Opera Omnia Luigi Einaudi

Appendici

Tipologia: Paragrafo/Articolo – Data pubblicazione: 01/01/1920

Appendici
Il problema delle abitazioni, Ed. F.lli Treves, Milano 1920, pp. 265-287

 

 

 

I

 

Disegno di regio decreto-legge portante provvedimenti per il graduale ritorno allo stato normale di libertà di contrattazione degli alloggi.

 

Art. 1.

 

Agli effetti del presente decreto, gli alloggi di abitazione sono divisi in quattro categorie, a seconda delle diverse città ed in base alla pigione che l’inquilino vi corrispondeva al 31 dicembre 1919.

 

 

I Categoria – Città di Roma: alloggi con pigione superiore a L. 6000.

Altri comuni con più di 200.000 abitanti: alloggi con pigione superiore a L. 4000.

Comuni da 100.001 a 200.000 abitanti: alloggi con pigione superiore a L. 2400.

Comuni da 5001 a 100.000 abitanti: alloggi con pigione superiore a L. 1800.

Comuni fino a 5000 abitanti: alloggi di qualunque valore.

 

 

II Categoria – Città di Roma: alloggi con pigione fra le L. 3000,01 e L. 6000.

Altri comuni con più di 200.000 abitanti: alloggi con pigione fra L. 2400,01 e L. 4000.

Comuni da 100.000 a 200.000 abitanti: alloggi con pigione fra le L. 1200,01 e L. 2400.

Comuni da 5001 a 100.000 abitanti: alloggi con pigione fra L. 900,01 e L. 1800.

 

 

III Categoria – Città di Roma: alloggi con pigione fra L. 1500,01 e L. 3000.

Altri comuni con più di 200.000 abitanti: alloggi con pigione fra L. 1000,01 e L. 2400.

Comuni da 100.001 a 200.000 abitanti: alloggi con pigione fra L. 600,01 e L. 1200.

Comuni da 5001 a 100.000 abitanti: alloggi con pigione fra le L. 450,01 e L. 900.

 

 

IV Categoria – Città di Roma: alloggi con pigione fino a L. 1500.

Altri comuni con più di 200.000 abitanti: alloggi con pigione fino a L. 1000.

Comuni da 100.001 a 200.000 abitanti: alloggi con pigione fino a L. 600.

Comuni da 5001 a 100.000 abitanti: alloggi con pigione fino a L. 450.

 

 

Art. 2.

 

I comuni circostanti a grandi centri, e che possono considerarsi quali complementi dei suddetti grandi centri e da essi influenzati in materia di pigione, andranno, qualunque sia la loro popolazione, classificati nella categoria immediatamente inferiore a quella cui appartengono le città da cui dipendono.

 

 

Le città balneari e i luoghi di cura andranno classificati nella categoria delle città con più di 100.000 e meno di 200.000 abitanti.

 

 

Entro 15 giorni dalla data della pubblicazione del presente decreto, i Prefetti compileranno l’elenco dei comuni circostanti ai grossi centri come sopra, delle città balneari e dei luoghi di cura compresi nelle rispettive provincie. Nei 15 giorni successivi, gli interessati avranno diritto a reclamare presso il Ministero degli Interni, che deciderà inappellabilmente.

 

 

Le piazzeforti di Spezia, Taranto, Brindisi e la città mineraria di Caltanissetta andranno classificate nella categoria delle città con più di 100.000 e meno di 200.000 abitanti.

 

 

Art. 3.

Pure agli effetti del presente decreto, alla data 1 gennaio e 1 luglio espressa negli articoli seguenti si intende sostituita, per le città dove gli sloggi avvengono ad epoca consuetudinaria, quella immediatamente anteriore o posteriore, secondo che l’una e l’altra sia la più vicina.

 

 

Art. 4.

