramento e cessione degli stipendi e salari dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni

Consulta Nazionale – Resoconti

Interventi e Relazioni parlamentari, a cura di Stefania Martinotti Dorigo, Vol. II, Dalla Consulta nazionale al Senato della Repubblica (1945-1958), Fondazione Luigi Einaudi, Torino, 1982, pp. 47-57

 

 

 

 

È all’esame della Commissione Finanze e Tesoro lo schema di provvedimento legislativo «Modificazione al testo unico 5 giugno 1941, n. 874, delle disposizioni concernenti il sequestro, il pignoramento e la cessione degli stipendi e dei salari dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni» (stampato n. 32). Questo provvedimento propone di concentrare la con trattazione dei prestiti ai pubblici dipendenti esclusivamente nel Fondo per il credito ai dipendenti dello stato, con la collaborazione dell’Ente nazionale di previdenza e di assistenza per i dipendenti statali, che avrebbe il compito di fare anticipazioni al Fondo per il credito ai dipendenti dello stato e percepirebbe lo stesso saggio d’interesse concesso dal Fondo suddetto.

 

 

La discussione ha inizio con un ampio intervento del relatore Restagno; prendono quindi la parola gli on. Gilardoni, Persico, Scoca, Zoli e L. Einaudi, che desidera qualche spiegazione, rilevando che dalla relazione ministeriale non risultano completamente le giustificazioni del provvedimento.

 

 

Ritiene quindi molto opportuno che sia fatta una raccomandazione generale ai ministeri che presentano schemi di provvedimenti alla Consulta, affinché le relazioni siano redatte in maniera comprensibile, mettendo bene in luce l’importanza del problema trattato, e diano le necessarie delucidazioni.

 

 

Avendo ora appreso che esiste un fondo del 10 per cento, il quale vive su un’imposta prelevata da tutti gli impiegati che chiedano o non chiedano l’anticipo del quinto dello stipendio, allo scopo di dare una garanzia per i mutui finora contratti presso gli enti pubblici, avverte che questo fondo dovrebbe essere amministrato a sé e che sarebbe desiderabile sapere se funziona in guadagno o in perdita, per giudicare se i proventi dell’imposta siano bene impiegati.

 

 

Il sottosegretario di stato per il Tesoro, Persico, «richiama l’articolo 17 del decreto n. 874», che è del seguente tenore: «È costituito presso il Ministero delle Finanze il “Fondo per il credito ai dipendenti dello stato”, amministrato, con gestione speciale, dall’Ispettorato generale per il credito ai dipendenti dello stato.

 

 

L’ispettore generale preposto all’ispettorato ha la rappresentanza legale del fondo.

 

 

Presso il detto ispettorato funziona un apposito ufficio di ragioneria.

 

 

Il fondo è destinato:

 

 

  • 1) a garantire gli istituti indicati nell’art. 16 contro i rischi di perdite per mutui accordati verso cessione di quote di stipendio o salario, per i quali l’amministrazione del fondo abbia prestato garanzia;
  • 2) a concedere prestiti diretti verso cessione di quote di stipendio o salario, agli impiegati e salariati dello stato e degli altri enti indicati negli art. 10 e 11, nei casi di accertate necessità familiari, entro i limiti delle disponibilità liquide di ciascun esercizio.

 

 

I rischi delle operazioni di prestito diretto fanno carico al Fondo».

 

 

L. Einaudi chiede se sono stati presentati i rendiconti, perché la gestione non ha nulla a che vedere col costo delle operazioni di prestito.

 

 

Il consultore Scoca assicura che i rendiconti vengono presentati ogni anno; a questo punto il sottosegretario Persico «fa notare che il testo della legge parla di prestiti concessi agli impiegati nei casi di accertata necessità famigliare. Il buon esito del mutuo è garantito; e ciò rappresenta una prima gestione; poi c’è la gestione della garanzia». L. Einaudi osserva che il fondo di garanzia garantisce il contratto per l’istituto e per gli altri enti: ma che non si riesce mai a sapere che cosa costino i mutui fatti agli impiegati.

 

 

Il relatore Restagno «chiarisce che in base all’art. 28 del decreto n. 874, il fondo è alimentato, oltre che dai dieci centesimi versati da tutti i salariati dello stato, dallo 0,50 per i mutui contratti dagli altri enti».

 

 

L. Einaudi constata una confusione fra i due enti, uno dei quali dovrebbe esercitare la garanzia e l’altro dare i mutui.

 

 

Dalle spiegazioni che sono state date ha compreso che in una prima fase della sua gestione il Fondo non ha potuto corrispondere a tutte le domande degli impiegati, i quali perciò hanno dovuto rivolgersi ad altri enti, pagando interessi superiori.

 

 

Per togliere questo inconveniente (se tale può dirsi il fatto che gli impiegati si debbano rivolgere ad altri istituti) crede che basti dare all’ente i mezzi necessari. Ritiene quindi che la clausola del monopolio sia un’aggiunta che non riposa su considerazioni sostanziali, ed egli ne vorrebbe una giustificazione.

