Ammonimenti
Tipologia: Paragrafo/Articolo – Data pubblicazione: 08/02/1920
Ammonimenti
«Corriere della Sera», 8 febbraio 1920
Per incoraggiare a sottoscrivere al prestito si sono dette alcune inesattezze che è necessario chiarire. Ad esempio fu detto, mai però dal Governo o da enti autorizzati, che i possessori di titoli del nuovo prestito non avrebbero avuto obbligo di denunciarli in occasione dell’accertamento del patrimonio entro il 31 marzo 1920 per l’imposta straordinaria patrimoniale. Il che è evidente, perché, dovendosi denunciare il patrimonio posseduto al 31 dicembre 1919, non si possono comprendere nell’elenco i titoli del sesto prestito, cominciato ad emettere solo il 5 gennaio 1920.
Ma se il sottoscrittore possedeva al 31 dicembre 1919 i denari, od un deposito a risparmio con cui comprò i titoli del prestito deve denunciare il denaro od i depositi, tutto ciò insomma che possedeva a quella data. Sono esenti dall’imposta patrimoniale i redditi riscossi a partire dall’1 gennaio 1920; il che è anche evidente se si pensa alla data a cui l’imposta si riferisce.
Il nuovo prestito, come i precedenti, è esente da tutte le imposte e tasse che si riferiscono al titolo. Questo è già un vantaggio così grande ed apprezzabile, che non occorre affatto confondersi la testa con esenzioni relative all’imposta patrimoniale. Questa ha carattere personale e colpisce tutto il patrimonio quale esisteva al 31 dicembre 1919. Ognuno dovrà fare il suo esame di coscienza e dichiarare la verità rispetto al denaro posseduto, ai titoli, ai libretti di deposito. Il nuovo prestito non ha a che fare colla consistenza del patrimonio al 31 dicembre, essendo stato emesso dopo.