Opera Omnia Luigi Einaudi

L’arbitrato a Ginevra

Tipologia: Paragrafo/Articolo – Data pubblicazione: 07/01/1905

L’arbitrato a Ginevra

«Corriere della sera», 7 gennaio 1905

 

 

 

La vicina Svizzera è davvero un grande laboratorio di riforme nel campo della legislazione sociale, come in molti altri campi della attività giuridica. Ivi, per la picciolezza dei Cantoni, è facile applicare lo sperimentalismo legislativo con leggi che saranno imitate negli altri Cantoni, quando in uno siano state coronate dal successo. Non sarà male che anche noi qualche volta ci fermiamo ad osservare il fecondo movimento della vicina repubblica; poiché forse anche a noi gioverà trarre partito dalle multiformi esperienze che vi si compiono. Oggi ci spinge a discorrere di questo argomento la pubblicazione avvenuta nel quarto fascicolo del secondo volume del Bollettino dell’Ufficio del lavoro italiano – bollettino che, è doveroso notarlo di passata, va facendosi sempre più organico e ricco di utili informazioni – di una legge recentissima del Cantone di Ginevra, rivolta, come dice il suo titolo, alla «fissazione di tariffe d’uso fra operai e imprenditori e a regolare i conflitti del lavoro».

 

 

In realtà la legge sancisce un vero sistema di arbitrato obbligatorio e di riconoscimento dei contratti collettivi, sistema alquanto incerto e privo forse di sanzioni efficaci; ma ad ogni modo assai interessante a studiarsi.

 

 

Il legislatore ginevrino ha voluto lasciare libero campo alle convenzioni speciali delle parti; e solo quando queste manchino ha detto: siano da rispettarsi le tariffe e le condizioni di reclutamento degli operai stabilite in conformità alla presente legge.

 

 

La legge interviene, dunque, soltanto in caso di silenzio delle parti; e in questo caso dice che le tariffe dei salari e le condizioni del lavoro siano regolate di comune accordo fra le parti, nel modo che appresso si dirà, o mediante arbitrato. In sostanza, siccome quando le parti sono in disaccordo, non si potranno formare né convenzioni speciali né convenzioni nei modi voluti dalla legge, il disaccordo porta necessariamente all’arbitrato, il quale diventa così obbligatorio.

 

 

Chi è capace a stabilire le tariffe e le condizioni del lavoro? Il legislatore ginevrino non ha nascosto le sue preferenze verso il sistema dei contratti collettivi. In ogni mestiere, in ogni industria non gli imprenditori e gli operai singoli dovrebbero fare caso per caso un contratto individuale, ma le condizioni del lavoro dovrebbero essere stabilite in un contratto, collettivamente conchiuso, e valido per tutti gli operai del mestiere. Epperciò la capacità a conchiudere i contratti di lavoro è attribuita anzitutto alle Associazioni di imprenditori e di operai regolarmente iscritti al registro di commercio e i cui statuti siano stati approvati dal Consiglio di Stato. Né l’approvazione è difficile ad ottenersi, perché il Consiglio di Stato deve darla quando gli statuti non contengano nulla di contrario alle leggi e specialmente alla libertà del lavoro; tutti gli esercitanti la professione abbiano il diritto di far parte dell’Associazione, salvo le condizioni generali di ammissione e di esclusione, sempreché queste non presentino un carattere arbitrario; il Comitato sia eletto dalla maggioranza dei membri presenti all’assemblea generale e gli statuti possano sempre essere modificati a richiesta della maggioranza dei soci. Sono cautele queste colle quali si vuole escludere che l’Associazione diventi un monopolio ristretto a pochi ed uno strumento per procacciare guadagni ai soci escludendo quelli che non appartengono alla organizzazione esistente. Intesa in tal senso, la Lega diventa la vera rappresentante degli interessi di tutti gli operai del mestiere. Ed è solo quando Leghe di tal fatta non esistano e non si possano formare, che i contratti di lavoro potranno essere stipulati direttamente fra padroni ed operai della professione regolarmente stabiliti nel Cantone di Ginevra da oltre tre mesi e che aderirono all’invito fatto, in ciascun caso particolare, dal Consiglio di Stato (suprema autorità politica esecutiva del Cantone, simile in parte al nostro Consiglio dei ministri, o Deputazioni provinciali, o Giunte comunali).

 

 

Via perciò l’elemento avventizio ed instabile, via gli estranei al mestiere: ed i soli operai veri siano ammessi a regolare i loro interessi.

 

 

Quale la procedura per stipulare i contratti di lavoro? Se esistono Associazioni di imprenditori e di operai, queste, in assemblee generali, nomineranno ciascuna sette delegati oltre a un conveniente numero di supplenti, salvo vi sia accordo nel nominarne un numero minore, Possono essere delegati solo quelli che prima della nomina abbiano lavorato nella professione almeno 12 mesi in uno o più periodi nel Cantone di Ginevra. Se esistono più Associazioni simili, legalmente costituite, ognuna designerà un numero di delegati proporzionale a quello dei suoi membri. Se non vi sono Associazioni, il Consiglio di Stato, dietro domanda di un quinto degli elettori probiviri o di propria iniziativa convocherà in riunioni plenarie gli interessati, i quali nomineranno nel modo ora detto i propri delegati.

