Opera Omnia Luigi Einaudi

L’andazzo è agli sganciamenti

Tipologia: Paragrafo/Articolo – Data pubblicazione: 01/01/1956

L’andazzo è agli sganciamenti

Prediche inutili, Torino, Einaudi, 1956, pp. 59-87

 

 

 

a) Stanno sganciandosi gli statali

 

I magistrati si sono sganciati; gli insegnanti di tutti gli ordini, dall’elementare all’universitario intendono sganciarsi; altri li imiteranno. La parola d’ordine nel mondo degli statali è: sganciamento[1]. Gli insegnanti elementari, i quali sono volentieri passati dalla dipendenza dei comuni a quella dello stato, oggi non vogliono essere considerati «statali» come tutti gli altri. Pagati dallo stato, sì; perché lo stato paga puntualmente, dà per lo più l’avvio a migliorare stipendi ed amminicoli, dà garanzie di stato giuridico, di vacanze regolari, di carriera sicura, di pensioni definite; ma «statali» con riserva; statali forniti di autonomia, di autogoverno. Fa d’uopo riconoscere che l’ordinamento gerarchico dei dipendenti dello stato nacque col peccato originario della confusione tra una esigenza logica, che era meramente finanziaria, ed una concezione vana antipatica di quasi militarizzazione di tutti gli impiegati dello stato. Durante il regime fascistico ci abituammo a paragonarci tutti a tenenti, capitani, maggiori, colonnelli, generali brigadieri, divisionari e comandanti di corpo d’armata, o di armata. Il primo presidente della corte di cassazione, unico di grado primo, parve assimilato ai marescialli d’Italia, che erano creati tali per eccezione e solo per fatti di guerra. È ovvio, è umano che la assimilazione desse ai nervi a tutti coloro che, per l’indole del loro ufficio, non potevano tollerare di essere considerati dipendenti di qualcuno posto sopra di loro; come i magistrati, i quali amministrano giustizia in ubbidienza alla sola legge e non agli ordini altrui; od ai professori, il cui dovere è unicamente di insegnare quella che essi e nessun altro, reputano essere la verità.

 

 

L’assimilazione, con le sue sostanziali od apparenti conseguenze, non era però connaturata all’ordinamento detto gerarchico; e può e dovrebbe essere, esplicitamente, eliminata da esso. In verità quell’ordinamento era, e dovrebbe rimanere, una semplice tabella di stipendi. Tutti coloro i quali, per l’indole dei compiti ad essi assegnati, per l’anzianità di nomina o per merito, sono iscritti sotto un dato numero d’ordine (se si vuole si può anche fare a meno di usare parole offensive per l’uno o per l’altro dipendente statale, come grado, categoria e simili), ricevono un dato stipendio. La tabella non ha mai, in sostanza, voluto dichiarare cosa diversa da stipendi, assegni, pensioni e simili; e sarebbe bene fosse esplicitamente dichiarato nella intitolazione della tabella – non nel testo della legge, ché le dichiarazioni di principio scritte nel corpo dei provvedimenti legislativi sono inutili, tutt’al più innocue e spesso dannose – che essa ha valore esclusivamente finanziario.

 

 

La tabella non fa dichiarazioni di dignità comparativa delle diverse carriere statali. Non dice nulla in proposito; e lascia che ognuno faccia del proprio ufficio quel giudizio che a lui pare più confacente. Il colonnello reputa se stesso qualcosa di più del preside di liceo o del professore straordinario di università? E tutti tre ritengono di essere, ognuno di essi, diversi e non paragonabili o di ordine più elevato di altri funzionari statali? La tabella non dà alcuna risposta a quesiti morali o gerarchici, non usa alcun vocabolo di «funzionario» o «dipendente»; e discorrendo solo di stipendi, rispetta le opinioni terminologiche di tutti coloro che a quello stipendio hanno diritto.

 

 

Entro siffatti limiti, la tabella non fu un’invenzione dei fascisti. Se la fu, bisognerebbe essere grati al ministro tesoriere del tempo, l’on. De Stefani, per averne riconosciuto la necessità. È necessaria una tabella cosiffatta, la quale leghi, gli uni agli altri, gli stipendi delle diverse specie di coloro dei quali, per non offenderli coll’usare una denominazione qualsiasi, diremo soltanto che essi riscuotono un «salario» sul bilancio dello stato? Nei paesi anglosassoni tutti gli stipendi da quello del più alto magistrato a quello del commesso di anticamera ricevono un «salario» e nessuno si offende per la terminologia uniforme; né gli operai si adontano se i loro salari, contati ad ora, a giorno od a settimana, sono detti invece wages.

 

 

Se ognuno, il quale riceve salario dal tesoro dello stato, è collocato in un gruppo a sé, i magistrati coi magistrati, gli universitari da soli e così i professori medi e gli ufficiali delle diverse armi ed i finanzieri, ed i doganali, e quei delle prefetture e della polizia e così via dicendo, quale virtù di resistenza resta al gran tesoriere? Era e ritornerà ad essere operante il gioco dei mattoni. Dà l’avvio un gruppo piccolo, il quale ha ottime ragioni sue per ritenersi diverso da tutti gli altri gruppi. Che cosa c’è di più alto della giustizia? dicono i magistrati, e dicono cosa vera. Il reclutamento di novelli giudici, che posseggano le doti di dottrina e di carattere proprie del geloso compito, diventa ognora più difficile?; ed anche qui si dice cosa verissima. Poiché i magistrati sono pochi di numero, basteranno pochi milioni, oggi pochi miliardi, a risolvere il problema. I professori universitari sono ancora meno numerosi dei magistrati: duemila contro cinquemila. Che cosa vi è di più alto dell’insegnamento, che cosa di più nobile della ricerca scientifica pura? Ed anche questa è verità sicura, ed è esatto dire che a soddisfare le esigenze dei pochi bastano ancor meno milioni o miliardi.