 

 

Scoca «indica che le ragioni sono due: l’azione degli intermediari e l’impreparazione delle classi meno evolute». L. Einaudi distingue allora due problemi diversi, quello degli intermediari e quello della impreparazione. Il fenomeno degli intermediari deriva dal fatto che il Fondo non poteva corrispondere a tutte le domande degli impiegati che erano perciò costretti a rivolgersi ad altri enti, ma dando i mezzi necessari gli intermediari spariranno perché non più necessari.

 

 

Concorda nell’ipotesi di obbligare gli altri enti a praticare le stesse condizioni fatte dall’ente statale, senza che sia perciò necessario ricorrere al monopolio, che finora non vede in qual modo sia giustificato.

 

 

Quanto all’impreparazione del personale non è disposto ad ammetterla, poiché ognuno sa conoscere il proprio interesse; né crede che il monopolio valga a correggere questa pretesa impreparazione con un sistema che è invalso nei venti anni passati e che non crede sia da consigliare.

 

 

Il consultore Scoca «rileva l’accordo sull’opportunità di una norma per cui gli altri enti non possono fare condizioni diverse da quelle dello stato».

 

 

L. Einaudi osserva che se per il Fondo c’è un’ imposta di 10 centesimi su tutti gli stipendi e i salari, che va a coprire le spese di amministrazione, anche gli altri enti dovrebbero avere un compenso analogo.

 

 

Il sottosegretario Persico «avverte che le spese di amministrazione non esistono, perché questa è affidata ad un ufficio del Ministero». L. Einaudi aggiunge che se è così gli altri istituti hanno pur diritto al compenso.

 

 

Essi non devono chiedere più di quello che chiede il Fondo per il credito agli impiegati; ma possono avere in aggiunta una quota stabilita dalla legge, corrispondente ai proventi di vario genere che il Fondo statale ricava per sua. La parte di imposta che va a garanzia va distinta dalla parte per spese amministrative ed è per quest’ultima parte che gli altri enti dovrebbero avere un equivalente compenso.

 

 

Intervengono ancora i consultori Pesenti, Persico, Zoli, Scoca e Siglienti, quindi la discussione viene rinviata.

 

 

 

 

22 dicembre 1945

 

 

Si riapre la discussione, iniziata il 20 dicembre, sullo schema di provvedimento legislativo n. 32, concernente disposizioni sul sequestro, il pignoramento e la cessione degli stipendi e dei salari dei pubblici dipendenti. Prende la parola per primo il sottosegretario Persico, che «dà varie notizie in relazione ai dubbi sollevati dalla Commissione, specialmente dal senatore Einaudi»; interviene quindi L. Einaudi, che ha l’impressione che la situazione, nonostante i dati e chiarimenti forniti in modo così ampio dal sottosegretario di stato, sia rimasta fondamentalmente al punto di prima. Plaude allo schema di provvedimento per ciò che si riferisce all’allargamento delle capacità di azione ed alle possibilità del Fondo che viene in questa maniera instaurato. La ragione per la quale in passato accadeva che gli impiegati dovessero ricorrere ad altri enti pare che dipendesse dalla impossibilità di soddisfare diversamente a queste domande. È quindi da lodare l’iniziativa presa col provvedimento in esame per porre riparo agli inconvenienti lamentati e corrispondere alle effettive esigenze del Fondo.

 

 

C’è anche da augurarsi che questo, avendo maggiori fondi a sua disposizione, possa risanare il suo deficit.

 

 

Al riguardo bisognerebbe però compiere uno studio più accurato, poiché, da una parte, si ha questa situazione deficitaria e d’altra sono state pagate varie somme, per cui non si potrebbe dire che ci sia profitto o perdita. Sono cifre assolutamente non comparabili: come se volessimo, in una società di assicurazioni, paragonare i premi pagati con la responsabilità che l’ente si assume per gli anni successivi, perché questi premi possono continuare anche in avvenire; inoltre qui interferisce il concetto della riserva matematica. Riferendosi al rendiconto presentato dal sottosegretario di stato, nota che nel 1942-43 il conto si chiude con un aumento patrimoniale di 11.480.000 lire; inoltre è riportato un conto di utili netti per 2.276.000 lire. Parrebbe quindi che la situazione del Fondo non fosse tanto cattiva. Augura quindi che l’utile aumenti in avvenire, in relazione all’ampliarsi delle operazioni, cosicché il Fondo possa consentire agli impiegati talune diminuzioni di tariffa in relazione alle spese.

 

 

Rimane la questione fondamentale: dato che il Fondo ha potuto in passato ottenere degli utili (ed altri maggiori ne otterrà in avvenire), potrà consentire probabilmente qualche riduzione di tariffa, per far sì che coloro i quali non vorranno ricorrere ai suoi servizi possano essere sicuri di ottenere da altri istituti tali servizi alle medesime condizioni. Ma se si continuerà a ricorrere ad altri istituti che siano costretti a fare le medesime condizioni, che cosa se ne dovrà concludere? O che non sia vero che quegli istituti facciano le stesse condizioni – e si tratterà di sorvegliarli, perché adempiano a questo obbligo – oppure che gli impiegati che ricorrono agli altri enti godranno qualche vantaggio, come per esempio, quello di avere un servizio di maggiore prontezza.

