Piccola proprietà ed affittanze collettive
Tipologia: Paragrafo/Articolo – Data pubblicazione: 21/04/1906
Piccola proprietà ed affittanze collettive
«Corriere della Sera», 2[1] e 4[2] aprile 1906
Cronache economiche e politiche di un trentennio (1893-1925), vol. II, Einaudi, Torino, 1959, pp. 335-345
I.
Abbiamo tardato a discorrere delle proposte contenute nel disegno di legge sul mezzogiorno per «favorire l’enfiteusi e la proprietà coltivatrice» e nell’altro intitolato dei «provvedimenti per la colonizzazione interna», poiché su di esse un giudizio maturo non poteva essere dato senza ponderazione; ed ancora oggi, più che un giudizio reciso, vogliamo esporre il succo dei propositi ministeriali e presentare i quesiti ed i dubbi che nascono in chiunque li esamini.
A dire il vero, quantunque i due progetti siano presentati dalle medesime persone, i dubbi non dovevano essere pochi nell’animo degli stessi proponenti, se per giustificare le disposizioni del disegno di legge sul mezzogiorno si afferma nella relazione di voler favorire la divisione delle terre in piccole proprietà «le sole che danno affidamento di sicuro e continuo progresso agricolo»ed invece nel disegno per la colonizzazione interna si propugna il principio delle affittanze collettive, affermando che il contrario sistema del frazionamento della terra in piccole proprietà «è lontano dal promuovere un innalzamento nel grado della coltura», e dà luogo alla formazione di piccole aziende le quali rappresentano «un tipo non già elevato ma basso» rispetto alle altre in mano di proprietari ordinari. La contraddizione fra i principî informatori dei due disegni di legge non potrebbe essere più grave; e chi volesse spiegarla con criteri puramente personali e politici potrebbe riferire le disposizioni favorevoli alla piccola proprietà del progetto sul mezzogiorno alla parte temperata del ministero (Sonnino – Luzzatti), mentre le affittanze collettive del disegno sulla colonizzazione interna sarebbero il frutto dell’entrata nel ministero di un radicale come il Pantano e dei suggerimenti a lui dati dal prof. Montemartini, direttore dell’ufficio del lavoro, le cui tendenze socialistiche sono ben note, e di cui si sente evidente l’influenza nella relazione ministeriale. Astrazion fatta dalle predilezioni di persone, il contrasto – importantissimo a nostro avviso – che l’opinione pubblica è chiamata a giudicare è fra due principi: deve l’azione dello stato essere orientata nel senso di promuovere la formazione di piccole proprietà o deve invece essere indirizzata a promuovere la coltivazione dei fondi secondo norme collettive o cooperative? Può darsi che alla fine il contrasto risulti meno aspro che a primo aspetto non paia; ma è utile che il problema sia posto con tutta la precisione possibile.
Perciò non sarà male che subito si tolga di mezzo una difficoltà pregiudiziale. Il disegno di legge Pantano intitolandosi infatti «Provvedimenti per la colonizzazione interna» lascierebbe supporre che il suo intento non sia già quello di favorire le affittanze collettive, ma di favorire la colonizzazione delle terre cosidette incolte per mezzo delle braccia che si trovano disoccupate in Italia. In realtà il nome è assai poco appropriato al contenuto del disegno di legge. La relazione riporta, è vero, una vecchia statistica del 1894, secondo la quale su ettari 28.658.900 di superficie del regno, vi sarebbero 20.131.509 ettari di terreni produttivi, 4.649.203 ettari di terreni improduttivi e 3.878.187 ettari di terreni di scarsa e nulla produzione (le cosidette terre incolte). Il Pantano deve essere talmente persuaso della assoluta inattendibilità del dato, che più non se ne occupa, né indica alcun mezzo per «redimere dal pascolo» e far diventare «terra coltivata» tutta la inverosimile quantità di terreni cosidetti incolti. La relazione dimostra pure – e qui i dati sono assai più sicuri – che in Italia esiste una zona composta delle provincie di Bologna, Ferrara e Ravenna, dove le braccia rurali sono sovrabbondanti ed infierisce la disoccupazione e pare accenni alla opportunità di trasferire una parte dei lavoratori qui sovrabbondanti in un’altra zona dove si lamenta scarsità di mano d’opera; zona che partendo dalle Marche ed attraversando gli Abruzzi e la Basilicata giungerebbe sino alla Calabria, poggiando verso il mediterraneo. In questa zona vi sarebbe il massimo delle terre incolte, alla cui colonizzazione si dovrebbe provvedere. Il problema di trasportare i lavoratori bolognesi, ferraresi e ravennati a colonizzare una regione dalla quale gli abitatori nativi fuggono per andare alla lor volta a colonizzare le terre americane dovette apparire anch’esso supremamente arduo al ministro proponente, tantoché di una soluzione diretta non si parla affatto. A noi sembra perciò opportuno non discorrere di colonizzazione ed attenerci piuttosto alla sostanza che al nome delle proposte del Pantano.
