Opera Omnia Luigi Einaudi

Progresso e mezzadria

Tipologia: Paragrafo/Articolo – Data pubblicazione: 12/08/1945

Progresso e mezzadria

«Risorgimento liberale», 12 agosto 1945

 

 

 

La quota di conguaglio, la quale intenda nel tempo stesso promuovere il progresso agricolo e la prosperità dei mezzadri e quindi dei proprietari è quella che trae il suo contenuto non dal contemplare le stagioni buone e quelle avverse, non i poderi ricchi e quelli poveri, bensì i poderi «decadenti» ed i poderi «progressivi». La siccità e la grandine, le cavallette e la peronospera, i terreni siccitosi, aridi, compatti, umidi, male esposti sono malanni mandati da Dio.

 

 

Il podere «decadente» ed il podere «progressivo» sono invece fatti dell’uomo. Contro di essi si può lottare; e, lottando, la mira è contro colui che ha la colpa della decadenza od a favore di chi ha il merito dell’avanzamento.

 

 

In linguaggio più semplice dico che il contratto di mezzadria è tipicamente proprio dei tempi e dei luoghi di stabilità nei metodi culturali. Col tempo la estensione dei poderi e le rotazioni e coltivazioni si sono adattate alle esigenze delle famiglie coloniche. In generale e in media ogni podere offre col cinquanta per cento la remunerazione corrente al mezzadro.

 

 

Ma il cinquanta per cento non basta più a remunerare il mezzadro se il podere «decade»; se le costruzioni non sono riparate, se le stalle sono malsane e fetide, se la dotazione di viti, di olivi, di piante fruttifere non è continuamente rinnovata e migliorata, se non si fanno arature profonde, se si lesina sulle concimazioni. Quando il podere decade di solito al cattivo proprietario si accoppia il pessimo colono; ambi solidali nella trascuraggine e nel lasciare andare. I metodi per mandare fuori dei piedi i proprietari negligenti e con essi i coloni trascurati sono parecchi; dall’uso dell’arma magnifica italiana della tassazione a base di reddito ordinario catastale (si tassa il reddito medio che dovrebbe esserci, anche se di fatto non è ottenuto) alla adozione di uno speciale tipo di imposta successoria (detta Rignano, ma con varianti essenziali) e finalmente alla adozione di una quota di conguaglio a favore del mezzadro. Dovrebbero, cioè, teoricamente esistere nella divisione del prodotto totale 100 del podere tre quote: una quota 40 all’un capo a favore del mezzadro, una seconda quota 40 all’altro capo a favore del proprietario ed una zona intermedia 20. Questa sarebbe una zona di manovra, da spostarsi a favore del mezzadro nei poderi «decadenti» ed a favore, in guisa strettamente temporanea del proprietario nei poderi «progressivi».

 

 

Lo spostamento della quota mezzadrile da 40 a 60 nei poderi «decadenti» avrebbe lo scopo di accelerare la presa a pedate dei proprietari assenteisti e negligenti. Vendano il podere e se ne vadano con Dio, lasciando il posto ad altri che faccian meglio.

 

 

Lo spostamento della quota padronale da 40 a 60 nei poderi progressivi riconosce il fatto indiscutibile che la mezzadria è un contratto disadatto alle trasformazioni culturali. Più di un secolo fa il fatto era già stato riconosciuto dagli economisti agrari toscani, adunantisi nella Accademia dei Georgofili, i quali portavano i gran nomi dei Sismondi, dei Ricasoli, dei Ridolfi, dei Lambruschini, dei Capei. Ridolfi aveva proposto la sospensione del contratto negli anni in cui intraprendendosi nuove piantagioni o notevoli trasformazioni del terreno e della cultura, il prodotto veniva ridotto a zero, per potere poi crescere dal normale 100 a 150 o 200. Il mezzadro non può rinunciare al raccolto dell’anno, perché deve pur vivere; ma questo suo legittimo interesse immediato, al par di quello dei piccoli proprietari, è in netto contrasto con le esigenze del progresso agricolo. Occorre trovare una soluzione.

 

 

Questa è, e non è possibile immaginarne altra, la assunzione dei lavori straordinari dei nuovi vigneti, oliveti e frutteti, degli spianamenti e scassi, ecc… a totale carico del proprietario il quale impieghi il mezzadro come salariato a pieno salario corrente concordato tra le associazioni sindacali. Ma la spesa delle trasformazioni agricole non potrebbe essere sostenuta, se per qualche anno dopo il triennio o quinquennio dalla trasformazione, durante il quale si spende senza nulla ricavare, se non fosse concesso al proprietario un rialzo della sua quota al sessanta per cento, aumento temporaneo da annullare dopo il limitato periodo di ammortamento di una delle spese di trasformazione. L’aumento temporaneo non nuocerebbe affatto al mezzadro; che il 40 per cento del prodotto del vigneto nuovo è ben superiore al 50 od anche al 60 per cento del prodotto del vecchio vigneto che si era dovuto spiantare.

 

 

Debbo, concludendo, confessare che quest’unica significazione razionale del concetto della quota di conguaglio ha un difetto. Se le altre significazioni sono irrazionali ed economicamente e socialmente dannose, questa è di difficilissima applicazione. Come scoprire tra i molti poderi «ordinari», per quali deve essere conservata la normale divisione per cinquanta e cinquanta, la minoranza dei poderi «decadenti», nei quali si dovrebbe attribuire al mezzadro il sessanta per cento e quella dei poderi «progressivi», nei quali per un periodo di tempo oscillante, a seconda del dispendio di trasformazione, dai tre ai dieci anni, si dovrebbe attribuire il sessanta per cento al proprietario? Come scoprire i casi degni di conguaglio senza provocare litigi, irrigidimenti di sindacati opposti, arbitrati politici e simiglianti malanni peggiori del male che si dovrebbe combattere? Oh! I miei vecchi cattedratici ambulanti degli anni intorno al 1900, degli anni cioè che segnarono il risveglio delle classi agricole italiane, e l’inizio vigoroso delle grandi trasformazioni agrarie italiane, i quali andavano per i campi e villaggi a predicare! Di costoro mi fiderei per l’impresa difficile dello scegliere i casi degni di conguaglio. Ma di altri? Ma di circolari? Ma di arbitrati ministeriali?

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