Opera Omnia Luigi Einaudi

I profitti di guerra e la loro tentata progressiva confisca

Tipologia: Paragrafo/Articolo – Data pubblicazione: 01/01/1927

I profitti di guerra e la loro tentata progressiva confisca

La guerra e il sistema tributario italiano, Laterza Bari e Yale University Press, New Haven 1927, pp. 129-229

 

 

 

76. I tre diversi tributi – sui profitti dipendenti dalla guerra, sugli aumenti di patrimonio e di avocazione con i quali si vollero confiscare i profitti di guerra.

 

 

76. – Sebbene l’imposta sui profitti di guerra sia stata applicata in quasi tutti i paesi belligeranti ed anche in alcuni che non parteciparono alla guerra, l’istituto italiano presenta caratteristiche sue proprie, le quali lo fanno degno di nota.

 

 

Il nome dell’istituto ebbe a subire successive modificazioni. Iniziata col regio decreto 21 novembre 1915, n. 1648, col nome di «imposta sui profitti dipendenti dalla guerra» essa fu integrata più tardi con un’imposta la quale, sebbene abbia intitolazione particolare di «imposta sugli aumenti di patrimonio derivanti dalla guerra», altro non fu che un supplemento della prima. Il nuovo tributo doveva essere il complemento di quella imposta straordinaria sul patrimonio di cui si dirà dopo e fu contemporaneamente istituito con lo stesso regio decreto 24 novembre 1919, n. 2164[1].

 

 

Come l’imposta straordinaria sul patrimonio doveva falcidiare una volta tanto in misura progressiva il patrimonio di tutti i cittadini, così l’imposta sugli aumenti di patrimonio derivanti dalla guerra doveva essere, nell’intenzione dei suoi creatori, un complemento dell’imposta patrimoniale inteso a gravare maggiormente il patrimonio di quelli tra i cittadini, che, a differenza dei danneggiati della guerra, lo avevano cresciuto dopo l’1 agosto 1914.

 

 

Allo stesso modo, però, come l’imposta straordinaria sul patrimonio, invece di riuscire, secondo l’intendimento di talun suo ideatore, una vera leva sul capitale, finì per trasformarsi, come vedremo, in un’imposta complementare sul reddito ricavato dal patrimonio, così l’imposta sugli aumenti di patrimonio non colpì tutti gli incrementi di patrimonio verificatisi in occasione e per causa della guerra a chiunque spettassero, ma si restrinse esclusivamente a tassare nuovamente quegli stessi profitti che erano oggetto specifico della precedente imposta sui profitti di guerra.

 

 

La natura del nuovo tributo risultava quindi profondamente diversa da quella che sarebbe stata caratteristica del titolo suo; ne erano colpiti non tutti i cittadini che avessero veduto aumentare il loro patrimonio in occasione di guerra, ma soltanto quelli che già si reputavano percettori di profitti di guerra; non un istituto autonomo, ma una semplice addizionale, mutato nomine, dell’imposta sui profitti di guerra.

 

 

Osserviamo qui ancora una volta un esempio di quella singolare predilezione del nostro legislatore per la moltiplicazione dei nomi tributari, indirizzati allo scopo di creare nella opinione pubblica una vaga impressione, che si fosse riusciti a colpire qualche cosa d’altro che non fossero i comuni profitti di guerra, così da soddisfare le querele di coloro che possedendo capitali fruttiferi di redditi fissi, li avevano veduti svalutati a cagione della diminuzione di valore della moneta e del rialzo del saggio dell’interesse, mentre altri più fortunati od avveduti, con l’investire i loro capitali in maniera fruttifera di reddito variabile, erano sfuggiti in tutto o in parte al deprezzamento o benanco erano stati avvantaggiati da un apprezzamento. Col nome dato al tributo potevano i danneggiati dalla svalutazione monetaria e dai rivolgimenti nel saggio di interesse immaginare che i beneficati fossero soggetti ad un tributo speciale; in realtà era chiaro dal testo della legge che oggetto del nuovo tributo era esclusivamente la materia già soggetta al precedente tributo sui profitti di guerra. Anche dopo, quando, sotto la pressione del malcontento crescente contro i profittatori della guerra, il Ministero Giolitti si indusse a presentare e fare approvare dal parlamento la cosiddetta legge per l’avocazione (24 settembre 1920, n. 1298), furono avocati allo Stato nuovamente gli stessi profitti già colpiti dai due precedenti tributi. Quella che, sebbene chiamata col nome di avocazione, intendeva essere una vera confisca di tutto l’arricchimento di guerra, si restrinse invero a crescere al cento per cento l’aliquota complessiva delle due imposte precedenti; nulla che non fosse soggetto a queste due imposte, essendo, «in principio» soggetto all’avocazione.

 

 

Ben a ragione i tre tributi, conosciuti con i tre diversi nomi di imposta sui profitti dipendenti dalla guerra; di imposta sugli aumenti di patrimonio derivanti dalla guerra e di avocazione dei profitti derivanti dalla guerra, si possono quindi considerare come un unico tributo, a mano a mano inasprito e condotto sino all’aliquota massima del cento per cento, ossia sino alla confisca completa del reddito.

 

 

I. L’oggetto dell’imposta

 

77. Oggetto del tributo; non i sopraprofitti in genere, ma quelli provenienti della guerra. – 78. Il rapporto tra guerra e profitto da rapporto logico di causalità si trasforma in un rapporto cronologico di successione nel tempo. – 79. Carattere reale del tributo – diseguaglianze che ne derivano tra le piccole e le grandi imprese. – Eccezioni per le affittanze collettive e le cooperative.

 

 

77. – Quale fosse l’oggetto di questo unico tributo fu detto dal decreto 21 novembre 1915 che lo creava: «i nuovi redditi realizzati in conseguenza della guerra europea da commercianti, industriali ed intermediari, nonché i redditi della medesima natura realizzati in eccedenza dei redditi ordinari».

 

 

Concetto informatore della definizione è dunque che il nuovo reddito o aumento di reddito si sia verificato in conseguenza della guerra. L’oggetto dell’imposta sui profitti di guerra non è potenzialmente permanente tassabile non è il reddito in eccesso di quello normale, ma questo purché ecceda altresì quello che già si otteneva nel tempo di pace. Laddove altri reputava tassabile col nuovo tributo tutti i redditi i quali superavano l’8%, per esempio, del capitale investito, sia che l’eccedenza si ottenesse o no prima dell’agosto 1914, il legislatore italiano, considerò base dell’imposta l’eccedenza oltre il reddito che si otteneva prima della guerra. Presunse bensì che tutti i redditi fino all’8% del capitale investito fossero da considerarsi redditi di pace, ma se nei tempi prebellici il reddito ottenuto superava l’8% e giungeva al 20, al 30, al 50% del capitale investito, profitto di guerra era soltanto l’eccedenza oltre il 20, il 30, il 50% che già era reddito di pace.

 

 

78. – L’inciso «in conseguenza della guerra europea» fu cagione di gravi dubbi e di dispute fra l’amministrazione ed il contribuente; poiché, essendo condizione essenziale per la tassazione che i profitti dipendessero dalla guerra, era naturale che i contribuenti si sforzassero di escludere ogni nesso tra la guerra ed i profitti medesimi, laddove l’amministrazione finanziaria cercava di trasformare il rapporto di causalità tra guerra e profitto in un mero rapporto cronologico, tra il «prima» dello scoppio della guerra ed il «dopo» del profitto ottenuto.

 

 

A chiarire il punto un decreto luogotenenziale 23 dicembre 1915, n. 1893, dichiarò che dovessero presumersi profitti di guerra, salvo la prova contraria da parte del contribuente, tutti quelli che si fossero verificati comunque, per aumento di produzione o di commercio oppure per elevamento di prezzi, dopo l’1 agosto 1914.

 

 

Non più dunque indagini difficili sul rapporto di causalità tra il fatto della guerra ed il fatto del nuovo o maggiore profitto, ma la semplice constatazione che dopo l’1 agosto 1914 si era avuto un aumento di produzione o di commercio ovvero si erano elevati i prezzi.

 

 

Tutti i profitti che furono ottenuti durante il tempo di guerra furono idealmente considerati come dovuti alla guerra, potendosi soltanto immaginare sottratto all’imposta quel maggior profitto che, fermi rimanendo i prezzi e la quantità di merce prodotta, si fosse potuto ottenere per altra via, come ad esempio, la diminuzione dei costi di produzione.

 

 

Ad evitare interpretazioni restrittive non essere profitti di guerra quelli che non fossero dovuti alle cause tassativamente indicate nella legge, un’istruzione ministeriale dettata con circolare 11 agosto 1917, n. 7715, si affrettava a dichiarare che la presunzione spiegava soltanto e non restringeva la norma generale per cui erano tassati tutti i nuovi e maggiori redditi realizzati in conseguenza della guerra. L’aumento di produzione o di commercio e l’elevamento dei prezzi devono perciò intendersi soltanto come le cause più comuni e tipiche che possano dar luogo a produzione di profitti dipendenti dalla guerra. In questi casi esiste una presunzione «juris tantum» a favore della finanza, cosicché sul contribuente cade l’onere della prova contraria.

 

 

In tutti gli altri casi, pur mancando la maggiore produzione, lo sviluppo del commercio o il realizzo di sopraprezzi, non essendo escluso senz’altro che esistano sopraredditi, risorge la norma comune per cui spetta alla finanza e non al contribuente dimostrare l’esistenza del reddito.

 

 

79. – Venuta alla luce come un’aggiunta all’imposta ordinaria sui redditi di ricchezza mobile, che già gravava normalmente sui commercianti, industriali ed intermediari, l’imposta sui profitti di guerra, anche per quanto toccava il proprio soggetto, conservò le caratteristiche dell’imposta di cui poteva quasi considerarsi un accessorio. Non la persona fu cioè il soggetto dell’imposta, ma l’impresa industriale e commerciale.

 

 

Le conseguenze del carattere reale erano ovvie. Dovunque la legge sancì esenzioni per guadagni minimi od era progressiva in ragione della somma assoluta di guadagno, ivi la tassazione reale inasprì la gravezza dei tributi.

 

 

Dovunque erano imprese con parecchi soci, questi dovettero assoggettarsi all’imposta anche se ne sarebbero andati esenti, ove il guadagno totale della impresa fosse stato diviso per il numero dei soci. La tassazione per impresa e non per persona fu feconda di sperequazioni anche perché, in virtù di una nota caratteristica della legge ordinaria d’imposta sui redditi di ricchezza mobile, il reddito degli industriali e dei commercianti comprende tanto il frutto nel capitale quanto il reddito del lavoro prestato dai proprietari della impresa. Accadde perciò che furono diversamente tassati i contribuenti privati, piccoli e medi, in confronto delle grandi imprese e delle società per azioni. Queste furono tassate soltanto sui loro redditi di capitali dopo dedotti gli stipendi pagati ai loro amministratori, gerenti, direttori. Le medie e le piccole intraprese, invece, in cui i consoci sono anch’essi dirigenti della propria intrapresa, non poterono detrarre gli stipendi pagati ai soci non consentendo la legge italiana di ricchezza mobile di considerare come spesa lo stipendio assegnato non solo al proprietario dell’azienda ma anche alla moglie ed ai figli da lui dipendenti e con lui conviventi. Tutto il guadagno delle piccole e medie intraprese poté essere considerato profitto di guerra anche se era rimunerazione del lavoro prestato dai soci e dalle loro famiglie.

 

 

Attenuò in parte la sperequazione il tributo sugli amministratori delle società per azioni e sui dirigenti delle società commerciali (cfr. capitolo terzo, par. 71 a 75).

 

 

In gran parte la sperequazione rimase, dando luogo a querele da parte dei piccoli contribuenti, i quali si videro prima tassata e poi avocata tutta l’eccedenza dei loro guadagni oltre il livello antebellico anche se questa eccedenza a mala pena corrispondeva all’aumento del costo della vita. Qualche attenuazione del principio, via via acconsentita, non ebbe grande importanza. Il decreto luogotenenziale 24 maggio 1917, n. 894, dispose invero che per le affittanze agrarie collettive l’accertamento dovesse essere eseguito in confronto non dell’affittanza in complesso, ma dei singoli consociati; ed essendo, come si dirà poi, esente da imposta il sopraprofitto non superiore alle 2.500 lire, quasi tutti i membri delle affittanze collettive si sottrassero al tributo. La finanza provvide però con la circolare dell’1 agosto 1917, n. 7357, a restringere la portata della fatta concessione: affittanza collettiva invero non doveva essere considerata quella che era tale secondo i principii di diritto comune, ma quella che poteva essere reputata tale in virtù dell’articolo 9 della legge sulla ricchezza mobile. Così, non fu reputata affittanza collettiva quella nella quale diverse persone avessero assunto solidalmente e promiscuamente tutti i rischi e partecipassero a tutti gli utili della intera azienda, ma quella soltanto in cui ciascun affittuario, pur con un’unica rappresentanza e con amministrazione comune con altri, conducesse in proprio una parte del fondo, affittato dalla collettività. Le affittanze cioè a conduzione unita furono considerate un’impresa unica e come tale tassate. Soltanto quelle a conduzione divisa ebbero il beneficio della ripartizione del soprareddito per il numero dei componenti l’associazione.

 

 

Facendo un altro strappo al principio della realità e della indivisibilità del reddito, la legge di avocazione ordinò che anche le cooperative, gli enti e gli istituti di consumo ed i consorzi di cooperative di produzione e lavoro che, non proponendosi scopo di privata speculazione, fossero regolarmente inscritte in appositi registri o riconosciute dalla commissione per la revisione degli enti di consumo, potessero giovarsi del frazionamento del guadagno complessivo della impresa tra i soci.

 

 

Quando si trattò di definire la società cooperativa, l’amministrazione finanziaria volle eccettuare dal beneficio della divisione le cooperative cosiddette false e suppose che fossero vere cooperative soltanto quelle le quali compiessero operazioni di vendita esclusivamente con i soci, ad esclusione dei terzi. La commissione parlamentare che la legge 24 settembre 1920 costituiva per dare parere sulle proposte del governo non poté tuttavia accogliere tale concetto il quale, in Italia, a suo parere, contrastava con la realità. La cooperazione di consumo in Italia non si è potuta sviluppare mai ogni qualvolta le cooperative si sono ostinate a vendere esclusivamente ai soci: la loro vita, salvo alcune pochissime eccezioni, trascorse stentata e condusse le cooperative stesse ad una fine miserevole, contraria agli scopi che la cooperazione si ripromette. Fine della cooperazione di consumo è di esercitare un’azione di calmiere sui prezzi correnti, il che si fa vendendo ampiamente a tutti coloro che si presentano a comperare: soltanto così la cooperativa può svilupparsi, fare acquisti su vasta scala, ottenere il beneficio dei prezzi all’ingrosso e fare beneficare di questi prezzi all’ingrosso la propria clientela. La cooperazione di consumo, la quale attua i suoi ideali, si distingue da quella che si propone scopi di privata speculazione, badando al trattamento che la cooperativa fa ai soci e ai non soci. Se la cooperativa vende alle medesime condizioni di prezzo ad ambedue le categorie e se non soltanto vende allo stesso prezzo ma, giunta alla fine dell’anno e fatti i conti e risultando un utile di vendita ossia una differenza tra il prezzo di acquisto e tutte le spese da un lato ed il ricavo dalla vendita, questa differenza viene rimborsata nelle medesime proporzioni tanto ai soci come ai non soci, noi ci troviamo dinanzi alla cooperazione di consumo propriamente detta. Se invece la cooperativa faccia prezzi minori per i soci e più alti per i non soci ed alla fine dell’anno rimborsi il risparmio o la differenza tra il costo e i prezzi soltanto ai soci e non agli estranei, ecco una pseudo-cooperativa, una organizzazione di poche persone le quali hanno per iscopo di arricchire se stesse a danno di altre.

 

 

La commissione parlamentare era perciò del parere che dovessero escludersi dal beneficio della personalità quelle società cooperative di consumo, le quali, per quanto riguarda i prezzi di vendita e la restituzione dei sopraprezzi pagati dai consumatori, trattino diversamente i soci ed i terzi.

 

 

Ed aggiungeva un’altra esclusione che dovessero essere escluse dal beneficio le cooperative di consumo le quali avessero ripartito alle azioni un dividendo superiore al 6% sul capitale investito, considerando come investito il capitale versato più le riserve accumulate dai soci negli anni precedenti. Ove il dividendo superi il 6%, è più che dubbio che la cooperativa in discorso sia una cooperativa la quale si propone di attuare gli ideali della cooperazione.

 

 

Pur essendo queste proposte in massima state accolte dal governo, i lavori concessi alle affittanze agrarie ed alle cooperative di consumo rimasero una irrilevante eccezione al principio della realità, a cui rigidamente si informò quindi l’applicazione dell’imposta sui sopraprofitti di guerra.

 

 

II. Il reddito ordinario

 

80. Concetto del «reddito ordinario». Diseguaglianze fra le imprese, a seconda del punto di sviluppo a cui sono giunte. 81. Le imprese le quali nell’anteguerra erano tassate per una somma minore di quella effettiva, furono assoggettate a tributo di guerra per una somma maggiore di quella vera. Il rimedio offerto non fu di agevole applicazione. – 82. Casistica rispetto alla tassabilità di alcuni redditi cresciuti in tempo di guerra. – 83. L’esenzione dei redditi dei proprietari – agricoltori. Lagnanze degli affittuari ed attenuazione dell’imposta a loro carico. – 84. Attenuazione al principio della tassabilità dei sovraprezzi delle azioni e delle restituzioni di prezzo ai soci di cooperative.

 

 

80. – Su due concetti fondamentali si imperniava l’imposta: reddito ordinario e capitale investito. L’imposta doveva tassare prima e confiscare poi tutta la eccedenza di guadagno oltre il reddito ordinario.

 

 

La definizione del reddito ordinario ebbe perciò capitalissima importanza per il contribuente e per la finanza. Per reddito ordinario si intese dapprima quel reddito che era stato definitivamente accertato ai fini della imposta di ricchezza mobile nel biennio 1913-14; ma quando siffatto reddito fosse risultato inferiore all’8% del capitale investito, reputavasi reddito ordinario una somma uguale a questo 8% per cento. Quando si trattasse di contribuenti non ancora assoggettati all’imposta di ricchezza mobile, il reddito ordinario si doveva determinare con opportuni confronti con i redditi già accertati per il biennio predetto al nome di contribuenti appartenenti alla stessa categoria.

 

 

Un decreto luogotenenziale 18 gennaio 1917 spiegò che, nel caso di aumento di capitale di un’impresa o società preesistente all’1 agosto 1914, il reddito ordinario dell’aumento dovesse essere valutato in una percentuale pari a quella calcolata per il capitale antico, cosicché nei casi nei quali un’impresa o società già prima dell’1 agosto 1914 godesse di redditi superiori all’8 per cento, per esempio del 20 reputavasi che per essa anche i nuovi capitali dovessero fruire di un reddito ordinario del 20 sicché sino a tal limite non potesse applicarsi l’imposta sui profitti di guerra.

 

 

La definizione, in apparenza ovvia, diede luogo a vive lagnanze di sperequazione.

 

 

Una prima disparità derivava da ciò, che negli anni base, rispetto a cui si calcolava il reddito ordinario, diversissime erano le condizioni iniziali dei contribuenti. Vi era colui il quale aveva già spinto la sua intrapresa al massimo di sviluppo ed otteneva già sul capitale investito ragguardevole reddito: ad esempio il 20 od anche il 50% per cento. Dato il sistema seguito dal legislatore, ne venne che tutto questo 20 o 50% fu considerato reddito ordinario, e divenne tassabile, ai fini dell’imposta e sovrimposta sui sopraprofitti, soltanto l’eccedenza oltre questa percentuale di reddito.

 

 

E sin qui, ragionando secondo la logica dell’imposta, non potevasi fare obiezione al sistema; ma l’obiezione nasceva quando anche per le aggiunte di capitale investito avvenute in seguito, dopo il 1911 e il 1912, e poi ancora durante il periodo della guerra, si continuò a calcolare come reddito ordinario una percentuale del 20 o 50% uguale a quella che costituiva la percentuale ante-bellica sul vecchio capitale investito. Stava bene che al vecchio capitale fosse concessa quella rimunerazione, perché già la otteneva prima della guerra, ma non vi era ragione di credere che le successive aggiunte di capitale investito avessero potuto ottenere una così alta rimunerazione. Dal punto di vista della teoria economica non pare dubbio che se ciò inizialmente avesse potuto verificarsi, le imprese interessate avrebbero avuto ragione di continuare a crescere il capitale investito fino a che le ultime dosi del capitale medesimo avessero dato un frutto uguale a quello corrente per i capitali liberi nelle imprese di ugual rischio e difficoltà.

 

 

Una seconda critica poteva muoversi al concetto del reddito ordinario, supposto sempre uguale a quello ante-bellico, ed che se talune imprese erano giunte al periodo base dell’ante-guerra a grande fioritura, altre invece si trovavano soltanto in sull’inizio del loro svolgersi. Tutte le intraprese nuove, che si erano costituite pochi anni prima della guerra, necessariamente avevano attraversato in quegli anni dal 1910 al 1914 un’epoca di prova, di difficoltà. Il loro reddito netto era stato scarso; ma ciò non era affatto un indice dello sviluppo che il reddito stesso avrebbe avuto naturalmente, a mano a mano che l’intrapresa si fosse assodata, anche se non fosse intervenuto il fatto straordinario della guerra. Accadde perciò che le intraprese nuove furono incise dal tributo straordinario ben più profondamente che le intraprese vecchie, e per esse fu considerato profitto di guerra, e quindi tassato, ed ora avocato, ciò che in realtà era reddito ordinario.

 

 

81. – Ragione massima di lagnanza dei contribuenti era la norma contenuta nel decreto costitutivo dell’imposta secondo cui reddito ordinario era quello accertato ai fini dell’imposta di ricchezza mobile nella media degli anni 1913 e 1914.

 

 

Accadde che, prima della guerra, il reddito accertato era spesso inferiore al reddito vero che i contribuenti fin già da allora riuscivano ad ottenere: vi erano tali contribuenti che già avevano 50.000 lire all’anno di reddito ed erano riusciti ad ottenere un accertamento di sole 20.000 lire. Il vantaggio ottenuto prima dal contribuente in frode alla finanza si volse durante la guerra in suo danno, inquantoché la finanza considerò come sopraprofitto tassabile l’intera differenza tra il nuovo reddito, supponiamo di 100.000 lire e il reddito accertato di 20.000 lire, ossia 80.000 lire: mentre nella realtà il vero sopraprofitto di guerra era soltanto uguale alla differenza tra le 100.000 lire e le 50.000 lire effettive di cui il contribuente godeva già prima della guerra. Subito i contribuenti rilevarono l’ingiustizia o il danno, come dir si voglia, che si verificava a loro detrimento e chiesero ripetutamente di essere autorizzati a dimostrare che il reddito effettivo da essi goduto prima della guerra non era già quello di 20.000 lire, accertato ai fini dell’imposta di ricchezza mobile, ma l’altro di 50.000 lire. Il legislatore, persuaso della giustizia della richiesta e della convenienza di accoglierla per la finanza, vi annuì con il decreto luogotenenziale 9 maggio 1918, n. 654, ma poiché erano allora già conchiusi o in corso gli accertamenti per l’imposta e sovrimposta sui sopraprofitti per il periodo 1 agosto 1914-31 dicembre 1915, 1916 e 1917, concedette tale facoltà ai contribuenti soltanto a partire dall’1 gennaio 1918: e così per gli esercizi del 1918, 1919 e primo semestre 1920 il contribuente ebbe diritto di dimostrare che il reddito effettivo prima della guerra (1913) era diverso e maggiore del reddito accertato ai fini dell’imposta di ricchezza mobile, così da doversi calcolare il profitto di guerra non più in rapporto al reddito accertato, ma al reddito vero. Il contribuente doveva naturalmente pagare l’imposta di ricchezza mobile non più sul reddito fittizio accertato, ma sul reddito ora dimostrato vero. I periodi di applicazione dell’imposta sui sopraprofitti di guerra diventarono, perciò, due: nel primo dei quali (dall’1 agosto 1914 al 31 dicembre 1917) si considera sempre come reddito ordinario quello accertato per il 1913-14, mentre nel secondo periodo (dall’1 gennaio 1918 al 30 giugno 1920) può darsi che il contribuente riesca a dimostrare che il reddito ordinario in base a cui si doveva fare il calcolo, non è quello accertato, ma è un altro di cui effettivamente egli godeva già prima della guerra. Situazione incongrua, poiché la finanza ammise per tal modo di colpire, in certi casi, come profitto di guerra per il periodo dall’1 agosto 1914 al 31 dicembre 1917, somme che erano parte del reddito ordinario di pace; e malgrado tale formale riconoscimento, essa le considera come reddito di guerra, sottoponendole alla conseguente tassazione.

 

 

La diversità di trattamento, rimasta nella legislazione ancora rispetto alla avocazione, non ebbe forse risultati concreti importanti essendo riuscito difficilissimo ai contribuenti dimostrare l’esistenza effettiva di un reddito ordinario superiore a quello accertato. La difficoltà aggravò tuttavia l’ingiustizia poiché crebbe il pericolo che fosse confiscato un reddito di pace.