Il progetto del mezzogiorno prende le mosse dalle terre che si trovano in possesso degli istituti di emissione e dei loro crediti fondiari e di cui sarebbe utilissimo che gli istituti potessero in tutto sbarazzarsi per essere più liberi nelle funzioni loro specifiche. E vuole promuovere la costituzione di società anonime con un capitale non minore di 5 milioni, aumentabile sino a 20 e più milioni, il cui scopo dovrebbe essere quello di comperare grossi fondi rustici nel mezzogiorno, a preferenza appartenenti alla manomorta bancaria, non esclusi però fondi privati, per dividerli in lotti e concederli in enfiteusi o venderli ai lavoratori in guisa da favorire la formazione di proprietà coltivatrici. Per evitare che i piccoli proprietari cadano nelle mani di usurai, ricostituendosi così la grande proprietà che si vorrebbe frazionare, si vuole che le società anonime si interessino alla costituzione di cooperative fra produttori per lo smercio dei prodotti, imprestino capitali a terzi per migliorare e dividere fondi rustici e per costruire case coloniche; anticipino agli enfiteuti le somme per le spese di raccolto, di coltivazione, di sementi, di concimi, per migliorare i fondi e dotarli di scorte vive e morte, di attrezzi e di quant’altro occorre all’esercizio dell’agricoltura e per costruire case coloniche.
La enfiteusi deve essere come un ponte di passaggio tra la condizione di contadino lavoratore e quella di piccolo proprietario. Così come è regolata attualmente dal codice civile, l’enfiteusi non è bene accetta ai concedenti perché la terra può dal colono essere venduta, frazionata e riscattata magari subito, cosicché i canoni, frazionandosi e riducendosi per il riscatto di parte dei fondi, vengono a costare assai per le spese di esazione. D’altra parte i contadini fanno ogni sforzo per accumulare il capitale necessario al riscatto, il quale, se è attraente, calcolandosi l’interesse del 5%, li depaupera però dei mezzi necessari al miglioramento del fondo. Alla fine il contadino si trova ad essere bensì proprietario assoluto del terreno, ma nel contempo privo di capitale circolante e soggetto negli anni cattivi a cadere vittima dell’usura.
Il disegno di legge ha voluto togliere gli inconvenienti; ed oltre a far sussidiare il colono durante la sua ascesa alla proprietà con anticipazioni di sementi, concimi, scorte, attrezzi ecc., come sopra si vide; stabilisce altre norme affinché l’enfiteuta possa mantenersi nel possesso della sua proprietà, come il divieto del frazionamento del fondo finché dura l’enfiteusi, e l’attribuzione di esso ad uno solo fra gli eredi in caso di successione, allo scopo di evitare il polverizzamento eccessivo della proprietà; il massimo di estensione dei fondi stabilito in 15 ettari, con proibizione di concedere più fondi allo stesso colono; l’obbligo del colono di coltivare il fondo o dirigerne personalmente la coltivazione, salvo il caso di malattia, servizio militare ecc.; il divieto della vendita, della ipoteca ed altri vincoli per 20 anni dalla concessione; il divieto dell’affranco prima di 60 anni.