A decorrere dall’1 luglio 1921, ferme restando le convenzioni conchiuse fra le parti, cessano di aver vigore tutte le disposizioni eccezionali emanate in materia di locazione per i locali ad uso di bottega, negozi, magazzini, studi ed uffici, nonché per gli alloggi di abitazione della prima categoria ed, infine, per gli alloggi di qualunque pigione i cui inquilini:

 

 

  • a) siano iscritti o da iscrivere nei ruoli dell’imposta sui sopraprofitti di guerra o nei ruoli dell’imposta sugli aumenti di patrimonio derivanti dalla guerra per una somma di sopraprofitti e di aumento di patrimonio non inferiore alle lire 100.000;
  • b) abbiano un patrimonio non inferiore a un milione, accertato agli effetti del’imposta straordinaria sul patrimonio, od abbiano un reddito netto non inferiore a lire 50.000, accertato agli effetti della tassa di famiglia, là dove questa esiste, od accertato altrove, agli effetti dell’imposta complementare istituita col D. L. 17 novembre 1918, n. 835, cumulandosi, in tal caso, i redditi dell’inquilino con quelli del coniuge e dei figli seco lui conviventi;
  • c) detengano, in uno stesso centro abitato, più alloggi di abitazione, limitatamente a quelli che non erano, il 31 dicembre 1919, occupati stabilmente dagli inquilini in parola o dai loro ascendenti, o discendenti e relative famiglie.

 

 

Qualora fra le parti sia in vigore un contratto scritto, di data certa, anteriore al 30 dicembre 1917, e che scada oltre l’1 luglio 1920, il termine di cui in principio del presente articolo è rinviato all’1 luglio 1922, a meno che il contratto non abbia scadenza posteriore all’1 luglio 1922.

 

 

Pure all’1 luglio 1922 vien rinviato il termine per l’affitto degli studi dei professionisti, che hanno prestato servizio militare, per almeno un anno, fuori delle città di loro abituale residenza.

 

 

Dall’1 luglio 1920, o, se il contratto in corso abbia scadenza posteriore, a partire da questa, qualunque sia la data iniziale del contratto sugli alloggi di cui al presente articolo, il locatore potrà chiedere un aumento del 40% sulla pigione corrisposta al 31 dicembre 1919. Per i professionisti indicati nel precedente capoverso, l’aumento decorrerà dall’1 luglio 1921.

 

 

Qualora lo stesso locale serva per uso promiscuo di bottega o negozio ed abitazione si intende prevalente l’uso di abitazione.

 

 

Art. 5.

 

Per gli alloggi della seconda categoria è estesa la proroga dei precedenti DD.LL. fino all’1 luglio 1922; qualora però il giorno della pace legale sia determinato in una data posteriore al 30 giugno 1920, qualunque essa sia, il termine della proroga resta dilazionato all’1 gennaio 1923.

 

 

Dall’1 luglio 1920, o, nella ipotesi finale del precedente capoverso, dall’1 gennaio 1920, o, se il contratto in corso scada posteriormente, dalla scadenza stessa, qualunque sia la data iniziale del contratto, sugli alloggi di cui al presente articolo, il locatore potrà chiedere un aumento del 25% sulla pigione corrisposta al 31 dicembre 1919 fino all’1 luglio 1921, o, nella ipotesi finale del precedente capoverso, fino all’1 gennaio 1922, e di un altro 10% per il residuo periodo di proroga.

 

 

Art. 6.

Per gli alloggi della terza categoria valgono le norme del precedente articolo, sia per la proroga, sia per la decorrenza degli aumenti le cui percentuali saranno del 15% per il primo e del 10% per il secondo periodo.

 

Art. 7.

 

Per gli alloggi della quarta categoria è estesa la proroga dei precedenti DD. LL. fino all’1 luglio 1923; qualora però il giorno della pace legale sia determinato in una data posteriore al 30 giugno 1920, qualunque essa sia, il termine della proroga resta dilazionato all’1 gennaio 1924.

 

 

Dall’1 luglio 1920, o, nella ipotesi finale del precedente capoverso, dall’1 gennaio 1921, o, se il contratto in corso scada posteriormente, dalla scadenza stessa, alloggi di cui al presente articolo il locatore potrà chiedere un aumento del 10% sulla pigione corrisposta al 31 dicembre 1919 fino all’1 luglio 1922, o fino all’1 gennaio 1923, e di un altro 10% per il residuo periodo di proroga.

 

 

Art. 8.

Le disposizioni del presente decreto non riguardano le case dichiarate abitabili dopo il 28 marzo 1919, le quali restano libere da ogni vincolo di proroga o di limitazione di pigione.

 

 

Art. 9.

Le proroghe e gli aumenti di pigione di cui ai precedenti articoli avranno luogo di diritto.