 

 

82. – La definizione del profitto di guerra come la differenza tra i due redditi di pace e di guerra era un principio, il quale dovette essere in molti casi singoli precisato, perché fosse chiarito se davvero si trattasse di reddito bellico o di quantità priva di ogni rapporto di dipendenza col fatto della guerra.

 

 

Non sembra inopportuno ricordare taluna tra le più rimarchevoli discussioni sorte in proposito.

 

 

Poiché la nostra imposta, per la sua indole di accessorio all’imposta mobiliare, tassa non tutti i profitti dipendenti dalla guerra, ma esclusivamente quelli ottenuti da commercianti, industriali ed intermediari, fu giudicato essere l’esercizio del commercio, dell’industria e dell’intermediazione condizione necessaria perché esistesse il profitto di guerra; quindi, se una società commerciale, dopo essersi messa in liquidazione, realizza le attività patrimoniali, il maggiore valore di realizzo in confronto del costo ha carattere patrimoniale ed avendo natura di capitale non può essere considerato reddito e non perciò soggetto all’imposta sui sopraprofitti (decisione della Commissione centrale 15 giugno 1922, n. 17316).

 

 

Sottile fu l’argomentazione addotta per applicare l’imposta sui profitti di guerra, anche quando non esisteva, in confronto al periodo prebellico, né aumento di produzione né incremento di prezzi. Così per le società di assicurazioni contro gli incendi nonostante fosse constatato che la massa delle operazioni non era aumentata né le tariffe cresciute dopo la guerra, fu giudicato poter darsi profitto di guerra anche semplicemente in seguito alla diminuzione dei rischi derivanti dallo stato di guerra. I richiami sotto le armi scemarono, a quanto pare, in talune regioni le occasioni di incendio e, in parte, attenuarono l’intensità degli odi di famiglia e di classe, sicché, essendo diminuiti gli incendi, talune imprese di assicurazione dovettero pagare minori risarcimenti ed, a tariffa costante e numero di operazione invariato, ottennero più lauti profitti. questi furono perciò giudicati profitti di guerra e soggetti all’imposta (decisione 2 giugno 1920, n. 2852).

 

 

Fu riscontrato talvolta che i bilanci di talune società anonime di anno in anno, presentavano, già prima della guerra un costante aumento di produzione, né la ragione dell’aumento crebbe nel periodo di guerra. A scemare il rigore del principio che fosse profitto di guerra ogni eccedenza sul reddito di pace, fu in tal caso ritenuto, se davvero l’impresa non aveva rivolto la sua attività ad oggetti diversi da quelli che si perseguivano prima della guerra, che l’incremento avesse indole ordinaria e quindi non fosse tassabile.

 

 

Ad attenuare parimenti il rigore della legge che voleva sempre si facesse il confronto col reddito accertato nel 1913-14, fu consentito che, se negli anni 1913 e 1914 l’impresa non fosse già esistita o non fosse ancora cominciato l’accertamento del reddito, il confronto dovesse farsi con imprese analoghe e dovesse reputarsi ordinario il reddito che la nuova impresa avrebbe ottenuto al ragguaglio di quello in uso nelle industrie analoghe, sia pure superiore all’8 per cento.

 

 

Bastò invece si trattasse di un lavoro dipendente chiaramente dallo stato di guerra, perché un reddito fosse giudicato di guerra anche se per avventura la massa degli affari compiuti dalla impresa non fosse aumentata nel complesso. Così gli utili che una società di salvataggio ricavò dal salvataggio di un piroscafo compiuto tra le difficoltà, e nelle condizioni create dallo stato di guerra, furono ritenuti redditi bellici partendosi dal presupposto che le difficoltà di guerra avevano dovuto provocare, per necessità, un aumento di compenso.

 

 

Non fu ritenuta ragione sufficiente di esimersi dal pagamento dell’imposta italiana sui profitti di guerra la circostanza dell’essere il reddito ottenuto da una ditta costituita all’estero, composta di sudditi esteri ed in base a contratti stipulati all’estero, se il reddito fosse stato ottenuto con operazioni di accaparramento e di acquisto di merci compiuto in Italia.

 

 

Invero la nostra legislazione ordinaria sull’imposta di ricchezza mobile reputa che il diritto all’imposta nello Stato sorge non nel momento in cui si acquista il diritto ad un reddito o si stipulano contratti che del reddito stesso sono la condizione, ma nel momento in cui il reddito prodotto; cosicché se le operazioni di accaparramento o di acquisto di merce avvennero in Italia, il reddito fu prodotto nel nostro paese e deve essere soggetto ad imposta (decisione 17 marzo 1922, n. 16041).

 

 

83. – Dall’indole accessoria della nostra imposta conseguì altresì la esenzione concessa ai redditi dei proprietari coltivatori di terreni propri. Così ordinava la legge d’imposta sui redditi mobiliari. Soltanto gli affittuari di terreni altrui furono contribuenti alla nuova imposta; ma fino al momento della avocazione che accomunò tutti i contribuenti sotto l’unica aliquota del cento per cento, gli affittuari ottennero il beneficio di una aliquota minore di quella che colpiva gli altri contribuenti (cfr. par. 90). Agli affittuari furono equiparati gli esercenti industrie armentizie poiché questi non utilizzano i prodotti dei propri fondi, ma locano l’erba crescente nei terreni altrui (decisione dell’8 dicembre 1922, n. 20638).

 

 

Lo sforzo degli agricoltori di dimostrare che il loro reddito, spettando al proprietario del fondo, doveva andare esente dall’imposta, non fu sempre fortunato: furono tassati i redditi delle società cooperative esercenti cantine, latterie ed oleifici sociali perché la società proprietaria della cantina o della latteria è persona giuridica diversa dai proprietari di terreni, produttori delle uve, del latte e dell’olio. Se invece la cantina era esercitata da una società civile costituita tra i proprietari dei terreni, questa andò esente dall’imposta, reputandosi che i singoli soci congiuntamente elaborassero l’uva prodotta nei loro fondi e la società civile non fosse un ente distinto da quello dei soci (decisione 4 marzo 1921, n. 7491). Sebbene indubbiamente si trattasse di industria esercitata dal proprietario del fondo, l’industria dell’allevamento delle api, fu soggetta ad imposta sui profitti di guerra anche se l’industria fosse esercitata dal proprietario, non essendo le api mezzo necessario per il normale sfruttamento della terra. Viceversa se un proprietario invecchia il vino ricavato dai propri fondi e compie le operazioni di travaso ed imbottigliamento all’uopo necessarie, compie operazioni proprie della gestione agricola ed il relativo reddito, se ricavato dal proprietario, rimase esente dall’imposta (decisione 26 novembre 1921, n. 12628 e 14 luglio 1922, n. 18051).

 

 

Quando ancora vi avevano interesse, gli affittuari, lottarono per far considerare agraria l’industria della produzione e confezione della conserva di pomodoro e la commissione centrale vi consentì purché la lavorazione fosse contenuta nei limiti strettamente necessari per la conservazione e la commerciabilità del pomodoro (decisione 19 marzo 1919, n. 98111).

 

 

84. – Non sempre fu agevole constatare se fosse tassabile una somma riscossa in eccedenza del reddito ottenuto negli anni di guerra in confronto al reddito ordinario: così dicasi dei sopraprezzi sulle azioni versati dagli azionisti durante la guerra.

 

 

È ben noto come, per giurisprudenza formatasi innanzi alla guerra, il sopraprezzo delle azioni sia in Italia considerato come utile delle società commerciali ed assoggettato perciò all’imposta di ricchezza mobile. La conseguenza più notevole della nuova giurisprudenza fu la diminuzione notevolissima dell’emissione di nuove azioni con sopraprezzi. Le società commerciali ritenendosi ingiustamente lese dalla tassazione, la quale veniva ad assorbire una parte del capitale versato dagli azionisti, abbandonarono il sistema fino allora seguito dell’emissione col sopraprezzo ed emisero quasi sempre le nuove azioni ad un prezzo uguale al valore nominale, riservandone però, per evidenti ragioni di giustizia, la opzione agli azionisti. In questo modo la finanza non poté più nulla o quasi nulla percepire per l’imposta che la giurisprudenza aveva sancito.

 

 

Accadde durante la guerra che, per ragioni particolarissime, alcune emissioni di azioni nuove con sopraprezzo furono compiute da società le quali per antica tradizione seguivano questo costume, e da altre le quali per statuto o per la loro condizione di società anonime cooperative dovevano ragguagliare il prezzo di emissione delle nuove azioni a quello delle vecchie con l’aggiunta della quota parte competente delle riserve accumulate in passato. È questo il caso specialmente delle società anonime cooperative a capitale illimitato le quali non possono negare per statuto l’accesso a nuovi soci e per giustizia devono far pagare da questi nuovi soci le azioni ad un prezzo equivalente al valore della quota patrimoniale che realmente spetta ai vecchi azionisti.

 

 

Istituita l’imposta sui profitti di guerra ed avocati questi poi intieramente allo Stato, il sopraprezzo versato dagli azionisti sarebbe stato prima tassato e poi completamente avocato allo Stato, qualora esso, sommato insieme con tutti gli altri redditi, costituisse un’eccedenza sul reddito ordinario. La conclusione sarebbe stata per fermo strana. Non esistendo alcun rapporto fra un versamento di nuovi capitali fatto dagli azionisti e l’utile di guerra, l’avocabilità sarebbe la conseguenza non del concetto a cui si informò la legge 24 settembre 1920, ma il risultato accidentale e non voluto di una giurisprudenza la quale si era formata in altri tempi e per fini tutt’affatto diversi.

 

 

Perciò, in seguito a proposta della commissione parlamentare, nel regolamento per l’applicazione della legge di avocazione, fu decretato che il sopraprezzo delle azioni di nuova emissione non fosse avocabile. Restava tuttora dubbio se esso, pur non avocabile, fosse tassabile come profitto di guerra; e laddove dapprima l’amministrazione erasi dimostrata propensa alla tassazione, in seguito, quando, come si dirà, le condizioni delle imprese soggette all’imposta sui profitti volsero, a partire dal 1921, sfavorevoli, si indusse a risolvere il quesito in senso più favorevole ai contribuenti; e con la circolare 5 agosto 1921 fu chiarito che del sopraprezzo delle azioni di nuova emissione nel periodo bellico dovessero farsi due parti: una uguale al sopraprezzo che si sarebbe ottenuto anche se la guerra non ci fosse stata e la seconda, che potesse reputarsi conseguita per virtù della guerra. Soltanto questa ultima fu soggetta all’imposta. La distinzione in due parti è manifestamente artificiosa, non essendo possibile sapere in quali condizioni si sarebbe trovata una società e quale sarebbe stato il suo credito se, per causa di guerra, le circostanze non fossero state completamente diverse da quelle che esistevano nel momento in cui la emissione effettivamente avvenne[2].

 

 

Ancora. È noto come, secondo la giurisprudenza italiana, se una cooperativa di consumo rimborsa ai propri clienti una parte del prezzo pagato, la somma rimborsata è considerata reddito per la società cooperativa, avendo questa una personalità distinta da quella dei soci. In tempo di guerra perciò se una cooperativa restituì ai clienti alquanto di più che innanzi alla guerra, tutto il dippiù fu considerato profitto di guerra e quindi tassabile prima ed avocabile dopo (decisione 11 maggio 1918, n. 92164). L’imposta spinse così le società cooperative a lasciare il minimo margine possibile fra il prezzo di acquisto ed il prezzo di vendita, perché tutta la eventuale eccedenza correva il rischio di essere confiscata dallo Stato.

 

 

Il danno ingiusto fu attenuato quando si ammise che il diritto alla detrazione di 20.000 lire dal reddito avocabile spettasse invece che alla società, ai singoli soci. Ma se per tal modo l’avocazione non poté quasi mai applicarsi, rimase invece applicabile l’imposta originaria sui profitti di guerra.

 

 

III. Il capitale investito

 

85. Concetto del «capitale investito». – 86. Elasticità di tale concetto: capitale necessario alla produzione. – 87. Nel capitale investito non sono comprese le somme prese a mutuo dal contribuente. – 88. Così, ma non sempre, le somme investite in valori pubblici. – 89. Tentativo dei contribuenti di crescere la cifra del capitale investito, con gli utili mandati a riserva o con la rivalutazione delle attività depennate in passato.

 

 

85. – Dopo chiarito il concetto di reddito ordinario, importa ora esaminare che cosa si intendesse per capitale investito, che è l’altro cardine del tributo sui profitti di guerra.

 

 

Il decreto istitutivo dell’imposta del 21 novembre 1915 definì il capitale investito come quello risultante da atti e libri di commercio regolarmente tenuti e da altre prove certe alla data della pubblicazione del decreto. In mancanza di dati certi il capitale investito doveva presumersi nella misura occorrente per la produzione del reddito. Il decreto ministeriale 15 gennaio 1916 spiegò che per capitale investito si dovesse intendere quello effettivamente impiegato nell’esercizio dell’industria e del commercio. Una decisione della commissione centrale precisò che per capitale investito nell’esercizio di un’industria dovesse considerarsi quel complesso di attività che sono necessarie perché l’industria stessa produca il reddito (decisione 30 aprile 1917, n. 84139). Così trattandosi di un opificio, capitale investito l’opificio col suo macchinario e quel tanto di capitale circolante che normalmente sia necessario al ciclo della produzione.

 

 

Specificando, il decreto 15 gennaio 1916 aggiungeva che per le società per azioni il capitale investito era uguale al capitale sociale versato ed ai fondi di riserva.

 

 

Per i fornitori od appaltatori occasionali, il capitale investito in forniture ed in appalti assunti verso lo Stato o altri enti pubblici fu ritenuto essere uguale alla somma effettivamente anticipata dal fornitore o appaltatore per assumere il contratto, con riguardo al tempo per cui la somma è rimasta anticipata. Quando si trattò di fornitori ed appaltatori già in rapporto con lo Stato o con altri enti pubblici ed inscritti agli effetti della ricchezza mobile per un’industria o commercio che abbia attinenza con le forniture e gli appalti, il capitale investito è uguale a quello impiegato nella azienda ed agli aumenti eventuali apportativi in rapporto alla eccezionale importanza e durata delle forniture ed appalti.

 

 

Per l’industria mineraria fu ritenuto facesse parte del capitale investito anche il valore dei terreni adiacenti indispensabili per l’esercizio delle miniere (decisione 31 luglio 1919, n. 10412).

 

 

86. – Già si vede dalle norme legislative e giurisprudenziali sopra riassunte quanto grande fosse lo sforzo della finanza per ridurre al contenuto il più ristretto possibile il concetto del capitale investito.

 

 

Dinnanzi alla tendenza naturale dei contribuenti di crescere la somma del capitale investito allo scopo di diminuire la percentuale del reddito ottenuto e sfuggire quindi in tutto od in parte alla gravosa imposizione sui profitti di guerra, la finanza affermò ripetutamente il concetto della necessità del capitale allo scopo della produzione del reddito e giunse a tanto lo sforzo interpretativo da ammettere che le commissioni giudicanti, sia quella provinciale come quella centrale, potessero sempre modificare la cifra del capitale investito, anche se nessuna delle due parti, contribuenti o finanza, si fosse gravata contro quella denunziata dal contribuente o accettata dalla finanza. Ed a motivo di questa facoltà complessa lasciata alle commissioni giudicanti fu detto che per stabilire il profitto di guerra non era possibile prescindere dalla estimazione cumulativa e complessiva dei due elementi che concorrono a formarlo, il capitale cioè ed il reddito (decisione 7 novembre 1918, n. 87109). Questa decisione, in sostanza, statuisce la norma che il capitale investito possa anche non essere valutato secondo una stima indipendente, ma che prima si debba determinare l’ammontare del reddito e poi si calcoli, in base al reddito ottenuto, il capitale necessario a produrlo, cosicché più ardua riesca al contribuente l’impresa di crescere il capitale investito allo scopo di ridurre la percentuale del reddito.

 

 

Procedendo cumulativamente e contemporaneamente, le commissioni giudicatrici poterono sempre calcolare il capitale investito in guisa da raggiungere quel risultato d’imposta che alle commissioni stesse sembrava ragionevole. Il che equivale a dire essere l’imposta sui profitti di guerra non un’imposta regolata da norme di legge o regolamento ma pienamente arbitraria.

 

 

È interessante notare come, ad imitazione di quanto accadde all’estero, anche tra di noi il legislatore abbia finito per abdicare quasi completamente i suoi poteri in mano all’amministrazione finanziaria.

 

 

87. – Nel capitale investito sono incluse le somme ottenute a mutuo dal contribuente sotto forma di mutui, conti correnti ed obbligazioni? Ecco un problema tra i più eleganti della tassazione dei profitti di guerra. Se un contribuente per potere ampliare la sua impresa, ottiene una sovvenzione od un mutuo da terzi, questo capitale non è considerato, secondo le norme comuni dell’imposta di ricchezza mobile, come parte del capitale proprio del contribuente e quindi, mentre non si tiene conto nel reddito dei relativi interessi passivi, non si tiene conto, nel capitale investito, del suo ammontare.

 

 

Il ragionamento in base a cui la finanza scinde dal capitale investito quello ottenuto a mutuo, ed afferma che tale capitale, non essendo proprio del contribuente, non fa realmente parte del capitale investito nell’azienda, ma ha indole semplicemente di capitale dato a mutuo, non di capitale il quale corra il rischio dell’azienda, fu vivamente contrastato.

 

 

È vero che il capitalista sovventore non incorre nei rischi dell’azienda; ma qui non si tratta di tassare costui, bensì di tassare i profitti di guerra ottenuti dal debitore. L’industriale o commerciante che si è fatto dare 6.000.000 a mutuo da un capitalista, non corre i rischi soltanto del capitale proprio che è di 4.000.000; egli rischia altresì i 6.000.000 che ha ottenuto a mutuo; ne risponde col suo intero patrimonio; egli ha le preoccupazioni ed i doveri e deve esercitare la sua attività, non in ragione di 4.000.000, ma di tutti i 10.000.000 suoi e altrui che egli ha investito nell’azienda. L’azienda ha le stesse dimensioni, implica le medesime responsabilità, richiede il medesimo sforzo di intelligenza e di iniziativa, come quella in cui il titolare possiede tutto il capitale investito: anzi di più, in quanto che le ansie di colui il quale amministra un’impresa con capitali di altri, sono maggiori di colui che nell’intrapresa ha investito capitali propri. Quest’ultimo, se anche perde 2 milioni su 10, ha perso soltanto un quinto del proprio capitale, mentre il primo se perde 2.000.000, non può ripartire la perdita sui creditori suoi, ai quali deve rimborsare esattamente ed interamente i 6.000.000 mutuati: egli perde per suo conto metà del suo patrimonio. Ciò nonostante il contribuente che ha maggiori responsabilità e corre maggior rischio è tassato più duramente di colui il quale soggettivamente corre rischi minori.

 

 

In taluni casi la finanza dovette praticamente riconoscere la giustizia delle ragioni fornite dai contribuenti; e così ammise che facessero parte del capitale investito le somme che i soci di società collettive versano in conto corrente nella propria società, sebbene a stretto rigore esse non abbiano senz’altro la figura del capitale versato a titolo di quota o caratura nell’azienda. Si sarebbe trattato soltanto di fare un passo su questa via e riconoscere che il capitale investito non può essere separato artificiosamente in due parti solo perché l’una spetta ad un contribuente e l’altra spetta ad un altro; ammissione tanto più ragionevole in quanto, sia le imposte sui sopraprofitti, sia quella di avocazione conservano la natura di imposta reale e non personale colpiscono cioè non il contribuente il quale gode il reddito, ma l’azienda la quale produce il reddito. L’azienda ha una figura a sé stante, e lavora non con una parte sola del capitale ma con tutto il capitale senza distinguere fra capitale proprio degli uni e capitale proprio degli altri.

 

 

Nonostante le quali ragioni l’amministrazione tenne fermo nel concetto di escludere dal capitale investito le somme prese a prestito.

 

 

88. – La conclusione formata su questo punto esercitò una influenza notevole su un altro problema: se, cioè, nel capitale investito dovessero essere inclusi altresì i titoli di debito, le azioni e le obbligazioni possedute dai contribuenti, includendo, per contro, nel reddito netto del contribuente i relativi proventi.

 

 

L’amministrazione usò non di rado escludere dal capitale investito i valori di portafoglio, ritenendoli investimenti non pertinenti all’esercizio dell’industria. In tal caso, come non si calcolano nel capitale investito questi valori, così non si calcola neppure nel reddito l’interesse o il dividendo fornito dai titoli stessi. Da parecchi il metodo fu tacciato d’illogico. Una società od un contribuente spesso investe parte dei suoi capitali in buoni del tesoro o in titoli di debito pubblico, non allo scopo di far uscire quel capitale dal giro dell’industria, ma allo scopo di tener liquida e pronta una parte del capitale proprio, così da poter investirla a seconda delle occorrenze, nell’acquisto di materie prime od in nuovi impianti, ovvero allo scopo di poter ottenere prontamente, mediante anticipazione o riporto, somme liquide col dare in pegno i titoli posseduti.

 

 

Altra volta accade che una società industriale sia costretta, o per salvarsi da una concorrenza eccessiva ovvero per avere una ragionevole influenza in intraprese le quali producono oggetti connessi colla propria produzione, ad investire parte dei propri capitali in azioni di altre società. Neppure questa può essere considerata come una avulsione di capitali dall’esercizio dell’industria. Quale differenza mai vi è per una società di navigazione, tra l’investire una parte del proprio capitale nella costruzione di un cantiere direttamente gerito e l’investire la stessa somma di capitale nell’acquisto della maggior parte delle azioni di una società indipendente la quale abbia costrutto ed esercisca il cantiere? Le due operazioni sono economicamente ed intrinsecamente uguali: in ambedue i casi la società di navigazione possiede e controlla il cantiere; la forma giuridica soltanto è diversa. Eppure nel primo caso la somma investita nel cantiere è considerata come parte del capitale investito, nel fecondo caso la somma investita nell’acquisto della maggior parte delle azioni della società proprietaria del cantiere non è più considerata parte del capitale investito, con conseguenze profonde per quel che si riferisce all’imposta sui sopraprofitti ed all’avocazione.

 

 

Talvolta la finanza dovette tuttavia riconoscere che l’importo dei titoli pubblici non poteva essere escluso dal capitale investito. E ciò fu ogni volta che l’investimento in valori pubblici fosse condizione necessaria od utile per l’esercizio dell’industria. Opinò perciò la commissione centrale (decisione 8 giugno 1922, n. 17123) che, nella determinazione dell’ammontare del capitale investito da una banca nell’esercizio del suo commercio, debba tenersi conto anche del valore dei titoli di credito, costituendo essi un capitale di garanzia per le operazioni proprie della banca.

 

 

89. – L’interesse dei contribuenti a crescere la cifra del capitale investito divenne a poco a poco più sentito a mano a mano che l’aliquota dell’imposta aumentava sino alla confisca totale. Contemporaneamente una parte dei contribuenti e non la meno importante ebbe un altro motivo per comportarsi nello stesso modo, e fu il divieto posto dal legislatore col decreto 7 febbraio 1916, n. 123, alle società per azioni di distribuire agli azionisti dividendi superiori a quelli antebellici, ovvero all’8% sul capitale nominale per le società esistenti anteriormente alla guerra, ed al 10% per le società nuove e trasformate dopo l’inizio della guerra.

 

 

Le società ebbero così un’altra potente ragione di mettere in evidenza le quote di utili sociali destinate a riserva alla chiusura di ogni bilancio e di pretendere che le riserve stesse, essendo impiegate nell’industria allo scopo di accrescere il reddito, dovessero essere considerate come capitale investito. A ciò fu giocoforza si acconciasse la finanza (decisione 11 maggio 1918 n. 92164), con questa riserva che gli utili accantonati funzionassero come capitale investito soltanto a partire dal bilancio immediatamente successivo.

 

 

Non così presto la finanza accolse le richieste dei contribuenti sul punto della ripresa nel capitale investito delle svalutazioni prudenziali anticipatamente operate. Ad esempio, una decisione della commissione centrale (del 16 giugno 1918, n. 99921) affermò apertamente che dal capitale investito si dovesse escludere del tutto ogni quota di svalutazione, ancorché questa fosse stata semplicemente prudenziale, dovendosi avere riguardo al solo ammontare del capitale veramente impiegato giusta le risultanze del bilancio, intendendosi come tale il capitale sociale versato se non vi sia stata alcuna svalutazione, ovvero una somma inferiore a quella versata se vi fu svalutazione o infine anche una somma superiore se furono costituiti ed impiegati nella produzione fondi di riserva. Quasi contemporaneamente la commissione centrale ribadiva apertamente la sua sentenza, dichiarando che la quota svalutata del capitale sociale, sia pure per semplice misura prudenziale, non potesse considerarsi impiegata nella produzione e dovesse escludersi dal capitale investito (decisione 18 giugno 1918, n. 92985).

 

 

Fu questo un fiero colpo a due tipi di società industriali: le ottime e quelle che in occasione di una crisi industriale avevano dovuto fare appello a capitale nuovo svalutando il capitale antico. Le ottime, i cui amministratori avevano ritenuto fosse norma prudenziale lo svalutare a poco a poco le entità patrimoniali restituendo anche una parte del capitale investito o non facendo figurare a riserva le somme che in realtà erano state accantonate e producevano reddito. Antiche società in lunghi anni di saggia amministrazione, erano riuscite a ridurre negli inventari a cifre irrisorie, talvolta a una lira, capitoli importantissimi delle attività sociali; imponenti macchinari e monti merci non di rado erano portati in bilanci ad una lira. queste società, le quali bene spesso si erano rafforzate col distribuire bassi dividendi agli azionisti furono duramente colpite dall’imposta sui profitti di guerra, poiché, figurando minimo il capitale investito, l’utile ben presto raggiunse percentuali elevatissime soggette alle massime falcidie e per lo più all’avocazione intera.