 

 

Adunatisi costoro, le loro decisioni, quando siano prese a maggioranza dei tre quarti di essi, costituiranno un accordo valido per tutti gli interessati. Nella decisione stessa sarà fissato il periodo di tempo – non superiore a 5 anni – per cui le tariffe e condizioni di lavoro rimarranno in vigore. Se non saranno denunciate almeno un anno prima della loro scadenza, si intenderanno rinnovate di anno in anno. Se la maggioranza dei tre quarti non può essere raggiunta, nemmeno coll’intervento di uno o più membri del Consiglio di Stato, il conflitto sarà portato dinanzi alla Commissione centrale dei probiviri. Questa Commissione esisteva già prima che venisse approvata la nuova legge: ora le sue funzioni sono ampliate, deferendo ad essa la risoluzione dei conflitti più gravi. Appena ricevuto l’avviso che la conciliazione non è riuscita, la Commissione centrale dei probiviri si aggregherà i delegati delle due parti, e se questi non saranno stati scelti, e le parti non vorranno sceglierli, li nominerà d’ufficio. Così completata la Commissione deciderà, dopo pubblica discussione, a maggioranza semplice ed a scrutinio segreto. Non sembra che siano posti limiti alle decisioni sue: la legge dice soltanto che gli arbitri non potranno decretare l’entrata in vigore di una tariffa in una professione ove non ne esista alcuna, se non dopo uno spazio minimo di sei mesi dalla loro deliberazione, a meno che le parti non accettino di comune accordo un termine più breve.

 

 

Quali le sanzioni che il legislatore dà al suo sistema di arbitrato obbligatorio? Ecco testualmente gli art. 17 e 18 che vi si riferiscono: «Né gli imprenditori né gli operai potranno decretare alcuna sospensione generale del lavoro nell’intento di modificare una tariffa vigente o di violare decisioni rese in applicazione della tariffa precedente. Durante il periodo di conciliazione e di arbitrato e fino a che il tentativo non avrà avuto luogo, come pure quando una soluzione della questione dibattuta (tariffa o conflitto) è avvenuta in seguito a conciliazione o ad accordo, qualsiasi invito pubblico a una sospensione parziale o generale del lavoro sarà punito colle pene di polizia, senza pregiudizio delle pene previste dall’articolo 106 del Codice penale e di tutte le altre sanzioni previste dalle leggi vigenti».

 

 

A dir la verità, codeste sanzioni appaiono scarsamente efficaci. Se imprenditori ed operai, malgrado il divieto della legge, sospenderanno il lavoro, quale sanzione li colpirà? Non le pene di polizia perché queste si riferiscono soltanto all’invito pubblico allo sciopero od alla serrata. Per gli operai che per conto loro disertano la fabbrica e per gli imprenditori che la chiudono, ritenendo troppo elevate le tariffe d’uso stabilite degli arbitri, nulla è detto. Facendo ciò il legislatore ginevrino in parte non ha saputo trarre partito dal sistema da lui stesso creato ed in parte ha dovuto piegarsi dinanzi ad una difficoltà forse insormontabile. Non ha saputo trarre tutto il frutto possibile dalla sua legge perché, senza andare sino agli estremi del carcere, egli avrebbe potuto colpire di una multa le associazioni violatrici degli accordi e dei lodi arbitrali. Uno dei pregi migliori del contratto collettivo si è di creare una responsabilità effettiva delle associazioni, responsabilità che non si saprebbe dove trovare negli operai singoli. Una associazione può essere obbligata a pagare 12.500 lire, come le leghe della Nuova Zelanda, quando violi il contratto. Se il legislatore ginevrino non ha osato giungere sino a questo punto ed ha tolto così gran parte della sua efficacia all’arbitrato obbligatorio da lui ideato, egli è che si è trovato di fronte ad una difficoltà gravissima: come si può onestamente, nelle condizioni attuali di conoscenze economiche e pratiche dei possibili arbitri, obbligare un operaio a lavorare ad un salario ritenuto da lui inferiore a quello che merita od un fabbricante a tenere aperta una fabbrica coll’obbligo di pagare salari da lui considerati come rovinosi? Sarebbe stato lo stesso che fare emigrare l’industria nel Cantone di Vaud, o nella Savoia od in un altro paese vicino. È per ciò che gli accorti ginevrini si sono limitati a punire il fatto esteriore dell’invito pubblico allo sciopero od alla serrata. Per tutto il resto la loro legge vale perché pone un freno di più alle sospensioni ingiustificate del lavoro, ponendole in mala vista presso l’opinione pubblica. È qualche cosa, ma è pur sempre molto meno di un arbitrato veramente obbligatorio.

 

 

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