Obbligatorietà o facoltà di presentazione dei diplomi scolastici nei concorsi statali
Tipologia: Paragrafo/Articolo – Data pubblicazione: 07/01/1948
Obbligatorietà o facoltà di presentazione dei diplomi scolastici nei concorsi statali
Lo scrittoio del Presidente (1948-1955), Einaudi, Torino, 1956, pp. 439-444
La maniera più generale di privilegio professionale, cagione principale a sua volta della disoccupazione detta intellettuale, è l’obbligo fatto ai concorrenti agli impieghi statali di essere provveduti di determinati diplomi di laurea o licenza a seconda del grado più o meno elevato dell’impiego messo a concorso. Essendo il presidente persuaso del vizio del sistema, provvide affinché, nel decreto suo del 20 marzo 1954 concernente lo stato giuridico e il trattamento economico degli impiegati del Segretariato generale della presidenza della Repubblica, i requisiti per l’ammissione all’impiego fossero per i predetti impiegati regolati nei modi indicati agli articoli seguenti:
Articolo 2. Per l’ammissione all’impiego occorre il possesso dei seguenti requisiti:
1) Cittadinanza italiana e godimento dei diritti civili e politici. Sono equiparati ai cittadini italiani gli italiani appartenenti ai territori non soggetti alla sovranità dello stato e coloro per i quali tale equiparazione sia, in occasione di singoli concorsi, riconosciuta con decreto del presidente della Repubblica.
2) Età, alla data del bando del concorso, non inferiore agli anni diciotto e non superiore agli anni trenta, salve le eccezioni previste per l’ammissione ad impieghi nelle amministrazioni dello stato. Si prescinde dal limite massimo di età per i canditati che, alla data della domanda di ammissione, siano impiegati civili di ruolo del segretariato generale o delle amministrazioni dello stato.
3) Condotta incensurata.
4) Sana costituzione e assenza di difetti fisici che possano influire sul rendimento del servizio.
Articolo 4. L’assunzione del personale è effettuata, nel grado iniziale di ciascun ruolo, mediante concorso pubblico per titoli e per esame.
All’assunzione nei ruoli del servizio tecnico agraria e tecnico edile può altresì provvedersi mediante concorsi per titoli.
Non sono ammessi al concorso coloro che per due volte non abbiano conseguita l’idoneità in concorsi precedenti per lo stesso impiego.
Articolo 7. Ciascun candidato, insieme con la domanda di ammissione al concorso e con i documenti prescritti dal bando, deve esibire una relazione illustrativa della sua precedente attività, dei titoli di studio conseguiti, anche se all’estero, delle lingue straniere conosciute e del grado di conoscenza delle medesime, nonché di ogni altro elemento che valga a dimostrare la propria capacità all’impiego.
I diplomi di laurea devono essere corredati da un certificato dal quale risultino i voti ottenuti per il conseguimento del diploma, quelli dei singoli esami superati durante il corso degli studi, le date nelle quali sono stati sostenuti ed eventualmente ripetuti gli esami di diploma e quelli singoli. Se il diploma può essere ottenuto solo dopo presentazione di una dissertazione, il candidato che si valga della facoltà di presentare il relativo titolo di studio, deve esibire copia di tale dissertazione, certificata dall’autorità competente, conforme a quella depositata presso l’università o istituto.
Nella valutazione della capacità all’impiego si può tener conto, in particolare:
per il gruppo A:
- Servizio amministrativo: del diploma di laurea in giurisprudenza, in scienze politiche, in lettere e filosofia, in ingegneria;
- Servizio tecnico agrario: del diploma di laurea in scienze agrarie;
per il gruppo B:
- Servizio amministrativo: del diploma di ragioniere o di perito commerciale;
- Servizio tecnico edile: del diploma di geometra;
per il gruppo C:
- Servizio amministrativo: della licenza di scuola media;
- Servizio tecnico edile: del diploma di tecnico rilasciato da scuola tecnica a indirizzo industriale (specialità edile), o della licenza da scuola di avviamento professionale a tipo industriale;
- Servizio tecnico agrario: del diploma di tecnico rilasciato da scuola tecnica a indirizzo agrario o della licenza da scuola di avviamento professionale a indirizzo agrario.
Non è considerato elemento di merito il possesso di un titolo di studio superiore a quelli indicati nel comma precedente per ciascun gruppo e servizio.
Alla relazione prevista dal primo comma il candidato deve allegare una dichiarazione dalla quale risulti se egli è iscritto a università, scuole o istituti per il conseguimento di titoli di studio superiori o diversi da quelli esibiti.
La commissione esaminatrice, sulla base degli elementi indicati nei precedenti comma, forma l’elenco dei candidati ammessi al concorso e l’elenco di quelli ritenuti non idonei all’impiego. Gli elenchi sono approvati con decreto del segretario generale.
Articolo 49. Per ottenere la nomina nei ruoli del personale subalterno è necessario possedere i requisiti prescritti dall’articolo 2 e aver adempiuto all’obbligo dell’istruzione elementare.
Il personale subalterno è assunto in servizio a scelta o mediante concorso per titoli. In ogni caso l’assunzione in servizio può essere subordinata all’esito favorevole di una prova intesa a dimostrare che il candidato sa leggere e scrivere.
Si osserva che
1) tra i requisiti richiesti all’articolo 2 non è elencato alcun titolo di studio;
2) nella relazione illustrativa della sua attività, il candidato deve segnalare altresì i titoli di studio che abbia conseguito; ma, in mancanza di questi, l’obbligo è, ovviamente, quello di illustrare «ogni altro elemento il quale valga a dimostrare la sua capacità all’impiego»;
3) non è necessario i titoli siano conseguiti nello stato, potendo valere anche quelli ottenuti all’estero; decisivo essendo in merito il giudizio della commissione esaminatrice;
4) il titolo di studio, della facoltà di presentare il quale il candidato si valga, non è per se stesso bastevole, dovendo essere corredato della copia della dissertazione scritta per conseguire il titolo medesimo; sicché la commissione esaminatrice possa, con giudizio suo autonomo, dare al titolo quel peso che essa ritenga opportuno;
5) dei diplomi elencati nel medesimo articolo 7, la commissione può tener conto nella valutazione della capacità all’impiego; essendo così chiaro che gli altri elementi addotti dal candidato possano integrare od anche prevalere o sostituirsi, nella valutazione complessiva, rispetto ai diplomi eventualmente presentati;
6) il titolo di studio deve essere valutato in relazione al posto messo a concorso, sicché non debba essere «considerato elemento di merito il possesso di un titolo di studio superiore a quelli indicati nell’articolo 7 per ciascun gruppo e servizio»; e siffatto criterio è rafforzato dall’obbligo del candidato di «allegare una dichiarazione dalla quale risulti se egli è iscritto a università, scuole o istituti per il conseguimento di titoli di studio superiori o diversi da quelli esibiti».
La norma chiarisce, con la sua formulazione, il concetto del valore negativo da attribuire ai titoli formalmente superiori alla natura dell’impiego messo a concorso; sicché si metta possibilmente una remora alla tendenza di giovani forniti di diplomi dottorali o superiori a presentarsi a concorsi per impieghi d’ordine o subalterni, con nocumento del servizio prestato da chi, dal possesso del diploma, appare autorizzato a reputarsi al di sopra dell’ufficio assunto.
Le norme sopra illustrate intendono attribuire ai diplomi di laurea o licenza quel solo valore che essi eventualmente posseggono: di presunzione generica di attitudine a coprire impieghi, attitudine la quale può tuttavia essere altrimenti, e con uguale efficacia, dimostrata.
20 marzo 1954.