 

 

L’inquilino che non voglia giovarsi della proroga, dovrà a pena di decadenza, darne avviso al locatore, con lettera raccomandata, nel termine consuetudinario se la proroga debba avere inizio da una data consuetudinaria, o almeno un mese prima del suo inizio, se questo non corrisponde ad una data consuetudinaria.

 

 

Art. 10.

 

Il locatore non può opporsi alla proroga, a meno che non possa dimostrare di avere necessità di adibire la casa per abitazione propria o non concorrano altre speciali e gravi circostanze, le quali giustifichino il suo diniego.

 

 

Tra queste vanno annoverate, per coloro i quali possedevano la casa prima dell’1 aprile 1919, i mutamenti nelle condizioni del locatore, in riguardo allo stato civile, alla costituzione della sua famiglia, alla attività professionale, al luogo del lavoro o alle peggiorate condizioni economiche del locatore. Queste circostanze possono essere fatte valere anche in confronto agli inquilini, i quali abbiano locato la casa da una persona diversa da quella che era proprietario della casa all’1 aprile 1919.

 

 

Art. 11.

Il locatore che crede di aver ragione per opporsi alla proroga, deve, a pena di scadenza, darne avviso al conduttore, con lettera raccomandata, nei termini dell’articolo 9.

 

 

Ove, entro dieci giorni, l’inquilino non abbia accettata la cessazione della locazione il locatore dovrà, a pena di decadenza, non oltre i successivi dieci giorni convenire l’inquilino in giudizio davanti il pretore nel cui territorio trovasi l’alloggio locato.

 

 

Art. 12.

Le disposizioni dei precedenti articoli si applicano anche ai subaffitti ed affitti di appartamenti e camere mobiliate, subordinatamente, però, al contratto esistente fra il locatore ed il suo diretto conduttore.

 

 

Art. 13.

A partire dalla pubblicazione del presente decreto-legge, le Commissioni arbitrali, di cui all’articolo 3 del decreto luogotenenziale dell’8 marzo 1917, n. 403, resteranno in funzione limitatamente alle controversie in corso.

 

 

Art. 14.

Gli inquilini smobilitati che godano dei vantaggi loro conferiti dal regio decreto del 15 agosto 1919, n. 1440, potranno, se le loro famiglie hanno percepito il sussidio governativo, scegliere fra l’abbuono delle quote di affitto non corrisposte durante il servizio militare, rinunziando alle misure di favore stabilite dal’articolo 5 del su citato decreto, ovvero il mantenimento di queste misure di favore, con l’obbligo di pagare le quote arretrate di affitto.

 

 

Nel primo caso, i proprietari avranno il diritto di ripetere dallo Stato, dalle provincie e dai comuni l’ammontare delle imposte e delle sovrimposte pagate, proporzionalmente, sulle quote di affitto non riscosse.

 

 

Art. 15.

Dal patrimonio imponibile dei contribuenti, il cui patrimonio sia costituito prevalentemente da alloggi della quarta categoria e finché rimangono in vigore i vincoli ai fitti, si detraggono, agli effetti dell’imposta straordinaria sul patrimonio istituita con R.D. 24 novembre 1919, n. 2169, tante volte 5000 lire quanti sono i membri della famiglia, compreso il capo, conviventi ed a carico del contribuente.

 

 

Art. 16.

 

Il comune il quale dia il permesso di sopraelevazione di case abitate da inquilini i quali godono del diritto di proroga sancito dai precedenti e dal presente decreto, potrà contemporaneamente, ove riscontri l’esistenza di un interesse prevalente della collettività a nuove costruzioni, abbreviare i termini della proroga di quelle locazioni che necessariamente occorra rescindere per la esecuzione dei lavori, fino ad un minimo di sei mesi dalla data della concessione del permesso.

 

 

Tale facoltà compete al comune anche quando i locali da liberare siano destinati ad uso di alberghi; ma per essere questi di categoria scadente non paiano utili all’industria dei forestieri. Per gli alberghi di prima categoria potranno i proprietari ed albergatori trasferire il vincolo ad uso di albergo dall’edificio attualmente occupato ad altro nuovo appositamente costruito il quale offra ai forestieri comodità non minori di quello liberato.

 

 

Art. 18.

 

Le disposizioni contrarie al presente decreto si intendono abrogate.

 

 

Il presente decreto avrà vigore dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, e sarà presentato al Parlamento per la sua conversione in legge.