Alcuni di questi vincoli potrebbero sembrare eccessivi quando si trattasse di norme generali, come il divieto della vendita e della ipoteca; ma qui non sono fuor di luogo poiché devono le società pensare alle operazioni di credito agrario necessarie ai coloni. Il divieto dell’affranco prima dei 60 anni si presta altresì a qualche obiezione. A che cosa gioverà il miraggio della proprietà piena, quando lo si debba raggiungere solo dopo un periodo normalmente superiore alla vita di un uomo? Noi avremmo preferito che il divieto dell’affranco lo si limitasse ai primi 20 anni; poiché, se il contadino non avrà migliorato il fondo in 20 anni, non lo migliorerà certamente dopo. D’altra parte il riscatto compiuto tutto insieme può riuscire dannoso al colono che si faccia mutuare parte della somma richiesta, quindi sarebbe desiderabile che, ristretto ai primi venti anni il divieto del riscatto, le società permettessero in seguito il riscatto a rate annue per ammortamento in 25-50 anni, di guisa che il colono alla fine si troverebbe, quasi senza accorgersene, libero proprietario del suo fondo. Già il disegno di legge stabilisce che il canone per i primi 4 anni sia ridotto alla metà; e giustamente perché i primi sono gli anni più difficili per il coltivatore. Si allarghi questo concetto; e si dica che per altri 16 anni il canone si pagherà integralmente; e per gli ultimi 25 sia accresciuto di una quota di ammortamento. L’ammortamento non dovrebbe essere rigidamente imposto a pena di decadenza; ma libero in guisa da poterlo sospendere nelle annate cattive. A togliere il malvezzo dei contadini di dedicare tutti i loro risparmi non al miglioramento del fondo, ma al riscatto della terra, si potrebbe capitalizzare il canone non più al tasso del 5%, ma all’interesse legale del 4% o meglio a quello minore del 3% così da far toccare con mano al contadino la convenienza di tenersi per sé i denari piuttosto che darli per il riscatto alla società concedente.
Per brevità passiamo in silenzio l’enumerazione dei vantaggi fiscali che si propone di concedere alle società anonime intermediarie per la compra ed il frazionamento dei fondi rustici, fra cui sono da lodarsi specialmente le riduzioni delle gravose tasse che gravano in Italia sui trapassi della proprietà terriera.
Nel loro insieme, le disposizioni di legge ci sembrano atte, con alcune modificazioni, a raggiungere il fine che si propongono, laddove le condizioni economiche ed agricole siano favorevoli allo sviluppo della piccola proprietà. A noi sembra che di questa limitazione implicita non si sia tenuto abbastanza conto nella relazione ministeriale che precede il disegno di legge sul mezzogiorno. Diffondere la piccola proprietà a noi sembra un ideale nobilissimo e socialmente di grande importanza, checché ne pensino il ministro Pantano ed il direttore dell’ufficio del lavoro, troppo infervorati nella propaganda delle conduzioni collettive; ma riterremmo assurdo ogni tentativo di acclimatare la piccola proprietà, ad esempio, nella bassa lombarda coltivata – a prati e marcite, o nella campagna romana dove per molteplici ragioni si impone ora e si imporrà per un pezzo la conduzione estensiva. La piccola proprietà attecchisce e si diffonde nelle colline, dovunque predominano le culture arboree, e quelle richiedenti mano d’opera abbondante, paziente, innamorata della terra. Per fortuna siccome il disegno di legge affida l’opera di frazionamento della manomorta bancaria e della grande proprietà privata a coltura estensiva a società anonime private, è da credere che queste, spinte dal proprio interesse, sceglieranno, per frazionarle, terre le quali dal punto di vista tecnico, economico, commerciale si prestino alla diffusione della piccola proprietà coltivatrice. Entro questi limiti la loro opera potrà essere economicamente e socialmente utile.
