L’arbitrato obbligatorio nel «paese dove non si sciopera»
Tipologia: Paragrafo/Articolo – Data pubblicazione: 06/02/1906
L’arbitrato obbligatorio nel «paese dove non si sciopera»
«Corriere della Sera», 6 febbraio[1] 1906
Cronache economiche e politiche di un trentennio (1893-1925), vol. II, Einaudi, Torino, 1959, pp. 321-325
Quando si parla di arbitrato obbligatorio si presenta alla nostra mente subito l’Australia: il felice «paese dove non si sciopera», dove operai ed imprenditori vivono tranquilli e contenti sotto la tutela della legge, la quale vieta scioperi e serrate, istituisce tribunali arbitrali, fissa i salari minimi e il massimo delle ore di lavoro, rende obbligatorio le leghe, insomma instaura in terra un mondo simile a quello invocato in Europa dai più fervidi avvocati del movimento socialistico-operaio. Senonché sembra che non siano tutte rose quelle che fioriscono agli antipodi: od almeno cominciano a sentirsi voci di gente che si lamenta. Sono, è vero, voci di imprenditori; ma, per quanto possano sembrare sospette ad alcuni, è opportuno segnalarle, perché finora si era voluto quasi far credere che laggiù tutti fossero arcicontenti dell’arbitrato obbligatorio, anche quelli che manifestamente dovevano sentirne primi le dannose ripercussioni. Noi in verità, esaminando il testo della legge, eravamo sempre rimasti un po’ scettici. È noto quali siano i poteri delle corti d’arbitrato australiane: la legge del Nuovo Galles meridionale, ed è contro questa che vennero diretti i primi attacchi, stabilisce che la corte di arbitrato possa: fissare il salario minimo degli operai normali ed il salario ridotto per i lavoratori deficienti; determinare che debba darsi la preferenza agli unionisti o soci delle leghe in confronto dei crumiri; dichiarare «regola comune» e quindi obbligatoria per tutta una industria una sua decisione, o una consuetudine, o norma vigente, o una clausola qualsiasi di un contratto collettivo; espellere soci dalle unioni; sciogliere queste e imporre multe sino a 500 lire sterline per unione (lega), o fino a 5 sterline per ogni socio in caso di violazione di un giudicato od ordinanza della corte. Vietati gli scioperi e le serrate sotto pena di una multa di 1000 sterline o di due mesi di carcere; dichiarato delittuoso l’incitamento allo sciopero o alla serrata.
Era facile prevedere che poteri così estesi dati alle corti d’arbitrato le avrebbero convertite in legislatori irresponsabili ed avrebbero diminuita assai la indipendenza degli imprenditori e la loro facoltà di organizzare liberamente le imprese. Pare, se si ascoltano gli industriali, sia precisamente ciò che è accaduto. Per virtù della clausola della «preferenza agli unionisti» subito largamente applicata dalle corti, l’imprenditore non può più scegliere i propri operai, preferire quello che egli crede più abile ed operoso ad un altro che egli crede disadatto od infingardo. Una sentenza stabilisce che «un imprenditore non è giustificato se assume un operaio non organizzato, se prima non si rivolge al segretario della lega operaia per accertare se non sia disponibile un qualche operaio competente inscritto alla lega». Chi giudicherà della competenza, dell’abilità degli operai? Nella vecchia Europa, il datore di lavoro dà il giudizio sull’abilità dell’aspirante all’impiego. Nel Nuovo Galles del sud il sistema è considerato antiquato: un tal Wild fu diffidato come violatore di una sentenza arbitrale perché occupava un operaio non leghista da lui ritenuto più competente dell’operaio organizzato che contemporaneamente chiedeva occupazione e la sentenza dichiarò che la corte e non l’imprenditore deve decidere riguardo alla relativa competenza degli operai unionisti e non unionisti che chiedono contemporaneamente lavoro. La corte, ossia un collegio composto di un delegato degli operai, un delegato degli imprenditori, che naturalmente sono di parere contrario, e possono appartenere ad un mestiere differente da quello intorno a cui si deve giudicare, e un presidente giurista, il quale deciderà lui solo in base a criteri, che colla competenza hanno ben poco da fare.
Gli imprenditori, dopo aver accettato operai magari ritenuti inabili, non li possono licenziare; anche se il lavoro si riduce, non si può ridurre la maestranza agli operai migliori, in guisa da formarne un nucleo attaccato all’impresa anche nei tempi difficili. No: vi sono sentenze le quali stabiliscono la massima «dell’ultimo assunto, primo licenziato», massima che può essere volontariamente adottata quando l’imprenditore abbia avuto mani libere nella scelta dei suoi operai, ma significa, in regime di arbitrato obbligatorio, l’obbligo di conservare una maestranza conscia del suo diritto all’impiego e perciò scioperata e turbolenta.