 

 

II

 

Contro progetto della minoranza della commissione portante modifiche ad alcuni articoli del disegno predisposto dalla commissione per il graduale ritorno allo stato normale di libertà di contrattazione degli alloggi.

 

 

Gli articoli 1, 2 e 3 sono identici.

 

 

Art. 4.

 

A decorrere dall’1 luglio 1920, ferme restando le convenzioni conchiuse fra le parti, cessano di aver vigore tutte le disposizioni eccezionali emanate in materia di locazione per i locali ad uso di bottega, negozi, magazzini, studi ed uffici, nonché per le abitazioni della prima categoria, ed, infine per le abitazioni di qualunque pigione i cui inquilini:

 

 

  • a) siano iscritti o da iscrivere nei ruoli dell’imposta sui sovraprofitti di guerra e nei ruoli dell’imposta per aumento di patrimonio derivante dalla guerra, per una somma di sovraprofitti o di aumento di patrimonio non inferiore alle lire 100.000;
  • b) abbiano un patrimonio non inferiore a un milione, accertato agli effetti dell’imposta straordinaria sul patrimonio od abbiano un reddito netto non inferiore alle lire 50.000, accertato agli effetti della tassa di famiglia, là dove questa esiste, od accertato altrove agli effetti dell’imposta complementare istituita col D. L. 17 novembre 1918, n. 835, cumulandosi, in tal caso, i redditi dell’inquilino con quelli del coniuge e dei figli seco conviventi;
  • c) detengano, in uno stesso centro abitato, più abitazioni: limitatamente a quelle che non erano, il 31 dicembre 1919, occupate stabilmente dagli inquilini in parola o dai discendenti o ascendenti e loro relative famiglie.

 

 

Il decreto 15 agosto 1919, n. 1514, per gli affitti dei locali a uso di studio resterà in vigore fino all’1 luglio 1921 solo a beneficio dei professionisti che hanno prestato servizio militare, per almeno un anno, fuori delle città di loro abituale residenza, salvo diritto per i proprietari di chiedere, a partire dall’1 luglio 1920, o se il contratto scritto in corso scada posteriormente, dalla scadenza stessa, un aumento del 40% sulla attuale pigione.

 

 

Art. 5.

Per le abitazioni della seconda categoria è mantenuta l’attuale proroga fino all’1 luglio 1921, ma i locatori avranno diritto ad un aumento del 60% sulla pigione che attualmente percepiscono, con decorrenza dall’1 luglio 1920, o, se il contratto scritto in corso scade posteriormente, dalla scadenza stessa.

 

 

Alla scadenza di questa proroga i locatori riacquisteranno la piena

 

 

Art. 6.

Per le abitazioni della terza categoria è concessa una ulteriore e definitiva proroga fino all’1 luglio 1922, ma i locatori avranno diritto ad un aumento sulla pigione che attualmente percepiscono con decorrenza dall’1 luglio 1920, o, se il contratto scritto in corso scada posteriormente, dalla scadenza stessa. Tale aumento sarà del 50% fino all’1 luglio 1921 e di un altro 10% dall’1 luglio 1921 all’1 luglio 1922.

 

 

Alla scadenza di quest’ultima proroga i locatori riacquisteranno la piena disponibilità di dette case.

 

 

Art. 7.

Per le abitazioni della quarta categoria è concessa una ulteriore e definitiva proroga fino all’1 luglio 1923, ma i locatori avranno diritto ad un aumento sulla pigione che attualmente percepiscono, con decorrenza dall’1 luglio 1920, o, se il contratto scritto in corso scade posteriormente, dalla scadenza stessa. Tale aumento sarà del 40% fino all’1 luglio 1921, di un altro 10% dall’1 luglio 1921 all’1 luglio 1922 e di un altro 10% dall’1 luglio 1922 all’1 luglio 1923.

 

 

Alla scadenza di quest’ultima proroga i locatori riacquisteranno la piena disponibilità di dette case.

 

 

Art. 8 e 9.

(come nel progetto).

Art. 10.

Il locatore non può opporsi alla proroga, salvo che speciali e gravi circostanze giustifichino il suo diniego, od egli abbia necessità di adibire l’abitazione per uso proprio, dei genitori o dei figli che debbano contrarre matrimonio.

 

 

La necessità si presume, ma il locatore dovrà versare una cauzione pari al doppio della pigione annuale pagata dall’inquilino, e qualora l’abitazione non venga poi occupata dal locatore o dalle persone per le quali egli l’ha reclamata, la cauzione resterà devoluta a vantaggio dell’Istituto delle case popolari, oltre il risarcimento dei danni.

