Contratti collettivi di lavoro o concordati di tariffa?
Tipologia: Paragrafo/Articolo – Data pubblicazione: 25/02/1907
Contratti collettivi di lavoro o concordati di tariffa?
«Corriere della Sera», 25 febbraio 1907
Cronache economiche e politiche di un trentennio (1893-1925), vol. II, Einaudi, Torino, 1959, pp. 488-494
Fra i temi che non poterono essere trattati nella passata sessione del consiglio superiore del lavoro, ma sono discussi nella presente, vi è quello del contratto di lavoro, su cui ha già riferito una commissione, relatore Murialdi.
Tre sono i tipi di accordi di cui la commissione ha constatato la importanza o la frequenza:
- contratti collettivi di cottimo;
- contratti collettivi di lavoro;
- concordati di tariffa.
Il «contratto collettivo di cottimo» regola quei casi in cui una squadra di lavoratori assuma dagli imprenditori, per un prezzo stabilito col sistema del cottimo, l’esecuzione di lavori manuali di breve durata e di natura molto semplice. Sarebbe eccessivo pretendere che questi lavori di breve durata e compiuti da un personale operaio instabilissimo, richiedano un contratto conchiuso coll’intervento di una «associazione registrata». Per quanto poche siano le formalità richieste per costituire un’associazione registrata secondo le proposte della stessa commissione, sarebbero sempre troppe per un contratto collettivo di cottimo. Si propone perciò che tutti i componenti la squadra di lavoratori firmino il contratto coll’imprenditore, indicando la persona a cui essi affidano la propria rappresentanza. I firmatari sarebbero solidariamente responsabili per l’esecuzione del contratto di fronte agli imprenditori, ai quali, in caso di infrazioni, dovrebbero pagare penalità garantite da ritenute non superiori al 10% sul salario. La squadra, per mezzo del suo rappresentante, potrebbe agire sia verso gl’imprenditori, sia verso i lavoratori singoli, obbligandoli a rimborsare alla cassa sociale le penalità pagate all’imprenditore, od espellendoli dal lavoro, previa dichiarazione firmata dai due terzi dei partecipanti, se colpevoli di infrazione del contratto.
Il «contratto collettivo di lavoro» dovrebbe avere forme assai più precise. Esso dovrebbe essere stipulato soltanto fra imprenditori ed «associazioni registrate» di lavoratori. L’associazione avrebbe l’impegno di fornire il personale occorrente all’esecuzione di determinate opere, di fronte all’impegno dell’imprenditore di provvedersi presso l’associazione stessa del personale occorrente per le opere stesse, ed a condizioni di salario, di orario, ecc., fissate nel contratto. L’associazione, impegnandosi di provvedere il personale, alcune volte si riserva il diritto di destinare essa stessa (col sistema del turno od altro) i singoli suoi aderenti al lavoro, a seconda delle richieste dell’imprenditore che, o si limita a far conoscere all’associazione il numero degli individui occorrenti, o si riserva anche il diritto di rifiutare, per determinate cause, alcuni dei proposti. In altri casi, l’associazione lascia che l’imprenditore eserciti il diritto di scelta del personale dell’associazione, a seconda del bisogno che egli ha di lavoratori. Questo il nocciolo del contratto collettivo del lavoro, rappresentato in Italia finora da tre contratti conchiusi per le operazioni di sbarco ed imbarco dei carboni fossili nel porto di Genova, per la fabbricazione di cappelli Borsalino in Alessandria e per la fabbrica di automobili «Itala» in Torino.
Di fronte alla scarsezza ed alla breve durata delle esperienze compiute finora in Italia, sarebbe stato pericoloso sia il rendere in alcuni casi obbligatorio questo contratto, sia l’imporre discipline troppo precise, che potrebbero dimostrarsi spesso inapplicabili. Perciò la commissione, la quale non nasconde le sue vive simpatie per questo tipo di contratto, si limita a proporre che ne sia riconosciuta la validità, quando:
- risulti da scrittura privata od atto pubblico firmato dall’imprenditore o dai rappresentanti dell’associazione;
- indichi il periodo in cui esso avrà vigore, periodo che nel silenzio delle parti non potrà essere superiore ai tre anni;
- i modi e i termini entro cui deve essere notificata la disdetta Nel silenzio delle parti il termine sarà di tre mesi;
- le norme riflettenti le garanzie per l’esecuzione del contratto. Se non fosse altrimenti stabilito, la garanzia sarà rappresentata per parte degli operai da cauzioni formate o da depositi all’atto della stipulazione, o da vincoli sopra parte dei fondi dell’associazione, o con ritenute sui salari. Da parte degli imprenditori, la garanzia sarà data da obbligazioni in proprio;
- le norme per l’accettazione del contratto da parte dell’associazione registrata o per voto dell’assemblea generale dei soci o per deliberazione del consiglio direttivo avente mandato di fiducia dell’assemblea. Saranno valide solo le deliberazioni prese col voto dei due terzi dei soci presenti e della metà degli iscritti.