II
Il progetto Pantano intitolato «per la colonizzazione interna» e che meglio potrebbe chiamarsi «per le affittanze collettive» prende le mosse da un concetto diverso dal concetto informatore del progetto ministeriale sul mezzogiorno e tende ad un fine diverso. Questo vorrebbe facilitare il trapasso della manomorta bancaria in piccoli proprietari coltivatori. il progetto Pantano vorrebbe invece colonizzare le terre incolte d’Italia, ma siccome le notizie su queste terre incolte sono vaghissime, si limita a costituire commissioni regionali per compilarne l’elenco e proporre i piani di colonizzazione – punto che può accogliersi limitandosi a promuovere studi, i quali riusciranno per fermo interessantissimi -; ed a stabilire fin d’ora che debbano essere colonizzate, concedendole in uso temporaneo e col vincolo della inalterabilità, le terre incolte di proprietà dello stato. Ma siccome i beni demaniali dello stato si riducono ad assai poca cosa, di un valore minore di 4 milioni di lire, così questa concessione – lo confessa lo stesso ministro proponente – ha un’importanza limitata. inoltre è da credere che i contadini poveri non sapranno che cosa farsi dell’uso temporaneo e col vincolo dell’inalienabilità, supponiamo perpetuo, di beni, la massima parte dei quali furono già esposti in vendita e non trovarono acquisitori.
Siccome il progetto non osa per il momento abbordare il problema delle terre «colonizzabili» appartenenti ai privati, il succo delle proposte Pantano si riferisce ai beni delle provincie dei comuni, delle opere pie ed altri enti morali.
Qui veramente si tratta di una massa imponente di beni valutata in poco meno di 900 milioni di lire per i beni stabili (comprese le case, ecc.) di spettanza dei comuni, ed estesa ad una superficie ignota per le opere pie, rispetto alle quali si sa soltanto che su 8127 opere pie esistenti in 35 province ve n’erano 1852 che possedevano 238.383 ettari di terreno. Il progetto, riferendosi altresì ad altri enti morali, tende a permettere la colonizzazione dei beni dei banchi di emissione, i quali potrebbero scegliere fra il sistema del progetto sul mezzogiorno e quello del progetto Pantano.
Il metodo principe auspicato dal Pantano per la «colonizzazione» dei beni rustici delle province, dei comuni, delle opere pie e degli altri enti morali è quello dell’affittanza collettiva mediante asta pubblica o licitazione privata a cooperative di lavoratori della terra, composte cioè di «braccianti ed anche di piccoli proprietari, enfiteuti, affittuari e coloni i quali coltivino personalmente la terra e lavorino a mercede più che per proprio conto». A queste cooperative si concederà l’esenzione per 15 anni dall’imposta di ricchezza mobile sugli utili netti, e per dieci anni l’esenzione dalle tasse di bollo e di registro per gli atti relativi alle loro operazioni. Alle cooperative si concederà il credito da parte dell’ «Istituto nazionale per la colonizzazione interna» fondato dallo stato con la somma iniziale di 10 milioni di lire, con la facoltà di emettere altri 10 milioni di lire di cartelle di credito agrario, le quali in sostanza, per essere l’istituto di stato, finiranno per essere garantite da quest’ultimo.
L’intento del progetto Pantano è dunque di sostituire ai metodi attuali di affitto ad imprenditori agricoli dei beni rustici delle provincie, dei comuni e delle opere pie, un altro sistema per cui i beni sarebbero affittati collettivamente a cooperative di contadini. Che tutto ciò lo si chiami « colonizzazione interna» a noi sembra cosa stranissima, spiegabile soltanto con la riflessione che forse meno facilmente il parlamento si sarebbe lasciato indurre a dare 10 milioni ed a concedere la garanzia per altri 40 milioni alle cooperative di lavoratori che non per un’opera di colonizzazione delle terre incolte. In realtà però le terre dei comuni, delle province e delle opere pie sono per la più parte coltivate; e quel che si vuole è semplicemente sostituire un conduttore ad un altro. Del disegno di legge Pantano l’opinione pubblica non si è invero interessata nell’Italia centrale e meridionale dove si lamenta l’esistenza delle terre incolte. Nella Lombardia e nell’Emilia, per iniziativa della Società umanitaria e di associazioni fra cooperative, ecc. ecc., si indicono infatti convegni per studiare il progetto e proporvi modificazioni. Sul «Tempo» di Milano il prof. Samoggia propone che l’affittanza collettiva dei beni degli enti pubblici e morali sia resa obbligatoria e non semplicemente facoltativa come vorrebbe il Pantano. A Genova l’avv. Murialdi vorrebbe che si desse facoltà di stipulare affittanze collettive anche alle cooperative di operai cittadini, con sezione agricola, affinché, esse potessero rimandare ai campi le braccia disoccupate delle città. Da Piacenza l’egregio deputato Raineri dirama a tutti i giornali d’Italia un suo lucido scritto per spiegare che cosa siano le affittanze collettive.