 

 

Art. 11 e segg.

(come nel progetto).

Si propone infine il seguente articolo aggiunto che potrebbe inserirsi fra l’articolo 8 e il 9.

 

 

Articolo aggiunto.

Nelle nuove locazioni con cambiamento di inquilino e nelle locazioni di abitazioni che non erano precedentemente fittate, anche se avvenute anteriormente al precedente decreto, il locatore è libero nella determinazione della pigione.

 

 

III

 

Disegno di regio decreto-legge portante provvedimenti

Per agevolare la costruzione di case civili.

 

Art. 1.

 

Le disposizioni contenute nell’articolo 2 del regio decreto – legge dell’8 gennaio 1920, n. 16, vengono abrogate e sostituite da quelle contenute negli articoli seguenti del presente decreto.

 

 

Art. 2.

Per le case di abitazione, non classificate tra le case popolari, e non considerate case di lusso, di cui si inizierà la costruzione entro il 1920 e che risulteranno abitabili entro il 31 dicembre 1923, lo Stato contribuirà al pagamento del costo di costruzione della casa stessa entro il limite del 40% di tale costo. Il contributo sarà corrisposto sotto forma di annualità costante, comprensiva delle rate di ammortamento e degli interessi, netto da qualunque imposta al saggio del 5%, con differimento minimo pari a 30 anni.

 

 

Le stesse agevolazioni si concederanno per le sopraelevazioni dei fabbricati esistenti, purché siano iniziate entro il 1920 e condotte a termine entro il 1922.

 

 

Apposito stanziamento dovrà essere iscritto nel bilancio del Ministero dell’industria e del commercio.

 

 

Art. 3.

I costruttori, che vorranno usufruire delle disposizioni di cui sopra, dovranno presentare per la relativa approvazione, all’ingegnere capo del Genio Civile della provincia un progetto completo del fabbricato da costruire e del suo costo presunto. Se il consuntivo supererà di oltre il 10% il preventivo non si darà luogo al concorso statale per la quota di prezzo ulteriore, anche quando l’aumento di spesa derivi da forza maggiore.

 

 

Su relazione dell’ingegnere capo predetto, il Ministro dell’Industria, del Commercio e del Lavoro, di concerto col Ministro del Tesoro, emanerà il decreto di concessione del contributo; il decreto stesso dovrà esplicitamente constatare, tenuto conto delle circostanze relative alla località ed ai particolari costruttivi, che non trattasi di case di lusso.

 

 

Art. 4.

È abrogata la disposizione di cui al quarto capoverso dell’articolo 18 del su citato regio decreto – legge del 30 novembre 1919, n. 2318, relativa alla occupazione temporanea delle case e delle fornaci per laterizi.

 

 

Art. 5.

Nel determinare il reddito netto imponibile delle nuove costruzioni contemplato nel presente decreto si farà luogo alla detrazione dal reddito lordo, oltre che dei pesi già riconosciuti dalle leggi vigenti, anche dell’ammontare delle quote annue per interessi, diritti e accessori dei mutui contratti, che siano a carico del costruttore o dell’acquirente dello stabile.

 

 

Sarà concessa la detrazione delle annualità passive anche per i mutui contratti su case già costrutte, quando il ricavo dei mutui sia destinato alla costruzione di case nuove.

 

 

Art. 6.

I piani terreni potranno essere adibiti a botteghe, negozi, uffici, ecc., purché la parte del fabbricato non destinata a uso di abitazione non superi il quarto del valore dello stabile. In caso diverso, si addiverrà ad una congrua riduzione del concorso statale.

 

 

Art. 7.

Il Ministro per l’Industria, il Commercio e il Lavoro è autorizzato a emanare le necessarie disposizioni per coordinare le norme contenute nel presente decreto con quelle emanate con precedenti decreti intesi a favorire le costruzioni edilizie.

 

 

Art. 8.

Il presente decreto entrerà in vigore il giorno seguente a quello della sua pubblicazione nelle Gazzetta Ufficiale, e sarà presentato al Parlamento per la sua conversione in legge.