 

 

Danneggiate parimenti furono quelle società che, in occasione di crisi dovettero passare sotto le forche caudine di banche salvatrici, le quali, per intervenire con un capitale nuovo di 10.000.000 pretesero che il capitale antico, ad esempio di 10.000.000 tuttora esistente e funzionante, fosse svalutato a cinque, talvolta a tre o a un milione; cosicché l’utile della società spettasse in massima parte al capitale nuovo apportato a titolo di salvataggio. Anche per queste società, essendo il capitale nominale inferiore a quello effettivo, la percentuale del profitto appariva più alta di quello che non fosse in realtà.

 

 

A poco a poco le rimostranze dei contribuenti ingiustamente colpiti indussero l’amministrazione finanziaria a temperare la antica severità, e così, ad esempio, ripetute decisioni della commissione centrale posteriori a quelle sovraricordate accolsero la tesi dei contribuenti dichiarando, ad esempio, (decisione 6 febbraio 1919, n. 9733) che, ove alle svalutazioni delle attività patrimoniali operate nei bilanci sociali per misura prudenziale non corrisponda una effettiva diminuzione del patrimonio, il capitale investito debba ritenersi uguale al valore reale e non a quello contabile; ripetendo (decisione 24 febbraio 1919, n. 97819) che nella determinazione del capitale investito debba tenersi conto di tutte le somme versate dagli azionisti e di quelle dagli stessi risparmiate con assegnazione a speciali fondi di riserva o ammortamento in misura eccedente a quella ordinaria così da dar vita alle svalutazioni dette prudenziali o di rafforzamento senza effettiva diminuzione di valore del patrimonio. E più tardi (decisione 24 dicembre 1919, n. 103667) fu sentenziato che dal capitale investito non dovessero detrarsi le svalutazioni statutarie, poiché l’osservanza dell’obbligo imposto eventualmente dallo statuto di ridurre a poco a poco l’importo nominale del capitale sociale non ha per conseguenza che il capitale medesimo si riduca in realtà.

 

 

Fu questa la via per cui l’applicazione dell’imposta sui profitti di guerra non produsse tutti quei risultati di confisca che, a stretto rigore, ne sarebbero derivati, poiché l’amministrazione poté nei singoli casi interpretare con una certa larghezza la lettera della legge, incrementando la somma del capitale investito e facendo così cadere al disotto del limite della tassazione una parte dei profitti che altrimenti avrebbero dovuto essere avocati allo Stato. Rimase sempre un larghissimo campo all’opera puramente estimativa dell’amministrazione specie per i contribuenti privati non soggetti altrimenti a pubblicità di bilanci e di inventari. In tali casi per lo più, la somma del capitale investito fu stimata ad un multiplo del giro degli affari; e poiché i profitti netti erano essi medesimi, per questi contribuenti, stimati secondo una percentuale del giro degli affari, così ne venne che in sostanza per la maggioranza dei contribuenti, l’imposta sui profitti di guerra, fu, in verità, un’anticipazione ingrossata di una imposta che venne poi e che fu detta sul lusso (cfr. sopra par. 26 e segg.).

 

 

IV. L’aliquota dell’imposta e suoi incrementi successivi sino al cento per cento

 

90. Aliquota della prima imposta: sui profitti di guerra. Categorie di contribuenti. Variazioni dell’aliquota. 91. Nuovo principio della legislazione di guerra rispetto all’aliquota; retroattività degli inasprimenti successivi. – 92. L’aliquota della seconda imposta: sugli aumenti di patrimonio. L’avocazione porta le aliquote al cento per cento.

 

 

90. – Eccedenza sul reddito ordinario e capitale investito sono i due concetti su cui l’imposta italiana sui profitti di guerra è fondata. L’aliquota dell’imposta è una funzione di questi due termini. In un primo momento, i contribuenti erano divisi in due categorie; da una parte commercianti ed industriali, dall’altra intermediari: per i primi l’imposta era in ragione complessa dell’eccedenza sul reddito ordinario e del capitale investito; per i secondi, non potendosi parlare di capitale investito laddove trattavasi di opera limitata a una pura intermediazione fra commercianti ed industriali, l’imposta era in ragione esclusiva dell’eccedenza sul reddito ordinario.

 

 

In seguito, quando col decreto 31 agosto 1916, furono inasprite le aliquote, fu creata una nuova categoria, quella degli affittuari di fondi rustici.

 

 

Costoro vivamente si erano lagnati dell’applicazione dell’imposta, affermando da un lato che i calmieri su quasi tutte le derrate agricole e le requisizioni d’impero toglievano loro la possibilità di quei larghi profitti che erano ottenuti dagli industriali, e dall’altro che troppo deteriore era la loro condizione in confronto ai proprietari conduttori di fondi propri, i quali, come sopra si vide, essendo esenti dall’imposta ordinaria di ricchezza mobile, rimasero del pari immuni dalla straordinaria imposta sui profitti di guerra, che della prima era considerato un accessorio. Per togliere forza alle loro lagnanze si ritenne di non dovere aumentare l’aliquota a loro carico.

 

 

Le vicende dell’aliquota dell’imposta propria sui sopraprofitti di guerra possono riassumersi così:

 

 

  R. decr.

12-11-15

n. 1648

Decr. L.

31-8-916 n. 1090

R.decr.

9-11-1916 n. 1515

Percentuale dell’aliquota

COMMERCIANTI ED INDUSTRIALI:
Quota del profitto di guerra
super. all’8% e fino al 10% del cap. inv.

10

12

20

super. all’10% e fino al 15% del cap. inv.

15

18

30

super. all’15% e fino al 20% del cap. inv.

20

24

40

super. all’20% del capitale investito

30

35

60

AFFITTUARI AGRICOLI:
Quota del profitto di guerra
super. all’8% e fino al 10% del cap. inv.

10

10

10

super. all’10% e fino al 15% del cap. inv.

15

15

15

super. all’15% e fino al 20% del cap. inv.

20

20

20

super. all’20% del capitale investito

30

30

30

INTERMEDIARI:
Eccedenza da oltre 1/10 fino a 5/10 del reddito ordinario

5

5

10

Eccedenza da oltre 5/10 fino a 10/10 del reddito ordinario

10

12

15

Eccedenza da oltre 10/10 fino a 20/10 del reddito ordinario

15

18

20

Eccedenza da oltre 20/10 fino a 30/10 del reddito ordinario

20

24

25

Eccedenza oltre 30/10 del reddito ordinario

30

35

40

 

 

91. – L’inasprimento progressivo delle aliquote, deliberato inseguito all’irritazione crescente dell’opinione pubblica contro i profittatori della guerra, ebbe questo di caratteristico e di nuovo nella nostra storia tributaria: che le nuove inasprite aliquote non ricevettero applicazione soltanto a partire dal giorno successivo a quello della pubblicazione del decreto 31 agosto 1916, ma furono dichiarate retroattive a partire dall’1 agosto 1914.

 

 

Persuaso forse della gravità delle obbiezioni alla piena retroattività, il legislatore più non lo accolse nell’ultimo decreto del 9 novembre 1916: invece di far risalire l’inasprimento all’1 agosto 1914, si contentò di decretare che le nuove inasprite aliquote datassero dall’1 gennaio 1916, poco più di dieci mesi innanzi alla data del decreto.

 

 

92. – Ricadiamo in pieno nella retroattività col nuovo tributo sugli aumenti di patrimonio derivanti dalla guerra; tributo che in realtà era un addizionale all’imposta sui profitti di guerra, (cfr. sopra, par. 54).

 

 

Poiché col regio decreto-legge 24 novembre 1919 «per aumento di patrimonio» si intese esclusivamente la massa totale dei profitti di guerra accertati dall’1 agosto 1914 al 31 dicembre 1919 è chiaro che l’imposta stessa non è se non un’addizionale a quella sui profitti di guerra e colpisce nuovamente il totale reddito netto ottenuto in tutto il pericolo sopra ricordato, depurato:

 

 

  • 1) dal reddito ordinario globale di tutto il periodo;
  • 2) dall’imposta e sovrimposta sui profitti di guerra pagate nel tempo stesso;
  • 3) dalle altre imposte e gravami pubblici inerenti ai profitti di guerra e non detratti in sede di accertamento dei profitti stessi;
  • 4) dalle somme erogate, in tutto il periodo bellico, in opere pubbliche o di beneficenza o di assistenza civile;
  • 5) da una quota unica e globale, per l’insieme dei periodi, di lire 20.000 o di quella maggior somma che corrispondesse al 5 % del patrimonio del contribuente.

 

 

Ove non si conoscesse l’ammontare dell’imposte diverse e delle erogazioni di beneficenza e di assistenza, l’ammontare della detrazione si calcolava nel quarto della differenza tra il reddito totale ed il reddito ordinario aumentato dell’imposte e sovraimposte sui profitti di guerra.

 

 

Il nuovo tributo sull’aumento di patrimonio netto non era ancora applicato che già le aliquote ne erano inasprite dal decreto. Ragione della novità fu detta essere questa: che i redditi di guerra risultavano in verità superiori a quanto si era immaginato, di modo che potevano sopportare la cresciuta aliquota, non ponendosi mente all’offesa che veniva recata al principio che la legge dovesse imperare soltanto dal giorno in cui essa veniva pubblicata.

 

 

Si poteva osservare che anche l’imposta originaria, creata col decreto 21 novembre 1915, ebbe virtù retroattiva a partire dall’inizio della guerra, l’1 agosto 1914; e che non di rado le leggi di imposta fissano il momento loro iniziale, specie quelle d’imposte dirette, al primo giorno dell’anno finanziario in corso, pur se la legge istitutiva è posteriore. Per l’imposta sui profitti di guerra, la retroattività dell’applicazione all’1 agosto 1914 fu generalmente usata in tutti i paesi, anche in quelli che se ne tengono lontano nei tempi e per i tributi ordinari. Indubbiamente, la ripetizione della retroattività nei successivi decreti di inasprimento delle aliquote, creò un fattore di incertezza nell’esercizio delle industrie, non potendo l’industriale, nel decidersi a produrre, fare calcoli riguardo all’ammontare dell’imposta dovuta allo Stato, e dovendo invece includere nel preventivo di costo il rischio di un impreveduto aumento di imposta.

 

 

Fu replicato che il pericolo di un aumento di prezzi destinato a compensare i produttori del rischio di nuova o cresciuta imposta retroattiva non esisteva perché essi trovavansi in condizioni di monopolio, data l’eccezionalità del momento e gli urgentissimi bisogni del quasi unico cliente, lo Stato. I prezzi essendo già quelli di massimo profitto non potevano crescere per cagione di imposta vecchia o di rischio d’imposta futura, nuova o cresciuta, essendo già indipendentemente giunti al massimo consentito dall’interesse del contribuente. Il ragionamento sarebbe impeccabile, se davvero i produttori fossero stati monopolisti perfetti. Di fatto pare che non si potesse parlare di monopolio perfetto e che un margine per aumento di prezzo esistesse ancora, sicché l’imposta o il rischio di essa fu occasione o stimolo ai contribuenti a usufruire interamente di quel margine.

 

 

legge 22 aprile 1920, n. 495. Le effimere vicende dell’imposta possono essere riassunte così:

 

 

 

Percentuale dell’aliquota del

  R. decr.

24-11-19

Decr. L.

22-4-20

COMMERCIANTI ED INDUSTRIALI:
Quota dell’aumento di patrimonio
Eccedente il 5 ma non il 10 % del patrim. del contrib.

10

10

Eccedente il 10 ma non il 20 % del patrim. del contrib.

20

20

Eccedente il 20 ma non il 30 % del patrim. del contrib.

30

30

Eccedente il 30 ma non il 40 % del patrim. del contrib.

40

4

Eccedente il 40 ma non il 50 % del patrim. del contrib.

50

50

Eccedente il 50% del patrim.del contrib.

60

Eccedente il 50 ma non il 60 % del patrim. del contrib.

60

Eccedente il 60 ma non il 70 % del patrim. del contrib.

70

Eccedente il 70% del patrim. del contrib.

80

INTERMEDIARI:
Eccedente i 5/10 ma non 10/10 del redd. ordinario

10

10

Eccedente i 10/10 ma non 20/10 del redd. ordinario

20

20

Eccedente i 20/10 ma non 30/10 del redd. ordinario

30

30

Eccedente i 30/10 ma non 40/10 del redd. ordinario

40

40

Eccedente i 40/10 ma non 50/10 del redd. ordinario

50

50

Eccedente i 50/10 del redd. ordinario

60

Eccedente i 50/10 ma non 60/10 del redd. ordinario

60

Eccedente i 60/10 ma non 70/10 del redd. ordinario

70

Eccedente i 70/10 del redd. ordinario

80

 

 

Effimere si possono chiamare le vicende delle aliquote dell’imposta sugli aumenti di patrimonio, perché ancora non si era provveduto a chiarire i punti dubbi del sopradescritto sistema di aliquote, che una nuova legge per l’avocazione allo stato dei profitti di guerra già ripetutamente ricordata (cfr. par. 54) metteva il 24 settembre 1924 nel nulla il complicato congegno dell’imposta sugli aumenti di patrimonio, trasformandola in una legge di confisca all’aliquota unica del 100 % dell’ammontare dell’aumento di patrimonio.

 

 

V. I periodi dell’imposta

 

93. – I periodi di applicazione dell’imposta: successivo prolungamento sino al 30 giugno 1920 ed oltre per quelli sorti da cause produttive preesistenti. -94. Compensazione tra profitti e perdite dei diversi periodi. Diversi sistemi adottati per le tre imposte. Circolari modificatrici di leggi vigenti. – 95. Compensazione tra profitti e perdite di intraprese diverse appartenenti allo stesso contribuente.

 

 

93. – A mano a mano che si inasprivano le aliquote si allungava il periodo dell’applicazione dell’imposta.

 

 

Istituita originariamente per il periodo dall’1 agosto 1914 al 31 dicembre 1915, fu ben presto prorogata a tutto il 1916 (secondo periodo), il 1917 (terzo periodo), e primo semestre 1918 (quarto periodo). Il decreto luogotenenziale 14 giugno 1917, n. 971, estendeva al 31 dicembre 1918 il quarto periodo di accertamento prima limitato al 30 giugno. Col decreto luogotenenziale 9 maggio 1918, n. 654, si crea un quinto periodo dall’1 gennaio al 31 dicembre 1919; e con la legge 24 settembre 1920, n. 1298 si fissa definitivamente al 30 giugno 1920 il termine di applicazione del tributo. Tuttavia già il decreto-legge 24 novembre 1919, istitutivo dell’imposta sugli aumenti di patrimonio dichiarava tassabili i profitti, che, pur essendo maturati posteriormente al 31 dicembre 1919, abbiano la loro causa produttrice anteriore a quella data; e la legge 24 settembre 1920 riproduceva la stessa norma applicandola a quei profitti che, quantunque venissero a maturare dopo il 30 giugno 1920, provenissero da cause produttrici anteriori a quella data.

 

 

94. – Trattandosi di colpire il guadagno ottenuto dal contribuente durante e in conseguenza della guerra, sarebbe stato ragionevole considerare come un tutt’uno l’intiero periodo della guerra, cosicché soltanto l’utile netto complessivo fosse considerato soggetto all’imposta. Ma le vicende storiche dell’imposta medesima impedirono che tale concetto potesse essere applicato senz’altro; soltanto dopo lunghe sollecitazioni ed agitazioni da parte dei contribuenti il principio della compensazione tra gli utili di un anno e le perdite di un altro anno di uno stesso periodo poté essere parzialmente ammesso.

 

 

L’imposta invero era sorta, come fu detto, quasi come un accessorio dell’imposta ordinaria di ricchezza mobile ed al pari di questa perciò considerava gli anni finanziari come finiti in se stessi senza nessuno addentellato né con quelli precedenti né con quelli susseguenti. Il reddito mobiliare viene cioè tassato per il suo ammontare netto verificatosi ogni anno; negli anni di perdite astenendosi la finanza da ogni tassazione senza tuttavia concedere che l’ammontare della perdita sia trasportata agli esercizi successivi in diminuzione del reddito eventualmente ottenuto. Così fu dapprima nei tre periodi 1 agosto 1914-31 dicembre 1915, 1916 e 1917 anche per l’imposta sui profitti di guerra.

 

 

Ad un certo punto il legislatore dovette persuadersi che il sistema dell’isolamento di ogni periodo annuo od esercizio poteva essere tollerabile, sebbene non scevro di gravi ingiustizie, in tempi nei quali l’imposta era relativamente tenue, ma diventava troppo gravoso ed ingiusto quando l’imposta assurgeva alle altezze complessive invalse durante la guerra. Ad esempio, se un contribuente nell’esercizio 1916 lucrava 100.000 lire di profitti di guerra, l’imposta sui sopraprofitti gliene portava via circa 60.000, restando egli con un utile netto di 40.000 lire; se poi nell’esercizio successivo 1917 egli subiva una perdita di 100.000 lire, la finanza non gli restituiva ciò che aveva riscosso nell’anno antecedente, cosicché nella somma dei due anni il contribuente veniva a subire una perdita complessiva di 60.000 lire, mentre la finanza aveva riscosso 60.000 lire, come se invece di una perdita il contribuente avesse ottenuto un lucro tassabile.

 

 

A partire dal 1918 fu consentita la compensazione fra le perdite di un periodo ed i lucri di un altro periodo successivo, cosicché se la medesima situazione si fosse ripetuta nel 1918 e nel 1919, il contribuente avrebbe potuto compensare la perdita di 100.000 lire subita nel 1919 col guadagno di 100.000 lire ottenuto nel 1918. In questo caso egli, essendo rimasto senza profitti e senza perdite, non avrebbe dovuto pagare imposte sui sopraprofitti. Il che era corretto. Quando si trattò di applicare la legge di avocazione si presentava il quesito: quale metodo dovesse essere seguito per la compensazione. Prevalse nel decreto 27 marzo 1921, n. 319, il parere di mantenere fermo il sistema esistente, sebbene alquanto contradittorio, per quel che tocca l’imposta e sovrimposta sui profitti di guerra, ossia nessuna compensazione tra un esercizio ed un altro per i primi tre periodi fino al 31 dicembre 1917 e completa compensazione per gli ultimi tre periodi dall’1 gennaio 1918 al 30 giugno 1920. Fu concessa invece la compensazione completa per tutto il periodo dall’1 agosto 1914 al 30 giugno 1920 per quanto riguarda l’avocazione totale.

 

 

Il sistema così instaurato non mancò di suscitare vive querimonie presso i contribuenti per la incongruenza manifesta tra i metodi osservati rispetto alle due parti di un medesimo tributo. Se il legislatore riteneva giusto concedere la compensazione tra profitto e perdita rispetto all’avocazione la quale portava le aliquote sino al 100 % perché non doveva altresì la stessa norma reputarsi corretta per la imposta sui profitti di guerra, la quale altro non era se non la prima parte dell’avocazione stessa? Finché non esisteva l’avocazione potevasi riflettere che le perdite non compensate potessero in qualche modo essere coperte dal contribuente con la parte dei profitti che l,imposta lasciava a sua disposizione; ma quando poi la legge di avocazione gli tolse anche questo residuo di profitto, da quale fonte poteva mai il contribuente ricavare i mezzi per coprire la perdita?

 

 

Le quali osservazioni parvero così calzanti, che una semplice circolare ministeriale del 5 agosto 1921, che avremo occasione di ricordare ripetutamente anche in seguito, si assunse il singolare compito di modificare ciò che la legge aveva dichiarato.

 

 

In deroga alle disposizioni legislative vigenti quella circolare ammise che le perdite dei primi tre periodi potessero essere compensate dagli utili degli esercizi 1918 e seguenti. Fu detto che la novità fu imposta dalla critica condizione in cui venne a trovarsi nel 1921, l’industria italiana; sicché essa male avrebbe potuto sopportare l’onere a cui, in tempo di profitti facili e crescenti, agevolmente poteva assoggettarsi. La circolare ammette in tal modo che l’applicazione della imposta sui sopraprofitti e dell’avocazione fosse più blanda di quanto la legge imponeva. Se così non fosse tornerebbe la domanda: come può in un documento ufficiale essere consacrato il principio che un’imposta intesa a confiscare tutti i profitti di guerra possa giungere sino al punto di privare il contribuente di una parte di quel patrimonio medesimo che possedeva prima della guerra?

 

 

La circolare prova altresì la trasformazione delle idee degli uomini di governo intorno ai loro poteri costituzionali. Già il parlamento aveva delegato al governo l’autorità di fare leggi per le emergenze straordinarie della guerra e il governo di tale facoltà si era avvalso anche per fini non strettamente connessi con lo stato di guerra. Il potere esecutivo già aveva avocato a sé l’intera facoltà legislativa del parlamento col sistema dei decreti-legge. Facendo un notabile passo in avanti su questa via, il ministro delle finanze, senza neppure interrogare il gabinetto allo scopo di ottenerne l’approvazione ad un decreto-legge, opinò in una circolare che la legge vigente non fosse più consentanea ai tempi mutati e che il principio dell’ultima confisca, giusto in tempo di facili guadagni, diventasse ingiusto e dovesse essere revocato in tempo di strettezze.

 

 

Poiché i contribuenti della novità furono lieti, la circolare non fu soggetta a critiche e quietamente divenne parte integrante della legislazione tributaria.

 

 

95. – Il problema della compensazione tra utili e perdite diede luogo nella sua applicazione a qualche altra interessante controversia, fra cui merita essere ricordata quella relativa alla compensazione tra gli utili e le perdite di diverse imprese industriali e commerciali esercitate dallo stesso contribuente in diversi luoghi o in maniera differente.

 

 

Deve essere cioè reputata soggetto d’imposta, tassabile a parte, invece della persona proprietaria dell’intrapresa, l’intrapresa medesima industriale, escludendo così che gli utili dell’intrapresa fortunata potessero essere diminuiti dalle perdite di un’altra intrapresa meno fortunata appartenente alla stessa persona?

 

 

La controversia fu ripetutamente portata dinnanzi alla magistratura amministrativa e con successive decisioni (16 novembre 1920, n. 5106, 23 febbraio 1921, n. 7175 e 27 luglio 1922, n. 18363) la commissione centrale sancì il principio della unicità della tassazione, conformemente del resto alla norma vigente, fin dall’origine, per l’imposta di ricchezza mobile.

 

 

Anche laddove distinti siano gli uffici e le amministrazioni, distinte ed autonome le contabilità e persino se l’esecutore di un lavoro abbia, in alcuni di essi, associato a sé altre persone, in compartecipazione ed in cointeressenza, la tassazione deve essere fatta al nome di un’unica ditta per tutte le imprese o cespiti realizzabili, avendosi riguardo nella determinazione sia del reddito che del capitale alle attività e passività in complesso di tutti i cespiti; né è lecito escludere dall’accertamento un cespite o esercizio il quale non abbia fruttato utili, limitandosi ai rami di industria o commercio risultanti attivi.

 

 

VI. Esenzioni, detrazioni, svalutazioni rivalutazioni

 

96. Le detrazioni ed esenzioni. L’iniziale concessione di svalutazioni eccezionali per impianti per forniture di guerra. Vicende cicliche della legislazione in questa materia. – 97. L’esenzione per i profitti minimi non superiori a 2.500 lire. Insufficienza del minimo per i piccoli contribuenti e le loro famiglie. – 98. Uguale sperequazione per i soci di cooperative. – 99. Muta mento del minimo con la seconda e terza imposta: 20.000 lire per l’intero periodo della guerra e 20.000 lire all’anno. Contenuto di questa detrazione. – 100. Le svalutazioni e gli ammortamenti eccezionali di speciali impianti fatti in contemplazione di forniture belliche. – 101. Metodi tenuti per il calcolo delle svalutazioni: primo metodo favorevole largamente al contribuente. – 102. Estensione del diritto di ammortamento eccezionale anche ad impianti non eseguiti per forniture di guerra. – 103. Restrizioni alle larghezze primitive, mercé il confronto dei costi originali con i prezzi correnti al 31 dicembre 1919. Illogicità delle detrazioni a causa dell’alto livello dei prezzi correnti a quella data. – 104. La data di confronto viene spostata al 30 giugno 1920 e si introduce il concetto del confronto coi costi di ricostruzione a quella data. – 105. La norma proposta dal governo era un richiamo alla nota teoria ferrariana dei costi di ricostruzione. Inapplicabilità della teoria al caso specifico. – 106. I due sistemi di valutazione: secondo il costo di ricostruzione e secondo la capitalizzazione del reddito probabile futuro. – 107. La proposta di dare allo Stato di ritto di acquisto ai valori denunciati dal contribuente. – 108 Le successive attenuazioni del criterio di valutazione secondo il costo di costruzione. La crisi industriale del 1921 e il ritorno alla detrazione dei costi eccezionali di impianto. – 109. Il problema della rivalutazione delle scorte, materie prime, merci in lavorazioni e combustibili. La confisca della ricchezza preesistente alla guerra in conseguenza della svalutazione monetaria. – 110. Gli incoraggiamenti fiscali alla marina mercantile. I decreti Arlotta del 1916, Villa del 1918, De Nava del 1919. – 111. La revoca delle esenzioni in virtù della legge di avocazione. Rigidità del regolamento di avocazione. – 112. Attenuazioni successive in tempo di crisi dei noli e dei prezzi delle navi. – 113. Le minori esenzioni per i combustibili fossili, gli impianti idroelettrici. – 114. Le detrazioni per imposte pagate. Il regime restrittivo normale e la crescente sua estensione. Le imposte pagate all’estero. – 115. Le spese per pubbliche sottoscrizioni e beneficenza straordinaria. – 116. Le spese per assicurazioni sociali non obbligatoria e per fondi di previdenza a favore degli operai. – 117. Il regime fiscale speciale per l’industria solfifera siciliana. – 118. Se il regime speciale si estendesse anche all’imposta sui profitti di guerra. Resistenza della finanza e ritorno al sistema antico.

