Ricchezza nazionale ed imposte dirette
Tipologia: Paragrafo/Articolo – Data pubblicazione: 08/08/1907
Ricchezza nazionale ed imposte dirette
«Corriere della sera», 8 agosto 1907
La direzione generale delle imposte dirette ha pubblicato recentemente la consueta relazione per l’esercizio finanziario 1905-1906; e, sebbene essa venga in pubblico con un ritardo eccessivo fatta ragione al desiderio di avere sempre sottomano dati precisi e recentissimi, crediamo tuttavia che essa meriti un attento esame. Le imposte dirette (terreni, fabbricati o ricchezza mobile) sono infatti quelle per cui i contribuenti si trovano più direttamente a contatto col fisco, dando luogo ad aspre lagnanze per l’elevatezza italiana delle aliquote e per la durezza fiscale nell’applicarle. I dati contenuti nell’ultima relazione possono a questo riguardo fornire qualche ammaestramento? e da essi è possibile cavare lume intorno ai progressi ed alle trasformazioni della ricchezza nazionale?
L’impressione prima che si ha osservando i quadri statistici della relazione è che la ricchezza territoriale sia diminuita in confronto di quella edilizia e mobiliare. Infatti l’imposta sui fondi rustici che nel 1893-94 rendeva L. 106.457.282 rese nel 1905-1906 appena L. 95.926.482, mentre l’imposta sui fabbricati passava nello stesso periodo di tempo da L. 86.676.608 a lire 93.151.611, e l’imposta di ricchezza mobile progrediva anch’essa da L. 234.370.221 a L. 365.250.307.
Fortunatamente l’impressione è sbagliata, poiché il diminuito gettito dell’imposta sui fondi rustici, costante e graduale a partire dal 1899-900, dipende soltanto dalla attivazione progressiva del catasto nuovo, in virtù del quale l’aliquota dell’imposta erariale è ridotta all’8,80% del nuovo reddito accertato. Rilevante è già la perdita che l’erario ha subito in conseguenza del nuovo catasto ed è sulla via di crescere ancora. Infatti a tutto il 1906 nelle provincie di Mantova, Milano, Cremona, Ancona, Treviso, Padova, Modena, Reggio Emilia, Como, Bergamo, Verona, Vicenza e Brescia, nelle quali il nuovo catasto è già entrato in attivazione, l’imposta erariale sui terreni è diminuita da L. 25.025.945 a lire 14.892.610 con una diminuzione del 40.49 per cento in media. La diminuzione è continuata nel 1907 e si inasprirà negli anni venturi perché, oltre al catasto nuovo, hanno esercitato influenza anche le leggi di sgravio del 30% dell’imposta erariale a favore del Mezzogiorno e le disposizioni speciali a favore della Basilicata. E se lo sgravio del 30% concesso al Mezzogiorno sembra così un giusto compenso per le riduzioni ancor più forti che le provincie settentrionali hanno avuto o stanno per avere dal nuovo catasto, non bisogna dimenticare una circostanza che fu già ricordata quando si discusse la legge pel Mezzogiorno e che trova nuova, chiarissima conferma nei dati dell’odierna relazione. Infatti lo sgravio del 30%, universale ed uguale per tutti i contribuenti del Mezzogiorno con imponibile non superiore a 5000 lire, è per se stesso sperequato perché concede lo stesso sollievo tanto a coloro i cui redditi effettivamente diminuirono quanto agli altri che hanno reddito costante magari maggiore. Tanto è vero che nelle citate provincie settentrionali, dove lo sgravio fu concesso in seguito al nuovo catasto, ossia a nuova e più esatta stima dei redditi agrari, vi furono moltissimi comuni nei quali l’imposta vecchia fu ridotta, ma ve ne sono anche di quelli in cui fu aumentata, perché in realtà il reddito era cresciuto assai. E nei primi le riduzioni medie per Comune variarono da un minimo dello 0.34 ad un massimo dell’86.81 per cento; mentre nei secondi anche gli aumenti oscillarono da un minimo dello 0.89 ad un massimo del 99.73 per cento. La quale osservazione non deve indurci a condannare lo sgravio uniforme del 30% concesso al Mezzogiorno; ma ad augurare che Governo e contribuenti non si addormentino su di esso, essendo pur sempre necessario che si dia opera solerte al compimento del catasto nuovo, affinché al 30% odierno si sostituiscano sgravi variabili a seconda delle singolari condizioni economiche dei contribuenti.