Nel Nuovo Galles rinascono i costumi dimenticati del corporativismo medievale. Chi ricordava più da noi le beghe tra calzolai e ciabattini che si davan botte da orbi perché gli uni pretendevano che il proprio campo di lavoro fosse stato invaso dagli altri? O le altre tra falegnami e stipettai, e via dicendo, tra le diverse corporazioni, le quali asserivano d’avere il privilegio di fabbricare o vendere una certa cosa? Orbene, quelle dispute risorgono nella modernissima Australia, a riprova solenne che le istituzioni sedicenti nuove hanno sovente tanto di barba. Il capitano della nave Resolute, giunto nel porto di Sydney, comincia a far scaricare la nave mediante la propria ciurma. Subito la lega dei lavoratori del porto lo diffida di cessare da siffatto orrendo attentato ai propri diritti, perché il lavoro dello stivatore spetta agli uomini dell’apposita lega e non ad altri. Stavolta la corte annullò la diffida, perché male formulata; ma in un caso analogo, quello della nave Andromeda, la corte multò il capitano e gli ordinò di eseguire lo scarico con mano d’opera unionista. La «Vacuum Oil Company» aveva impiegato alcuni giovani operai per saldare i cerchi di certi barili. Diffida della lega dei bottai e sentenza della corte, la quale, pure riconoscendo che il lavoro era semplice e poteva benissimo essere eseguito dai giovani che vi erano stati adibiti, dichiarò tuttavia che, trattandosi di lavoro da bottai, da bottai doveva essere eseguito, anche se il costo del lavoro aumentasse perciò inutilmente di 400 sterline all’anno. A quando la divisione definitiva degli operai nelle antiche classi dei garzoni, apprendisti, compagni e maestri, in guisa che a percorrere tutta la carriera ci voglia almeno il tempo necessario negli eserciti europei per diventare capitani? Dove se ne sono andati i bei discorsi della necessità di stimolare l’intelligenza, l’istruzione, l’iniziativa delle classi operaie, se poi tutti devono consumare lo stesso periodo di tempo a raggiungere il bastone di maresciallo, ossia la facoltà di lavorare come operai propriamente detti?
Sono almeno scomparse le cause di conflitti e gli scioperi, grazie a questa legislazione antico-modernissima? Pare di no; scioperi se ne sono verificati durante l’impero dell’arbitrato obbligatorio; e le corti non seppero qual rimedio trovare. Uno sciopero nell’industria mineraria scoppiò nel dicembre 1904-gennaio 1905, e produsse la disoccupazione di 5 o 6000 operai. Fu promossa azione penale contro gli scioperanti; ma la lega fu assolta perché la corte giudicò potersi gli operai astenere in massa dal lavoro dopo il preavviso consuetudinario; ed in realtà come costringere gli operai a continuare un lavoro o gli imprenditori a tenere aperta la fabbrica contro il proprio volere od interesse? Sarebbero i lavori forzati per gli operai e l’obbligo di andare in rovina per gli imprenditori; né finora sembra che in Australia i governi vogliano compensare gli imprenditori delle perdite sofferte nei periodi di esercizio obbligatorio dell’industria.
La conclusione si è che, secondo gli imprenditori, «la legge sull’arbitrato ha condotto non alla pace, ma alla guerra nell’industria. Si sono formati due campi ostili che compiono operazioni offensive e difensive con gran danno e perdite finanziare per entrambe le parti. La legge promuove l’idea che l’imprenditore è un oppressore e distrugge nell’operaio il giusto sentimento che l’imprenditore è il suo datore di lavoro e che egli deve cercare di acquistarne la stima. D’altro lato l’operaio è condotto a ritenere vi sia un’autorità esterna cui sottoporre le sue proteste, autorità che diventa così, sotto ogni riguardo, il vero padrone. In conseguenza dello spirito diffuso nella classe operaia, non vi fu mai nella storia del lavoro nel Nuovo Galles un’epoca di così forte antagonismo fra imprenditori e lavoratori».
Queste parole – che si leggono tradotte nell’ultimo «Bollettino dell’ufficio del lavoro italiano», dal quale abbiamo tratto i fatti ora ricordati – meritano di essere meditate da coloro i quali cianciano di arbitrato obbligatorio senza essersi curati di pensare mai sul serio che cosa esso significhi e quali siano le sue necessarie conseguenze.
[1] Con il titolo Nel «paese dove non si sciopera». L’arbitrato obbligatorio giudicato dagli imprenditori. [ndr]