 

 

96. – Forse il problema più vasto, in materia di tassazione dei profitti di guerra, fu quello delle detrazioni e delle esenzioni dall’imposta.

 

 

Poiché i due concetti di detrazione e di esenzione si distinguono uno dall’altro per lievi sfumature e spesso il legislatore italiano ha dato il nome di esenzione a ciò che doveva essere invece considerato come detrazione di spesa, così se ne tratterà congiuntamente. Nella prima formulazione della legge d’imposta sui profitti di guerra, il problema delle detrazioni ed esenzioni fu appena sfiorato; richiamandosi senz’altro il decreto istitutivo all’imposta di ricchezza mobile, accadde che tutte le detrazioni ed esenzioni ammesse per l’imposta principale e soltanto queste potessero essere ammesse come detrazioni ai fini dell’imposta sui sopraprofitti. Due sole aggiunte furono consentite; in virtù della prima delle quali, furono considerate passività deducibili le svalutazioni e gli accantonamenti eccezionali di speciali impianti in contemplazione di forniture di guerra; ed in virtù della seconda furono ammesse in detrazione le provvigioni corrisposte dai commercianti ed industriali ai propri intermediari, purché se ne dimostrasse la sussistenza e degli intermediari stessi si indicasse il domicilio nel regno.

 

 

Si può dire che tutto l’edificio complesso e mutevole delle detrazioni ed esenzioni si basa su questi due originari punti di partenza.

 

 

A poco a poco, attorno a questi due principi si sviluppa tutta una giurisprudenza e una nuova legislazione si da svuotare, per questa via traversa, la imposta sui sopraprofitti di guerra di una notevole parte della rigidezza che essa aveva originariamente. Alla tendenza attenuatrice reagisce ad un certo punto la legge di avocazione, la quale abolisce tutte le esenzioni e detrazioni speciali concessa anteriormente; ma la realtà, a cui si diede nome di crisi economica nel 1921, torna a trionfare e parecchie delle detrazioni ed esenzioni abolite risuscitano per via di decreti e circolari interpretative.

 

 

Questa per somme linee la vicenda storica in materia di detrazioni e di esenzioni.

 

 

97. – La prima delle detrazioni aventi carattere personale, era quella, la quale implicitamente si conteneva nel precetto per cui avevasi profitto di guerra solo quando i nuovi e maggiori redditi eccedessero le 2.500 lire.

 

 

Il che volle significare che non solo dei piccoli profitti il legislatore non volle occuparsi, ma anche che l’arricchimento per cifra così tenue poteva essere considerato un compenso appena bastevole per le ansie e le preoccupazioni eccezionali di guerra.

 

 

Finché la lira italiana conservò il suo valore antico la norma parve ragionevole; ma quando, a poco a poco, la lira andò deprezzando, sorsero e via via crebbero le vive lagnanze dei contribuenti.

 

 

Fu osservato che se 2.500 lire, per le maggiori esigenze della vita di un modesto commerciante ed industriale, potevano essere considerate sufficienti nel 1915, non lo erano più negli anni successivi, sicché quella cifra avrebbe dovuto essere aumentata a 3.500, 5.000, e 10.000 lire in guisa tale da uguagliare le 2.500 originarie.

 

 

Il diniego parve soprattutto duro ai piccoli industriali a causa dell’altra regola sancita dalla nostra legge d’imposta di ricchezza mobile di negare qualsiasi detrazione per il salario che il contribuente paga alla moglie od ai figli, i quali lavorano insieme con lui nella bottega o nel laboratorio e siano con lui conviventi. Nulla inasprisce il contribuente più di questo diniego. Osserva egli: «Io prendo ai miei stipendi un operaio o commesso estraneo alla mia famiglia; ed il salario a lui pagato mi viene giustamente dedotto dal provento lordo a titolo di spesa. Ma se per fare a meno dell’operaio o commesso estraneo, io faccio lavorare il figlio o la moglie, la logica vorrebbe che mi si ammettesse come spesa il salario che il figlio o la moglie avrebbero potuto guadagnare e che in realtà meritano e guadagnano alle mie dipendenze. Invece tale detrazione non mi è concessa».

 

 

Il diniego a concedere la detrazione del salario o stipendio per ogni figlio od altro membro nella famiglia del contribuente che abbia effettivamente lavorato nell’azienda sostituendo personale mercenario, ferisce profondamente soprattutto le modeste aziende, in cui famiglie numerose, ben affiatate tra loro, devote al loro capo, consacrano tutte le loro forze per la prosperità della cosa comune.

 

 

La finanza si trincerava, per spiegare il suo diniego, dietro il timore della frode. Troppo facile sarebbe ad un qualsiasi commerciante od industriale di sottrarre alla imposta una parte dei profitti realmente ottenuti, pretestando lavori forniti nella azienda dai suoi figli o dalla moglie. Testimonianze compiacenti potrebbero essere addotte per provare ad esuberanza che la moglie od il figlio effettivamente lavoravano nell’azienda paterna. Una volta ammesso il principio sarebbe stato difficile negare la sola maniera di prova possibile in tali casi, che è la prova, testimoniale: il che aprirebbe la porta a frodi le quali danneggierebbero fortemente la finanza.

 

 

Il diniego di detrazione del salario o stipendio ai famigliari del contribuente aggravavasi per un’altra norma fondamentale dell’imposta di ricchezza mobile, per cui i redditi degli industriali o commercianti sono considerati proventi di capitali e lavoro insieme (così detti redditi misti di categoria B).

 

 

Il reddito misto essendo già tassato ai fini dell’imposta ordinaria, con un’aliquote minore di quella proveniente da puro capitale, non si concede dal reddito dell’industria alcuna detrazione a titolo di stipendio per il lavoro prestato personalmente dal contribuente.

 

 

Quando all’imposta normale di ricchezza mobile si aggiunse quella straordinaria sui profitti di guerra, apparve subito incongruo il trattamento uguale fatto da una parte alle società per azioni ed alle grandi imprese in genere; e dall’altra alle medie e piccole intraprese. Le società commerciali ed i grossi contribuenti agiscono per mezzo di amministratori delegati, direttori generali, procuratori, gerenti, impiegati di ogni fatta ed ottengono per gli stipendi ed assegni pagati a questi loro gerenti e dipendenti la dovuta detrazione. I contribuenti minori vivamente si lagnavano dell’ingiustizia che contro di loro si compieva, non considerando come detraibile lo stipendio o salario corrente che il negoziante commerciante mediocre industriale dovrebbe pagare a se stesso.

 

 

98. – L’ingiustizia di trattamento diventava specialmente grave per i soci lavoratori di società cooperative di produzione.

 

 

Merita di essere segnalato il caso della Società Artistica Vetraria di Altare composta di 240 soci tutti effettivamente lavoranti nella azienda. È questa una delle più antiche società cooperative esistenti in Italia, forse anzi nel mondo; le sue origini risalgono a parecchi secoli addietro e la sua storia costituisce uno dei capitoli più interessanti della storia della cooperazione di produzione. Ai soci, durante il periodo della guerra, non fu usato corrispondere l’intero salario pagato agli operai semplici delle aziende similari e persino agli operai ausiliari della medesima società cooperativa; e fu allora affermato, e risulta dalle deliberazioni del consiglio di amministrazione, che tale minor pagamento erasi fatto per costituire fondi di riserva a favore dei soci e per permettere alla società di migliorare i propri impianti. In tal guisa, dicesi, i soci rinunciarono pro tempore ad una parte del loro salario contentandosi di sole 10 o 15 lire al giorno, laddove agli operai liberi era pagato di solito un salario da 20 a 30 lire al giorno, allo scopo di fortificare la cosa comune e di assicurarsi una sorte migliore nella vecchiaia. Venuta la legge di confisca, questi operai, i quali hanno dato prova di spirito di sacrificio, subirono la completa avocazione a titolo di profitto di guerra di ciò che in realtà costituiva parte del loro salario, a cui certamente non avrebbero rinunciato se avessero saputo che, invece di andare a raggiungere gli scopi che essi si erano ripromessi, esso sarebbe in avvenire stato avocato dallo Stato.

 

 

L’amministrazione rimase sempre fermissima sul principio che il contribuente e la sua famiglia, come erano sino allora vissuti col reddito ordinario, così dovessero seguitare a vivere con esso.

 

 

99. – Mutò soltanto il metodo di calcolare il minimo di profitto di guerra esente dall’imposta. Finché durò la prima imposta sui sopraprofitti, esenti rimasero le prime 2.500 lire del profitto di guerra. Quando il decreto legge 24 novembre 1919 istituì l’imposta sugli aumenti di patrimonio, fu ammessa, invece, di quella annua di 2.500 lire, una detrazione globale di 20.000 lire per tutto l’insieme dei periodi di guerra o di quella maggior somma che corrispondesse al 5% del patrimonio del contribuente. Sancita la legge di avocazione, cadde l’alternativa ed unica detrazione ammessa diventò quella di 20.000 lire per ogni anno del periodo di guerra.

 

 

Non appena formulato il principio della detrazione delle 20.000 lire annue, subito si accese viva controversia intorno al significato da darsi alla detrazione medesima. Nel primo schema di regolamento apparecchiato dal governo per l’attuazione della legge di avocazione era stato proposto che dall’ammontare dei redditi netti del contribuente non fosse detratta la quota annua di lire 20.000, ma questa, deduzione fatta dell’imposta e sovraimposta che la gravava. Tale risultato era ottenuto, non dichiarando esplicitamente che ciò si voleva fare, ma affermando che da un lato si doveva dedurre la quota annua di lire 20.000 e dall’altro lato non si dovessero dedurre tutte le imposte, compresa quella sui sopraprofitti, le quali hanno colpito il reddito del contribuente, ma solo quella parte delle imposte medesime che colpisce il reddito in eccedenza alle 20.000 lire. È logica la conseguenza che le lire 20.000 avrebbero dovuto sopportare per loro conto tutti i tributi che in passato su di esse avevano gravato, all’infuori di quello sugli aumenti di patrimonio che si considerava come assorbito dalla avocazione. La somma lasciata libera al contribuente non sarebbe perciò stata in verità di lire 20.000, ma di una somma di gran lunga minore, difficile a valutarsi in maniera esatta, ma che, tenuto conto della imposta di ricchezza mobile, della imposta e sovrimposta sui sopraprofitti di guerra, dei centesimi addizionali dei comuni, delle provincie, delle camere di commercio e degli altri tributi che su quelle lire 20.000 avevano potuto gravare, probabilmente si riduceva a non più di 6.000 lire.

 

 

Era manifesto che questo non era il concetto del legislatore. Questi aveva voluto che nessuno dovesse dopo la guerra e per causa della guerra rimanere con profitti ottenuti a danno dello Stato e dei consumatori. Si riconobbe però che l’avocazione totale dei profitti medesimi avrebbe potuto rappresentare d’altro canto una ingiustizia, in quanto che l’esercizio di intraprese industriali e commerciali aveva richiesto rischi e lavori specialissimi ai contribuenti, sicché parve corretto di lasciare ai contribuenti stessi un resto annuo di lire 20.000, al disopra di cui tutto il profitto doveva essere avocato allo Stato.

 

 

Su proposta della commissione parlamentare, il regolamento definitivo stabilì che dovesse in primo luogo calcolarsi l’ammontare dei redditi netti ottenuti dal contribuente lungo tutto il periodo di guerra dall’1 agosto 1914 al 30 giugno 1920; dedursi quindi da questo ammontare tutte le spese, perdite ed imposte che il contribuente ha dovuto pagare e così, a cagion di esempio, le imposte e sovrimposte sui profitti di guerra, le altre imposte e spese considerate detraibili, il reddito ordinario che già il contribuente ricavava prima della guerra e che non può essere considerato come utile derivante dalla guerra medesima. Fatte queste detrazioni, l’eventuale resto doveva essere tutto avocato allo Stato, ad eccezione delle prime 20.000 lire all’anno.

 

 

Si può dire perciò che il legislatore sia passato attraverso a tre diverse fasi rispetto alla detrazione di un minimo di profitto. In una prima fase si è contentato di percuotere i sopraprofitti di guerra colla imposta e sovrimposta relativa, la quale giungeva in casi estremi ad assorbire circa i due terzi del reddito; in una seconda fase il legislatore ha ritenuto che l’imposta precedente non fosse sufficiente ed ha voluto colpire l’intero aumento di patrimonio ottenuto dal contribuente durante il periodo di guerra con un’imposta progressiva dal 5 all’80%; in una terza fase il legislatore, lasciando invariata la precedente imposta sui sopraprofitti, ha affermato che l’imposta intermedia, quella sugli aumenti di patrimonio, non era bastevole, ma doveva essere portata sino alla confisca totale, ossia fino all’aliquota 100 per cento. Ma appunto perché affermava il principio dell’avocazione totale, ritornava in parte sui propri passi e reputava giusto che fosse al contribuente lasciato non più soltanto una quota libera di lire 20.000 per tutto il periodo della guerra, ma di un’altra di lire 20.000 per ogni anno.

 

 

Rimase l’ingiustizia per cui la medesima somma di lire 20.000 annue fu concessa tanto per l’intrapresa posseduta da una sola persona, per cui forse la somma di lire 20.000 aggiunta al reddito ordinario antico poteva sembrare sufficiente, quanto per le imprese collettive composte di parecchie persone, per cui, col procedere della svalutazione monetaria, il problema di fare bastare il reddito ordinario insieme con le 20.000 lire alla vita di parecchie famiglie indipendenti divenne sempre più arduo a risolversi.

 

 

L’ingiustizia, forse non a torto, fu scusata allegandosi la insufficienza dell’amministrazione a scoprire l’intero profitto di guerra dei contribuenti; ma la scusa equivaleva implicitamente ad ammettere che i contribuenti assoggettati all’avocazione potessero vivere soltanto quando frodassero la legge d’imposta.

 

 

Giustamente impressionata dalle ripercussioni famigliari della invariabilità della detrazione delle 20.000 lire, l’amministrazione, con la citata circolare 5 agosto 1921, interpretando rettamente lo spirito della legge, volle che la quota annua di lire 20.000 dovesse detrarsi anche per gli anni in cui l’esercizio fosse risultato passivo, purché durante essi l’esercizio fosse continuato. Non soltanto fu così possibile trasportare le perdite degli esercizi passivi a quelli attivi; ma il prelievo delle lire 20.000 all’anno ebbe inoltre carattere cumulativo per tutto il periodo di tassazione.

 

 

100. – Fra le detrazioni di carattere oggettivo la più generale quella delle svalutazioni e degli ammortamenti eccezionali di speciali impianti fatti in contemplazione delle forniture di guerra. Il concetto che aveva presieduto a tali detrazioni straordinarie era per fermo ispirato alla realtà; poiché gli impianti fatti durante la guerra soffrivano di parecchi vizi irrimediabili tra i quali si possono annoverare: lo straordinario loro costo dovuto all’inesperienza della mano d’opera da ogni parte raccolta e non abituata ancora alla lavorazione industriale; l’alto costo delle materie prime e dei combustibili; l’uso non buono che degli impianti e delle macchine costruite faceva poi negli stabilimenti industriali una maestranza mal pratica; l’intenso logorio a cui i macchinari e gli impianti andarono soggetti per l’affrettata lavorazione, mossa soltanto dalla necessità di giungere subito ad approntare i mezzi di difesa contro il nemico. Tutte queste ragioni facevano presagire che un impianto costruito col costo di un milione di lire in un dato anno di guerra non poteva presumersi potesse ancora valere tale cifra, diminuita soltanto dell’ammortamento ordinario che si usava concedere in applicazione della imposta di ricchezza mobile e che non si discostava da percentuali molto tenui, variabili da industria a industria e da impianto a impianto. Era logico ed era giusto che si ammettesse in principio la verità della allegazione fatta dagli industriali, secondo cui un impianto di un milione di lire alla fine della guerra doveva avere un valore di gran lunga minore. Altre considerazioni spingevano al medesimo risultato: gli impianti di guerra, non solo dovevano andar soggetti ad un deperimento fisico, ma altresì ad un deperimento economico. Si prevedeva, ed accadde di fatto, che molti impianti i quali erano stati costruiti ad un determinato scopo bellico, non avrebbero più potuto dopo la guerra essere destinati al medesimo uso.

 

 

Alcune fabbriche erano state impiantate su scala vastissima per la produzione di esplodenti e di munizioni da guerra: quale uso si sarebbe potuto trovare a tali fabbriche, quando la domanda bellica fosse ritornata alle sue dimensioni morali? Qualche trasformazione sarebbe stata in taluni casi possibile, ma con un costo elevato ed in proporzione limitata, poiché se tutte le fabbriche di esplodenti, ad esempio, si fossero convertite in fabbriche di colori chimici, l’Italia avrebbe prodotto colori per una quantità di gran lunga esuberante al suo consumo interno e poiché in altri paesi il medesimo fenomeno di trasformazione si andava verificando, sarebbe stata impossibile l’esportazione. In taluni altri casi, come, per esempio per le tettoie per aereoplani o dirigibili, una qualsiasi trasformazione era esclusa ed i locali medesimi, costruiti a gran costo, mai si sarebbero potuti adattare ad un qualsiasi altro uso che non fosse completamente disadatte a sfruttarne l’intera capacità.

 

 

101. – Appena decretata la detrazione, l’amministrazione, timorosa che potesse servire ad annullare la base imponibile, col decreto ministeriale 15 gennaio 1916, ordinò che si dovesse tener conto della possibilità che il nuovo impianto o la trasformazione potessero a guerra finita essere adibiti ad un’industria avente carattere continuativo nonché del valore che presumibilmente essi potessero conservare dopo cessato lo scopo per il quale erano stati costituiti. Ma poiché la norma, anche in questi termini, pareva troppo generica e quindi pericolosa per la finanza e non abbastanza incitatrice a nuovi impianti per i contribuenti, un decreto luogotenenziale del 18 gennaio 1917 n. 145, diede regola alla materia. La somma complessiva da detrarsi a titolo di ammortamento fu divisa in due parti: una corrispondente al sopraprezzo pagato a causa dello stato di guerra per i nuovi impianti e per le trasformazioni compiute in ognuno dei periodi di accertamento in contemplazione di forniture di guerra. Questa prima parte, poté senz’altro essere dedotta dal prodotto lordo dell’intrapresa nello stesso periodo, ossia in ognuno degli anni in cui l’impianto era stato fatto, riducendosi di altrettanto il reddito netto imponibile.

 

 

La seconda o restante parte veniva diminuita del valore che a guerra finita poteva ancora essere attribuito agli impianti ed alle trasformazioni, valore, che, in mancanza di prova contraria, era presunto uguale al 20% del costo totale. Il valore residuo, accertato o presunto nel 20%, era considerato capitale non soggetto a deperimenti eccezionali e doveva ammortizzarsi a poco a poco secondo le comuni regole della imposta ordinaria di ricchezza mobile.

 

 

Quel che rimaneva della seconda parte, dopo la deduzione del valore residuo presunto od accertato, poteva essere ammortizzato ripartendolo in misura uguale in tutti i rimanenti periodi di accertamento.

 

 

Il sistema, come si vede subito, era grandemente favorevole ai contribuenti supponendo il costo totale di un impianto in 100 ed il costo antebellico in 30, tutta la differenza tra 30 e 100 era senz’altro dedotta, a titolo di sopracosto di guerra, dagli utili nello stesso periodo di accertamento in cui la spesa veniva fatta. Delle rimanenti 30, soltanto 20 si supponeva esistessero ancora alla fine della guerra ed il loro ammortamento procedeva nei modi normali; laddove le rimanenti 10 venivano divise ed ammortizzate lungo i rimanenti periodi di accertamento dal giorno dello impianto fino al 30 giugno 1920.

 

 

102. – Di nuovo la finanza si impaurisce dei risultati probabili della sua larghezza ed il decreto 24 novembre 1919, n. 2164, il quale istituisce l’imposta sugli aumenti di patrimonio, all’articolo 28, pur dando qualche soddisfazione ai contribuenti rispetto ad un punto controverso, stringe nuovamente i freni.

 

 

Il punto era quello dell’estensione del diritto di ammortamento accelerato dei sopracosti anche agli impianti non destinati direttamente a forniture di guerra. A stretto rigore, secondo il decreto costitutivo, soltanto gli impianti per forniture di guerra, avrebbero potuto usufruire delle detrazioni per ammortamento straordinario. Se ciò era logico in un primo momento, quando si riteneva che soltanto le forniture di guerra potessero dar luogo a profitti straordinari, in prosieguo di tempo, quando la finanza estese la rete tributaria sino a comprendere qualunque specie di profitto sorto o cresciuto dopo il 10 agosto 1914, parve ingiusto che gli impianti fatti per scopi diversi dalle forniture di guerra non potessero godere della detrazione. Il decreto ora citato concesse perciò la detrazione di una quota in conto sopracosti per i nuovi impianti e le trasformazioni anche se non destinate alla esecuzione di forniture di guerra, quando il contribuente dimostrasse che la spesa effettivamente sostenuta era superiore al valore assegnabile alla costruzione al 31 dicembre 1919, in base ai prezzi correnti in questa ultima data.

 

 

103. – Se si riflette che al 31 dicembre 1919 la economia italiana alla pari delle economie straniere trovavasi lungo la curva ascendente del ciclo economico di espansione del dopo guerra, di leggieri ci si avvede che la concessione fatta dalla finanza aveva ben scarsa o quasi nulla importanza sostanziale; poiché i prezzi correnti a quella data erano probabilmente superiori e non inferiori ai costi sostenuti dai contribuenti.

 

 

Ecco spiegato con quest’ultima considerazione lo scopo vero dell’articolo 28 ora citato; il quale mentre dava un illusorio beneficio ai contribuenti per gli impianti non destinati a forniture di guerra, restringeva singolarmente quelli che prima esistevano a favore degli impianti indirizzati, in particolar modo, alle forniture medesime, ordinando che la finanza potesse rivedere la rivalutazione delle consistenze patronali al 31 dicembre 1919, in base ai prezzi correnti a questa data per rettificare le detrazione che fossero state accordate in più antecedentemente a titolo di sopracosto e deperimento degli impianti.

 

 

La finanza giustificò la norma spiegando come fosse venuta meno di fatto la condizione supposta a giustificare le speciali detrazioni in passato concesse: che cioè, chiusasi la guerra, i prezzi sarebbero ribassati in tal maniera da far considerare perduta dal contribuente la più gran parte della spesa fatta. I prezzi, a guerra finita, invece di ribassare erano infatti aumentati.

 

 

Ben lungi dall’ammettere ammortamenti straordinari, dovendosi riconoscere che tutta la spesa fatta sussistesse ancora come valore vivo al 31 dicembre 1919, logicamente si doveva concludere all’abolizione di fatto di ogni ammortamento straordinario, alla tassazione in pieno di tutti gli utili prodotti ad eccezione della modesta quota normale di ammortamento ammessa ai fini dell’imposta ordinaria di ricchezza mobile.

 

 

Trattavasi, è vero, soltanto di facoltà e non di obbligo della finanza, e giustamente le istruzioni emanate per l’applicazione del decreto 24 novembre 1919 raccomandavano ai funzionari di compiere le rivalutazioni con criterio di sano discernimento per ricuperare e tassare soltanto ciò che rispondeva a detrazione indebitamente concessa e per non tassare dei plusvalori in potenza. Se bene si interpreti la raccomandazione, significava soltanto che se per avventura al 31 dicembre 1919 il valore corrente degli impianti fosse salito dal costo di 100 a 120, 150, la differenza in più oltre le 100, non dovesse essere tassata, bastando ricuperare alla tassazione i margini fra 20 e 100. La facoltà del resto ben presto si converte in obbligo quando la legge di avocazione del 24 settembre 1920 senz’altro dichiara avocabili anche i profitti prima destinati a speciali detrazioni per sopracosti e deperimenti.

 

 

Era la revoca pura e semplice di qualunque detrazione per cosidetti sopracosti e deperimenti.

 

 

104. – Al momento del voto della legge 24 settembre 1920 batteva ancora il ritmo dell’espansione postbellica; né è quindi meraviglia che il legislatore, facendosi eco delle condizioni del momento e dei sentimenti prevalenti nella pubblica opinione, sancisse la confisca anche delle somme che le norme precedenti ritenevano doversi detrarre per l’ammortamento degli impianti di guerra.