 

 

Mosso uno dei mattoni dell’edificio degli stipendi, nasce un vuoto. L’intiero edificio, mutato uno dei legami, minaccia rovina. Gli ufficiali, un tempo detti «agenti», ed oggi «procuratori» alle imposte, non avevano anni fa – ed io non avevo potuto negare la fondatezza del loro ragionamento – affermato che anch’essi erano magistrati? Non disponevano essi degli averi dei cittadini; e non erano le loro decisioni di merito sulla stima dei redditi e dei patrimoni meno soggette, di fatto, ad appello ed a ricorso delle sentenze dei magistrati ordinari? Non attengono forse le decisioni fiscali a materia gelosissima, per non pochi contribuenti altrettanto e talora più gelosa di quelle relative all’onore ed alla libertà? Può quella categoria essere trattata economicamente come fosse da meno delle altre? Qui non si tratta più di pochi miliardetti, ma di decine di grossi miliardi. E che dire dei militari di terra, di mare e dell’aria? Non sono essi colpiti necessariamente da limiti di età più bassi dei civili? Non sono soggetti a disagi di trasferimenti, essi e le loro famiglie, improvvisi, senza possibilità di ottenere respiri neppure di giorni? Non corrono, alcune delle armi, rischi di vita particolari ad occasione di servizi di pubblica sicurezza? Se oggi, in tempo di guerra, i rischi di vita colpiscono anche i civili, un margine di disagi più pronti e generali non rimane a carico degli ufficiali? Così, di mattone in mattone, tutto l’edificio si muove. Ad ogni volta, il gruppo trova difensori nelle file dei parlamentari, che fanno a gara per dimostrare l’interessamento del proprio partito per le giuste rivendicazioni del gruppo. Poiché ogni richiesta ha valore in se stessa e non si può, in termini assoluti, negare l’esigenza dell’elevazione morale e materiale di coloro che sono chiamati a servire lo stato, i difensori dei singoli gruppi hanno ragione della resistenza del gran tesoriere, il quale trova contro di sé coalizzati i rappresentanti nel consiglio dei ministri dei vari gruppi di funzionari.

 

 

La tabella degli stipendi è un argine elevato contro l’impeto degli assalitori, in ordine sparso, del pubblico erario. La tabella dice: non si possono elevare gli stipendi del tal gruppo senza elevare quelli di tutti i gruppi contemplati nel medesimo numero d’ordine; né si possono elevare le paghe degli iscritti nel numero d’ordine decimo, senza rompere l’equilibrio con quelli iscritti dal numero undicesimo in su e dal numero nono in giù. Tutta la tabella si muove, se si muove un numero od un gruppo; non si tratta più di piccoli milioni o miliardi o miliardetti; ma di decine e di centinaia di miliardi. Chi paga?

 

 

Finché si tratta di miliardi singoli, non è impossibile «reperire», – come si dice nella terminologia odierna quasi si trattasse di oggetti perduti, ficcatisi in qualche nascondiglio, – la copertura prevista dall’articolo 81; ma alle decine ed alle centinaia di miliardi non si provvede se non con imposte e grosse per giunta. Alle prossime elezioni gli elettori, sentendo ancora il bruciore delle cresciute imposte, non si ricorderanno più di queste che degli aumenti di stipendio? Sono, elettoralmente, più pericolosi gli statali o i contribuenti? Il dubbio, in ogni caso, giova ad una decisione maturata con prudenza, senza troppa fretta.

 

 

L’argine, al pari di quello posto dall’articolo 81, non è solidissimo; ed al pari dell’altro, può essere sormontato con maggiore o minore successo. Ma esiste; ma è meglio di niente; ma in passato ha operato non infruttuosamente.

 

 

Gli sganciamenti; sono invocati a nome della dignità e della peculiarità dell’ufficio assolto da taluna categoria di salariati dello stato. Si riconosca a tutti i salariati, così chiamati ed assimilati solo in quanto sono remunerati a carico dello stato, quel qualsiasi tipo di sganciamento al quale essi, per ragioni di dignità, di autonomia del loro ufficio, di indipendenza dal potere politico ritengono di avere diritto. Si sono sganciati i magistrati perché, a norma della costituzione, essi formano un ordine indipendente dagli altri poteri dello stato. Si sganceranno gli insegnanti di ogni ordine, perché la scienza si crea ogni giorno, indipendentemente e contro ogni ordine o consiglio o dottrina venuta dall’alto, da parlamenti e da governi. Si sganceranno gli ufficiali di ogni arma, perché essi non devono parteggiare per nessuno dei gruppi politici e sociali esistenti nel paese; ed essi invece ricevono il salario per difendere lo stato, nella universalità dei suoi componenti morti, vivi e nascituri, contro le offese del nemico straniero e contro i nemici interni della legge. Si sganceranno i prefetti, i questori ed i loro dipendenti. Non hanno essi compiti proprii diversi da quelli dei magistrati, degli insegnanti e dei soldati? La diversità dei loro compiti non fa sì che l’opera di essi non possa essere paragonata a quella di ogni altro pubblico ufficiale? Non esiste forse singolarità di compiti per ogni ordine di salariati, per i finanzieri, per i tesorieri, per i doganieri, ai quali è affidato il compito di costringere i cittadini all’adempimento dell’obbligo tributario? Forseché i compiti di ognuno di coloro che hanno parte nell’amministrare la cosa pubblica non sono gli uni dagli altri diversi? Il bibliotecario, l’archivista, l’ingegnere del genio civile, il forestale, il conservatore dei musei, delle gallerie, dei monumenti antichi, non intendono forse ad uffici i quali richieggono lunga preparazione ed attitudini singolari che, spesso chi non le ha dalla nascita, non le può acquistare in grado eccellente? Chi giudica della dignità comparativa? Chi classificherà il poliziotto, dotato del fiuto rarissimo necessario ad identificare il colpevole di un reato, più su o più giù del conservatore della quadreria, il quale tra le tante croste presentate per il permesso di esportazione, a colpo d’occhio scopre il quadro di valore camuffato allo scopo di farlo uscire di contrabbando dallo stato, grazie anche ad una dichiarazione di valore minimo? Non esistono, in materia di dignità, prerogative di sorta. Al magistrato deve essere garantita la indipendenza, perché egli non deve ricevere ordini da nessuno, quando rende giustizia. È minore perciò la dignità morale del prefetto e del questore, i quali devono ubbidire agli ordini del ministro e dell’ufficiale, il quale non deve discutere gli ordini del superiore? Ambi ubbidiscono per ragion pubblica; e l’ubbidienza non degrada se si vuole che l’ordine interno sia tutelato, la difesa della patria assicurata e non nascano disordine anarchia e sconfitta. L’insegnante non può, per ordine, insegnare che due e due fanno cinque; non può raccontare che dal 1798 al 1814 in Piemonte non si fece storia rivoluzionaria e napoleonica e continuarono a regnare i Savoia, i quali invece salvarono la monarchia e tennero a suo posto nel 1814 l’Austria perché, rifugiati in Sardegna, avevano serbato intatta l’idea dello stato sabaudo. Ciascuno, facendo il proprio dovere, è indipendente da chi può dare ordini solo nei limiti del proprio ufficio.

