Il piano di reparto ai soci della cassa pensioni di Torino
Tipologia: Paragrafo/Articolo – Data pubblicazione: 04/05/1914
Il piano di reparto ai soci della cassa pensioni di Torino
«Corriere della sera», 4 maggio 1914
Il Ministero di agricoltura, industria e commercio comunica che, finalmente, è imminente la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale e sul Foglio degli annunzi giudiziari della provincia di Torino del piano di reparto delle attività della Cassa Pensioni di Torino. I 300 mila soci, i quali oramai aspettavano con impazienza che i tre mesi della nomina del Commissario liquidatore fossero passati e dal gennaio 1913 ne avevano visti passare prima 3 e poi 6 e poi 12 e poi 15, tireranno un respiro di sollievo.
L’impressione che si cercasse di stancheggiare i soci per indurli ad accedere, ad occhi chiusi, e cioè senza conoscere il piano di reparto, all’Istituto nazionale delle assicurazioni, era diffusissima e bene ha operato il ministro Cavasola a mettere termine agli indugi e ad ordinare la pronta fine di lavori che, a torto od a ragione, i più ritenevano essersi trascinati troppo a lungo.
Senonché una domanda si pone, alla quale è debito di giustizia, dare altresì pronta risposta. Entro 60 giorni dalla pubblicazione del piano di reparto sulla Gazzetta Ufficiale i soci possono scegliere una di queste tre vie:
- a) star zitti, nel qual caso passeranno automaticamente all’Istituto nazionale delle assicurazioni, ammenoché siano operai, nel qual caso passeranno alla Cassa nazionale della vecchiaia. In tal caso però essi saranno assicurati d’ufficio secondo una data forma di assicurazione indicata nel regolamento e che potrebbe non essere la più conveniente per essi in ogni singolo caso;
- b) dichiarare di passare all’Istituto nazionale delle assicurazioni, secondo quella forma che ad ogni socio piaccia da sé scegliere;
- c) chiedere il recesso ed ottenere, più o meno presto, il rimborso della somma portata dal giorno di reparto, insieme con gli interessi dal 1 gennaio 1913 sino al giorno del rimborso.
Lasciamo star da parte quest’ultima ipotesi, che non è la più conveniente, sia in sé stessa, sia perché è facile si abbiano a verificare lunghi ritardi nel rimborso delle quote di reparto ai recedenti e fermiamoci a coloro che, per essere stati zitti od in seguito ad una manifestazione di loro volontà, faranno passaggio all’Istituto nazionale. Supponiamo che in media essi facciano passaggio alla data del 1 luglio 1914. Da questa data avrà origine il loro contratto di assicurazione, e cioè cominceranno a decorrere i 5, 10, 15, 20 e 25 anni, alla scadenza dei quali o prima in caso di morte, diventerà esigibile la somma assicurata.
Si chiede: che cosa ne sarà stato dei 18 mesi corsi dal 1 gennaio 1913 al 30 giugno 1914? Durante questi 18 mesi il patrimonio della Cassa ha seguitato a produrre redditi ed interessi; e questi redditi dovevano andare a beneficio dei soci. Invece così non sarà, poiché le quote di reparto, salvo errore, sono state calcolate alla data del 31 dicembre 1912; e quindi non comprendono i redditi che il patrimonio fruttò dal 1 gennaio 1913 al 30 giugno 1914. A favore di chi andranno questi redditi? Se non interviene alcuna disposizione transitoria, poiché i soci entreranno nell’Istituto nazionale colla loro quota di reparto calcolata al 31 dicembre 1912 e nulla più ed il loro contratto nuovo prenderà inizio solo dal 1 luglio 1914, essi saranno privati ingiustamente di una parte del patrimonio che loro spetta.
V’è un modo semplicissimo di evitare questa ingiustizia; ed è di concedere ai soci il diritto di retrodatare i loro contratti di assicurazione coll’Istituto nazionale al 1 gennaio 1913, pagando, s’intende, le quote arretrate dal 1 gennaio 1913 al giorno del passaggio all’Istituto stesso.
Questa concessione fu fatta per alcuni mesi nel 1913 ai soci, i quali dichiararono di passare all’Istituto nazionale ancor prima di conoscere il piano di reparto; ossia fu fatta a coloro, i quali dichiararono di passare ad occhi chiusi. Ragion vuole che la medesima facoltà – non dico «favore», perché in fondo si tratta del riconoscimento di un diritto – si conceda anche a quelli i quali hanno aspettato di conoscere il piano di reparto per passare all’Istituto; hanno voluto cioè scegliere ad occhi aperti fra il passaggio ed il recesso.
Né il provvedimento sarebbe dannoso per l’Istituto; ché anzi gioverebbe a decidere i soci al passaggio e giustificherebbe l’assegnazione all’Istituto dei redditi prodotti dal patrimonio sociale nei 18 mesi dal 1 gennaio 1913 al 30 giugno 1914. Altrimenti, ripeto, questi redditi, che sono cospicui a che giova sperare non siano stati assorbiti dalle spese di amministrazione e liquidazione, a chi saranno assegnati?