 

 

Quando si trattò dell’applicazione della revoca, l’amministrazione si avvide che essa non poteva essere applicata letteralmente. Ciò avrebbe potuto equivalere non solo alla confisca dei profitti conseguiti durante la guerra, ma anche di parte del patrimonio preesistente. Il progetto di regolamento apprestato per ciò dal governo riprodusse la norma del decreto-legge 24 novembre 1919 sostituendo soltanto alla data del 31 dicembre 1919 quella del 30 giugno 1920: differenza irrilevante perché il rialzo dei prezzi continuava tuttora al 30 giugno 1920. La finanza, svolgendo il concetto del legislatore, esponeva tuttavia una formula senza dubbio interessante ma controvertibile intorno al metodo di calcolare le detrazioni; proponeva cioè che si ammettesse la detrazione in conto sopracosti per i nuovi impianti e per le trasformazioni fatte nel periodo dell’1 agosto 1914 al 30 giugno 1920 entro i limiti in cui la spesa sostenuta fosse stata superiore al valore assegnabile alla costruzione al 30 giugno 1920 in base ai prezzi di costruzione correnti a questa ultima data. Se la spesa fosse risultata uguale od inferiore al valore, nessuna detrazione straordinaria era ammessa.

 

 

105. – Il regolamento proposto dal governo era ispirato ad una delle più eleganti dottrine che in Italia siano state esposte nella dibattuta materia del valore dei beni economici quella del valore di riproduzione di Francesco Ferrara. Forse il grande economista, che fu anche ministro delle finanze del Regno d’Italia, non sarebbe stato compiutamente soddisfatto dell’applicazione che della sua teoria, la quale a quei tempi corse il mondo e costituì un passo notevole nel progresso della scienza economica, si cercò di fare dal governo. La dottrina del costo di riproduzione, se vede esattamente un lato del fenomeno, ne lascia infatti un altro nell’oscurità e conduceva nel caso particolare ad una conclusione manifestamente erronea.

 

 

La teoria del costo di riproduzione invero suppone – perché essa sia una raffigurazione esatta della realtà – che in ogni momento vi siano produttori, i quali abbiano interesse a riprodurre od a continuare a produrre una determinata merce; ed in tal caso è chiaro che il prezzo corrente della merce medesima non si adegua ai costi antichi in passato sopportati, ma al costo nuovo del produttore che oggi compie l’opera di produzione. Il costo antico è un fatto storico privo di importanza concreta quello che conta è il costo nuovo del produttore attuale, il quale è capace di venire sul mercato ad offrire la merce. Se il costo antico è stato di 10 ed il produttore nuovo è capace di offrire la merce sul mercato ad 8, il prezzo tende verso 8, nulla montando che i produttori antichi perdano; mentre per converso se il costo nuovo è di 12, il prezzo corrente della merce tende verso 12, e nulla importa che i produttori vecchi abbiano sopportato soltanto il costo di 10; poiché il consumatore non ha facoltà di sostituirsi al produttore se non al costo nuovo che è di 12.

 

 

Nel caso però in discussione, eravi un’obbiezione fondamentale da fare all’applicazione della teoria del costo di riproduzione di Francesco Ferrara. Qui non trattavasi di merci richieste dal consumo corrente, di merci le quali dovessero continuare ad essere prodotte perché esisteva una domanda corrente delle merci stesse e per le quali quindi il concetto del costo di riproduzione potesse acconciamente essere seguito: bensì di rivalutare, alla data del 30 giugno 1920, impianti ed enti patrimoniali, costrutti durante il periodo di guerra per far fronte ad una domanda inesistente poscia ovvero esistente in dimensioni tutt’affatto diverse da quelle del tempo di guerra. Ben poteva darsi che il costo di riproduzione o di ricostruzione dell’impianto alla data del 30 giugno 1920, fosse uguale o benanco superiore al costo del tempo di guerra; ma certamente quel costo era un dato puramente astratto, inquantoché nessun imprenditore sano di mente avrebbe voluto compiere quella ricostruzione e riproduzione di impianti, perché il costo ne sarebbe stato di gran lunga superiore al prezzo che avrebbero avuto sul mercato quegli impianti una volta che fossero costruiti.

 

 

Una capanna per aviazione, poteva ben essere costata un milione di lire e ben poteva darsi che, se la si fosse voluta costruire al 30 giugno 1920, avrebbe avuto un costo di riproduzione anche superiore ad un milione; ma chi è colui il quale, avendo capitali disponibili, avrebbe compiuto questa operazione economicamente assurda? A causa del salire continuo dei salari, delle materie prime, del combustibile e di tutti gli elementi del costo di produzione, è possibile che il costo di riproduzione degli impianti al 30 giugno 1920 risultasse superiore al costo che dovettero sopportare i contribuenti: ciò non significa che i contribuenti avessero ottenuto un lucro, in quanto che il confronto non deve essere fatto tra la spesa effettivamente sostenuta dal contribuente ed il costo di ricostruzione ma fra quella spesa ed un altro dato, che è semplicemente il prezzo corrente al 30 giugno 1920. Il costo di riproduzione è un concetto astratto, il quale poté essere adoperato da una mente potente, come quella del nostro massimo economista, per la creazione di una teoria del valore, ma non poteva essere assolutamente posto a fondamento di un’operazione così momentosa come quella della determinazione dell’ammontare di imposta dovuta dal contribuente. A questo fine, serviva non un astratto dato del costo di riproduzione, ma il prezzo effettivo corrente che il contribuente avrebbe potuto realizzare, se alla data del 30 giugno 1920 avesse ritenuto opportuno di trasformare i suoi impianti od enti patrimoniali in moneta.

 

 

Sarebbe stato, anzi, necessario, che, in via equitativa si fosse tenuto calcolo della media dei prezzi correnti in tutto l’anno 1920: e poiché il 30 giugno sta precisamente in mezzo a questa annata, la media, dei prezzi correnti in tutta l’annata stessa sarebbe stata quella più adatta a mettere in chiaro il valore che l’impianto poteva avere nel mezzo di quell’anno.

 

 

Notisi che in molti casi la data del 30 giugno, sarebbe stata quella del culmine a cui durante il periodo accennato arrivarono i prezzi di molti elementi i quali entrano nella costruzione degli impianti industriali. Fino a quel momento i prezzi continuarono a salire, talora in misura fortissima: ma a partire da quel momento si delineò invece una tendenza verso il ribasso, cosicché, anche sotto questo aspetto, il fare la media dei prezzi correnti in tutto l’anno 1920, avrebbe tolto quel che di aspro e di ingiusto vi era nel fondarsi soltanto sul culmine massimo mai raggiunto dai prezzi durante la guerra.

 

 

In verità, la considerazione del ribasso dei prezzi delineatosi appunto dopo il 30 giugno 1920 indusse molti industriali a chiedere che non si tenesse conto della data del 30 giugno 1920, ma si spingesse lo sguardo sino al giorno in cui i prezzi avrebbero raggiunto nuovamente un livello stabile. Che monta avere guadagnato un milione di lire al 30 giugno 1920, quando fatalmente il ribasso dei prezzi ridurrà al nulla tale guadagno?

 

 

106. – Fermata la data della valutazione rimaneva il quesito: quali fossero i prezzi correnti di cui si doveva fare la media. I prezzi sono quelli degli impianti, costruzioni ed altre attività patrimoniali che si tratta, di rivalutare: ma questi prezzi possono essere valutati in due maniere: nell’una maniera essi si riferiscono al costo di costruzione o di riproduzione Ferrariana degli impianti, nell’altra, sono quelli di capitalizzazione delle loro capacità di rendimento. Sono i due principii diversi ed opposti, che sempre, ai fini di qualsiasi valutazione, sono considerati dagli stimatori quando si tratta di fare una stima di un qualsiasi ente patrimoniale.

 

 

Qui i contribuenti avrebbero desiderato che la base della valutazione fosse la capitalizzazione del reddito futuro degli impianti. Si diceva: «la nave oggi costerebbe, se la si volesse costruire, 2.000 lire per tonnellata costo di riproduzione (criterio della finanza); ma se si bada al reddito, se si pensa che a partire dal 30 giugno 1920 cominciò il periodo di declino dei noli marittimi e ben presto accadde che i noli stessi diventarono inferiori alle spese di esercizio della nave, si vede che la nave stessa, non solo non può essere costruita, ma per quelle costruite il reddito netto si ridusse a zero ed anzi a una quantità negativa». Ora poiché il reddito zero o negativo non dà luogo a capitalizzazione positiva, si potrebbe perfino giungere alla conseguenza che il valore della nave sia uguale a zero. A questo estremo i contribuenti non arrivavano, in quanto riconoscevano che una nave, sebbene oggi dia un reddito zero, sia suscettibile in futuro di veder ritornare il reddito a limiti più tollerabili, ed anzi le leggi economiche portano necessariamente al ritorno verso l’equilibrio e al ritorno dei noli ad un livello, se non uguale a quello straordinario del periodo di guerra, almeno sufficiente a compensare il capitale occorrente alla costruzione della nave.

 

 

107. – A risolvere il quesito, arduo più nella pratica che in dottrina, taluno proponeva che il valore degli impianti dovesse essere determinato da una dichiarazione da parte del contribuente e che lo Stato avesse diritto di far suoi gli impianti al prezzo denunciato dal contribuente. Si diceva che tale criterio era già stato votato dallo Stato nel decreto-legge istitutivo dell’imposta sul patrimonio rispetto ai titoli esteri, per cui si rendeva difficile una valutazione diretta da parte della finanza. Fu data allora facoltà al contribuente di denunciare quel qualunque prezzo che per i titoli esteri a lui sembrasse il più corretto e, ad evitare che egli denunciasse un prezzo troppo basso, si diede facoltà alla finanza di far suoi quei titoli a norma del prezzo voluto dal contribuente sino all’ammontare dell’imposta che il contribuente stesso doveva.

 

 

Lo stesso criterio, si affermò, può essere seguito per gli impianti di cui si parla, per i quali difficilissima riesce la valutazione, mancando qualsiasi criterio opportuno all’uopo; non valendo quello della ricostruzione, perché si tratta di impianti che nessuno rifarebbe oggi non valendo neppure quello del reddito probabile futuro, perché trattasi bene spesso di enti patrimoniali privi di ogni possibilità di reddito. Il contribuente perciò stabilisca egli stesso il valore dell’impianto, e se questo pare insufficiente allo Stato, abbia lo Stato il diritto di far suo l’impianto che a lui sembra troppo svalutato dal contribuente.

 

 

La proposta parve inaccettabile, avendo avuto la legge di avocazione lo scopo ben chiaro di fornire all’esausto tesoro nuovo ristoro di entrate di danaro, portando l’imposta sui profitti di guerra, dalle antiche percentuali, al 100 per cento. Non risulta affatto che l’intenzione del legislatore fosse stata quella di procacciare allo Stato il possesso di impianti industriali, di navi e di altri enti patrimoniali. Il metodo proposto avrebbe fatalmente condotto a siffatto incongruo risultato; anche perché al diritto dello Stato di far suoi gli impianti al prezzo denunciato dal contribuente, avrebbe dovuto contrapporsi quello del contribuente ad abbandonare gli enti patrimoniali al prezzo valutato dalla finanza; il che avrebbe condotto inevitabilmente lo Stato a farsi padrone di una congerie di impianti, di macchinari e di altri enti patrimoniali a lui inservibili, costosi per spese di manutenzione ed amministrazione; i quali, per quanto scarso sia il reddito che se ne può ragionevolmente sperare, meglio rimangono in possesso di privati che non in quello dello Stato.

 

 

108. – Non essendo state le proposte, pur così temperate, della commissione parlamentare di attenersi ad una media ponderata tra il prezzo corrente ed il valore di capitalizzazione dei redditi, accettate dalla finanza, questa avrebbe potuto effettuare la ripresa di tutti gli ammortamenti che non fossero giustificati dai prezzi di costruzione correnti alla data del 30 giugno 1920. Di fatto ciò non accadde, perché la forza delle circostanze più poté della rigidità dei propositi di avocazione.

 

 

Le istruzioni per l’applicazione del regolamento 27 marzo 1921 stabiliscono invero che, pur dovendosi porre a base delle rivalutazioni i prezzi di costruzione correnti al 30 giugno 1920, si doveva tener conto altresì della destinazione attuale e della utilizzazione degli impianti per dedurre se la rivalutazione in base al criterio predetto non dovesse essere mitigata come nel caso di impianti che, costruiti per forniture di guerra, non fossero più utilizzabili per lavorazioni di pace.

 

 

A questa prima ammissione ben presto seguirono altre più gravi. La congiuntura economica erasi oramai completamente invertita. Al periodo di rialzo dei prezzi seguito all’armistizio fin verso la metà del 1920, era succeduto un periodo di discesa dei prezzi, prima lenta e poi più accentuata; specialmente per le navi il tracollo aveva assunto proporzioni formidabili.

 

 

Una prima circolare del 5 agosto 1921 sospese perciò temporaneamente la rivalutazione degli impianti e delle navi «in attesa che il mercato accennasse a riprendere il suo stato di equilibrio con un regime di maggiore stabilizzazione dei prezzi». Ma, continuando lo stato di depressione, una circolare del 7 giugno 1922, n. 7141, innovando profondamente la legislazione vigente, si riattaccava alle proposte che la commissione parlamentare aveva messo innanzi in base a concetti permanenti di giustizia tributaria, senza riferimento alcuno a condizioni transeunti di opportunità economica. La circolare, allegando appunto circostanze transeunti, ordinava che si dovesse senz’altro prescindere nella rivalutazione degli impianti dal valore di costruzione in base ai prezzi correnti al 30 giugno 1920. Il concetto, a cui la amministrazione erasi tenacemente attenuta, era così abbandonato; e si stabiliva che le rivalutazioni dovessero farsi con riferimento al criterio della destinazione e della utilizzazione attuale degli impianti.

 

 

La circolare faceva di più, poiché, ammettendo che le detrazioni concesse prima della legge di avocazione già si fossero ispirate al fine di giungere alla determinazione del valore postbellico dell’impianto in ragione della sua destinazione ed utilizzazione, le assumeva, in massima, come esatte. Era il ritorno puro e semplice al sistema del decreto 18 gennaio 1917 in virtù del quale era stato detratto l’80 % del costo di impianto, ritenendosi che soltanto il 20 % residuasse alla fine della guerra.

 

 

Che ciò accadesse era logico e necessario; ma era rimarchevole che ciò potesse accader sulla base di una legge, la quale avocava allo Stato i profitti di guerra nella loro interezza ed all’uopo revocava tutte le concessioni per ammortamenti straordinari.

 

 

Il risultato dimostra come la legge di confisca avesse soprattutto un carattere politico di soddisfacimento di sentimenti popolari. Altre sono le esigenze finanziarie: essendo certo che una imposta al 100% è inesigibile e frutta all’erario meno delle imposte moderate. Vero è che nella circolare aggiungevasi che, ove speciali circostanze di fatto consigliassero di allontanarsi dai criteri sopra indicati, dovesse essere eseguita una rivalutazione in base al rigoroso precetto di legge; ma ciò aveva soltanto lo scopo di rendere ossequio formale al dettato del legislatore, laddove di fatto si applicava invece una norma tutta diversa, sia pure più razionale e rispondente ai concetti di equità tributaria, superiori ai mutevoli consigli delle variazioni dei cicli economici.

 

 

109. – Un problema affine a quello delle detrazioni per sopracosti e deperimenti degli impianti compiuti durante la guerra, fu quello della rivalutazione delle entità patrimoniali, le quali durante il tempo di guerra, pur essendo rimaste costanti in ragione di massa, subirono una mutazione nelle loro parti costitutive. Se un industriale conservò intatti i suoi impianti già esistenti all’1 agosto 1914, la finanza non poté avocare la differenza fra il valore di 1 milione che gli impianti avevano all’1 agosto 1914 e quello di 4 milioni che, per effetto della svalutazione monetaria, acquistarono al 30 giugno 1920, poiché non vi era stato realizzo e mancava quindi la base dell’accertamento. In altri casi forzatamente l’industriale aveva dovuto mutare non il genere ma la specie delle cose da lui possedute e utilizzate per la produzione industriale; si vuole accennare al monte merci e alla scorta combustibile.

 

 

È questo il caso tipico delle difficoltà, sorte dalla svalutazione monetaria, la quale ha profondamente cambiato la situazione dell’industria durante il periodo di guerra. Suppongasi che un contribuente abbia avuto all’1 agosto 1914 una scorta di 1000 tonnellate di carbone fossile, le quali, valutate al prezzo di lire 40 per tonnellata, davano luogo ad una impostazione di 40.000 lire nell’attivo del contribuente. Suppongasi che al 30 giugno 1920 la scorta di combustibile sia rimasta invariata in 1.000 tonnellate. Potendo ognuna di esse essere valutata a 600 lire, ecco che la attività patrimoniale balza a 600.000 lire e, rivalutandosi le scorte, la finanza avrebbe diritto di avocare a sé l’intera differenza fra le 600.000 e le 40.000 lire; ossia di portare via al contribuente quasi tutta la scorta di combustibile che egli possedeva già al principio della guerra e ridurla da 1.000 ad appena 66 tonnellate di carbone. Qui non si può parlare di effettivo guadagno di guerra. Una scorta di 1.000 tonnellate è, per ipotesi, assolutamente necessaria al contribuente di cui si parla per l’esercizio della sua industria: egli deve possedere costantemente quella certa scorta, così come possiede un dato macchinario, un dato edificio, se l’industria vuol essere esercitata. È vero che le singole unità che compongono la sua scorta di combustibile continuamente cambiano, di modo che nessuna particella della scorta posseduta è uguale a quella che possedeva precedentemente; ma nella massa la scorta rimane invariata e deve essere costantemente invariata e deve essere costantemente conservata.

 

 

L’avocazione della differenza fra 600 mila e 40.000 lire ridurrebbe il contribuente ad una posizione economica di gran lunga inferiore a quella in cui si trovava al principio della guerra; ed è logico perciò che, come non si procedette, e non si doveva procedere ad una rivalutazione degli impianti posseduti all’1 agosto 1914, così non si sarebbe dovuto procedere ad una rivalutazione delle scorte merci e delle scorte combustibili che esso possedeva all’1 agosto 1914. La legge di avocazione avrebbe impoverito il contribuente invece di contentarsi di portargli via la ricchezza da lui guadagnata durante la guerra.

 

 

È vero che, così ragionando, si sarebbe affermato un principio diverso da quello pacificamente accolto ai fini dell’imposta di ricchezza mobile, per cui sempre alla fine di ogni esercizio si procede ad una rivalutazione del monte merci, portando a profitto il ricavo delle merci e scorte realizzate ed a perdita il prezzo di costo di quelle nuovamente acquistate. Il che in un periodo di prezzi crescenti equivale a considerare tassabili le differenze in più; ed in un periodo di prezzi calanti a considerare deducibili le differenze in meno. Questa, la quale è sostanzialmente rivalutazione annua del monte merci, non dava luogo ad inconvenienti e ad ingiustizie in materia di imposta di ricchezza mobile, perché i valori delle merci non andavano soggetti a sbalzi così profondi come quelli che si ebbero durante la guerra e perché soprattutto il metro con cui le merci si misuravano al principio ed alla fine di ogni esercizio rimaneva costante, mentre il metro stesso durante la guerra è andato via via riducendosi di lunghezza e diventando sempre più corto, col risultato puramente figurativo di far comparire molte più unità di valori, laddove le unità di merci sono rimaste invariate.

 

 

Allo scopo di ridurre al minimo il rischio della finanza di dover restituire somme già riscosse colla imposta sui profitti di guerra, la commissione parlamentare incaricata di esaminare il regolamento per l’applicazione della legge 24 settembre 1920, propose che il monte merci e le scorte combustibili dovessero essere sottratte alla rivalutazione ai soli fini dell’avocazione. Era un compromesso illogico, poiché se era reputato scorretto rivalutare merci e scorte al 30 giugno 1920 per l’imposta che assorbiva il profitto dal 70 al 100%, doveva reputarsi ugualmente scorretto per l’imposta che lo assorbiva tra lo zero ed il 70 per cento; il compromesso legittimavasi per sole ragioni di interesse finanziario. Così pure, allo stesso scopo di cagionare la minima perdita alla finanza, la commissione aveva proposto che il divieto di rivalutazione non si riferisse a tutto il monte merci, alle scorte combustibili di fatto esistenti al 30 giugno 1920, ma a quella scorta minima che si riteneva necessaria per l’esercizio dell’industria. Tra la scorta di parecchi mesi e talvolta di un anno che era ritenuta necessaria prima della guerra e la scorta di pochi giorni che eccezionalmente talvolta bastò per garantire durante la guerra la continuità dell’industria, vi è un margine di arbitrio entro cui avrebbero potuto spaziare i collegi giudicanti, per giungere ad una conclusione la quale fosse equa ed evitasse l’ingiustizia stridente alla quale si giungerebbe infallantemente qualora si procedesse ad una rivalutazione completa delle scorte ossia alla espropriazione assoluta per il contribuente della ricchezza già da lui posseduta. Un temperamento simile a quello proposto dalla commissione era logico, ove non si volesse giungere all’estremo di uno Stato, il quale, desideroso di impadronirsi della ricchezza totale dei suoi cittadini e geloso nel tempo stesso di affermare di portar via soltanto i loro guadagni eccezionali, svaluti, con emissioni a getto continuo di carta-moneta, siffattamente il medio circolante da ridurlo ad una centesima o ad una millesima parte del valore antico. I prezzi sarebbero giunti ad un livello cento o mille volte superiore a quello di un tempo, così da consentire allo Stato di portar via tutta la eccedenza oltre l’unità, pur affermando che il contribuente il quale possedeva uno ad un dato momento resta ancora con uno al termine del periodo della svalutazione monetaria, anche quando gli siano stati portati via i 99 centesimi o i 999 millesimi della quantità di merci o di titoli o di case o di qualsiasi altra ricchezza da lui originariamente posseduta. In minor proporzione, ma in proporzione pur sempre gravissima, questo fenomeno accadde in Italia nel periodo di guerra. La svalutazione monetaria è stata tale, che bene spesso i prezzi del 1920 risultarono quintupli e sestupli di quelli del 1914, cosicché, ove si fosse avocata tutta la differenza di prezzo delle cose materiali che possedevano prima della guerra, i contribuenti sarebbero stati ridotti ad un possesso di gran lunga minore di quello che avevano già dianzi.

 

 

La proposta, pur così temperata, della commissione parlamentare, parve troppo pericolosa alla finanza e fu senz’altro depennata dal potere esecutivo nell’emanare il regolamento 27 marzo 1921.

 

 

Tuttavia anche qui la realtà fu più forte della rigidezza del governo. La circolare 7 giugno 1922 ammise di fatto che la rivalutazione delle scorte di combustibili e di merci non dovesse essere eseguita in base ai prezzi correnti al 30 giugno 1920, ma in base ai prezzi reali o presunti di realizzo. Fu ammesso cioè che potesse essere dedotto dai profitti tassabili la perdita subita per eventuali svalutazioni di merci in confronto al costo. Non si evitava così l’ingiustizia di tassare, come se fosse profitto effettivo, un semplice ingrossamento monetario ed apparente della identità massa del monte merci e scorte combustibili, ma temperavasi tuttavia la asprezza eccessiva della norma di legge.

 

 

110. – Nessun problema, al pari del trattamento fiscale della marina mercantile, fu forse così dibattuto e soggetto a mutazioni continue. Laddove alle altre industrie era lecito, entro certi limiti, fare astrazione della concorrenza internazionale, potendo l’Italia essere considerata come un mercato chiuso con un unico cliente obbligato ed abituato a pagare le forniture a qualunque prezzo, la marina mercantile doveva pur vivere all’infuori del chiuso mercato interno. Sotto un certo aspetto la concorrenza tra le bandiere era più viva che mai, non nel senso ordinario di competizione per l’acquisto dei noli fra navi diverse a qualunque bandiera appartenessero, ma di competizione fra le varie bandiere allo scopo di non lasciare diminuire o di accrescere la propria dotazione di navi. Soprattutto quando la guerra dei sottomarini cominciò a minacciare gravemente il tonnellaggio delle diverse marine mercantili, i governi ritennero necessario favorire la costruzione e l’acquisto di navi da parte della bandiera nazionale con provvedimenti di larghissima esenzione dalle imposte ordinarie e straordinarie.

 

 

In Italia la serie dei provvedimenti di eccezione a favore della marina mercantile si iniziò col decreto luogotenenziale 10 agosto 1916, n. 1031, più conosciuto col nome di decreto Arlotta, dal nome del ministro proponente. I redditi dei piroscafi da carico, acquistati all’estero ed entrati a far parte della marina nazionale mercantile entro due anni dalla pubblicazione del decreto, furono esenti dall’imposta di ricchezza mobile e dalla sovrimposta straordinaria sui sopraprofitti di guerra per i primi tre anni di esercizio effettivo. L’esenzione diventava di cinque anni per i piroscafi costruiti in Italia con dichiarazione di costruzione posteriore al 24 maggio 1915, purché fossero entrati in esercizio entro il 31 dicembre 1916. Dovevano i piroscafi, e questa fu condizione mantenuta per sempre in seguito, essere di intera proprietà di cittadini italiani o di società legalmente costituite aventi sede in Italia, nelle quali il presidente del consiglio di amministrazione, l’amministratore delegato e la maggioranza dei consiglieri di amministrazione fossero cittadini italiani.