 

 

Tutto ciò che cosa ha da fare con la tabella dei salari? Confondere l’autonomia dell’ordine giudiziario con una classificazione di salari diversa da quella della tabella generale non ha cresciuto affatto la indipendenza dei magistrati e non ha mutato per nulla la natura della tabella. Ha servito solo a rendere complicata la nomenclatura dei salari. Invece di essere classificati in quarto, terzo, secondo e primo, i magistrati appartengono a gradi, i quali non hanno un nome proprio. Non è uno scherzo, di cattivo gusto al punto di vista contabilistico, questo del non dare un nome ai gradi della tabella speciale dei magistrati, quando il legame tra i salari stabiliti nella tabella generale e quelli elencati nell’ordinamento giudiziario chiaramente persiste? Esso vien fuori ogni qualvolta sono mutate le cifre nella tabella generale ed i magistrati si fanno avanti per chiedere che la medesima mutazione, proporzionalmente calcolata, abbia luogo anche per le cifre della loro gerarchia di salari? Nella sostanza lo sganciamento della magistratura, per quanto tocca i salari, ha forse un significato il quale sia minimissimamente diverso dalla elencazione, che si facesse, di gradi designati con le lettere A B C D ecc. invece che con i numeri IV, III, II e I prima usati? Se domani, gli insegnanti saranno sganciati, vorrà ciò, in punto di salari, dire altra cosa se non sostituire ai vecchi numeri X, IX, VIII ecc. ecc. fino a III, le lettere minuscole a, b, c, d ecc., essendo, per ipotesi, quelle maiuscole già applicate all’ordine giudiziario? Se si procederà avanti negli sganciamenti, utilizzeremo le lettere greche α, β, γ ecc.; e poi andremo alla cerca di altri numeri e modi di classificare. Che se anche il legislatore, in ubbidienza alla mania di far ognuno da sé, non userà numeri né lettere, gli uffiziali della ragioneria generale dello stato, per orizzontarsi in tanta babele, dovranno inventare un cifrario segreto, di cui si serviranno per avvertire il ministro del tesoro del pericolo di non stare attento al gioco dei mattoni. In verità, lo sganciamento, nove volte su dieci, per non dir sempre, è un mero pretesto per ottenere a favore di un gruppo, di un piccolo poco costoso gruppo, di un gruppo a torto maltrattato in passato, il quale rivendica per sé una giustizia a cui nessuno altro può aspirare, perché già agli altri riconosciuta, per ottenere un aumento di salario, poche centinaia di milioni o alcuni piccoli miliardetti, trascurabili ed invisibili in un bilancio di migliaia di miliardi. Se i ragionieri dello stato inventeranno il cifrario segreto, faranno il loro dovere; e faranno il loro stretto dovere i ministri del tesoro se punteranno i piedi contro gli effetti finanziari degli sganciamenti futuri i quali siano accordati per rendere omaggio al vantaggio morale che ogni gruppo sganciato riterrà di ricavarne.

 

 

Può darsi e probabilmente è certo esistano ingiustizie nel trattamento economico fra gruppo e gruppo di salariati statali; ma la ingiustizia non si elimina condiscendendo agli sganciamenti. La giustizia, anche in materia di salari, sta, è vero, nel trattare diversamente le cose disuguali ed ugualmente le cose uguali; ed il principio può essere applicato abbastanza bene dall’imprenditore privato, il quale assegna, tenendo conto delle attitudini e del rendimento diverso, un salario di cento ad un suo impiegato ed un salario di cinquanta ad un altro impiegato di minor valore, il quale adempia formalmente allo stesso ufficio; e nessuno si lagna del riconoscimento dato caso per caso alle diverse attitudini e prestazioni. Ma il principio non può essere usato pienamente non appena la impresa supera certe dimensioni; se si vogliono evitare invidie, malcontenti, emulazione nel lavorar poco, occorre porre regole generali, inventare regolamenti, procedere non a scelte libere, ma a concorsi, a promozioni per anzianità. I contratti collettivi si impongono dapprima per gli operai e si estendono a mano a mano ai tecnici, agli impiegati amministrativi, ai dirigenti. Nascono le qualifiche, gli organici, le tabelle. L’impresa privata serba sempre al capo il diritto alle eccezioni, ai salti mortali a favore del giovane eccezionale e a danno dell’anziano, pur normalmente ottimo. Lo stato non può tollerare la taccia del favoritismo: concorsi aperti a tutti, imparzialmente giudicati, promozioni per anzianità e per merito, riconosciuto a norma di giudizi obbiettivi. La facoltà di scelta è riservata agli altissimi gradi e deliberata, solennemente, dal consiglio dei ministri. Per talune carriere, per i professori universitari, per i magistrati, anche quella facoltà è, giustamente, negata a causa della incompetenza e del timore di arbitrio in chi dovrebbe fare la scelta.

 

 

Possiamo ben lamentare, in materia di stipendi, che ognuno non possa essere liberamente remunerato, fuor di ogni paragone con altri, a seconda dei suoi meriti; ma riconosciamo che questa è una ineluttabile necessità alla quale si deve sottomettere lo stato moderno; che è stato di diritto, che non può disporre del pubblico danaro, se non in conformità di norme generali, pubblicamente discusse e statuite dai parlamenti, nelle quali tutti i gruppi di coloro che ricevono remunerazione dal tesoro sono catalogati, classificati per funzioni e per gradi; e per cui è giocoforza, essendo impossibile, checché si dica, operare diversamente, attribuire numeri d’ordine e graduare le remunerazioni a seconda di cotali numeri.

