Opera Omnia Luigi Einaudi

Nei paesi dov’è proibito scioperare

Tipologia: Paragrafo/Articolo – Data pubblicazione: 06/08/1908

Nei paesi dov’è proibito scioperare 

«Corriere della Sera», 6 agosto 1908

Cronache economiche e politiche di un trentennio (1893-1925), vol. II, Einaudi, Torino, 1959, pp. 628-633

 

 

I conflitti agrari che hanno avuto in quest’anno una vivace ripresa in Italia, hanno di nuovo messo sul tappeto la grave questione dell’arbitrato obbligatorio. Su queste colonne furono già largamente discusse le ragioni le quali rendono difficile una efficace legislazione in materia; sovratutto per le questioni relative ai nuovi patti di lavoro. Sinché si tratta di vegliare all’osservanza di un contratto già conchiuso, i probiviri od altre consimili magistrature possono essere utilissime. Chi giudicherà tra l’industriale che per l’avvenire vuole pagare 4 lire al giorno di salario e gli operai che ne pretendono cinque? Quali criteri si metteranno a base di un giudizio cosiffatto? Come si sceglierà un arbitro competente? Quale sanzione avranno i giudicati dell’arbitro, sovratutto nei rispetti degli operai che non volessero obbedire al lodo?

 

 

Nell’ultima sessione del consiglio superiore del lavoro si ebbe da noi un elevato dibattito sul problema su cui gittava molta luce l’importante relazione dell’avv. Abbiate; e pure nella camera dei deputati diversi progetti di legge d’iniziativa parlamentare fecero persuasi della gravità e della complessità del problema. Poiché in quelle discussioni si fece ripetutamente accenno al sistema di arbitrato obbligatorio introdotto nella Nuova Zelanda e nell’Australia, riteniamo opportuno dire qualcosa degli ultimissimi risultati del sistema e delle difficoltà che esso incontra nella sua applicazione pratica.

 

 

È noto che Nuova Zelanda e Nuova Galles del sud sono diventate quasi laboratori di esperienze sociali, dove tutti i più arditi postulati dei riformatori europei trovano da tempo pratica applicazione. Anche in materia di conciliazione e di arbitrato quei paesi si trovano – è la frase comunemente accetta – all’avanguardia del progresso. Proibiti gli scioperi e le serrate, devolute tutte le controversie, anche quelle per contratti nuovi, al giudizio di corti arbitrali, investiti i giudici della facoltà di determinare i salari e gli orari giusti: il regno della pace sociale realizzato in terra. Per un po’ di tempo il sistema di arbitrato obbligatorio funziona bene, sovratutto perché i giudici davano sempre ragione agli operai e questi non avevano nessun motivo di non osservare le sentenze arbitrali. Gli industriali non potevano recalcitrare, poiché le penalità in caso di disobbedienza, le quali difficilmente si sarebbero potute far pagare agli operai, gravavano invece irremissibilmente sui datori di lavoro. D’altro canto, per lo sviluppo prodigioso delle industrie e la prosperità economica universale dopo il 1900, gli industriali potevano sottostare ai costi crescenti della mano d’opera che, ove non fossero stati voluti delle sentenze arbitrali, sarebbero stati le conseguenze di scioperi fortunati per gli operai. Datano da quel tempo gli articoli ed i libri – uno dei quali fu anche voltato in italiano – sui felici paesi dove non si scioperava.

 

 

A partire del 1907, le notizie provenienti dai lontani paesi della pace sociale hanno cambiato tono. I corrispondenti dei giornali inglesi non ristanno dal commentare con amarezza i disinganni a cui la legislazione australiana dà continuamente luogo. Dapprima, al principio del 1907, i giudici cominciarono ad aver paura di seguire gli operai nelle loro pretese crescenti di aumenti di salario perché, come negli altri paesi del mondo, era chiara la esagerazione dei prezzi e degli affari e sembrava pericoloso fissare i salari sulla base di una prosperità effimera. Quando venne la crisi, gli stessi giudici dovettero forzatamente dar qualche volta ragione agli industriali, che dimostravano di non poter più pagare i salari d’una volta.