 

 

Un decreto di poco posteriore al 18 gennaio 1917, n. 145, minaccia di annullare gli effetti incitatori del decreto Arlotta, poiché risolve in un senso diverso dalla legislazione vigente il problema della tassabilità delle eccedenze dei prezzi di vendita o di realizzo delle navi in confronto dei prezzi di acquisto. In fatti, in virtù di questo decreto, se un armatore vende la stia nave, o avendola perduta per causa di guerra, riceve un indennizzo dallo Stato o da una società assicuratrice, tutta la differenza tra il prezzo o l’indennizzo ricevuto ed il valore antebellico o il prezzo di acquisto o di costruzione, quando si tratti di navi acquistate o costruite posteriormente all’1 agosto 1914, è considerato profitto di guerra. In verità, se il prezzo o l’indennizzo ricevuto era anche superiore al costo delle navi, la differenza non poteva essere considerata lucro, traendo essa origine, in gran parte, dalla svalutazione monetaria. L’armatore, il quale aveva acquistato la nave al prezzo di lire 700 italiane per tonnellata e l’aveva rivenduta a lire 1500 o 2000, ove l’imposta avesse avocato allo Stato la differenza, si sarebbe trovato con le antiche 700 lire e con esse avrebbe potuto riacquistare non più una tonnellata, ma una metà od un terzo soltanto di essa.

 

 

La controversia relativa al monte ed alla scorta combustibile risorgeva più viva, perché la tassazione e l’avocazione sarebbero venute a togliere all’armatore, colpito dalla perdita della nave, i mezzi per poter ricostruire la sua flotta. L’ingiustizia del funzionamento della imposta sui profitti di guerra, in tempo di svalutazione monetaria, acquistava senz’altro un rilievo impressionante.

 

 

Tuttavia, in sulle prime, gli armatori non si risentirono troppo della novità, sia perché eravamo in tempi nei quali i cambi stranieri erano regolati dagli Stati alleati ed il prezzo della sterlina e del dollaro era mantenuto artificialmente basso, intorno alle 37 ed alle 8 lire, rispettivamente, sia perché il principio della tassazione era, nel momento in cui si decretava, annullato da un’altra disposizione del decreto medesimo, la quale stabiliva che, se la intera somma realizzata dopo l’1 agosto 1914 per vendita di navi o per indennizzo in caso di perdita, fosse investita nel termine di quattro mesi nell’acquisto di una nave da passarsi sotto la bandiera nazionale, la parte della somma stessa costituente il sopraprezzo di guerra, fosse esente dalla sovrimposta sui profitti di guerra. La esenzione veniva estesa al reddito medesimo derivante dall’esercizio delle navi mercantili a partire dall’1 gennaio 1916, quando, entro i quattro mesi, l’armatore avesse investito nell’acquisto di navi estere una somma doppia dei sopraprofitti.

 

 

Gli armatori i quali ben sapevano come gli altri industriali fossero assoggettati a durissime imposte per i realizzi delle loro merci e dei combustibili, si rallegrarono di ottenere una esenzione così larga, sia pure condizionata, e non posero mente al pericolo futuro di vedersi portata via parte del capitale antico, se non avessero potuto approfittare delle esenzioni, o, per qualche novità legislativa, queste fossero venute meno.

 

 

Un successivo decreto 10 giugno 1917, n. 947, muta le condizioni a cui erano state subordinate le esenzioni dalla sovraimposta di guerra. Non più l’obbligo di investire la differenza tra costo e ricavo in caso di vendita o indennizzo di perdita e il doppio del sopraprofitto per i redditi di esercizio, ma il quadruplo della sovrimposta in ogni caso dovuta sui sopraprofitti medesimi. Allo scopo di poter ottenere la esenzione era necessario versare prima la sovrimposta che si sarebbe dovuto pagare alla Cassa Depositi e Prestiti, salvo ad ottenere lo svincolo quando il contribuente potesse dimostrare in seguito l’investimento del quadruplo. Un decreto luogotenenziale 18 agosto 1918, n. 1149, detto decreto Villa, mentre obbligava i costruttori di nuovi piroscafi a noleggiarli tutti obbligatoriamente allo Stato, scemava dal quadruplo al doppio la somma da reinvestirsi allo scopo di poter ottenere l’esenzione; ed un decreto successivo 30 marzo 1919, n. 502, detto decreto De Nava, toglieva la obbligatorietà del noleggio rendendolo facoltativo. La libertà di esercizio in quel tempo sembrava, per l’altezza straordinaria dei noli, produttiva di benefici ingenti agli armatori; sicché parve buon consiglio lasciare agli armatori la scelta tra il noleggiare le navi allo Stato con la sicurezza di ottenere il rimborso entro due anni del sopraprezzo, oltre il valore probabile residuo alla fine dei due anni supposto su per giù uguale al valore antebellico, ovvero correre l’alea della navigazione libera. In ambedue i casi lo Stato continuò a concedere larghe esenzioni dalle imposte e sovrimposte sui profitti di guerra.

 

 

La durata delle esenzioni periodiche dei redditi di esercizio fu variata, a seconda che si trattasse di piroscafi noleggiati o di piroscafi lasciati in esercizio libero. Per i primi la durata della esenzione venne fissata nella misura stabilita dall’art. 10 del testo unico per i profitti di guerra (3 anni se acquistati all’estero, 5 anni se costruiti in Italia). Per i piroscafi lasciati in esercizio libero la durata della esenzione fu fissata: se acquistati all’estero, in 7 o 5 anni di esercizio effettivo a seconda che avessero una età non superiore o superiore ai 15 anni; se costruiti in Italia, in 9 o 10 anni di esercizio effettivo a seconda che entrassero in servizio entro il 30 giugno 1921 od il 31 dicembre 1922. Le esenzioni dalla sovrimposta sui profitti di guerra per investimenti eseguiti, furono lasciate nella misura della metà della somma investita.

 

 

Per i piroscafi noleggiati lo Stato si obbligava a corrispondere col nolo, in 2 anni, oltre che l’8 % del capitale investito, le spese di esercizio ed un compenso da lire 0,50 a 1,50 per tonnellata-mese, anche l’ammortamento integrale del sopraprezzo del piroscafo causato dalla guerra e determinato con l’applicazione di un’apposita tabella, notissima poi sotto il nome di Tabella B, mediante la quale si stabiliva il valore normale della nave.

 

 

Per i piroscafi lasciati in esercizio libero, lo Stato si obbligava a corrispondere un sesto del sopraprezzo suddetto.

 

 

In entrambi i casi però, ove nell’acquisto o nella costruzione del piroscafo fossero state investite somme provenienti da sovraimposte sui profitti di guerra, l’ammontare di queste ultime avrebbe dovuto essere detratto dall’ammortamento biennale o dal sesto del sopraprezzo. Così pure l’investimento di sovraimposte in misura eccedente la quinta parte del valore normale della nave, avrebbe portato la conseguenza di ridurre alla metà la durata delle esenzioni periodiche dei redditi di esercizio della nave stessa.

 

 

Il decreto consentì inoltre che il diritto alla esenzione dalle sovraimposte per reinvestimento, potesse essere ceduto da uno all’altro proprietario o armatore.

 

 

Ad accrescere le allettative agli investimenti dei profitti armatoriali, la esenzione dalla sovrimposta sui profitti di guerra fu estesa ai casi nei quali il sopraprofitto di guerra fosse reinvestito dagli armatori in impianti di stabilimenti navali, metallurgici e siderurgici da cercarsi nei bacini portuali e nelle zone industriali degli enti portuali. Data da allora l’artificiosa costruzione di nuovi cantieri navali, la quale fu in seguito causa di crisi nella industria delle costruzioni navali e di imbarazzi gravi per il governo. I nuovi cantieri improvvisati, senza tradizione, senza maestranze e lavoranti a costi altissimi si trovarono ridotti a chiedere allo Stato, talvolta ottenendoli, sussidi svariati per trarre una grama vita.

 

 

111. – Come negli altri campi, la legge di avocazione sembrò per un istante distruggere completamente tutto l’edificio delle esenzioni e detrazioni concesse dal 1917 al 1920. L’avocazione totale dei profitti anche dichiarati esenti da precedenti disposizioni legislative chiarì per la prima volta agli armatori il pericolo derivante dall’affermazione fino allora rimasta astratta della natura di profitto di guerra rispetto alla differenza tra il prezzo di costo e quello di realizzo o di indennizzo delle navi mercantili.

 

 

Ma subito comincia l’opera di interpretazione, la quale, alla lettera assoluta della legge che sopprimeva ogni esenzione ed avocava ogni profitto, finì per sostituire una pratica che da quella lettera non poco si dilungava.

 

 

Il regio decreto 27 marzo 1921, con cui il governo disciplinava l’applicazione della legge di avocazione ribadì il principio della revoca di ogni esenzione, aggiungendo che qualora lo Stato avesse concesso, in previsione di perdite per svalutazione delle entità patrimoniali, degli speciali compensi, l’ammontare di questi ultimi dovesse considerarsi come profitto di guerra ove non corrispondesse ad una perdita effettivamente verificatasi. Le istruzioni chiarirono più particolarmente la portata della norma regolamentare.

 

 

In sostanza regolamento ed istruzioni tennero fermo il principio che le somme esentate fino a quel momento dovessero di nuovo cadere sotto il regime comune di tassazione e di avocazione. Per impedire che le esenzioni soppresse ricomparissero sotto la forma di aumento del compenso di sopracosto, le istruzioni stabilirono che anche i compensi dovessero concorrere a formare il profitto di guerra e l’aumento di patrimonio avocabile quando essi non corrispondessero a perdite effettivamente verificatesi per svalutazione del naviglio.

 

 

112. – Quando questa norma durissima veniva sancita, durava ancora l’ondata sentimentale postbellica contro i profittatori della guerra. Non appena il ciclo economico volge al basso mutano i sentimenti; ma poiché non si osa ancora ritornare al parlamento per chiedere l’abolizione della legge di avocazione, vengono in campo, come al solito, le circolari.

 

 

Quella già citata del 5 agosto 1921 stabilisce che, agli effetti della revoca delle esenzioni, debbasi procedere alla rivalutazione del naviglio mercantile acquistato all’estero o costruito in Italia in regime di agevolazioni tributarie, allo scopo di effettuare la revoca solo per quella parte che non corrisponda a perdita per svalutazione effettiva verificatasi.

 

 

Ma la rivalutazione è rimandata a tempo da determinarsi, in attesa possibilmente che i prezzi ritornino ad acquistare un equilibrio stabile. Frattanto le iscrizioni a ruolo siano limitate a quelle somme che non abbiano riferimento con le svalutazioni o che pur essendo con esse collegate abbiano una tale entità da lasciare la finanza al coperto dall’eventualità di rimborsi. Si inscrivano perciò a ruolo soltanto i profitti non reimpiegati o che in ogni modo non possono avere diritto alla esenzione.

 

 

Rimanga sospesa la iscrizione di quei profitti che, reimpiegati, dipendono, agli effetti del tributo, dall’esito della rivalutazione.

 

 

Dopo l’esperienza di un altr’anno, non si attende che i prezzi siano ritornati definitivamente in equilibrio, ché l’attesa sarebbe rimasta vana, non conoscendosi nella storia dei prezzi un equilibrio definitivo; la circolare del 7 giugno 1922, n. 7141, dà le norme definitive per la rivalutazione delle navi mercantili.

 

 

Dopo aver richiamato i criteri di indole generale che informano la rivalutazione, la circolare del 7 giugno sancisce che essa debba di massima eseguirsi in base ai seguenti coefficienti:

 

 

  • 1) Piroscafi da passeggieri e misti: due volte e mezza il valore determinato con la tabella B richiamata all’art. 1, comma 2 del decreto luogotenenziale 30 marzo 1919, n. 502;
  • 2) piroscafi da carico tipo normale prebellico: una volta e mezza il valore suddetto;
  • 3) piroscafi da carico tipo guerra o comunque costrutti in serie: 1 1/5 volte il valore suddetto;
  • 4) velieri e motovelieri in ferro: 1 1/5 volte il valore suddetto;
  • 5) velieri e motovelieri in legno: valore della tabella suddetta;
  • 6) piroscafi in legno: valore di demolizione.

 

 

Le navi che hanno sostituito quelle perdute si valuteranno come quelle acquistate.

 

 

La circolare inoltre avverte che la rivalutazione del naviglio e la conseguente sistemazione dell’armatore nei riguardi tributari, deve essere fatta globalmente, tenendo conto anche di tutto ciò che l’armatore medesimo abbia ottenuto a titolo di ammortamento o deperimento o compenso speciale dallo Stato.

 

 

L’avocazione dell’esenzioni era così di fatto abbandonata: e si ritornava al concetto che soltanto gli effettivi guadagni dovessero essere devoluti allo Stato.

 

 

113. Pare superfluo per la trattazione indugiarsi a discorrere di alcune minori esenzioni e detrazioni concesse per scopi analoghi a quelli fin qui trattati, come ad esempio quelle concesse con regio decreto 23 febbraio 1919, n. 304, ai profitti di guerra investiti da qualsiasi industriale in impianti nella zona industriale di Roma, prima della fine dell’anno 1923, o quelle concesse dal decreto 28 marzo 1919, n. 454, e 12 giugno 1919, n. 1225, per i profitti investiti da qualsiasi industriale nella costruzione o modificazione di impianti per la migliore utilizzazione dei combustibili fossili nazionali, per la produzione e distribuzione di energia meccanica elettrica, o quelle concesse a qualsiasi industriale per i profitti investiti nella produzione ed utilizzazione di energia idroelettrica o in impianti per la trazione elettrica sulle linee ferroviarie (decreti-legge 25 agosto 1919, n. 1582, e 2 ottobre 1919, n. 1995).

 

 

ùTutte queste esenzioni furono abolite dalla legge di avocazione, la quale tuttavia giunse quando, già allettati dalle esenzioni, moltissimi industriali avevano gettato milioni in impianti per lo più scarsamente produttivi di reddito, ben sapendo che ove non avessero fatto l’impiego economicamente assurdo o poco conveniente, la somma sarebbe stata confiscata dallo Stato. Parve ai privati contribuenti, poiché la confisca doveva avere luogo ad ogni modo, di serbare la speranza di ricavare dall’impiego in miniere od impianti industriali qualche vantaggio in avvenire. Non fu quindi possibile alla finanza di ricuperare le somme per cui si era concessa la esenzione poiché, fattasi la rivalutazione con le norme della circolare del 5 agosto 1921, nella maggior parte dei casi il valore di realizzo o di utilizzazione degli impianti risultò così basso, che ben scarso margine rimase alla tassazione.

 

 

Anche le esenzioni e detrazioni minori subirono dunque, a seconda dello stato dello spirito pubblico, ondeggiamenti simili a quelli che si osservarono per le detrazioni principali: assimilazione completa in principio all’imposta di ricchezza mobile, allargamento delle maglie durante il periodo in cui maggiori urgevano i bisogni della guerra e si doveva fare appello dell’iniziativa degli industriali, restrizione dopo l’armistizio e al momento della legge di avocazione, nuovo allargamento in seguito, quando si vide che l’osservanza rigida delle disposizioni di legge avrebbero tratto in rovina troppe industrie.

 

 

114. – Una questione a lungo dibattuta nel campo della imposta mobiliare era quella se e quali imposte dovessero essere detratte dal prodotto dell’industria per giungere all’accertamento del reddito imponibile. Nessuna novità fu arrecata, in principio, ai sistemi vigenti per cui le imposte detraibili erano soltanto quelle che si potevano considerare necessarie alla produzione del reddito. A poco a poco le eccezioni al principio si moltiplicano comincia un decreto luogotenenziale 18 gennaio 1917 a concedere, a partire dall’1 gennaio 1916, che dal reddito venga detratta l’imposta ordinaria di ricchezza mobile innanzi di calcolare il reddito soggetto ai profitti di guerra; norma in se stessa irrazionale, in quanto l’imposta sui profitti di guerra, essendo una mera addizionale all’imposta ordinaria di ricchezza mobile, doveva colpire il medesimo oggetto e non uno diverso. Ma lo scopo della detrazione era diverso da quello apparente e stava nella opportunità di fare apparire alta l’aliquota per soddisfare alle esigenze della opinione pubblica e nel tempo stesso attenuarne alquanto l’onere col consentire che l’imposta non gravasse sull’intero reddito. Perciò un decreto del 9 maggio 1918 apporta un’altra eccezione all’antico principio secondo cui non si ammettevano in deduzione le spese di registro dei contratti di appalto. Alla eccezione si pose tuttavia per condizione che delle spese stesse non si fosse tenuto conto nella determinazione del prezzo d’appalto. Condizione che non si sa entro quali limiti potesse essere applicata.

 

 

Coll’avocazione totale dei profitti di guerra parve particolarmente necessario estendere quanto più si poteva il diritto di detrazione dell’imposte. Dinnanzi alla confisca totale, qualunque imposta, fosse o no inerente alla produzione del reddito, diminuiva il profitto stesso e lasciava meno campo alla confisca da parte dello Stato; quindi la norma larghissima del regolamento 17 marzo 1921, la quale dichiarava che dovessero essere detratti dai redditi netti tutti i tributi dovuti non solo allo Stato ma anche alle provincie ed ai comuni ed a qualsiasi ente pubblico il quale abbia per legge facoltà di imporre, esclusi soltanto quei tributi che fossero già stati previamente detratti.

 

 

Dibattuta assai fu la questione delle imposte e tasse pagate all’estero. Vi era il pericolo che ad uno stesso contribuente per uno stesso reddito venisse in Italia avocato completamente il guadagno di guerra ed, all’estero, si richiedessero forti imposte sui sopraprofitti di guerra. Diversi potevano invero essere in Italia ed all’estero i momenti per l’accertamento ed i criteri per la liquidazione del reddito soggetto ad imposta. Durante la guerra i rapporti economici fra i paesi alleati furono così stretti, che ben spesso poteva essere dubbia la località in cui il reddito aveva avuto origine: ed anche in tempo di guerra seguitarono a valere le ragioni per cui taluni redditi, come ad esempio, quelli bancari o di navigazione, hanno un carattere internazionale e possono dar luogo a tassazione nei più diversi paesi.

 

 

Il regolamento del 1921 stabilì all’uopo fossero detratte dal reddito le imposte che ditte italiane con filiali, succursali, agenzie o rappresentanti all’estero avessero eventualmente sopportato in paesi stranieri per le operazioni ivi compiute; purché le imposte stesse non fossero previamente detratte dagli utili derivanti da tali operazioni e purché l’utile stesso facesse parte del profitto di guerra avocabile.

 

 

115. – Un allargamento analogo di maglie fu dovuto consentire per quanto si riferisce alle erogazioni di carattere più o meno volontario che i contribuenti durante la guerra furono chiamati a fare per fini nazionali od a scopo di assicurazione o di beneficenza a favore di operai e di terzi. Il concetto informatore della legislazione ordinaria italiana era che nessuna spesa potesse essere detratta quando non avesse esplicitamente il carattere di vantaggio alla produzione. In generale perciò le spese fatte a titolo di assicurazione operaia, di beneficenza o di sottoscrizioni a fini pubblici non erano detratte dal reddito e su di esse il contribuente era chiamato a pagare l’imposta ritenendosi che non si trattasse di spesa bensì di erogazione del reddito ottenuto dal contribuente.

 

 

La necessità della guerra costrinse il legislatore ad attenuare alquanto la consueta rigidezza: fu consentito, ad esempio, dal regolamento di avocazione di detrarre le somme che il contribuente avesse prelevate dai redditi netti ed erogate a beneficenza straordinaria, assistenza civile, culturale ed altre opere di carattere pubblico durante il periodo dall’1 agosto 1914 al 30 giugno 1920.

 

 

Notisi che il regolamento parla di beneficenza straordinaria, per mettere in chiaro che fossero detraibili soltanto quelle erogazioni di beneficenza che il contribuente avesse fatto durante il periodo di guerra in misura superiore a quella che usava dianzi ad essa. Poiché il contribuente poté provvedere ai suoi cresciuti doveri di carità e di beneficenza sociale coi profitti straordinari della guerra, lo Stato nel momento in cui li avocava al proprio erario, acconsentì di imputare ai profitti straordinari medesimi la beneficenza che senza di essi non sarebbe stata possibile.

 

 

116. – L’aumento delle aliquote e finalmente l’avocazione totale dei profitti di guerra costrinsero lo Stato altresì a largheggiare più di quanto non si facesse nei tempi ordinari nelle detrazioni per le assicurazioni sociali, le quali erano dapprima ammesse soltanto per quel che riguardava le quote dovute per legge ed anche qui ristrettamente alla quota per legge accollata all’imprenditore. Se questi, in aggiunta alla quota sua, come accadeva spessissimo, si accollava altresì la quota spettante agli operai la finanza così ragionava: «La quota medesima non è in verità una spesa gravante sul reddito dell’imprenditore, perché la legge afferma che essa debba far carico all’operaio e che l’imprenditore abbia diritto di rivalersi sull’operaio medesimo: se poi l’imprenditore non esercita la rivalsa a cui ha diritto, ciò è affar suo personale e non interessa la finanza. Vorrà dire soltanto che egli dal reddito suo, già calcolato ai fini della tassazione, ha voluto liberalmente prelevare una parte e donarla ai suoi operai; è un atto di beneficenza e di liberalità posteriore alla consecuzione del reddito».

 

 

Nel fare quel ragionamento la finanza partiva da un concetto di cui bisogna riconoscere la rigorosa logica essendo assioma costante per l’imposta di ricchezza mobile, che essa debba tenere conto delle spese le quali sono necessarie ed utili alla consecuzione del reddito, ma sempre precedenti al reddito stesso; non mai invece detrarre le spese le quali siano posteriori alla consecuzione del reddito e costituiscano mezzo di godimento o di spesa del reddito già ottenuto.

 

 

Nel caso particolare il rigore della logica passava tuttavia il segno, essendo bensì vero che l’industriale aveva un astratto diritto alla rivalsa della metà della quota dovuta per l’assicurazione; ma il diritto di rivalsa non è sempre agevole ad esercitarsi e spesso non lo si esercita per ragioni di pacificazione sociale e per rendere gli operai sempre meglio affetti all’azienda a cui sono impiegati. In sostanza, dal punto di vista economico l’accollo che l’industriale si fa della quota di assicurazione sociale o è forzato dalla pressione delle masse operaie o è un atto utile al buon andamento dell’azienda: la somma pagata a questo titolo deve considerarsi niente più che un accessorio del salario, di cui ha la natura. Come accessorio deve essere dedotto. Tanto più lo dovrebbe essere, quando trattandosi di avocazione, sarebbe stato manifestamente ingiusto e strano che l’imprenditore si vedesse avocata, a titolo di sopraprofitto di guerra, una somma che egli invece aveva speso per assicurare ai suoi operai la pensione nel caso di vecchiaia e di invalidità.

 

 

Il regolamento 17 marzo 1921 esentò espressamente dalla imposta le quote dovute dai contribuenti in virtù della legge per l’assicurazione sociale per conto dei loro operai e dipendenti, per i quali non si fosse esercitata la rivalsa. Ma questa estensione si riferiva soltanto alle assicurazioni sociali dovute in virtù di legge non a quelle altre erogazioni le quali fossero state deliberate dall’imprenditore a prò dei propri operai. Poteva temersi perciò che la legge di avocazione avesse per conseguenza la confisca da parte dello Stato anche delle elargizioni che alcuni industriali e società avevano volontariamente deliberato per costituire fondi di Previdenza a favore degli operai. Eravi un altro pericolo per gli operai ove l’erogazione fosse stata semplicemente deliberata e non ancora effettuata entro il 30 giugno 1920, poteva non essere ammessa la detrazione per il periodo di guerra in cui l’imposta era al cento per cento; ammettendola invece per il periodo successivo in cui l’imposta ridiventava quella normale, di circa il 25 per cento. Il regolamento citato stabilì che fossero detraibili dall’imposte le somme assegnate a fondi di previdenza o altrimenti accantonate a vantaggio degli operai e dei dipendenti. Le somme dovevano risultare da una regolare deliberazione o da un altro atto avente data certa al 30 giugno 1920, purché entro due anni dalla pubblicazione del regolamento fosse costituito e legalmente riconosciuto il fondo alimentato dalle somme così assegnate. Inspirandosi al medesimo concetto una decisione della commissione centrale del 22 dicembre 1919 (n. 103677) aveva già riconosciuto che fossero detraibili dal reddito le somme assegnate da una società ai propri impiegati a titolo di compartecipazione agli utili.

 

 

117. – Una situazione particolare nei rapporti dell’imposta sui profitti di guerra ed in quelli dell’avocazione è quella della industria solfifera siciliana. In virtù di speciali circostanze che qui non accade di riferire minutamente, l’industria solfifera siciliana è stata assoggettata, da una legislazione la quale risale alla legge del 22 luglio 1897, n. 317, modificata poi dalle leggi 15 luglio 1906, n. 333, 30 giugno 1910, n. 361, dal decreto-legge luogotenenziale 26 maggio 1918, n. 739, e dal regio decreto-legge 2 settembre 1919, n. 1669, ad un regime tributario speciale.

