Incompatibilità parlamentari
Tipologia: Paragrafo/Articolo – Data pubblicazione: 02/07/1901
Incompatibilità parlamentari
«La Stampa», 2 luglio 1901
Il provvedimento preso contro il commendatore Tedesco, intorno a cui in questi giorni si sono fatti tanti commenti, non deve essere considerato soltanto da un punto di vista individuale.
Esso fu il prodotto di una situazione difficile che doveva necessariamente portare ad un conflitto tra i doveri del deputato ed i doveri del funzionario.
Codesti conflitti non sorgerebbero se nella nostra legislazione si avessero delle norme atte a regolare in modo semplice e preciso la complicata questione delle incompatibilità parlamentari.
La legge vigente si addimostra sempre più disadatta a comporre gli inevitabili conflitti tra i doveri del pubblico funzionario e i doveri del deputato. Col suo sistema delle incompatibilità, indebolito dall’altro sistema delle categorie, entro cui possono essere collocati coloro che sarebbero incompatibili per virtù della loro carica; coll’incoraggiamento dato per indulgenza all’inclusione entro quelle categorie di funzionari dell’ordine esecutivo che dovrebbero esserne esclusi; la legge nostra è riuscita a creare una delle situazioni più illogiche e strane che si conoscano riguardo alle incompatibilità.
Ad esempio, il comm. Tedesco sarebbe stato incompatibile come deputato per la sua qualità di ispettore generale dell’esercizio ferroviario, ossia di funzionario esecutivo sottoposto agli ordini diretti del ministro; ma con larga interpretazione la Camera l’aveva ammesso nel suo seno in base alla supposizione che la sua carica esecutiva fosse assorbita nella carica consultiva, moralmente più elevata, di membro della Commissione reale per l’ordinamento ferroviario. Né questo è il solo caso: vi sono dei professori i quali sfuggono al sorteggio perché membri del Consiglio superiore della pubblica istruzione ecc., ecc.
A regolare questa intricata materia è stato presentato, per iniziativa parlamentare, un disegno di legge, il quale però non ci pare accettabile, sia perché perpetua l’equivoco delle incompatibilità preventive e delle categorie di funzionari eleggibili, sia perché, per la smania di imitare l’Inghilterra (la quale ripetutamente si è manifestata desiderosa di mutar sistema), impone ai sottosegretari di Stato di presentarsi di nuovo, dopo la nomina, al suffragio degli elettori.
Non si volle comprendere con ciò che il conflitto esiste non tra la funzione legislativa di deputato e quella politica di sottosegretario o di ministro, ma tra i doveri del deputato ed i doveri del funzionario pubblico.
A noi pare che l’unico sistema chiaro e semplice da seguire sia quello di togliere qualsiasi incompatibilità preventiva.
Tutti i funzionari, anche di ordine esecutivo, di grado alto o basso, dovrebbero essere eleggibili alla carica di deputato. Ma una volta eletti, dovrebbero essere costretti ad optare, entro un termine brevissimo, tra la carica antecedentemente coperta e la nuova funzione di rappresentanti del popolo.
In tal modo non si avrebbero a lamentare più gli inconvenienti gravissimi che risultano dal sistema attualmente in vigore. Non si avrebbero più dei funzionari che, come l’onorevole Tedesco, alla Camera rivelano particolari conosciuti in virtù della carica esecutiva coperta, e compromettono l’azione futura del Ministero di fronte alle Società ferroviarie. Non si avranno più dei militari che fanno servire la carica parlamentare allo scopo di affrettare il proprio avanzamento nell’esercito; e non si avrà più a lamentare il fatto troppo noto dei professori-deputati che non fanno mai lezione, con scapito della dignità degli studi e con danno della studentesca.
Si può consentire che avvocati e medici ed altri esercenti professioni liberali si facciano eleggere deputati. Tocca ad essi pensare se dal punto di vista finanziario convenga trascurare la professione per l’ufficio parlamentare. Ma non si può consentire che i deputati, solo perché tali, continuino a percepire il consueto stipendio, senza soddisfare ai doveri imposti dalla carica.
Una legge definitiva in materia si impone dunque; e sarà tanto meglio quanto più presto verrà promulgata.