 

 

Il nuovo atteggiamento delle corti d’arbitrato non fu visto di buon occhio dalle masse operaie, le quali iniziarono una nuova era di scioperi, quelli combattuti contro i lodi arbitrali e contro i fulmini della legge. Caratteristico è il caso dei garzoni macellai di diverse città della Nuova Zelanda, i quali al principio dell’anno scorso scioperarono per ottenere salari più elevati di quelli concessi dalla corte d’arbitrato. I giudici furono colti da indignazione al vedere così disprezzate la loro sentenza e la maestà della legge e colpirono di multe numerosi scioperanti. Questi non se ne diedero per inteso, vinsero la partita e col maggior salario ottenuto dai principali versarono alla cassa della loro lega la somma necessaria a pagare le multe. Cosicché si ottenne il comico risultato che la multa fu pagata coi denari guadagnati mercé lo sciopero deciso e proseguito in sfregio alla corte d’arbitrato.

 

 

Qualche tempo fa i porti di Sydney e Newcastle furono il teatro di dissidi tra capitale e lavoro. Siccome la corte d’arbitrato aveva emesso una sentenza, nella quale si dichiarava che gli imprenditori avevano diritto, pagando il salario normale fissato dalla corte stessa, di impiegare operai non iscritti alla lega dei lavoratori del porto, il segretario della lega indisse guerra alla corte d’arbitrato, minacciandola, ove essa non avesse immediatamente condisceso alle sue domande, di far proclamare uno sciopero generale in tutti i porti dell’Australia, paralizzando il commercio e costringendo all’inazione le navi. In che modo impedire queste che sono vere e proprie sfide al legislatore, il quale con le corti d’arbitrato aveva voluto togliere le occasioni di sospensione di lavoro tanto per colpa degli industriali che degli operai? La risposta è difficile a dare e non sembra che finora l’abbiano trovata quei lontani legislatori. Le corti potrebbero bensì mandare in carcere qualcuno dei caporioni; quantunque, a semplice lume di buon senso, non si comprenda nemmeno in Australia, perché un operaio debba essere privato della libertà personale per non aver voluto lavorare, a condizioni a lui non gradite, a pro di una terza persona. O non è forse stata abolita la schiavitù? Ma pur ammettendo la possibilità di mettere in carcere qualche segretario di lega, come è possibile privare della libertà personale centinaia e migliaia di operai, che si ridono della legge proibitiva degli scioperi e da cui non si può ottenere il pagamento di una multa, perché essi son nullatenenti? Alcuni giudici delle corti d’arbitrato hanno dato le loro dimissioni, infastiditi di vedere che le loro sentenze erano obbedite solo nel caso in cui davano ragione agli operai.

 

 

Una questione che è vivamente discussa nell’Australia è quella dei criteri da seguirsi nella fissazione dei salari. Devono questi essere stabiliti in ragione dello stato di prosperità o di crisi attraversata dall’industria, ovvero in ragione dei bisogni dell’operaio? Questione difficilissima, che nei paesi europei viene risoluta sul mercato libero del lavoro secondo le comuni leggi economiche. In Australia i giudici, che, come i giudici di tutti i paesi del mondo, preferiscono deliberare in base a principi generali, pur ammettendo che i salari potessero variare a seconda delle condizioni dell’industria, finirono un po’ per volta ad attenersi sempre più alla teoria del living wage. Si deve cioè pagare all’operaio un salario sufficiente a farlo vivere secondo il tenor di vita comune del paese. La teoria in apparenza sembra semplice; ma ha dato luogo a molte contestazioni e sta producendo conseguenze gravi. Che cosa si dovrà intendere per salario sufficiente a conservare il tenor di vita normale? Chi deve poter vivere con quel salario: il giovanotto scapolo o l’uomo ammogliato con cinque o sei figli da mantenere? Come impedire che a poco a poco gli operai pretendano che il loro tenor di vita debba essere ragguagliato sempre a quello di coloro che sono abituati a vivere meglio? Gli operai migliori si lamentano del salario normale perché li mette in una condizione di inferiorità nel trattare cogli imprenditori per una rimunerazione maggiore, e tutti, buoni e cattivi, se ne ricordano soltanto quando gli affari vanno male, salvo a pretendere aumenti al disopra del living wage, quando l’industria è prospera. Gli industriali da parte loro si lamentano che l’industria non permette loro spesso di pagare quel salario che il giudice ha considerato necessario per la vita degli operai.