 

 

IV

Finora, come si disse nella prefazione, dei disegni di legge apparecchiati dalla Commissione, il governo ha ritenuto di far proprio soltanto il primo e il secondo, con modificazioni diverse, emanando il decreto-legge 18 aprile 1920, che qui sotto si legge.

 

 

Ad illustrazione di esso, riproduciamo la parte sostanziale della relazione con cui il guardasigilli Mortara lo presentava al Senato per la sua conversione in legge (Legislatura XXV, Prima sessione 1919-20. Documenti-Disegni di legge e relazioni Senato n. 126).

 

 

«Le disposizioni contenute nell’unito decreto rispondono sostanzialmente alle proposte della Commissione, che furono, come dissi, esaurientemente illustrate nella relazione del senatore Einaudi già divulgata per le stampe. È però necessario rendere brevemente ragione con cura speciale di quei punti nei quali il decreto si discosta dalle proposte e di talune nuove disposizioni che ritenni opportuno di aggiungere a quelle formulate dalla Commissione.

 

 

Il primo punto da segnalare riguarda le date stabilite per la decorrenza degli aumenti di pigione e per la durata delle nuove proroghe delle locazioni. La Commissione aveva proposto che gli aumenti decorressero dall’1 luglio 1920: qualora però il giorno in cui agli effetti di legge sarà dichiarata conchiusa la pace fosse posteriore al 30 giugno 1920, la decorrenza degli aumenti delle pigioni sarebbe stata spostata all’1 gennaio 1921. Con lo stesso criterio la Commissione proponeva di stabilire la durata della nuova proroga della locazione, per le varie categorie di contratti, all’1 luglio 1922 o all’1 gennaio 1923 e, rispettivamente, all’1 luglio 1923 o all’1 gennaio 1924, secondo che il giorno della conclusione della pace fosse anteriore o posteriore al 30 giugno 1920. Queste proposte diedero luogo a gravi dissensi in seno alla Commissione, la minoranza della quale sosteneva che la data dall’1 luglio 1920 per la decorrenza degli aumenti e quelle dell’1 luglio 1922 e 1 luglio 1923 per la proroga irrevocabile dei diversi gruppi di contratti dovessero definitivamente determinarsi in modo stabile indipendentemente dalla eventualità sopra accennata. La relazione del senatore Einaudi espose lungamente le ragioni sostenute dai vari proponenti e quelle che indussero alla proposta della maggioranza della Commissione. Non si può negare però che una delle finalità cui deve mirare il nuovo provvedimento in materia di locazioni è quella di eliminare incertezze definendo fin da ora con precisione la posizione degli inquilini e dei proprietari. Sotto questo aspetto è senza dubbio preferibile la determinazione di date certe, non suscettibili di oscillazioni.

 

 

Parve quindi non opportuno mantenere in questo nuovo provvedimento l’equivoca e aleatoria designazione di effetti decorrenti dalla conclusione della pace. Già il Senato con l’approvazione del disegno di legge sul passaggio dallo stato di guerra a quello di pace e con l’approvazione similmente data a non pochi decreti-legge che provvidero alla sistemazione definitiva di rapporti che erano rimasti subordinati a quella eventualità, ha sancito in modo autorevole un eguale concetto.

 

 

Tenuto conto peraltro che le disposizioni anteriori non consentiranno aumenti di pigione fino al sessantesimo giorno dopo la conclusione della pace, la legittima aspettativa degli inquilini sarebbe quasi certamente delusa con lo stabilire la decorrenza degli aumenti alla data proposta dell’1 luglio 1920. Scegliendo una data più remota, e cioè quella dell’1 novembre 1920, l’inconveniente può ritenersi evitato.

 

 

Per quanto riguarda le date in cui l’ulteriore proroga delle locazioni dovrà cessare, nulla vietava di accettare quelle dell’1 luglio 1922 e dell’1 luglio 1923, secondo i vari gruppi di contratti, poiché essendo dai decreti precedenti stabilita la durata della proroga anteriormente concessa al luglio 1921, gli inquilini godranno in ogni caso di un ulteriore periodo di proroga di un anno o di due anni, secondo la diversa categoria di contratti. Quanto alla determinazione di tali categorie, come bene spiega la relazione Einaudi, si è seguita quella risultante dai decreti luogotenenziali, certamente non perfetta, poiché questo apparve il modo migliore per eliminare difficoltà gravi nella pratica.