Ed un’altra osservazione ci dà modo di fare la decrescenza costante nel gettito dell’imposta sui terreni; ed è che gli sgravi in media non sono andati a favore tanto dei contribuenti quanto degli enti locali, provincie e comuni. Nel solo 1905 le sovrimposte provinciali sui terreni aumentarono di L. 932.988,87 e le sovrimposte comunali di L. 2.028.537,70. Il contribuente fondiario, tra imposte, sovrimposte ed aggi di riscossione sui terreni paga la non piccola somma di L. 248.218.012,90 all’anno. Ciò spiega perché, mentre l’imposta di Stato diminuisce progressivamente, i contribuenti spesso non se ne accorgano e talvolta, malgrado le riduzioni, paghino più di prima. Se si vuole con gli sgravi arrecare un reale beneficio alla proprietà fondiaria ed all’agricoltura scopo è che non si tardi a regolare la materia dei tributi locali, la cui riforma sempre promessa non è mai vicina all’attuazione. Provincie e Comuni adesso, privi di altri redditi, impotenti a colpire la ricchezza mobiliare, non hanno altra via di scampo che l’inasprimento della sovrimposta. Che cosa monta allora scemare l’imposta sui terreni, se gli enti locali veggono negli sgravi soltanto la desiderata occasione di sostituirsi allo Stato?
* * *
Andamento tutt’altro diverso ha l’imposta sui fabbricati, il cui provento crebbe, come dicemmo, da L. 86.676.608 nell’anno 1893-94 a L. 93.151.611 nel 1905-906. Anzi il suo incremento appare ancor più notevole se si prendono le mosse dal 1890, anno nel quale fu compiuta l’ultima revisione generale dei redditi, poiché il gettito dell’imposta era allora di L. 69.033.737.
L’aumento costante è tanto più notevole se si pensa che negli ultimi anni furono concesse esenzioni e riduzioni d’imposta per i nuovi fabbricati industriali e per quelli ampliati di Napoli, della Basilicata, della Calabria e delle altre provincie del Mezzogiorno, si concessero esenzioni temporanee alle case popolari ed alle case costruite nella città di Roma, ecc. Il che, se per queste ultime è prova dello scarso frutto finora ottenuto dalle leggi per le case popolari, dimostra d’altro canto come l’esentare le nuove costruzioni e le nuove industrie non diminuisca al presente la materia imponibile e ne appresti della nuova per il futuro.
Intanto è interessante rilevare a che punto sia giunta oramai la materia imponibile, ossia il reddito imponibile dei fabbricati civili ed industriali italiani: da 424 milioni di lire all’anno nel 1890 si passò a 486 milioni nel 1891 dopo la revisione, a 520 nel 1896, a 545 nel 1901 ed a 567 milioni nel 1906; cospicuo reddito che va crescendo nell’ultimo decennio dallo 0.48 allo 0.79 per cento all’anno, non in virtù di nuove revisioni generali, ma soprattutto per nuove costruzioni e per miglioramenti delle case esistenti.