È quindi dovere imposto dalla sincerità porre il problema non sotto il nome equivoco di «colonizzazione interna» ma di affittanze collettive di beni coltivati, spesso anche intensamente, e posti un po’ dappertutto in Italia, ma specialmente nell’alta Italia, dove notoriamente esistono le opere pie più ricche e potenti. Porre il problema, non risolverlo; poiché dobbiamo candidamente confessare che a noi mancano gli elementi sufficienti per risolverlo a ragion veduta.
Nella relazione Pantano e nell’opuscolo Raineri (di cui sono distribuiti solo i preliminari) si contengono infatti notizie utilissime intorno agli scopi ed al congegno delle affittanze collettive; ma quasi nulla è detto intorno ai loro risultati. A quanto si sa le affittanze collettive sarebbero di tipi diversi. Un tipo sarebbe quello delle affittanze collettive a conduzione divisa istituite, ad iniziativa dei cattolici, nelle province di Bergamo, Brescia, Como e Milano. Vi erano qui alcuni grossi fondi che il proprietario affittava ad un canone, ad esempio, di 10000 lire all’anno ad un solo conduttore e questi spezzava poi in piccoli lotti, mettiamo 20, subaffittandoli a contadini ad un prezzo medio di 750 l’uno. I contadini pagavano 15 mila lire ed il proprietario ne riceveva 10000; la differenza andava a beneficio dei fittabili. I parroci hanno messo insieme i contadini, hanno costituito un fondo unico per la cauzione, spesso coll’aiuto di persone caritatevoli, ed hanno indotto il proprietario ad affittare tutto il fondo alla cooperative per 10.000 lire; frazionandolo poi di nuovo in 20 masserie distinte subaffittate ai soci a 500 lire, forse 525 lire l’una, in guisa da potere pagare l’affitto e le spese di amministrazione. L’utilità di questo contratto è chiara, perché fa guadagnare ai contadini la somma che prima era intascata dagli intermediari. Pare che di cooperative cattoliche ve ne sia una quindicina circa; ma in esse di collettivo vi è solo il contratto e la responsabilità solidaria per il pagamento del canone; la coltivazione rimane individuale.
Diverso è il tipo delle affittanze collettive dell’Emilia, della Romagna e del Mantovano, le quali si possono chiamare, trascurando differenze minori, a conduzione indivisa. Queste affittanze sono di iniziativa socialistica; e parecchie furono fondate dalle leghe di braccianti dopo il 1901 per ovviare ai danni della disoccupazione. Gli scioperi del 1900 ed il rialzo dei salari avevano indotto i grossi proprietari ad alimentare il numero delle macchine ed i piccoli a ridurre al minimo l’impiego di braccia estranee alla famiglia. Alcune leghe, per porre uno schermo alla disoccupazione e al ribasso dei salari, assunsero in conduzione tenute, dove danno lavoro ai soci, a turno, in guisa che tutti possono guadagnare qualcosa. «Le cooperative – dice la relazione Pantano – naturalmente abbondano in lavori nella stagione in cui la disoccupazione è maggiore, ottenendo così la conservazione delle tariffe della organizzazione e talora anche un aumento che torna a loro stesse di danno».
Nel reggiano dal 1901 al 1905 furono costituite 10 di queste cooperative, di cui 3 già sono morte. Nel bolognese ne vivono parecchie, su cui le notizie mancano. Non parliamo della cooperativa romagnola d’Ostia «il cui successo economico non fu pari a quello tecnico» – sono parole della relazione malgrado i generosi sussidi di re Umberto.