 

 

Se ingiustizie si commettono, poiché sempre si tratta di ingiustizie comparative, esse possono essere riparate soltanto dopo un esame comparativo, ché l’assoluto, l’autonomo non esiste per le remunerazioni pagate dal tesoro pubblico. L’esame comparativo deve essere contemporaneo e compiuto con frequenza non eccessiva, quando, essendo variati i prezzi e modificate notevolmente le remunerazioni liberamente fissate sul mercato od in seguito a contratti collettivi per i lavoratori privati, la revisione della tabella statale appaia opportuna e sopportabile per i contribuenti. I nomi o le lettere dell’alfabeto od i numeri d’ordine attribuiti alle cifre scritte nella tabella non hanno alcuna importanza sostanziale, quanto a dignità dell’ufficio, od autonomia o indipendenza o gerarchica ubbidienza di chi ha dovuto essere così classificato unicamente rispetto all’ammontare del salario; bastando ed essendo necessario soddisfare alla sola condizione che tutte le cifre si muovano tenendo conto della variazione maggiore o minore o nulla di tutte le altre. Od, almeno, è necessario se non si vuole il disordine nella pubblica finanza, l’oppressione dei contribuenti e lo scivolamento della unità monetaria.

 

 

b) Fra un anno si sgancerà l’I.R.I.

 

Lo sganciamento delle imprese spettanti prevalentemente, quanto a capitale, all’I.R.I. e quindi in fatto allo stato, fu già deliberato dalla Camera dei deputati ed ha compiuto quindi metà del suo cammino legislativo. Lo sganciamento vuol dire che entro un anno dalla pubblicazione della legge per la costituzione del ministero delle partecipazioni, le imprese (società anonime) il cui capitale azionario è, in maggioranza, posseduto dall’I.R.I non potranno più iscriversi socie della Confederazione generale dell’industria o delle varie federazioni od associazioni sindacali padronali, di cui la Confederazione si compone.

 

 

Le ragioni dello sganciamento sono parecchie.

 

 

Innanzitutto, sembra che imprese statali, quali sono in sostanza quelle dipendenti dall’I.R.I., non possano contribuire alla vita di associazioni sindacali le quali siano o possano trovarsi in contrasto con i fini proprii dello stato. Lo stato, si osserva, non parteggia; la sua azione è al di fuori dei partiti, anche se un partito o una coalizione di partiti forma il governo e ne determina la politica. Sinché una politica non si traduce in leggi, lo stato, come tale, la ignora. Un ente statale, e perciò una società I.R.I., non può inviare rappresentanti e dar contributi alla Confederazione generale dell’industria, la cui politica può essere rivolta a modificare le leggi vigenti o ad ostacolare la politica che governo e parlamento ritengono conforme agli interessi del paese.

 

 

La critica è di fatto, non di principio. Suppone che la Confederazione generale dell’industria abbia o possa avere una politica diversa o contraria a quella dello stato (leggi vigenti) o del governo (provvedimenti od indirizzi conformi alla volontà della maggioranza parlamentare). Non suppone, al tempo stesso, che le imprese I.R.I. non abbiano, in qualità di datori di lavoro, interessi diversi da quelli dei lavoratori; e non abbiano diritto di far valere quegli interessi a mezzo di unioni o leghe o sindacati o federazioni proprie chiamate a discutere con le contrapposte unioni o leghe o federazioni di parte operaia. Non si può negare il diritto delle imprese I.R.I. a formare leghe o unioni proprie senza negare medesimamente il diritto degli operai ed impiegati dipendenti delle imprese I.R.I. di unirsi o federarsi per difendere i proprii interessi in confronto alle imprese da cui dipendono.

 

 

Il diritto ad associarsi rimane intatto, prima e dopo lo sganciamento; che sarebbe negata altrimenti la possibilità del contratto collettivo, ossia dello strumento generalmente considerato necessario per la tutela dei lavoratori. Il problema logicamente derivante dallo sganciamento non attiene al diritto, non discusso, di ambe le parti, datori e prenditori di lavoro, ad associarsi per la stipulazione del contratto collettivo.

 

 

Se le imprese I.R.I. devono sganciarsi dalla Confederazione generale dell’industria e dalle sue accolite, forseché le leghe od unioni dei dipendenti delle medesime imprese non dovrebbero sganciarsi dalla o dalle varie Confederazioni del lavoro, C.G.I.L., C.I.S.L. o U.I.L. o altre ancora, con qualsiasi lettera dell’alfabeto siano conosciute? Se non è ammissibile la iscrizione e il versamento di contributi alla Confindustria, perché sarebbe ammissibile la iscrizione e il pagamento di contributi alla C.G.I.L. ed alle sue consorelle? Se lo sganciamento è imposto dalla difformità della politica della Confindustria da quella dello stato o del governo o, in generale, di quello che si chiama l’interesse nazionale o generale, è forse assiomatico che tra la politica della C.G.I.L., della C.I.S.L. e della U.I.L. e quella medesimamente dello stato, del governo o dell’interesse nazionale vi sia coincidenza perfetta?

 

 

È ovvio perciò che, se sganciamento vi deve essere, questo deve operare da ambe le parti; e poiché, come si è osservato dianzi, il diritto all’unione non può essere negato, lo sganciamento dice che i contratti collettivi e le condizioni in genere del lavoro dovranno, per le imprese I.R.I. ed i loro dipendenti, essere discussi e risoluti da unioni o leghe le quali, da amendue le parti, siano autonome e indipendenti dalle unioni o leghe o federazioni o confederazioni alle quali siano iscritti datori di lavoro e lavoratori di tutte le altre imprese diverse dalle imprese I.R.I. Il che è logico soltanto quando la stessa regola valga per amendue le parti. Se invece si ammettesse che la regola dello sganciamento valga solo per i datori di lavoro e non per i lavoratori, si ammetterebbe altresì che la ragione dello sganciamento sia diversa, per la sola parte padronale, da quella enunciata sopra. Non si tratta cioè di un contrasto fra l’interesse della Confindustria e quello dello stato o del governo; ché se di ciò si trattasse, lo sganciamento si imporrebbe anche per la parte lavoratrice. La ragione dello sganciamento sarebbe altra, e farebbe d’uopo enunciarla.

 

 

Essa, invero, può essere e fu diversamente formulata: le imprese I.R.I. versano somme imponenti, a titolo di contributi sindacali, alla Confindustria. Codeste somme – e si lessero somme di miliardi – vengono fuori dalle casse delle imprese I.R.I.; e poiché queste sono proprietà dello stato, si chiede: è lecito che il tesoro dello stato versi, a mezzo delle imprese I.R.I., miliardi di lire alla Confindustria, ossia ad un ente non statale, per fini non pubblici, fini i quali possono essere contrastanti con i fini di altri gruppi di cittadini, dei lavoratori delle imprese I.R.I. in primo luogo e dei lavoratori in genere, i quali vedrebbero contrastate le proprie aspirazioni grazie ai danari dello stato?