La commissione, la quale evidentemente considera il contratto collettivo di lavoro come la meta ultima verso cui è incamminata l’evoluzione industriale ed operaia moderna, riconosce però che per ora quei contratti sono l’eccezione e che ben più numerosi sono invece i «concordati di tariffa». Necessità quindi di regolare anche questi, definiti come quelle «condizioni di orario e di salario che vengono, per una determinata zona o regione e per determinate imprese agricole ed industriali, accettate da alcuni padroni da una parte e da masse di lavoratori dall’altra, o completamente disorganizzate in associazioni di fatto e disciplinate in forma precaria e variabile». Il difetto del concordato di tariffa, secondo la commissione, sta nel fatto che né i lavoratori si obbligano, sia personalmente, sia in forma collettiva, ad andare a lavorare alle condizioni in esso contemplate, in guisa che, se, dopo un mese o qualche anno, essi, che l’hanno accettato, o quelli che saranno impiegati nell’impresa in quel momento, crederanno conveniente rifiutarsi al lavoro a quelle condizioni per ottenerne altre, potranno legalmente farlo. Da parte loro i padroni, quando trovino lavoratori disposti a locare la loro mano d’opera ad altre condizioni, possono a lor volta non più rispettare il concordato senza poter essere richiamati alla sua osservanza.
La commissione, a cui la incertezza giuridica non piace, ha voluto porvi in parte riparo, dichiarando legalmente valido il concordato di tariffa solo quando sia stipulato a mezzo di una associazione registrata, ovvero, per eccezione nelle località in cui associazioni consimili non esistono ed in seguito a scioperi o serrate, a mezzo della assemblea di almeno due terzi degli scioperanti, coll’intervento di un pubblico ufficiale e redazione di un verbale accettato dalla maggioranza dei presenti. Il concordato dovrà essere depositato entro 24 ore nel comune e pubblicato all’albo pretorio, allo scopo di evitare i dubbi sul testo dell’accordo intervenuto fra le parti. Nel concordato dovranno essere indicate le norme per la durata, la disdetta, ecc. L’imprenditore dovrà rispettare le condizioni del concordato nei riguardi degli operai suoi dipendenti, iscritti o non all’associazione registrata; nel senso che queste condizioni rappresentino il minimo di trattamento che può essere migliorato, ma non peggiorato in confronto di nessun operaio; ed a sua volta l’operaio non potrà in via legale pretendere di più di quanto stabilisce il concordato, salvo le personali pattuizioni in rapporto alle sue speciali abilità personali. Liberi sempre però gli operai di ricorrere allo sciopero e gli imprenditori alla serrata, come «ultima ratio» per dirimere le loro controversie.
Questi, per somme linee, i capisaldi dei tre tipi di contratto di lavoro che la commissione del consiglio del lavoro propone di consacrare, lasciando agli imprenditori ed agli operai libertà di accogliere o l’uno o l’altro o anche di non adottare nessuno dei tre.
Poiché in massima la commissione si è limitata a stabilire le norme procedurali con cui si può dar vita e validità ad ognuno di quei tre tipi di contratto, noi ci auguriamo che le sue proposte formino oggetto di una feconda discussione legislativa. Durante la quale ci auguriamo però che non predomini quel senso assoluto di sfiducia e di antipatia verso i concordati di tariffa che caratterizzano il rapporto dell’avv. Murialdi. Di fronte al contratto collettivo, il concordato di tariffa giuridicamente fa certo una figura meschina: ivi non parti contraenti definite, poiché un’assemblea di scioperanti o i delegati di una lega di fatto mutano da un giorno all’altro, scompaiono e ricompaiono; e perché gli imprenditori possono disvolere domani ciò che hanno accettato oggi ed assoldare operai a salario minore della tariffa; ivi non sanzioni efficaci, perché nessun fondo comune, nessuna cauzione vincolano gli operai verso gli imprenditori.