 

 

L’on. Persico spiega che «qualche istituto offre anticipi per accaparrarsi i clienti»; Antonio Manes «osserva che questo è un rischio»; L. Einaudi aggiunge che se le operazioni avvengono alle medesime condizioni non vede la ragione di un monopolio. È stato detto che non si tratta proprio di un monopolio; ma se ad una determinata categoria di cittadini, che sono impiegati dello stato, si viene a dire di non potersi più rivolgere ad altri enti, anche se offrano le medesime condizioni, ma di essere obbligati a ricorrere soltanto all’istituto statale, questo, a suo avviso, si chiama monopolio.

 

 

Richiama quindi l’attenzione della Consulta sull’opportunità di ponderare bene la questione, prima di istituire un monopolio anche per una sola categoria di cittadini, poiché ha l’impressione che il medesimo fatto si sia ripetutamente verificato in passato per altri enti. Si riferisce particolarmente agli infortuni sul lavoro, per i quali da un regime di libertà assoluta si è poi passati per gradi a regimi di monopolio.

 

 

Intervengono ancora il relatore Restagno e l’on. Persico; il relatore presenta il seguente ordine del giorno:

 

 

«La Commissione Finanze e Tesoro esaminato lo schema di provvedimento apportante modifiche al testo unico 5 giugno 1941, n. 874, concernente il sequestro, il pignoramento e la cessione degli stipendi e salari:

 

 

  • 1) approva il principio informatore del provvedimento che si propone di ridurre al minimo gli oneri cui debbono sottostare gli impiegati e salariati dello stato nel contrarre prestiti mediante cessione di stipendi e salari;
  • 2) condivide l’opportunità di potenziare il Fondo per il credito ai dipendenti dello stato, in modo che il medesimo possa soddisfare le richieste di prestito degli impiegati e salariati statali, però senza costituire a fondo di esso il regime di monopolio per tali operazioni;
  • 3) ritiene conveniente conservare agli istituti previsti all’articolo 16 del testo unico 5 giugno 1941, n. 874, la facoltà di operare collateralmente con il Fondo statale, a condizioni di tasso o di accessori non superiori a quelle praticate dal Fondo con assoluta esclusione degli intermediari».

 

 

L. Einaudi desidera sapere come viene impiegato dal Fondo quel contributo del 0,10 per cento che pagano tutti gli impiegati.

 

 

L’on. Persico «spiega che è un capitale di esercizio e serve per fare i prestiti e pagare le differenze». L. Einaudi ne deduce che tutti gli impiegati concorrono obbligatoriamente a questo Fondo, anche se non ne ricaveranno alcun beneficio.

 

 

Il sottosegretario afferma che «in definitiva si tratta di una forma di mutualità». L. Einaudi fa dunque un’osservazione di carattere generale: cioè, che seppure quella presente è in definitiva una piccola cosa, praticamente si è di fronte ad un grave problema. Non si tratta di stato e di privati, né di contrapposizione tra un servizio reso dall’uno o che può esser reso anche dagli altri e nemmeno di industria privata o di industria statale e pubblica. Si tratta di tutt’altra cosa che egli crede veramente fondamentale e che potrà dar luogo a decisioni molto importanti in campi assai più vasti: cioè di statizzazione contro nazionalizzazione. Dando al Fondo la esclusività di questo servizio, si crea una statizzazione, cioè il concentramento di un servizio dello stato. Ora è utile decidersi a un tale passo, mentre la tendenza è di dare questo servizio ad enti pubblici, sia pure che rientrino nello stato? Crede che, di fronte a questa alternativa: statizzazione o nazionalizzazione, anche coloro che, come lui sono favorevoli ad un largo intervento da parte dello stato in molti servizi pubblici, che abbiano però certe determinate caratteristiche, saranno contrari a far assorbire questo servizio dallo stato, con tutti i danni che derivano dall’accentramento esclusivo in un’amministrazione statale.

 

 

Mette dunque in guardia su quel che si sta per fare. Ammettendo che questo servizio pubblico può essere adempiuto da vari enti, si potrà creare una specie di concorrenza per migliorarlo. Naturalmente bisognerà fare in modo che sia affidato ad enti locali e regionali. Invece di dare un omaggio soltanto a parole all’autonomia regionale, si renda omaggio alle autonomie esistenti e alla trasformazione dei servizi pubblici: si tolga la possibilità dell’usura privata, ma facendo in modo che fra i diversi enti pubblici si stabilisca una concorrenza che non potrà essere se non a vantaggio del consumatore.

 

 

Concludendo, invita la Commissione a rendersi conto del problema generale ed a considerare le conseguenze dell’uno o dell’altro sistema.

 

 

Intervengono ancora gli on. Scoca, Manes, Persico e Restagno, quindi il presidente, rilevato l’accordo della Commissione sull’ordine del giorno presentato dal relatore Restagno, lo mette ai voti; la Commissione esprime parere favorevole e approva lo schema di provvedimento.

 

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