La questione che ora si impone all’attenzione del pubblico per l’imposta sui fabbricati è se si debba procedere ad una nuova revisione generale dei redditi. L’ha toccata l’on. Rubini nella sua bella relazione sul bilancio d’assestamento e reputiamo finirà per imporsi all’attenzione pubblica, malgrado i dubbi messi innanzi dal Lacava. Dal 1890 sono profondamente mutate le condizioni dell’economia nazionale; e mentre di talune case il reddito è cresciuto, di altre è notevolmente diminuito. A ristabilire la giustizia non giovano le revisioni parziali, le quali sono concesse con soverchio rigore quando si tratti di rivedere i redditi per diminuirli.
Prova ne sia il fatto che nel 1904 su 2853 ricorsi dei contribuenti per ottenere la diminuzione del reddito imponibile di lire 1.887.738 furono respinti 1588 per un reddito di L. 1.167.700, ammessi 980 per un reddito di L. 455.297 riveduto in lire 221.057 (0,57% di diminuzione) e rimasti in sospeso 285. L’amministrazione, del poco felice esito dei ricorsi presentati dai contribuenti, dà colpa ad essi che presenterebbero spesso domande non sorrette in diritto ne` in fatto. Mentre una interpretazione più giusta del fatto si potrebbe avere nel fiscalismo eccessivo dei regolamenti e delle commissioni giudicatrici, le quali pongono condizioni quasi impossibili per concedere gli sgravi e li concedono solo quando i redditi siano diminuiti fortemente, in media del 57% nel 1904. Una revisione generale quindi si impone; e sarà uopo che il nuovo ufficio di legislazione finanziaria istituito al Ministero delle finanze ne faccia oggetto di solleciti studi, affinché essa non nuoccia all’erario e giovi alla giustizia distributiva.
* * *
Le questioni che fa sorgere la lettura della parte della relazione che si riferisce all’imposta di ricchezza mobile sono troppe perché di tutte qui si possa far cenno. Ci limiteremo ad alcuni punti principali. E principalissimo senza dubbio è il contrasto significante che si ha nei redditi tassati a nome degli enti collettivi e di quelli tassati a nome dei privati. È noto come l’imposta di ricchezza mobile si esiga, in parte per ritenuta e per versamenti diretti ed in parte per ruoli. Trascurando l’imposta esatta per ritenuta sugli stipendi degli impiegati dello Stato e sugli interessi dei debiti pubblici, per cui non possono nascere contestazioni o frodi, l’imposta per ruoli può colpire enti collettivi (Comuni, Provincie, altri enti morali, società anonime ed in accomandita per azioni) ovvero privati. Ed è notevolissimo il fatto che i redditi degli enti collettivi sono cresciuti dal 1895 al 1905 da 209 a 941 milioni: e l’aumento appare ancor più forte se si trascura la categoria A (per cui sono avvenute variazioni dovute a modalità diverse di esazione); poiché i redditi di categoria B (industrie e commerci) sono cresciuti da 44 a 90 milioni, quelli di categoria C (impiegati di enti collettivi privati) da 30 a 45 milioni, e quelli di categoria D (impiegati di Comuni e Provincie) da 32 a 45 milioni. Questo aumento dimostra parecchie cose: lo sviluppo crescente delle Società anonime e in accomandita per azioni, i cui redditi crescenti offrono sempre maggior materia di tassazione al fisco; l’incremento del numero e i miglioramenti degli stipendi degli impiegati tanto delle Società anonime quanto dei Comuni e delle Provincie; e finalmente la sicurezza e la prontezza con la quale il fisco riesce ad accertare i redditi pagati in nome proprio od altrui dagli enti collettivi.
Se la sconoscenza non fosse una qualità connaturata agli uomini, specie di governo, il fisco italiano dovrebbe erigere in uno dei cortili del palazzo delle finanze a Roma un monumento alla società anonima, questo mirabile strumento di progresso economico e di crescenti redditi tributari. Colla pubblicità dei suoi bilanci, colle ispezioni sui libri suoi commerciali, la società anonima in Italia soggiace completamente alle imposte, non riuscendo a frodarle se non in minima misura.