 

 

Ecco il punto di partenza di una nuova e singolare legislazione, a proposito della quale si sta ora in Australia combattendo una vivace battaglia. Poiché, si disse, gli industriali affermano di non poter pagare i salari stabiliti come equi dai giudici, proteggiamoli contro la concorrenza straniera, a condizione che essi paghino agli operai salari equi e ragionevoli. Una legge della federazione australiana, entrata in vigore l’1 gennaio 1907, stabilì che i fabbricanti di macchine e strumenti agricoli dovessero appunto pagare, in cambio della protezione doganale ad essi con quella legge largita, salari «equi e ragionevoli» agli operai. Ove una sentenza della corte d’arbitrato ritenesse che essi erano venuti meno al dovere, sarebbero stati colpiti da una imposta di fabbricazione su tutte le merci prodotte nell’anno. Gli operai subito si lamentarono di non ricevere quei tali salari equi e ragionevoli dinanzi alla corte federale di conciliazione e d’arbitrato; e con sentenza dell’8 novembre 1907 il giudice Higgins ritenne che il salario normale da pagarsi ai lavoratori ordinari, non qualificati per nessun mestiere di speciale abilità (unskilled labour), fosse di 7 scellini (lire 8,75) al giorno, somma minima con cui nella sua opinione si deve remunerare «un essere umano, vivente in una società civilizzata».

 

 

Siccome pere i fabbricanti di macchine agricole, malgrado la protezione loro concessa, non erano abituati a pagare salari di questa fatta ai lavoranti non qualificati, e nemmeno i salari naturalmente più elevati agli operai abili (skilled), il giudice condannava contemporaneamente a pagare l’imposta di fabbricazione su tutte le macchine prodotte a partir dell’1 gennaio 1907 ed a depositare una cauzione individuale di lst. 5.000 (lire italiane 125.000) come garanzia per l’esatta osservanza in avvenire della clausola del salario «equo e ragionevole». Alcuni industriali hanno pagato, altri hanno chiuso il loro stabilimento ed altri hanno interposto appello all’alta corte di giustizia per far dichiarare incostituzionale la legge. Non vi è dubbio che una volta posto il principio che il legislatore possa costringere gli industriali a pagare salari considerati equi dai giudici delle corti di arbitrato, il legislatore medesimo deve garantire agli industriali la possibilità di pagare quei tali salari. In Australia si è creduto di dar la garanzia proteggendoli contro la concorrenza straniera. Si è cominciato con i fabbricanti di macchine agricole; ma già un disegno di legge è stato preparato dal governo federale per estendere il principio a moltissime industrie, a cui si vuol imporre una imposta di fabbricazione uguale alla metà del dazio doganale protettivo, imposta esigibile nel caso che i salari non siano dalla corte d’arbitrato considerati equi e ragionevoli. Molto probabilmente, per non dire certamente, questa singolare mistura di protezionismo doganale e di legislazione sui salari operai non farà raggiungere lo scopo, quando i salari fissati dalle corti siano superiori a quelli consentiti dalle leggi economiche. Che cosà farà il legislatore australiano? Già vi fu chi propose di mettere a carico del bilancio della federazione la differenza fra il salario «equo e ragionevole» e il salario che un’altra o la stessa corte d’arbitrato giudicherà essere in grado l’industriale di pagare. Non fa d’uopo di molta fatica per immaginare le disastrose conseguenze economiche e finanziarie di quest’ultimo logico portato della legislazione arbitrale sui salari fiorente nei paesi «dove non si scioperava».

 

 

I fatti e le considerazioni, che si vennero esponendo in questo articolo, si riferiscono ad un paese assai lontano dal nostro; ma non parve fuor di luogo, in un momento in cui si discute tanto di arbitrato obbligatorio o facoltativo, esaminare talune delle controversie e delle esperienze interessanti a cui ha dato luogo altrove l’applicazione del principio dell’arbitrato obbligatorio nei conflitti economici.

 

 

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