 

 

La lieve differenza di un mese in meno che si verificherà alla scadenza del 1921 (fine giugno anzi che fine luglio) è giustificata dalla convenienza di uniformare tale scadenza alle abitudini della vita cittadina. Gli sgomberi nel cuore dell’estate sono cosa insolita e penosa.

 

 

Nei comuni dove i contratti di locazione hanno inizio e scadenza ad epoca consuetudinaria, è opportuno che la fine della proroga coincida con tale opera consuetudinaria. La Commissione aveva proposto, a somiglianza di quanto era stabilito anche in precedenti decreti, che in questi casi le date stabilite nel decreto si intendessero sostituite dalla locale data consuetudinaria immediatamente anteriore o posteriore, secondo che l’una o l’altra fosse la più vicina. In tal modo però la durata della proroga potrebbe qualche volta risultare notevolmente ridotta. Ad evitare questo inconveniente è stabilito nell’articolo 7 che potrà tenersi conto della data consuetudinaria anteriore solo quando questa sia compresa nei due mesi precedenti: in ogni altro caso la proroga si intenderà protratta alla data consuetudinaria immediatamente posteriore. Così il periodo di proroga che il decreto concede non potrà essere mai abbreviato a danno degli inquilini, di un periodo superiore a due mesi, mentre sarà eventualmente suscettibile di ulteriore protrazione fino ad otto mesi.

 

 

Le percentuali di aumento si applicano sulla pigione che era corrisposta “in forza del contratto preesistente”. La formula adoperata nel decreto nell’art. 2, a cui si devono intendere connessi gli articoli 4 e 6, ove si è usata l’espressione elittica “pigione anteriore”, nel medesimo significato, si discosta da quella proposta della Commissione, secondo la quale gli aumenti dovevano prendere come base “la pigione corrisposta al 31 dicembre 1919”. Ma il rispetto alla volontà contrattuale e la necessità di tenere conto anche dei contratti posteriori a quella data, ha reso opportuno di non porre un limite preciso di tempo e di indicare come base per l’aumento “la pigione corrisposta in forza del contratto preesistente”, cioè del rapporto contrattuale che esiste fra le parti alla entrata in vigore del decreto-legge. Era pure opportuno chiarire, per evitare dubbi di interpretazione, che gli aumenti di pigione consentiti dai precedenti decreti si intendono sostituiti, per quanto ne riguarda la misura e la decorrenza, per il tempo successivo, da quelli autorizzati dal nuovo decreto (art. 18).

 

 

La Commissione inoltre proponeva di stabilire che gli aumenti di pigione avvenissero di diritto. Il decreto-legge invece dà al proprietario la facoltà di chiederli entro il limite fissato per le varie categorie di contratti, non essendovi ragione di imporre senz’altro agli inquilini un aumento di pigione in favore del locatore che non ritenesse di richiederlo o che lo richiedesse in misura inferiore a quella massima che gli è consentita.

 

 

Come compenso per il condono degli arretrati di fitto ancora dovuti da inquilini smobilitati a norma dell’art. 15, la Commissione proponeva di stabilire che i proprietari potessero ripetere dallo Stato, dalle provincie e dai comuni, l’ammontare delle imposte e delle sovrimposte pagate, proporzionalmente, sulle quote di affitto non riscosse. Questa proposta non poté essere accolta, specialmente per ragione di ordine finanziario e tecnico, che, a giudizio degli organi competenti, ne avrebbero reso quasi impossibile l’attuazione pratica.

 

 

Un’altra proposta della Commissione relativa a speciali detrazioni in favore di alcune categorie di proprietari agli effetti della imposta straordinaria sul patrimonio, neppure poté essere accolta, perché del tutto estranea alla materia degli affitti e in ogni modo poco corrispondente, per quanto parve, ai criteri generali cui sono informate le disposizioni che regolano l’imposta patrimoniale.

 

 

L’articolo 17 riflette poi gli affitti di locali per esercizio di albergo e loro dipendenze. Durante la guerra furono concesse speciali facilitazioni a favore dei conduttori di tali locali in considerazione delle gravi difficoltà in cui versava l’industria alberghiera. Poiché le condizioni di tale industria sono ora notevolmente modificate, nulla giustifica l’ulteriore permanenza di quelle eccezionali facilitazioni, che si risolvevano in grave danno per i proprietari.

 

 

L’articolo 19 determina le attribuzioni dei commissari del Governo in relazione alle nuove disposizioni».

 

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