Eppure il concordato di tariffa ha ancora nella società industriale moderna un compito importante da assolvere, più vasto forse di quello assegnato al contratto collettivo.
Purtroppo nelle lotte fra capitale e lavoro sarà sempre difficile di giungere, con qualsiasi forma di contratto, collettivo o non, all’equilibrio perfetto, all’armonia duratura. Anche il contratto collettivo di lavoro riuscirà benefico in quanto renderà forse la lotta meno acerba, meno frequente, più civile, come è di moda dire oggi. In epoche di crisi industriali – crisi sia nel senso di rapido progresso dei profitti, sia nel senso di cadute rumorose e frequenti di imprese male organizzate od esuberanti – nessun contratto collettivo di lavoro stipulato in antecedenza in altre condizioni economiche varrà ad impedire lo scoppio di conflitti violenti fra le due parti in lotta. Sarà gran fortuna se riuscirà a smussare gli angoli ed a rendere la rottura meno clamorosa. Lo stesso ufficio moderatore ha avuto ed ha il concordato di tariffa. Quando, dopo una lotta prolungata, imprenditori ed operai, sia pure un po’ confusamente, senza le garanzie legali del contratto collettivo patrocinato dalla commissione del consiglio del lavoro, si mettono d’accordo su una tariffa di salari a cottimo od a tempo, essi pongono con ciò una «regola comune», la quale forma pro tempore la base di tutti i contratti individuali di lavoro in una località e per una data industria. Gli operai sanno che quella è la loro rimunerazione tipica, e gli imprenditori sanno che urterebbero il sentimento del giusto nelle loro maestranze se violassero quei patti. Senza gravi motivi la maggioranza degli uni e degli altri si attiene alla tariffa concordata, finché un po’ per volta l’azione del tempo non l’abbia resa antiquata. Una nuova lotta, che può essere anche pacifica, dà luogo alla formazione di una nuova tariffa. Vi potranno essere defezioni, sovratutto da parte dei piccoli padroni e degli operai inferiori, disoccupati permanenti. ecc.; ma il blocco della grande industria vi si mantiene fedele.
Forse questo parrà un metodo imperfetto perché non importa sanzioni legali precise. Importa però sanzioni morali, non meno efficaci spesso di quelle legali; ed ha per sé il grande vantaggio di essere facilmente mutabile, di adattarsi a tutte le circostanze, di lasciare agli imprenditori una grande libertà nella scelta della propria maestranza e nel tempo stesso laddove le leghe operaie sono davvero forti, di poter essere fatto osservare rigidamente. Perciò noi non vediamo di buon occhio il tentativo di strozzamento dei concordati di tariffa compiuto dalla commissione con due disposizioni che passerebbero inavvertite, se non ne fosse messa in rilievo tutta la portata. Una dice: «La disdetta data da uno degli imprenditori verrà in confronto di tutti». Così concordati che potrebbero vivere e continuare a fissare il tipo delle remunerazioni operaie vigenti in un luogo o per una industria, dovranno cadere nel nulla solo perché ad un imprenditore, magari minuscolo, è caduto in mente di non volerlo più osservare! È la lotta in permanenza, organizzata dalla legge, laddove potrebbe essere pace quasi generale. L’altra disposizione dice: «Il concordato di tariffa potrà estendersi anche agli appartenenti alla stessa forma di attività industriale od agricola che non lo hanno firmato, qualora però i firmatari rappresentino la maggioranza (desunta dal numero degli operai da loro impiegati) degli esercenti l’impresa cui il concordato si riferisce». O perché la commissione, che per il contratto collettivo di lavoro si contenta di vederlo adottato volontariamente, pretende imporre il concordato di tariffa anche a quelli che non ne vogliono sapere? Non è un organizzare la serrata e gli scioperi in nuovi stabilimenti, subito dopo che furono, grazie al concordato, sedati in altri? Che valore ha questa obbligatorietà, se un singolo industriale può sempre denunciare il concordato con effetto legale per tutti gli altri?
La commissione aveva fatto opera buona limitandosi a stabilire diversi tipi di contratto, tra i quali si sarebbe operata liberamente la selezione, secondo la volontà e gli interessi delle parti. Era la concorrenza fra i diversi tipi che avrebbe designato il contratto vincitore. Non distrugga la commissione l’opera sua, uccidendo un tipo di contratto, e per giunta, quello più diffuso a vantaggio di un altro tipo, che deve ancora dimostrare, colla prova dell’esperienza, la sua maggior perfezione.