 

 

Il ragionamento sarebbe valido:

 

 

se di nuovo, la stessa regola fosse applicata alla parte lavoratrice. Se i danari delle imprese I.R.I. sono danari dello stato, sono altresì danari dello stato i contributi che i lavoratori pagano alle loro leghe. Forseché gli uni e gli altri non escono dalla medesima cassa, che, se l’ipotesi fatta è valida, è cassa dello stato? Se i datori di lavoro hanno, nei profitti, un margine siffatto che consente il pagamento di un contributo alla propria unione, anche i lavoratori hanno, nei proprii salari, un margine analogo utile per i proprii contributi sindacali. Ambi i margini provengono dalle casse delle imprese I.R.I., e quindi sono danaro dello stato. Illecito, dunque, per amendue il versamento a Confederazioni, le quali possono esercitare una politica diversa da quella dello stato o del governo;

 

 

ma il ragionamento non è valido, perché esso nega valore al contratto collettivo. I contributi non sono versati a vuoto, né da una parte né dall’altra, alle rispettive unioni. Essi sono versati perché l’esperienza ha dimostrato, a quanto universalmente si ritiene, che il contratto di lavoro è stipulato meglio, più vantaggiosamente, per le parti e per la collettività, a mezzo di discussioni e trattative fra unioni o leghe o federazioni o confederazioni che non a mezzo di contratti individuali. Al costo dei contributi si contrappone il vantaggio dei contratti collettivi. Il contributo non è un costo diverso dal costo dei salari ai lavoratori, degli interessi ai fornitori di capitale, dei profitti agli imprenditori. È un costo a cui corrisponde un rendimento; è un costo legittimato dalla esperienza del vantaggio che si ottiene discutendo in un modo piuttosto che in un altro tra le due parti contraenti.

 

 

Il tesoro dello stato non ha niente a che vedere nella transazione. Le leghe o unioni che dalle due parti ricevono contributi, danno, in compenso, l’opera loro, la quale vale almeno quanto il contributo. In un mondo di persone ragionanti – e noi sinora dobbiamo supporre di vivere in un mondo siffatto – i contributi sono versati se e finché si ritiene valga la pena versarli. Tant’è vero, che nessuno propone di abolirli. Si vuole soltanto siano versati ad unioni o federazioni o confederazioni diverse e indipendenti dalla Confindustria e, io aggiungo, ad unioni altrettanto indipendenti dalle varie lettere dell’alfabeto in cui si impersonano le varie Confederazioni dei lavoratori.

 

 

Se il rimprovero mosso alle imprese I.R.I. di versare i danari dello stato alla Confindustria non è valido in generale, diventa forse valido quando si affermi che esso non è rivolto contro i contributi «sindacali», bensì contro i contributi «elettorali» che si nascondono sotto la specie sindacale? Le imprese I.R.I. se anche avessero ragione di unire le proprie forze a quelle delle analoghe imprese economiche, non hanno però ragione di parteggiare a prò dei democristiani o dei liberali o dei repubblicani o dei socialdemocratici e, si assevera, persino dei monarchici e dei missini contro i socialcomunisti e gli indipendenti di sinistra.

 

 

La disputa non è nuova e non è peculiare all’Italia. In Inghilterra, negli Stati uniti ed in altri paesi anglosassoni fu rimproverato alle unioni operaie di distrarre una parte delle quote, pagate dai soci a scopo di resistenza, di mutuo soccorso e di assistenza, e di destinarla alla cassa di partiti operai a guisa di fondo elettorale. La legislazione oscillò fra due soluzioni: ed una era quella di riconoscere il diritto, non rinunciabile, dell’operaio di dichiarare (contracting out) di non intendere di pagare la quota del contributo totale destinata a spese elettorali. Era necessario a tal fine distinguere esplicitamente la quota propria di istituto (resistenza ed assistenza) da quella elettorale; e non pare che, trattandosi di paesi in cui i fondi segreti non hanno peculiare rilievo e non sono amministrati, sorgessero obbiezioni per quanto riguarda l’accertamento delle somme destinate dalle unioni a fini elettorali. Parve invece condannabile a taluno l’obbligo fatto all’operaio di dichiarare formalmente di non voler pagare la quota elettorale. La dichiarazione significava ripudio della affiliazione, normale per operai, a taluni partiti; era un atto positivo pubblico di abbandono della parte politica alla quale si reputano naturalmente addetti gli operai; atto che difficilmente, non foss’altro per rispetto umano, questi si sarebbero indotti a compiere. Di qui l’altra soluzione: che fu di dichiarare legislativamente che i contributi sindacali possono riguardare esclusivamente i fini di istituto (resistenza, assistenza e simili); e gli eventuali contributi elettorali debbono essere deliberati a parte, in somma separatamente all’uopo stabilita ed amministrata, e versati volontariamente. Il socio non deve dichiarare, come nell’altra soluzione, di non volere versare la particolare quota elettorale; bensì si riserva, di fatto, la facoltà di versarla o non versarla a suo piacimento. Ho l’impressione che, dopo qualche andirivieni, a norma del prevalere dell’una o dell’altra parte politica, la disputa si sia affievolita ed il legislatore preferisca per lo più non intromettersi nella faccenda.

 

 

Se il legislatore non si intromette, le soluzioni preferite sono probabilmente diverse per le due parti. Da parte padronale, forse si preferisce di effettuare, in previsione di campagne elettorali importanti, leve straordinarie di contributi. I contributi elettorali sono tali, per ammontare, che i soci li pagano volentieri data l’importanza dello scopo, più che se si trattasse di uno stillicidio periodico, di cui non fosse prima noto e valutabile l’intento. Da parte operaia, invece, sembra consigliabile frazionare i contributi nel tempo e nel loro insieme, per renderli meglio conformi alla periodicità delle buste paga.

 

 

Qualunque sia la soluzione adottata, non si vede la ragione di usare diversità di trattamento per le due parti. Se è lecito alle unioni operaie costituire fondi di guerra elettorali a prò di partiti che le unioni reputano rappresentare meglio i loro interessi, deve medesimamente essere lecito, alle unioni padronali, di costituire analogo fondo a prò dei partiti da esse ritenuti migliori o meno peggiori.