E valga il vero: mentre così aumentavano i redditi degli enti collettivi, i redditi dei privati rimanevano stazionari o quasi. In totale, dal 1895 al 1905, si ha appena un progresso da 350 a 364 milioni di lire all’anno, progresso che si converte in una diminuzione se si fa il confronto col 1896, nel quale anno i redditi erano saliti a 376 milioni di lire. Se badiamo alle categorie, la discesa più impressionante si ha nella A2 che è la categoria nella quale sono tassati gli interessi dei mutui fatti ai privati: da 113 milioni nel 1895 scendiamo a 95 nel 1903. Di questo fatto una cagione è lieta e sta nella diminuzione del tasso dell’interesse che scema l’ammontare dei redditi imponibili. Ma l’altra causa, riconosciuta dalla stessa amministrazione, sta nella «gravezza dell’aliquota dell’imposta, la quale, raggiungendo il 15 per cento del reddito integrale, crea il più forte incentivo all’occultamento di molte operazioni di mutuo». Nelle categorie B e C vi è un aumento, tenuissimo però: dal 1896 (scegliamo quest’anno perché il primo del biennio) al 1905 i redditi dei privati industriali e commercianti (B) aumentarono appena da 201 a 204 milioni di lire, e i redditi dei professionisti (C) da 57 a 60 milioni di lire. Siccome non è probabile che, in tanto fervore di vita economica, mentre crescevano i redditi degli enti collettivi, i redditi dei privati siano nel decennio rimasti stazionari, dobbiamo forzatamente concludere che nella lotta col fisco per l’occultamento del reddito i privati riescano assai meglio degli enti morali e delle Società per azioni. Il che del resto corrisponde all’impressione generale del pubblico; poiché se si possono additare professionisti che pagano su un quinto od un decimo del loro reddito effettivo, non è possibile fare altrettanto con una società anonima, i cui bilanci sono pubblici, ed è frequente l’osservazione che un’impresa privata trasformatasi in società anonima debba di punto in bianco pagare un’imposta di ricchezza mobile doppia, tripla e magari quintupla di prima.
Questo fatto avrebbe dovuto consigliare le finanze ad una doppia azione; di diminuzione delle aliquote affine di scemare l’incentivo che hanno i privati ad occultare i loro redditi e di equo riguardo alle società anonime e agli altri enti collettivi che sono la vera gallina dalle uova d’oro della finanza italiana.
Niente di tutto questo, invece. A diminuire le aliquote non si pensa, e quanto alle società anonime, non contento di tassarle anche sulle riserve, sugli ammortamenti e su parecchie partite che sono spesa anziché reddito, il fisco nell’ultima relazione si rallegra di una sua genialissima trovata, che sta in questi tempi mettendo a rumore il campo industriale; vogliamo accennare alla tassazione del sopraprezzo delle azioni di nuova emissione.
Qui non vogliamo accennare alle ragioni giuridiche che stanno pro e contro siffatta tassazione; ci limitiamo a rilevare l’inconseguenza con la quale il fisco italiano, che già dai redditi delle società anonime trae lucri crescenti e vistosi, inferocisce contro di esse pretendendo di tassare quei sopraprezzi, i quali, comunque si tirino le parole, coi redditi propriamente detti hanno ben poco a che fare. Chi vorrà ancora trasformare la propria azienda in anonima, quando si sa di andare incontro a rischi siffatti? E quale responsabilità si assumono i governanti osteggiando le forme più moderne ed evolute di intrapresa industriale, e respingendo i capitalisti verso quelle forme di intrapresa privata le quali, se sono meno efficaci economicamente, permettono di meglio frodare il fisco? Qui non è più il luogo, come fecero i ministri di recente alla Camera di lavarsene le mani e rimettersene alla Cassazione romana. Il problema è uno dei più vitali e momentosi del regime tributario moderno; ed è necessario che ministri e Parlamento trovino il tempo di occuparsene a fondo e di trovare una soluzione utile agli interessi generali di paese.