Vi è poi un nucleo di affittanze collettive in Sicilia, di cui una ventina sorte per opera dei cattolici un po’ dappertutto sullo stampo delle affittanze collettive cattoliche lombarde; e nove in provincia di Trapani dovute al movimento socialista delle leghe di resistenza. Tutte sono a conduzione divisa.
Esposte così in breve riassunto le notizie che si hanno intorno alle affittanze collettive italiane esponiamo alcuni quesiti, la risposta ai quali dovrebbe servire di fondamento ad una discussione seria in argomento. Quali sono i risultati delle affittanze collettive fondatesi in Italia? Se si debbono dare 50 milioni dello stato non per promuovere la coltivazione di terre incolte, ma per sostituire agli affittuari di terreni coltivati cooperative di lavoratori, è utile si sappia quali garanzie di successo presentino le cooperative.
Non si dovrà fare distinzione fra i diversi tipi di affittanza collettiva? Se una affittanza si proponga, come quelle emiliane, di aiutare i soci disoccupati e mantenere alti i salari, dovrà il legislatore aiutarle col credito di stato? O non porterebbe ciò alla conseguenza di far rimanere i disoccupati dove si trovano, in contraddizione coll’intento voluto dalla legge di sfollare le regioni troppo popolate per colonizzare le terre a popolazione rada?
È davvero utile che si venga in aiuto delle cooperative agricole col credito di stato nell’alta Italia? Noi non siamo molto teneri del credito largito dallo stato; e ricordiamo il nomignolo di società – pompe (pumpen genossenschaften) dato dai tedeschi alle cooperative fondatesi apposta per suggere il dolce licore dei quattrini governativi e squagliatesi come nebbia al sole quando la fontana del tesoro cessò di buttare acqua. Ammettiamo tuttavia un limitato credito di stato nel mezzogiorno, dove i capitali sono scarsi e le iniziative private difettose. Ma nell’Alta Italia, così ricca di istituzioni di credito d’ogni fatta, c’è davvero bisogno di un credito di stato?
Che cosa dicono i maggiori interessati, provincie, comuni ed opere pie, dell’istituto delle affittanze collettive? Il loro parere sarebbe utile a sapersi e non sarebbe male che gli amministratori di enti pubblici proprietari di beni rurali facessero sentire la loro voce. Certo il sistema vigente degli affitti obbligatori al più alto offerente lascia molto a desiderare; ma ogni mutamento va ponderato con attenzione.
La nostra conclusione si è che il progetto Pantano, sfrondato dal titolo improprio e dei propositi troppo grandiosi in confronto al contenuto, pone un problema pratico della più alta importanza: come debbono essere gestiti i beni rustici degli enti pubblici e dei corpi morali? Coll’unica mira di ottenere l’affitto più alto possibile, od anche coll’intento di recare il massimo beneficio, compatibile coi fini dell’ente proprietario, alle popolazioni coltivatrici? Le affittanze collettive sono il mezzo migliore per raggiungere l’intento?
Appunto perché il progetto Pantano pone ma non risolve il problema momentoso, noi siamo contrari alla proposta Samoggia di rendere obbligatorie le affittanze collettive. Queste debbono ancora fare le loro prove e dimostrare la loro eccellenza di fronte ad altre forme di conduzione della terra. L’eccellenza loro dovrà essere dimostrata non con bei ragionamenti dottrinali, quali si leggono nella relazione Pantano – ufficio del lavoro, ma con fatti, ai quali soltanto si ha il dovere di credere. Fino a quel momento parlare di obbligatorietà delle affittanze collettive è voler fare un salto nel buio. La libertà di scelta sancita in proposito dal progetto Pantano è più che sufficiente. Nessuno sarà più lieto di noi se, nella lotta a pari condizioni con gli altri metodi, le affittanze collettive verranno ad aggiungersi ai congegni che già esistono per trarre il massimo utile, economico e sociale, dalla terra.
[1] Con il titolo Piccola proprietà e colonizzazione interna. [ndr]
[2] Con il titolo Le affittanze collettive e il progetto Pantano. [ndr]