 

 

Non si vede perché il legislatore debba imporre la propria volontà alle due parti col vietare alle unioni il pagamento di contributi elettorali. La decisione spetta alle unioni medesime; esse, e non altri, devono decidere se giovi all’elevazione delle loro condizioni di vita od all’avanzamento dell’industria affilare armi pecuniarie a fini elettorali. Il diritto di partecipare, con la parola o col danaro alla vittoria dei proprii ideali politici non può essere negato né al cittadino singolo né al cittadino associato. Si può, ovviamente, anzi si deve, imporre per legge generale, in questa tanto delicata materia, la pubblicità dei conti. I comitati elettorali, i quali ricevono contributi da privati, da associazioni, da unioni sindacali, da enti debbono rendere conti giudiziari rigorosi delle somme ricevute e dell’impiego di esse.

 

 

Il problema non è, tuttavia, proprio dello sganciamento, che qui unicamente si esamina. Per quanto riguarda lo sganciamento, si può porre un solo problema: avrebbe indole diversa il versamento fatto alle Confederazioni generali da quello che fosse fatto alle unioni o leghe particolari che si dovrebbero istituire fra i datori di lavoro ed i lavoratori appartenenti alle sole imprese I.R.I.?

 

 

Sembra di sì; e può darsi che questa unicamente sia la sostanza del tanto impegno posto nel chiedere ed ottenere lo sganciamento. Se i contributi – e limitiamo il discorso alla specifica quota elettorale del contributo – sono versati per la parte padronale alla Confindustria, l’uso è determinato dal gruppo dirigente di questa; e parimenti, per la parte operaia, dai gruppi dirigenti delle varie confederazioni operaie. Se invece i contributi elettorali saranno versati alle unioni I.R.I., l’uso sarà determinato dai gruppi dirigenti di esse.

 

 

Evidentemente, si ritiene che l’uso muti, sia per l’ammontare, sia per la destinazione. La parte politica, notoriamente quella socialcomunista che più ha insistito per lo sganciamento, spera da un lato di impedire che le imprese I.R.I. votino rilevanti contributi e, votati, li destinino agli avversari, come si afferma sia accaduto finora; ovvero è persuasa di potere derivare a sé, almeno in parte, quelle somme che prima andavano ad ingrossare il fondo di guerra della parte politica avversaria.

 

 

La persuasione deriva in primo luogo da un convincimento: che lo sganciamento debba essere unilaterale. Lo sganciamento, se unilaterale, non è illogico soltanto perché applica regole diverse a parti le quali operano in condizioni pari; perché reputa illeciti per i datori di lavoro I.R.I. quella iscrizione e quel pagamento di contributi alla Confederazione, la quale raggruppa tutti gli industriali, privati e pubblici, iscrizione e pagamento che sono invece reputati leciti per i lavoratori dipendenti dalla medesima impresa pubblica (I.R.I.) quando si iscrivono e pagano quote alle Confederazioni, alle quali sono iscritti i lavoratori dipendenti da imprese private.

 

 

Ma è illogico sovratutto perché, così operando, mette una delle due parti in condizione di inferiorità rispetto all’altra parte. È noto, invero, che il movimento unionistico o sindacale è passato nel secolo scorso e in quello presente attraverso a fasi successive; e che il passaggio è stato determinato ogni volta dalla necessità di stabilire o ristabilire una parità di posizione la quale non esisteva ed era stata guastata nella fase precedente:

 

 

Prima fase: datori di lavoro uniti e lavoratori disuniti. Adamo Smith la definì in una sua celebre sentenza: il datore di lavoro, anche se isolato, è una lega per se stesso contro cento o mille operai disuniti; può giocarli gli uni contro gli altri colla semplice minaccia di assumere l’uno a preferenza dell’altro e costringerli così alla resa per fame.

 

 

Seconda fase: i lavoratori si uniscono in una lega, la quale abbraccia tutti gli operai dipendenti da un’impresa, e ristabiliscono così la parità di posizione di fronte al datore di lavoro.

 

 

Terza fase: i datori di lavoro appartenenti alla medesima branca di industria nella stessa città e vicinanze si uniscono e rompono così la parità con i lavoratori, uniti sì in ogni impresa, ma disuniti rispetto alle leghe di dipendenti di altre imprese. La lega padronale, chiudendo (serrata), una dopo l’altra, le fabbriche appartenenti a diverse imprese, ed indennizzando queste col ricavo dei contributi comuni, costringe alla resa le leghe operaie singole, le quali, disunite dalle altre, vedono presto esauriti i proprii fondi di soccorso.

 

 

Quarta fase: a ristabilire la parità di posizione, le unioni operaie di fabbrica si trasformano in unioni di mestiere, le quali comprendono tutti gli operai appartenenti nella stessa città e vicinanze alla medesima industria.

 

 

Quinta e successive fasi: il gioco continua ed è inutile riandare tutta la vicenda. Prima gli operai o prima i datori di lavoro dalle leghe di mestiere locali passano alle leghe di mestiere provinciali o regionali; e poi le leghe di mestiere si federano in leghe od unioni provinciali o regionali estese a molti od a tutti i mestieri od industrie; ed in seguito le federazioni provinciali o regionali si uniscono in confederazioni generali estese al territorio di tutto lo stato; e già vi sono accenni a Confederazioni internazionali le quali abbracciano leghe ed unioni appartenenti a parecchi stati, resi affini da comunanze di ideali politici o religiosi. Ad ogni volta, il passaggio è determinato dalla necessità in cui ciascuna delle due parti si trova di non essere battuta disunita dalla parte, che prima e giunta a chiudersi in un fronte unico. Da Alessandro a Cesare a Napoleone la strategia militare è stata inspirata al concetto di battere con l’esercito unito il nemico disunito; e la vittoria finale è stata vinta da coloro che avevano meglio o più presto o l’ultima volta imparato la lezione.

 

 

Al punto di vista della strategia economica, la unione di tutti i datori di lavoro e rispettivamente di tutti i lavoratori in un’unica confederazione è un elementare insegnamento della esperienza universale.