 

 

Tutti gli oneri fiscali a carico della lavorazione delle solfare – e del commercio dello zolfo fu stabilito dovessero essere soddisfatti mediante il pagamento di una tassa di abbonamento da corrispondersi nella misura di lire una per ogni tonnellata di zolfo uscita dalla Sicilia. Il sistema fu mantenuto in seguito variandosi soltanto il criterio di applicazione: la tassa di abbonamento fu cioè applicata sopra ogni tonnellata di zolfo venduta e consegnata ai compratori dal Consorzio solfifero siciliano obbligatoriamente istituito fra tutti i produttori di zolfo dell’isola.

 

 

L’istituzione di questa tassa di abbonamento si collega infatti col regime speciale a cui l’industria siciliana dello zolfo è soggetta per quanto riguarda il commercio dello zolfo. Abolita invero la contrattazione privata e la vendita dello zolfo fatta dai singoli produttori, esercenti o proprietari, il commercio dello zolfo è compiuto esclusivamente da un consorzio obbligatorio, il quale, con norme speciali, si incarica della vendita e della ripartizione ai proprietari ed agli esercenti del prezzo ottenuto. Parve opportuno di considerare il Consorzio solfifero siciliano come unico rappresentante non solo dei produttori rispetto al commercio mondiale, ma anche dei produttori medesimi come contribuenti di fronte alla finanza. Ragioni di praticità consigliarono il governo a sostituire la tassa unica di abbonamento a tutte le altre tasse ed imposte pagate dai singoli esercenti e proprietari di miniere. Esplicitamente il regio decreto del 2 settembre 1919, il quale è l’ultimo che regola questa materia, stabilisce che «la tassa unica e complessiva dovuta dal Consorzio sia pagata, in sostituzione dell’imposta fondiaria, di quella sul reddito dei fabbricati, di quella sul reddito di ricchezza mobile, nonché di qualunque altro tributo o tassa diretta o indiretta, erariale o provinciale o comunale che sia applicabile secondo le leggi del Regno a carico del Consorzio zolfifero siciliano o dei singoli consorziati per la produzione od il commercio dello zolfo». La tassa unica e complessiva d’abbonamento la quale, come fu detto sopra, era originariamente stabilita nella misura di una lira per ogni tonnellata, fu trasformata, a partire dall’1 agosto 1918, in un’altra tassa ragguagliata al prezzo medio effettivo ricavato dalla vendita dello zolfo nella proporzione dell’uno per cento sulle prime 300 lire e del 10 per cento sul maggior prezzo oltre le 300 lire.

 

 

118. – Fu disputato se la tassa unica di abbonamento dovesse altresì ritenersi comprensiva dell’imposta sui profitti di guerra; e mentre dapprima i contribuenti ritenevano di dover essere immuni da questa imposta straordinaria, riconobbero poi di doverla pagare, sostenendo tuttavia, che essa è compresa nella tassa unica di abbonamento variata a partire dall’1 agosto 1918 e resa proporzionale, anzi progressiva, al valore dello zolfo prodotto. Alla tesi dei contribuenti non resisté la finanza, la quale riconobbe che per quanto ha tratto all’imposta sui sopraprofitti di guerra, essa, sebbene non esplicitamente compresa fra quelle per cui si paga la tassa di abbonamento, vi sia implicitamente inclusa.

 

 

Anche per l’avocazione, avrebbero desiderato i contribuenti si continuasse nell’antico sistema di abbonamento e notavano essere il sistema della tassa unica di abbonamento assai più semplice e facile ad applicarsi non importando indagini complesse nei conti di ogni singolo proprietario od esercente di miniere; salvo poche eccezioni essere i 900 esercenti le miniere solfifere siciliane gente poco usata a tenere contabilità di profitti e perdite, non di rado illetterata ogni estimazione analitica del reddito simile a quella che si fa per gli altri contribuenti susciterebbe opposizioni vivissime negli interessati; peggio, darebbe luogo a controversie senza fine ed in definitiva risulterebbe di aggravio per l’industria e dannoso per la finanza medesima, la quale riscuoterebbe una somma minore di quella che può essere sicura di riscuotere con facilità col sistema dell’abbonamento.

 

 

Il regolamento del 17 marzo 1921 non accolse i desideri dei contribuenti, i quali erano apparsi meritevoli di accoglimento alla commissione parlamentare e preferì di applicare all’industria solfifera le medesime regole le quali erano applicate in genere a tutte le industrie con la sola ovvia differenza che l’ammontare del tributo corrisposto a titolo di abbonamento dovesse essere detratto dalla somma che l’industria era chiamata a corrispondere in forza della legge di avocazione (art. 14).

 

 

Anche qui i propositi dell’amministrazione finanziaria furono frustrati dal succedersi degli avvenimenti: inasprita la concorrenza con gli zolfi degli Stati Uniti, l’industria solfifera italiana attraversò un periodo assai sfavorevole, il quale reagì sulla possibilità dell’industria di pagare gli enormi arretrati necessari per soddisfare alla legge di avocazione. Sicché il regio decreto 2 febbraio 1922, n. 119, riordinando il sistema tributario di quella industria, ritorna al metodo antico dell’abbonamento: dispone cioè che anche per il periodo 1 agosto 1914-30 giugno 1920 una tassa di abbonamento sia esatta invece dei tributi ordinari e straordinari, compresa l’avocazione dei profitti di guerra, con aliquote diverse commisurate al prezzo di vendita dello zolfo.

 

 

Tramontava così il tentativo della finanza di sottrarre l’industria solfifera al regime speciale che essa aveva saputo istituire a proprio vantaggio.

 

 

VII. Rigore crescente negli accertamenti e nelle riscossioni

 

119. La reazione contro i vecchi rilassati metodi di accertamento dei redditi. Diritto della finanza all’esame dei libri dei contribuenti. – 120. Scarsa applicazione del metodo del giuramento. Giuramento obbligatorio generale o giuramento deferito – 121. Cautele contro i renitenti al pagamento; responsabilità solidale dei cedenti e dei cessionari di aziende commerciali. – 122. Norme rapidissime di esazione dell’imposta in caso di pericolo di scomparsa del patrimonio del contribuente. – 123. Il fallimento fiscale. Durezza delle sue norme regolatrici. – 124. Le difficoltà crescenti di pagare l’imposta per i contribuenti che ne avevano investito l’importo nell’industria. – 125. Il problema e le modalità della rateazione. – 126. La proposta di creazione di titoli di comproprietà dello Stato nelle imprese tassate, con diritto di riscatto per i contribuenti. Pericoli ed inaccettabilità della proposta. – 127. Le rateazioni più lunghe concesse con la circolare legislativa del 10 giugno 1921. -128. La soppressione del diritto di ricorso alla magistratura ordinaria. La proposta della commissione parlamentare di restituire il diritto di ricorso alla corte di cassazione in caso di violazione o falsa applicazione della legge. Non è accettata dal governo. – 129. Il prolungamento del tempo in cui il diritto della finanza a nuovi accertamenti si prescriveva. Ragioni su cui il prolungamento si fondava; e danni delle troppo tarde prescrizioni.

 

 

119. – L’imposta sui profitti di guerra fu occasione che si introducessero assai importanti novità anche rispetto all’accertamento dei redditi e alla riscossione delle imposte.

 

 

All’imposta sui profitti di guerra deve indubbiamente ascriversi il merito di avere reagito contro il metodo fiacco che si usava prima della guerra nell’accertamento dei redditi mobiliari, e che faceva si che essi si tenessero al disotto notevolmente della realtà. La reazione andò forse oltre il segno ma lasciò indubbiamente un residuo vantaggioso per la finanza e per la perequazione tributaria.

 

 

Il decreto 6 agosto 1916, n. 1039, sancì il diritto della finanza di chiedere, previa autorizzazione dell’intendente di finanza, l’esibizione dei registri di qualsiasi contribuente e la facoltà di procedere ad ispezioni di essi; le commissioni provinciali e centrale delle imposte dirette ottennero la medesima facoltà senza che però fosse necessaria la preventiva autorizzazione dell’intendente. Per il rifiuto da parte dei contribuenti fu comminata una penalità fissa di lire 200 oltre una sovratassa uguale al terzo della imposta che risultasse accertata.

 

 

Per valutare l’importanza di questa norma occorre ricordare che il diritto della finanza ad esaminare i libri dei contribuenti era fino a quel momento limitato agli enti, come le società per azioni, in accomandita e anonime, le quali erano tassate in base ai bilanci.

 

 

In quel primo momento, data la novità della cosa, parve opportuno consiglio restringere la facoltà ai casi nei quali i contribuenti avessero fatta opposizione agli accertamenti della finanza. L’art. 17 del decreto luogotenenziale 14 giugno 1917, n. 971, estese la facoltà della finanza a tutti i casi, anche quando non vi fosse opposizione da parte dei contribuenti.

 

 

La facoltà così concessa diede mezzi alla finanza per estendere a una materia sempre più vasta l’applicazione dell’imposta e ridurre alquanto l’abitudine antica delle transazioni, riducendo il dibattito tra la finanza ed i contribuenti ad un esame dei dati precisi forniti dai libri dei contribuenti.

 

 

120. – Di minor peso in confronto di questa, furono alcune altre novità introdotte durante la guerra per soddisfare a desideri spesso vaghi dell’opinione pubblica: tipica quella del giuramento. Il regio decreto 24 novembre 1919 che istituiva la seconda parte della imposta diretta sugli aumenti di patrimonio creò anche l’istituto del giuramento che i funzionari della finanza ed i collegi giudicanti ebbero facoltà, non obbligo, di deferire al contribuente in ordine alla integrità ed alla verità dei vari elementi componenti la dichiarazione da lui presentata. Il giuramento fu reso facoltativo e non obbligatorio in quanto si ritenne che il giuramento generalizzato a tutti i contribuenti perda della sua efficacia e si risolva in una delle tante formalità alle quali si aderisce senza consapevolezza della loro importanza. Divenuto invece raro e deferito appositamente dalla finanza, il giuramento, poteva conservare una certa austerità e gravità. In sostanza esso non aggiungeva alcunché alle altre sanzioni le quali già erano comminate ai contribuenti che facessero una denunzia infedele o la omettessero completamente. Il giuramento in sostanza non fa altro che aggiungere alle penalità già stabilite, quelle corporali portate dal codice penale per il falso giuramento e inoltre una pena pecuniaria pari alla imposta che si è cercato di sottrarre allo Stato.

 

 

La medesima penalità fu stabilita con altra formula, senza la inutile solennità del giuramento, dal regolamento di avocazione in tutti, quei casi nei quali veramente il colpevole abbia cercato di sottrarre allo Stato un ammontare di imposta con atti fraudolenti: «Chi abbia compiuto atti per determinato fine di frode allo Stato, quale l’alterazione di registri di contabilità, la omessa iscrizione negli inventari di attività, o l’iscrizione di passività inesistenti, la formazione di scritture fittizie od altri documenti per nascondere in tutto o in parte la verità, la negata esistenza totale o parziale di cespiti, e gli atti rivolti a costringere altri al diniego stesso, è soggetto ad una pena pecuniaria pari all’imposta che ha cercato di sottrarre allo Stato ed all’interdizione temporanea dai pubblici uffici”. Perché questa penalità possa essere pronunciata non occorre al fatto l’esperimento del giuramento: basta che sia scontrato che questi atti di frode allo Stato sono stati compiuti. E se ciò si riscontra che cosa può aggiungervi il falso giuramento? D’altro canto è molto dubbia l’efficacia morale del giuramento in materia tributaria: esso serve soltanto a mettere in una condizione di disparità coloro i quali, atterriti dalla solennità del giuramento, s’inducono a dire la verità, in confronto di coloro i quali assolvono l’obbligo del giuramento con perfetta indifferenza, come se si trattasse di un’altra qualsiasi delle formalità di dichiarazione.

 

 

Poiché anche l’amministrazione era persuasa della scarsissima efficacia concreta di tale norma, pur rispondente ad un diffuso sentimento popolare, il regolamento per l’avocazione non parla più di giuramento e vi sostituisce la norma che coloro, i quali non avessero consentito la visione dei libri, registri e documenti relativi alla loro industria, non avessero facoltà di farli riprendere in esame dai collegi giudicanti, i quali emetteranno perciò le loro decisioni in base ai criteri presuntivi emergenti dalle operazioni di accertamento. Ma poiché i contribuenti si lagnavano che nei casi nei quali essi presentavano registri l’amministrazione non ne tenesse conto, si fece obbligo alle commissioni giudicatrici di motivare la decisione presa di non attenersi alle risultanze dei libri, registri e documenti regolarmente tenuti e tempestivamente presentati dai contribuenti.

 

 

121. – Grande clamore suscitarono le norme rigidissime a poco a poco affermatesi allo scopo di garantire la finanza contro i tentativi dei contribuenti di non pagare l’imposta definitivamente accertata a loro carico.

 

 

Cominciò il decreto luogotenenziale 6 agosto 1916, n. 1039, a sancire per i cessionari delle aziende commerciali la responsabilità solidale coi cedenti anche quando la cessione dell’azienda fosse anteriore alla iscrizione a ruolo della imposta. La norma parve necessaria per garantire la finanza contro il pericolo delle finte cessioni fatte dall’obbligato legalmente al pagamento della imposta a favore di nuovi titolari del negozio od azienda i quali avrebbero potuto allegare di non essere in possesso dell’azienda stessa se non a partire da un momento posteriore al fatto che aveva dato origine all’imposta. Mercé successive cessioni l’imposta sarebbe rimasta praticamente inesigibile; sicché solo la responsabilità fra cedenti e cessionari poteva ovviare a tale pericolo. Per maggiore garanzia fu reputato cessionario chiunque ed in qualunque luogo continuasse a gestire l’azienda già esercitata dal cedente. La Cassazione romana con sentenza del 10 maggio-14 giugno 1920 interpretò la norma nel senso, non essere necessaria la materiale continuazione dell’azienda medesima da parte del cessionario; non venire meno la responsabilità solidale per il solo fatto che il cedente figura ancora inscritto nei ruoli dell’imposta o abbia ripristinato l’esercizio del proprio commercio o della propria industria.

 

 

Rispetto alle società anonime, per evitare il pericolo della loro scomparsa, in seguito a messa in liquidazione, il decreto luogotenenziale del 19 novembre 1916, n. 1568, ordinò che gli amministratori delle società anonime ed in accomandita per azioni, tali all’atto della messa in liquidazione della società, di cui facessero parte, e quelli che lo fossero stati nei dodici mesi precedenti la liquidazione ed i liquidatori fossero solidamente responsabili della imposta dovuta dalla società qualunque fosse l’epoca dell’accertamento o della iscrizione a ruolo.

 

 

122. – Ma le norme più draconiane furono quelle relative alla morosità ed alla insolvenza dei contribuenti. Già il decreto luogotenenziale 13 maggio 1917, n. 930, ammaestrato da casi nei quali i contribuenti avevano alienato i beni immobili e fatto scomparire i beni mobili allo scopo evidente di frodare l’imposta sui profitti di guerra autorizzò la finanza a compilare e pubblicare in ogni tempo ruoli straordinari anche per un solo contribuente riscuotibili, occorrendo, in meno di sei rate. Autorizzò pure l’esattore delle imposte a procedere immediatamente sull’immobile del debitore prima dell’esecuzione dei beni mobili in deroga della norma ordinaria seguita per le imposte dirette. Non bastando queste cautele il decreto luogotenenziale 1 ottobre 1917, n. 1562, ordinò che appena un contribuente si rendesse moroso l’esattore dovesse chiedere all’agenzia l’elenco delle sue attività mobiliari ed immobiliari; entro cinque giorni dalla scadenza della rata insoluta si doveva notificare al contribuente l’avviso di mora, trascrivendolo e notificandolo del pari ai suoi debitori. I debitori stessi furono obbligati a versare all’esattore le somme da essi dovute al contribuente moroso sotto pena di vedersi essi medesimi escutere. Dalla data di trascrizione dell’avviso di mora, il contribuente non poté più alienare né i beni né i frutti, ritenendo di essi legale sequestratario.

 

 

Mentre fino a quel momento nessuna somma di imposta poteva essere riscossa senza che l’intera procedura di accertamento fosse compiuta, il decreto autorizzò la finanza a compilare ruoli straordinari in base a semplici avvisi di accertamento, cosicché ove la finanza anche soltanto dubitasse intorno alla possibilità che un qualsiasi cittadino dovesse pagare qualche cosa a titolo di imposta sui sopraprofitti, poteva notificargli l’avviso di pagamento e senz’altro inscrivere la somma a ruolo ed obbligarlo al pagamento; salvo il diritto al contribuente, dopo aver pagato, di reclamare contro lo ingiusto accertamento e la facoltà alle commissioni giudicanti di ordinare alla finanza di restituire il mal tolto.

 

 

123. – Più terribile di tutte fu la facoltà data dall’art. 4 del decreto ora ricordato all’esattore delle imposte, dietro autorizzazione dell’intendente di finanza di chiedere, appena scaduta e non pagata la rata d’imposta, la dichiarazione di fallimento a carico del contribuente moroso.

 

 

Fu considerato a tal uopo commerciante e passibile perciò di fallimento, anche se non esercitasse il commercio secondo le norme del codice di commercio, chiunque fosse inscritto sui ruoli della imposta sui profitti di guerra.

 

 

Sorse perciò in Italia la singolare figura, prima sconosciuta, del fallimento fiscale.

 

 

La Cassazione romana con sentenza del 13 aprile 1921, fondandosi sulla lettera del decreto, giudicò che la norma per cui erano ritenuti commercianti coloro che fossero inscritti sui ruoli della imposta sui profitti di guerra fosse juris et de jure, sicché non ammettesse la prova in contrario. Neppure fu concesso il beneficio che la legge sui fallimenti ordinari dà ai piccoli fallimenti inferiore a 5.000 lire, ma il tribunale, in ogni caso, dovette pronunziare la sentenza di fallimento ed il contribuente fallito poté essere imputato di bancarotta semplice, mentre per i fallimenti ordinari occorre badare allo stato di insolvenza del commerciante. Il fallimento fiscale è determinato dalla pura circostanza del mancato pagamento dell’imposta. Il fallimento fiscale poté essere chiesto non soltanto contro coloro che fossero inscritti nei ruoli dei contribuenti, ma anche contro coloro che per legge fossero tenuti a rispondere della imposta insieme coi contribuenti inscritti e quindi, come fu detto sopra, contro i cedenti di aziende commerciali e gli amministratori di società anonime.

 

 

Scarso conforto diede ai contribuenti la facoltà di potere, dopo soddisfatto il debito tributario, adire la autorità giudiziaria, per ottenere il risarcimento dei danni subiti dall’esattore che arbitrariamente ebbe a dichiarare il fallimento.

 

 

Una sentenza del tribunale di Roma, 27 luglio-29 agosto 1918, statuì invero che, per ottenere il risarcimento dei danni contro l’esattore, il contribuente dovesse dimostrare oltre il danno anche la violazione di un suo diritto commesso con dolo e colpa dell’esattore.

 

 

A ritenere l’esattore caduto in colpa che abbia a renderlo responsabile dei danni, non fu reputata sufficiente una semplice e materiale violazione della legge per errore scusabile di interpretazione e di apprezzamento; occorreva che la violazione si ricollegasse a mancanza di prudenza, di diligenza e di perizia nell’esercizio delle funzioni esattoriali, tale da indurre l’esattore ad un comportamento leggero, precipitoso e negligente, col quale si fosse arbitrariamente leso il patrimonio del contribuente.

 

 

Perché l’esattore potesse chiedere al tribunale la dichiarazione di fallimento del contribuente moroso al pagamento della imposta e sovraimposta sui profitti di guerra, non occorreva altra condizione ed altra circostanza che lo stato di morosità del medesimo, il quale si verificava per il solo mancato pagamento entro otto giorni dalla scadenza di ciascuna rata, ancorché non fosse stato modificato l’avviso di mora. Né occorreva che fossero escussi in precedenza tutti i beni del contribuente moroso e che fossero fatte preventive indagini sulle di lui condizioni economiche e personali; né che venisse provato dall’esattore di avere egli agito fraudolentemente. Onde, né la mancata notificazione dell’avviso di mora nei modi e termini prefissi, né la mancanza delle formalità e prove suaccennate, potevano essere considerate quali causa di arbitraria richiesta del fallimento e conseguentemente dare diritto ad azione di risarcimento di danni.

 

 

Caduto in mora il contribuente, l’esattore ebbe diritto di avvalersi contemporaneamente di più e diversi mezzi esecutivi, salvo a suo tempo il conteggio e conguaglio della somma percetta.

 

 

Se, dopo che era stata chiesta la dichiarazione di fallimento, il contribuente pagava l’imposta, dell’avvenuto pagamento doveva bensì darsi avviso senza ritardo, ma compatibilmente con la mole del lavoro che incombeva sulla esattoria, cosicché per una esattoria importante come quella di Roma, un ritardo di 8 giorni non fu ritenuto eccessivo e quindi colposo.

 

 

L’arma del fallimento fiscale non fu usata a puro scopo di minaccia. Dall’1 ottobre 1917 al 31 dicembre 1922 ben 837 fallimenti fiscali, furono pronunciati dai tribunali; di cui 119 dal Tribunale di Napoli, 43 da quello di Milano, 42 da quello di Roma, 36 da Palermo e 26 ciascuno da quelli di Genova e Livorno.

 

 

124. – Gli sforzi fatti per assicurare il pagamento con rapidissime inscrizioni a ruolo, esecuzioni immediate e dichiarazioni di fallimento contro i contribuenti morosi non poterono però, alla lunga, eliminare il problema, che andava facendosi via via più grave, della possibilità dei contribuenti di pagare l’imposta.

 

 

Le leggi di confisca partivano, nell’immaginazione del pubblico che le invocava ad alte grida, dal presupposto sbagliato che i contribuenti possedessero un fondo liquido di danaro, il quale poteva senz’altro essere versato nelle casse dello Stato. L’opinione comune suffragata dalla visione del lusso sfoggiato da alcuni degli improvvisi arricchiti di guerra, si compiaceva nel descrivere i mucchi di oro o di biglietti che erano stati lucrati da fornitori ed intermediari e si invocavano norme draconiane per costringere costoro a restituire ciò che si riteneva mal tolto. Purtroppo gli intermediari ed i fornitori, che più sfoggiavano ricchezze nuove, non di rado erano inafferrabili alla finanza, impotente contro coloro che non avendo patrimonio visibile resistevano tetragoni ai sequestri, alle vendite forzose ed alle dichiarazioni di fallimento, sicuri che l’amministrazione non sarebbe mai stata capace a scoprire il luogo e le cose in cui essi avevano investito i loro guadagni.

 

 

Forzatamente l’azione della finanza dovette rivolgersi contro i contribuenti i quali esercitavano industrie e commerci, possedevano fondaci, scorte di merci, opifici industriali e macchinari; ma per costoro subito si presentò il problema assillante del modo con cui convertire i loro beni materiali in denaro contante allo scopo di pagare i profitti confiscati. Per lo più invero i profitti erano saldi contabili di bilancio, cifre non rispondenti al possesso effettivo di somme liquide ma derivanti da differenze tra attività e passività patrimoniali. I profitti appena ottenuti erano stati quasi sempre dagli industriali, per obbedire altresì all’incitamento pressante dell’amministrazione militare dello Stato, investiti in stabilimenti, in merci, in edifici.

 

 

Giunti ormai alla fine della guerra, delineatasi la crisi della trasformazione degli impianti bellici in impianti ad uso industriale di pace come potevasi dagli industriali soddisfare con rapidità all’obbligo del pagamento dell’imposte sui profitti di guerra?

 

 

125. – Quando si trattò di tradurre in articoli di regolamento la legge di avocazione, il governo propose che in via eccezionale l’imposta dovuta dal contribuente invece di essere ripartita in sei rate ossia in un anno, potesse essere pagata in dodici rate ossia in due anni. Tale agevolazione facoltativa per la finanza, era subordinata in ogni modo alla prestazione da parte del contribuente di valida garanzia. Solo per i contribuenti, ai quali erano state accordate esenzioni speciali, in considerazione del reimpiego dei profitti di guerra conseguiti, la rateazione poteva essere estesa fino alla durata massima di un quinquennio decorrente dall’1 gennaio 1921 e la durata della rateazione doveva essere stabilita con riguardo alla entità dei profitti conseguiti, alla qualità dell’investimento ed alla sua produttività.

 

 

Vivamente protestarono i contribuenti contro la brevità delle rateazioni, facendo rilevare, che, a partire dal dicembre 1920, avevano cominciato a giungere a scadenza rate gravosissime di imposte e sovrimposte sui redditi correnti e su quelli trascorsi.

 

 

Un memoriale compilato dagli industriali in quel torno di tempo così diceva: «Le nostre industrie attraversano oggi una crisi così difficile e tormentosa che l’uguale non si ricorda in tutta la storia di questi sessant’anni di vita del Regno d’Italia. Mancano le materie prime e le difficoltà di rifornirsene si fanno ogni giorno più aspre sia per il vertiginoso rialzo dei cambi sia per la sfiducia che l’estero ci dimostra in causa delle nostre interne condizioni politiche ed economiche. Continuano le agitazioni operaie e gli scioperi; né sono cessate le minacce di nuove violente occupazioni degli opifici. La incoercibile indisciplina delle masse operaie disorganizza il lavoro. In contrasto colla progrediente diminuzione del rendimento orario del lavoro, spesseggiano le pretese di nuovi esorbitanti aumenti di paga. L’incertezza generale determinata da questa situazione scoraggia le industrie, ne deprime le energie, isterilisce ogni spirito di iniziativa. In conseguenza la produzione rallenta il suo ritmo, diminuisce e tende ad esaurirsi ogni giorno più. Dalle industrie lo Stato attinge il massimo contingente delle sue entrate. È quindi supremo interesse della finanza l’aiutare le industrie e trarsi da questo doloroso passo per metterle in condizioni di sostenere l’immane peso delle imposte che ora le opprime».