 

 

Il divieto per le imprese I.R.I. di iscriversi e di pagare contributi alla Confederazione generale dell’industria, il quale non sia accompagnato dal medesimo divieto per i lavoratori I.R.I. rispetto alle loro rispettive Confederazioni è dunque una manifesta rottura della situazione di parità ed ha per risultato di favorire una delle due parti, i lavoratori, nelle eventuali future contese con i loro datori di lavoro. La legge non deve favorire nessuna delle due parti, ed il privilegio concesso ad una delle due parti è scorretto. Che di privilegio si tratti non vi è alcun dubbio. Nascendo una disputa tra un’impresa I.R.I. ed i suoi lavoratori, la prima può essere, al massimo, aiutata con i fondi proprii dell’unione generale sindacale delle imprese I.R.I.; laddove i lavoratori possono giovarsi dei fondi cumulati non solo dalle unioni dei lavoratori pubblici I.R.I., ma da quelli proprii delle federazioni e confederazioni dei ben più numerosi lavoratori pubblici e privati. Le confederazioni dei lavoratori possono, coi fondi comuni, battere ad una ad una separatamente, usando la tattica antica e notissima, le imprese I.R.I. e costringerle alla resa.

 

 

La strategia, detta nuovissima ed in verità antichissima, la si dice inspirata a concetti sociali, e si dichiara dover servire d’esempio a miglioramenti nelle condizioni di vita dei lavoratori ed a collaborazione di questi al successo dell’impresa. Le condizioni di vita e la dignità di situazione dei lavoratori non sono forse invece massimamente alte là dove la parità tra le parti è piena? Il guasto recato alla situazione di parità può partorire qualcosa più di odio, discordia ed abbassamento della produttività dell’impresa e quindi delle remunerazioni dei lavoratori? Queste invero possono mantenersi al di sopra del livello determinato dalla situazione di parità solo grazie al metodo noto e non peculiare al nostro paese: di caricare sui contribuenti le perdite necessariamente derivanti da una politica inspirata, invece che a criteri meramente economici, a vaghe aspirazioni di cosidetta giustizia sociale. La giustizia è osservata là dove l’impresa, assillata dalle esigenze crescenti dei lavoratori, è costretta a ridurre i costi, a migliorare i metodi tecnici, a diminuire le unità lavoratrici in rapporto al cresciuto investimento di capitali ed è in grado di pagare salari crescenti. Ma la sicurezza di vittoria, dovuta a minorate possibilità di resistenza della parte padronale, favorisce non l’aumento continuo nella resa del lavoro, ma la lentezza nella ascesa o la stasi o forsanco la riduzione di quella resa; induce, per pubblicare bilanci tollerabili, ad espedienti contabili; ed alla lunga non può non sboccare nell’appello finale al contribuente, chiamato a pagare le spese degli esperimenti detti sociali. Il sacrificio dei contribuenti non assicura del resto una migliore sorte agli operai pubblici in paragone a quella degli operai privati; ché esso dà luogo per lo più non all’incremento dei guadagni individuali, ma all’aumento del numero di coloro i quali partecipano al lavoro. L’impresa pubblica, se non sia informata a criteri economici, tende al tipo dell’ospizio di carità; e vano è il fine di combattere la disoccupazione, laddove la si radica e cresce.

 

 

Lo sganciamento, se bilaterale, sarebbe immune dalle critiche qui esposte; non perciò sarebbe lodevole. Se la organizzazione, dei datori di lavoro e dei lavoratori, È nel tempo, passata attraverso le varie fasi sopra descritte, ciò accadde anche perché in tal guisa, involontariamente o consaputamente, si consegue un risultato che sinora non è stato dimostrato contrario all’incremento del reddito nazionale totale e quindi al vantaggio dei varii gruppi sociali.

 

 

Lo estendersi progressivo delle unioni sindacali a più gran numero di imprese e poi di industrie e poi di territori, sino a giungere al territorio intero dello stato, tende a parificare le condizioni dei lavoratori in un sempre più vasto campo. Non si afferma con ciò che: il fattore «unione» sia all’uopo necessario e sufficiente; e non si afferma neppure che la parificazione sia in se stessa sempre vantaggiosa e debba essere imposta dalla legge, come è consigliato dai soliti faccendieri frettolosi. La parificazione, la quale non risponda alle esigenze ed alle possibilità economiche, è causa di miseria e di disoccupazione. Là dove l’impresa agricola, industriale, commerciale dà un rendimento netto di 500 lire al giorno per lavoratore occupato, la norma la quale impone 600 o 1.000 lire uccide le imprese capaci di fruttare solo 500 e riduce gli occupati a quel minore numero che, al margine, frutti almeno le 600 o le 1.000 lire.

 

 

Un ordinamento imposto a tutti dalla forza della legge o dal contratto collettivo obbligatorio non può non partorire dissesti e disoccupazione. Ma se, per l’estendersi continuo dell’ampiezza della organizzazione sindacale, si afferma la norma che, per le imprese organizzate, il salario non possa ridursi al di sotto di 600 e poi di 700 e via via crescendo sino a 1.000 e più, ecco che sopravviveranno solo le imprese capaci di pagare dapprima le 600 e poi le somme via via maggiori; e quelle che, in un primo momento, erano a tanto disadatte, se vorranno sopravvivere, dovranno mutarsi e perfezionarsi. Il moto sarà lento e non universale. Rimarranno estranee alla organizzazione imprese capaci soltanto di pagare salari bassi, ma saranno a poco a poco abbandonate dai lavoratori migliori; montagne e colline degradate rimarranno deserte, imprese artigiane antiquate saranno prive di apprendisti. I vecchi e gli anziani si contenteranno di scarso reddito; ma i giovani insofferenti si inurberanno e si addestreranno, anche nei villaggi, a sorvegliare ed accudire a macchinari; e, per far ciò, dovranno migliorare se stessi e da buoni a tutto fare ossia a non far nulla di buono, farsi capaci sul serio a qualcosa. Ciò accade sotto i nostri occhi in tutta Italia; la quale è diventata ben diversa da quel che era venti, trenta o cinquant’anni addietro. Lo sganciamento unilaterale, ossia la vittoria assicurata ad una delle parti, non impedirà, fortunatamente, il necessario e benefico processo. Ma perché rallentarlo? Perché aumentare il numero delle imprese pubbliche, rassomiglianti alle amministrazioni statali propriamente dette, nelle quali l’occupazione non è garantita dal faticato successo dell’impresa, ma dalla sicurezza che, qualunque ne sia la sorte, i salari da essa pagati – che ancor si dicono, secondo l’uso antico, pochetti ma sicuretti, sebbene scarsi non siano più – sono garantiti dallo stato?