 

 

«Con il reale decreto del 7 corrente mese, n. 1541, la facoltà, già accordata al governo dal precedente regio decreto del 22 aprile 1920, di ripartire in dodici rate bimestrali il pagamento dell’imposta sugli aumenti di patrimonio, viene estesa anche all’imposta sui profitti di guerra. Ma il provvedimento non è sufficiente a risolvere l’angoscioso problema. Nel breve termine delle dodici rate moltissime ditte non potranno certamente assolvere tutto lo schiacciante debito delle imposte loro richiesto. D’altra parte l’obbligo di prestare valida garanzia costituisce un impedimento gravissimo, pressoché insuperabile alla consecuzione della proroga. Le banche non concedono crediti, né fanno garanzie per il pagamento di tributi e se in qualche raro caso a ciò consentono, gli è a condizioni onerosissime, e le spese di registro e di bollo che richiede la stipulazione dell’atto accrescono ancora di più il gravame dell’imposta. Questa impossibilità di soddisfare il loro debito verso l’erario nell’angusto limite di tempo stabilito dal recente decreto, si verificherà specialmente per le aziende e sono in grande numero che hanno investiti i loro profitti di guerra in nuovi impianti, in ampliamento o trasformazione di impianti già esistenti per eseguire le forniture di guerra. Esse si troveranno nella necessità di ipotecare o alienare i loro impianti. Ma i crediti fondiari non fanno mutui su stabilimenti industriali. E nello stato di scoramento e di panico che oggi affligge industriali e capitalisti, chi saranno i prestatori di denaro o i compratori di quelli impianti? E, ancora, a quali disastrose condizioni? Il danno sarebbe non meno grave per l’economia generale del paese che per gli stessi alienanti; perché le industrie, ad essere ben condotte, vogliono capacità speciali; e le capacità industriali non si improvvisano.

 

 

Quale, dunque, il rimedio? L’avocazione allo Stato dei profitti di guerra, la quale come già si è avvertito, surroga ed assorbe l’imposta sugli aumenti di patrimonio, differisce dall’imposta straordinaria sul patrimonio sostanzialmente in ciò solo; che quella si risolve nella confisca totale del patrimonio di guerra, questa nella confisca parziale del patrimonio posseduto dal contribuente all’1 gennaio 1920. Il pagamento dell’imposta sul patrimonio deve essere effettuato in un ventennio, oppure in un decennio quando il patrimonio risulti costituito, per almeno tre quinti del suo ammontare netto, da beni mobili (art. 30, capoverso 3 del regio decreto-legge 22 aprile 1920, n. 494). Ora sarebbe giusto che anche per il versamento dei profitti di guerra avocati allo Stato si concedesse la stessa rateazione che è ammessa per l’imposta sul patrimonio; anzi a rigore di logica trattandosi di una imposta molto più gravosa le facilitazioni per il pagamento dovrebbero essere maggiori. Ma volendosi soprattutto tener conto delle stringenti esigenze dell’erario, le industrie si potrebbero contentare della dilazione di dieci anni od anche, se pure con grave loro sacrificio, di un termine in ogni caso non inferiore a cinque anni».

 

 

126. – Altri avrebbe voluto che il contribuente, il quale si dichiarasse incapace a pagare entro i due o i cinque anni voluti dalla finanza l’imposta, avesse diritto di consegnare allo Stato un titolo di partecipazione alla proprietà ed agli utili della sua intrapresa. Poniamo, ad esempio, che una società anonima fornita di un capitale complessivo di 10.000.000 di lire esistente secondo l’ultimo bilancio, debba pagare allo Stato un’imposta complessiva di 2.000.000 di lire. I 2.000.000 esistono bensì nelle attività patrimoniali della società, ma essendo completamente investiti in edifici o macchinari, la società non ha modo di pagare in denaro la somma di cui resta debitrice verso la finanza. Perché, fu osservato, non dare facoltà alla società contribuente di creare una nuova serie di azioni per l’ammontare di 2.000.000 di lire, consegnando le nuove azioni allo Stato, il quale diventerebbe così comproprietario ed azionista della società per l’ammontare intero del suo credito di imposta?

 

 

La proposta pareva consentire una via di uscita dal dilemma: o la finanza richiede il pagamento immediato o quasi immediato entro i due anni del debito d’imposta e molti industriali saranno costretti al fallimento, nel qual caso la finanza malgrado il suo privilegio potrà trovarsi ridotta a riscuotere una somma di gran lunga minore di quella accertata e persino potrà essere indotta, per evitare una liquidazione disastrosa, a concorrere alla pubblica asta ed ottenere l’assegnazione dello stabilimento dell’industriale fallito; con scarso suo beneficio poiché tutti questi scampoli di stabilimenti sparsi attraverso l’Italia sarebbero gravosissimi per l’Erario, darebbero ad esso ben poco frutto e fornirebbero soltanto agio ai migliori funzionari dell’amministrazione di sottrarsi ai loro gravosi sebbene utili compiti, per darsi a quello più agevole di amministrare, come curatori, aziende dissestate ed avocate in natura allo Stato: ovvero la finanza consente a rateare il pagamento dell’imposta sull’aumento di patrimonio in un lungo periodo di anni, da dieci a venti, come quello che è richiesto dagli industriali; ed allora l’imposta si trasforma da un’imposta una volta tanto o meglio da una vera e propria confisca del patrimonio in un’imposta sul reddito futuro conseguito dalle aziende così colpite.

 

 

Poiché nessuna di queste due alternative è accettabile per la finanza, la consegna da parte dei contribuenti di una nuova serie di titoli azionari può essere una soluzione nel tempo stesso elegante ed efficace.

 

 

Le società contribuenti avrebbero invero dovuto avere il diritto di riscattare le azioni consegnate allo Stato a titolo di pagamento dell’imposta; e sarebbe stato agevole prevedere che le società avrebbero fatto ogni sforzo per togliersi di dosso l’ingerenza dello Stato azionista e quindi si sarebbe creato un interesse diretto al pagamento il più rapido possibile dell’imposta dovuta a titolo di avocazione. Laddove oggi i contribuenti si affannano a dimostrare l’impossibilità per essi di pagare subito e la necessità della rateazione; col sistema dello stato azionista avrebbero cercato in ogni modo di accelerare il riscatto delle azioni consegnate allo Stato, ossia di pagare in contanti l’imposta.

 

 

Ma la soluzione posta in questo modo sotto una luce simpatica, presentava non piccoli inconvenienti; poiché allo stato azionista avrebbe dovuta essere attribuita la nomina di consiglieri di amministrazione o di sindaci dotati di speciali facoltà, allo scopo di garentire l’interesse della finanza. La nomina di consiglieri di amministrazione da parte dello Stato era da escludersi, in quanto che si sarebbe quasi reso impossibile il normale funzionamento delle società aventi come azionista lo stato. I consiglieri di amministrazione statali avrebbero quasi sempre ritenuto di dovere intervenire alle adunanze del consiglio di amministrazione non con voto definitivamente deliberativo ma ad referendum; funzionari di Stato avrebbero voluto mettere in salvo la loro responsabilità riferendo ai loro capi servizio e questi in ultima analisi ai ministri; ed i ministri o meglio i ministri delle finanze e del tesoro, si sarebbero veduti sovraccarichi di quesiti relativi ad ogni più piccola faccenda delle migliaia di società le quali avessero scelto di pagare l’imposta in questa maniera. Tutto ciò avrebbe significato la paralisi dell’industria ed un accrescersi imbarazzante di lavoro per la pubblica amministrazione.

 

 

Nemmeno il partito di dare allo Stato soltanto il diritto di intervento ai consigli di amministrazione per mezzo di sindaci o commissari speciali avrebbe risoluto il problema, poiché costoro, pur non avendo voto deliberativo positivo, avrebbero dovuto avere il diritto di sospensiva sulle deliberazioni dei consigli di amministrazione che a loro sembrassero dannose per la finanza; diritto del quale non di rado avrebbero creduto di dover fare uso a limitazione della loro responsabilità, con conseguenze in tutto simili a quelle che sono già state descritte.

 

 

Aggiungasi ancora che l’amministrazione finanziaria avrebbe fatalmente scelto una parte di questi commissari, o forse tutti tra i propri funzionari e così i migliori tra gli agenti delle imposte sarebbero stati assorbiti da un lavoro forse meglio remunerato di quello dello Stato, ma poco produttivo per la pubblica finanza e, per conseguire un miserevole vantaggio temporaneo, si sarebbero trascurati gli interessi permanenti della finanza, diminuendo il numero già scarso di funzionari abili e intelligenti, capaci di procedere alle operazioni delicate dell’accertamento del reddito dei contribuenti.

 

 

127. – Frutto delle discussioni fu che il regolamento 17 marzo 1921 tenne fermo il principio che la rateazione normale dovesse rimanere fissa alle dodici rate bimestrali. Una rateazione maggiore fu concessa solo a quei contribuenti i quali avevano goduto fino allora di speciali esenzioni, e per i quali la rateazione poté essere portata sino al massimo di un quinquennio a decorrere dall’iscrizione a ruolo dell’imposta stessa. Nei casi di rateazione superiore ad un anno la finanza ebbe facoltà di chiedere valida garanzia ed ebbe obbligo di chiederla quando la rateazione fosse superiore ai due anni.

 

 

Come già per altri punti la rigidezza scritta nel regolamento non fu potuta mantenere. La mutazione intervenuta nell’ambiente politico e la depressione economica esercitarono una profonda influenza anche sotto il rispetto della celerità dei pagamenti. La circolare 30 giugno 1921, n. 9454, il cui contenuto innovativo vero e proprio è evidente, contiene raccomandazioni e prescrizioni di grande larghezza a proposito delle norme di accertamento e di riscossione. Senza violare apertamente la lettera della legge, la si circondò di tante cautele che il suo spirito di pronta e brutale confisca ne fu grandemente attenuato.

 

 

In sostanza la rateazione sino a cinque anni divenne la regola e mentre prima era concessa soltanto per il secondo tributo detto di avocazione degli aumenti di patrimonio poté essere accordato anche per il primo sui profitti di guerra. Le richieste di garanzia divennero un’eccezione straordinaria e facoltativa per le intendenze; il periodo di pagamento poté andare di fatto al di là dei cinque anni, in quanto alla finanza fu raccomandato di protrarre l’inizio delle iscrizioni al momento più favorevole per l’economia del contribuente.

 

 

128. – Una novità singolarissima del tempo di guerra fu la soppressione delle garanzie d’ordine giudiziario concesse al contribuente. All’amministrazione finanziaria non parve vero di poter cogliere l’occasione per attuare l’antico ideale di sottrarsi alla giurisdizione dei tribunali ordinari.

 

 

In tutte le imposte straordinarie, e non soltanto in questa sui profitti di guerra i decreti istitutivi contenevano clausole per cui ai contribuenti veniva tolto il diritto di ricorrere ai tribunali ordinari, salvo unicamente il diritto di ricorso alle sezioni unite della Cassazione di Roma, per incompetenza ed eccesso di potere. Tutte le questioni non solo di fatto ma anche di diritto, non solo cioè quelle di estimazione dei patrimoni, ma anche quelle relative alla valutazione o falsa applicazione della legge furono riserbate espressamente alla competenza delle commissioni amministrative delle imposte dirette. Anzi, nel caso specifico della imposta sui profitti di guerra, a rendere più sollecita ed uniforme la risoluzione delle controversie fu abolito uno dei gradi della giurisdizione amministrativa stabilendosi che i ricorsi dei contribuenti dovessero senz’altro essere recati dinnanzi alle commissioni provinciali e di qui, anche per le questioni di estimazione, alla commissione centrale.

 

 

Giova riconoscere che così operando l’amministrazione finanziaria aveva usato prudenza in confronto alle proposte ed alle tendenze che nella opinione pubblica si erano andate manifestando per attuare metodi di giustizia sommaria contro i profittatori di guerra. Invece di istituire tribunali rivoluzionari a tipo militare incaricati di estorcere dagli indiziati di profitti di guerra confessioni e pagamenti immediati, l’amministrazione osservò metodi sufficientemente tutelatori dei diritti dei contribuenti. Si offendeva certamente il principio che i cittadini possono essere giudicati soltanto dai magistrati ordinari; ma si era evitata la ghigliottina richiesta dall’odio pubblico contro i profittatori di guerra.

 

 

Aveva bensì la ricordata commissione parlamentare proposto di stabilire il diritto dei contribuenti di ricorrere alla Corte di Cassazione di Roma, non solo per incompetenza ed eccesso di potere, ma anche per violazione e falsa applicazione di legge.

 

 

Infatti il dilemma è chiaro: o la legge fu falsamente applicata, ed allora è ingiusto che il contribuente non abbia diritto di far riconoscere dalla suprema magistratura il caso di violazione e falsa applicazione di legge; o invece la legge fu correttamente applicata, e nessun danno la finanza può ottenere dall’esperimento del diritto di ricorso. Non vale l’obbiezione del ritardo della riscossione dell’imposta in quanto che è ben noto come il ricorso della magistratura ordinaria possa esperimentarsi soltanto quando tutto l’importo dell’imposta in contestazione sia stato versato dal contribuente al fisco. Il principio del solve et repete garantisce ampiamente la finanza. Specialmente in tema di avocazione, sarebbe stato particolarmente necessario concedere al contribuente il diritto di far riconoscere una eventuale violazione e falsa applicazione di legge dalla Corte di Cassazione in quanto entrava in giuoco non il pagamento di una somma maggiore o minore di imposta, ma la confisca totale del suo guadagno di guerra.

 

 

Ma la moderata proposta non fu accolta dal governo, rimanendo intatta quindi la piena competenza, anche per le questioni di diritto, alle commissioni amministrative.

 

 

Si affermò perciò nei contribuenti la sensazione in quel tempo assai diffusa in Italia, che non fosse possibile trovare difesa contro la finanza nella questione di indole tributaria. Il contribuente italiano è specialmente inquieto per una da lui temuta disparità di trattamento dinnanzi alle commissioni amministrative, per cui, se il contribuente ha diritto di essere personalmente sentito, le sue osservazioni ed i suoi rilievi alle proposte della finanza non sono oggetto di dibattito aperto con il funzionario proponente, ma, dopo che egli si è ritirato, il funzionario rimane presente nell’aula dove le commissioni discutono e decidono. Sicché rimane il sospetto, il quale vale talvolta più della realtà, che il funzionario possa aggiungere nuove informazioni, forse anche insussistenti, senza che più al contribuente sia dato modo di ribattere. Il qual principio fu nuovamente affermato a proposito della imposta sui profitti di guerra dalle sezioni unite della Corte di Cassazione di Roma, con sentenza 14 marzo 1918, in cui conclusero che le commissioni, quando abbiano sentito personalmente il contribuente, che ne abbia fatto richiesta, non hanno obbligo di sentirlo nuovamente, dopo la discussione intorno alle informazioni date dall’agente dell’imposte e non rese in alcun modo note al contribuente.

 

 

129. – Su un altro punto i diritti dei contribuenti subirono una profonda menomazione durante il periodo della guerra: la prescrizione. La regola usata nel nostro paese era quella dei tre anni. La finanza non poteva cioè assoggettare a imposta se non i redditi prodotti nell’anno in corso al momento dell’accertamento e nei precedenti due anni.

 

 

A poco a poco la finanza, pressata dal bisogno di respiro per gli accertamenti incalzanti, fu costretta a chiedere dilazioni successive alla sua facoltà di assoggettare ad imposta nuovi redditi o di rivedere i redditi anche se fossero definitivamente accertati. Si venne con queste successive proroghe alla proposta del governo per il regolamento per l’applicazione della legge di avocazione, secondo cui l’azione della finanza contro i contribuenti per tutti i periodi di guerra, a partire cioè dall’1 agosto 1914 sino al 30 giugno 1920, si doveva prescrivere entro il 31 dicembre del secondo anno successivo a quello nel quale si fosse verificata la definizione degli accertamenti stessi. La finanza dopo avere entro il 31 dicembre 1923 o entro il 31 dicembre 1924 provveduto ai primi accertamenti, avrebbe avuto ancora due anni di tempo dopo quel periodo intermedio che potrà essere ritenuto necessario, per la definizione degli accertamenti fatti da parte sia della finanza sia della commissione provinciale o centrale. In questa maniera poteva darsi che si andasse al 31 dicembre 1925 o al 31 dicembre 1926 come minimo, e più in là ancora e forse notevolmente se la definizione degli accertamenti avesse a trascinarsi ancora più a lungo. Per i profitti di guerra i quali si fossero prodotti entro il 30 giugno 1920, ma venissero a maturare dopo tale data, i termini si intendevano prorogati per un numero di anni pari a quello percorso fra il 1921 e l’anno in cui i profitti stessi si realizzassero. In tal modo sarebbe stato sempre possibile alla finanza anche in un’epoca futura assai lontana, per esempio nel 1930 e più in là, cercare di provare che un dato profitto di guerra solo allora maturato, era stato originato da cause produttive anteriori al 30 giugno 1920, ed avrebbe ancora avuto la finanza un termine lungo di tempo per provvedere ai nuovi accertamenti.

 

 

Il desiderio della finanza di prolungare oltre il normale i termini di prescrizione era in parte giustificato. Trattavasi di materia nuova, di terreno quasi vergine da scoprire attraverso alla resistenza silenziosa od attiva da parte dei contribuenti: non era possibile che l’amministrazione d’un tratto affinasse i suoi strumenti di accertamento così da essere in grado di scoprire i redditi accresciuti o nuovi che andavano moltiplicandosi in virtù delle mutate condizioni economiche del paese.

 

 

D’altro canto il prolungarsi continuo dei termini di prescrizione è contrario ad ogni sano principio della pubblica finanza. È canone fondamentale della finanza, frutto di un’esperienza secolare in materia di imposte, esposto, prima che dagli scrittori, dai finanzieri pratici, quello della certezza dell’imposta.

 

 

Non è conveniente né dal punto di vista dell’interesse collettivo, né da quello della finanza che sul capo dei contribuenti penda per lungo periodo di tempo la spada di Damocle dell’accertamento di imposte per cifra incerta, rispetto alla quale non è possibile di fare alcun calcolo. Il contribuente durante tale periodo di incertezza non sa più quale sia il patrimonio suo proprio e quello che gli dovrà esser tolto dalla finanza. Anche nella ipotesi del contribuente più corretto, disparità di opinioni ragionevoli possono manifestarsi tra lui e la finanza, disparità di opinioni che possono condurre a conseguenze fiscali rilevantissime. È opportuno ed anche necessario che tale periodo d’incertezza finisca al più presto possibile, tanto più necessario in un momento di assestamento dell’economia privata e dell’economia nazionale, nel quale nulla importava tanto come di uscire dal trambusto economico sociale di guerra e riprendere il lavoro di ricostruzione da cui dipendeva la salvezza del paese.

 

 

Poca fortuna ebbero le proteste dei contribuenti presso il potere esecutivo, il quale nel suo regolamento riprodusse invariate le proposte originarie cosicché può dirsi che gli accertamenti d’ufficio dei profitti di guerra seguitarono ad incombere sulla economia nazionale fino al 31 dicembre 1924.

 

 

La finanza ebbe inoltre due anni di tempo per accertare o rettificare gli aumenti di patrimonio avocabili dopoché i profitti di guerra furono definitivamente accertati e gli accertamenti definiti di profitti poterono essere rettificati entro il 31 dicembre del secondo anno successivo a quello in cui la definizione avvenne. Quanto poi ai profitti che, pur avendo la loro causa produttrice anteriore al 30 giugno 1920, si siano realizzati dopo tale data, i termini per l’accertamento furono prorogati per un numero di anni pari a quello intercorso tra il 1921 e l’anno in cui i profitti stessi si realizzarono.

 

 

Fortunatamente per i contribuenti, i funzionari delle imposte, affaccendati nell’applicazione dell’imposte venute poi, non pare si siano curato, dopo il 1924, di rimestare una materia finanziaria la quale pare oramai oggetto più di indagini storiche che di accertamenti fiscalmente produttivi.

 

 

VIII. A che si ridusse la confisca

 

130. Il provento delle tre imposte sui profitti di guerra. Calcolo di riduzione di esso a lire oro ed ipotesi sul suo peso effettivo.

 

 

130. – È problema disputabile quello di indagare se l’imposta sui sopraprofitti abbia dato tutti quei frutti che avrebbero dovuto essere la conseguenza del proposito di confiscare l’interezza dei guadagni ottenuti in conseguenza della guerra.

 

 

Il gettito delle tre imposte fu dal loro primo inizio alla chiusura dell’esercizio finanziario 1923-1924 il seguente:

 

 

Anni

Imposta sui profitti dipendenti dalla guerra

Imposta sugli aumenti di patrimonio

Avocazione

T0TALE

1916-17

108.227.026

108.227.026

1917-18

451.634.548

451.634.548

1918-19

805.831.142

805.831.142

1919-20

982.382.152

64.624.466

1.047.006.618

1920-21

1.459.050.930

555.182.821

2.014.233.751

1921-22

1.245.950.867

489.677.883

1.735.628.750

1922-23

778.496.480

189.242.233

967.738.713

1923-24

518.923.659

148.730.200

667.653.859

 

 

Sarebbe erroneo fare le somme dei prodotti annui dei cosi ottenuti, per conoscere l’ammontare complessivo del prelievo tributario sui profitti di guerra dall’1 luglio 1916 al 30 giugno 1924. I contribuenti versarono invero somme espresse in lire carta aventi un valore oro ed una potenza d’acquisto variabile di anno in anno, sicché le cifre sopra esposte non sono tra di loro affatto comparabili.

 

 

Allo scopo di renderne la comparabilità meno imperfetta, si applichino ai prodotti totali di ogni anno i coefficienti di riduzione qui sotto indicati:

 

 

Anni

Prodotto totale del prelievo tributario sui profitti di guerra in lire-carta

(in milioni di lire)

Corso medio della lira carta in centesimi di lira-oro ³

Prodotto totale del prelievo tributario sui profitti di guerra in lire-oro

(in milioni di lire)

1916-17

108.2

75

81.1

1917-18

451.6

60

271.0

1918-19

805.8

73

588.2

1919-20

1.047.0

34

356.0

1920-21

2.014.2

22

443.1

1921-22

1.735.6

24

416.5

1922-23

967.7

24

232.2

1923-24

667.6

23

153.5

 

2.541.6

 

 

La somma totale di 2.541,6 milioni dovrebbe essere ulteriormente ridotta per tener calcolo del coefficiente progressivo di svalutazione proprio dell’oro verificatosi durante e dopo la guerra. Se il gettito di circa due miliardi e mezzo sia approssimato e con quale scarto al gettito teorico, che si sarebbe ottenuto se davvero la totalità dei profitti di guerra fosse stata avocata alla finanza, come era proposito delle leggi di imposta e di avocazione, è impossibile sapere con precisione, poiché la sola fonte statistica di accertamento dei profitti di guerra è per l’appunto questa sottoposta ora ad analisi. Giuridicamente, la cifra dei due miliardi e mezzo di lire-oro corrisponde alla totalità dei profitti di guerra guadagnati in Italia, salvo quelle ulteriori, non rilevantissime aggiunte che si potranno fare per incassi fatti dopo il 30 giugno 1924. Non esistono, dinnanzi alla legge fiscale, altri utili di guerra all’infuori di questi. È significante il fatto che in otto anni di assidua energica opera di indagine fiscale, attraverso leggi di imposta sempre più dure, inasprite sino alla confisca totale si sia giunti a dare allo Stato un gettito appena uguale all’entrata normale totale del tesoro dello Stato nell’ultimo anno di pace (cfr. par. 2).

 

 

La tassazione dei profitti di guerra rispondeva troppo bene ad una esigenza sentimentale del tempo in cui le vite e le ricchezze erano sacrificate per la salvezza del paese, perché essa non debba essere giudicata storicamente necessaria.

 

 

Al pari di altri tributi imposti dalla passione patriottica e politica, il rendimento pare tuttavia esiguo.

 

 

Se fosse esistito e se sin dal periodo primo di guerra si fosse potuto attuare un meccanismo tributario, atto a raddoppiare il carico effettivo dei contribuenti, non si sarebbe andato incontro a svalutazioni monetarie, non si sarebbero ingigantiti figurativi profitti di guerra, né sarebbe stato necessario creare ordigni illusori di tassazione straordinaria. Osservazione questa, che ha un puro valore ipotetico e non può assurgere a decisiva critica storica.

 

 



[1] Per la storia dell’imposta sugli aumenti di patrimonio anteriormente al R. decreto 24 novembre 1919 vedi il capitolo quinto e specialmente i par. 131, 135, 146 e 147.

[2] In un momento successivo a quello considerato nella presente narrazione, il problema fu eliminato anche per i redditi di pace in guisa permanente in virtù del regio decreto-legge 15 ottobre 1925, n. 1802, il quale esentò dall’imposta di ricchezza mobile il sopraprezzo realizzato da società commerciali nel collocamento di nuove azioni sociali a partire dal giorno successivo a quello della pubblicazione, avvenuta il 27 ottobre, nella Gazzetta Ufficiale.

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