 

 

Qui siamo giunti ad intravedere il perché dello sganciamento. In verità, si aggancia quel che esiste, non quel che non esiste. Esistono forse datori di lavoro nelle imprese I.R.I.? esistono cioè nei dirigenti dell’I.R.I., si chiamino essi presidenti o consiglieri, esiste nei presidenti, amministratori delegati e consiglieri delle banche, delle imprese industriali o commerciali o agricole possedute dall’I.R.I.; esistono, più in generale, negli amministratori degli istituti di diritto pubblico o di interesse nazionale i connotati proprii della figura del datore di lavoro?

 

 

V’ha una prima ovvia ragione del dubitare. I dirigenti delle imprese pubbliche, dal direttore generale in giù, sono anch’essi salariati al pari degli altri lavoratori. Come possono essi contrastare una domanda di aumento di salario, quando sanno che, se il salario dell’operaio sarà aumentato del dieci per cento, ad essi toccherà uguale aumento od, almeno, pur nella tendenza odierna all’appiattimento, un aumento, forse minore percentualmente, ma non del tutto spregevole? Perciò fu osservato non di rado, in dispute recenti, una tal quale reticenza a render pubbliche le cifre del trattamento economico degli operai e degli impiegati, per il timore di dovere rendere note altresì le cifre del trattamento dei dirigenti; talché allo scarso coraggio dei giornali nel dare, intorno alle buste paga, notizia di dati, i quali avrebbero fatto impressione sull’opinione pubblica, si accompagnò la difficoltà di conoscere i dati medesimi.

 

 

Ad attenuare il peso del dubbio di involontaria connivenza, del resto non peculiare ai dirigenti delle imprese pubbliche, ma proprio anche di quelli delle imprese private, giova riconoscere che in tutte, pubbliche e private, ha peso notabile l’orgoglio di ceto o di ufficio, per cui i «dirigenti» reputano se stessi differenti dai «funzionari» e questi dagli «impiegati»; sicché nei più alti gradi nasce una psicologia che se non è quella del datore di lavoro, da essa non si allontana molto; e fa sì che i dirigenti si sentano più vicini e solidali con i rappresentanti dell’impresa – presidenti, amministratori delegati, consiglieri – che non con il grosso dei lavoratori.

 

 

Perciò, analisi va appuntata sovratutto sui capi: sui presidenti od amministratori delegati e sullo stato maggiore che li circonda. Hanno costoro i connotati del datore di lavoro?

 

 

Alcuni sì. il capo di una impresa pubblica, la quale ha un bilancio proprio, un conto profitti e perdite, un conto capitale, deve avere e spesso ha la volontà e l’orgoglio di chiudere il conto esercizio almeno in pareggio ed il conto capitale con un patrimonio almeno invariato. Se può, egli aspira a chiudere il bilancio senza perdita, dopo aver versato gli interessi dovuti ai creditori per obbligazioni e per prestiti o anticipazioni o fidi a lungo o breve termine, ed i dividendi normali alle azioni, alle quote o alle dotazioni di proprietà diretta o indiretta dello stato. Egli vuole anche eseguire le svalutazioni, assegnare le quote di deperimento degli impianti, delle scorte ed in genere delle partite patrimoniali attive e passive, provvedere alle quote di ammortamento del capitale finanziario investito a termine, le quali siano reputate necessarie o sufficienti per mantenere invariato il patrimonio dell’ente sia in termini monetari sia e più in termini di attitudine a conservare ed anzi a crescere il rendimento netto dell’impresa in ragione degli avanzamenti continui della tecnica produttiva.

 

 

Il capo dell’impresa pubblica vuole raggiungere questi fini al pari del capo dell’impresa privata; ma non ha il potere di decisione ultima, che questi ha, ed esercita sapendo che, se sbaglia nel decidere, dovrà dar colpa dell’errore a se stesso. Il potere di decisione spetta, sostanzialmente, nella impresa privata per azioni, al capo perché essa si deve supporre fornita di azionisti e caratisti persuasi che la riuscita dipende dalla scelta dell’uomo in cui hanno riposto fiducia e dal lasciare a lui carta bianca nel decidere. Che se essi non hanno fiducia e vogliono esercitare controlli durante la gestione, miglior cosa per essi sarebbe vendere al meglio azioni e carature, senza altro tardare.

 

 

Il capo della impresa pubblica non ha uguale potere di decisione. Od almeno non l’ha se non in taluni casi, i quali, frequenti all’inizio, tendono col tempo a diventare sempre meno numerosi.

 

 

Nelle relazioni ai disegni di legge per la istituzione o la conservazione in vita delle imprese pubbliche si legge per lo più che esse non devono essere governate con i criteri proprii delle amministrazioni ordinarie dello stato, soggette ai giusti controlli della ragioneria generale dello stato e della corte dei conti, alla discussione dei bilanci preventivi e dei conti consuntivi da parte del parlamento: agilità, ci vuole, elasticità, rapidità, economicità, assenza di scartoffie e di firme, uomini giovani, scelti per merito, non attraverso promozioni defatiganti. Propositi ottimi, i quali talora si attuano, non perché nelle imprese I.R.I. od in altre affini, sebbene inesplicabilmente non incluse nella cerchia dell’I.R.I., siasi adottata la forma della società per azioni, anche se ad azionista unico; ma perché in esse operano ancora gli antichi dirigenti o gli uomini formati alla loro scuola, secondo le norme osservate quando quelle imprese erano davvero private ed avevano, a seconda degli uomini, avuto successo od erano andate verso il fallimento.

 

 

È fatale, tuttavia, che, più o meno lentamente, con eccezioni più o meno ampie, si segua la china delle amministrazioni pubbliche: scelta secondo norme obbiettive, senza favoritismi, per concorsi aperti a tutti, promozioni secondo regole uniformi, con garanzie contro salti mortali per i favoriti. Che sono regole ottime, perché necessarie, per lo stato; e sono buone anche per le imprese economiche, la osservanza della giustizia comparativa e della imparzialità fra i dipendenti essendo arra di successo per l’impresa, purché i capi possano apportare eccezioni alla buona regola, scegliere anche a fiuto o per conoscenze personali e far fare salti mortali, senza impaccio di regolamenti e senza essere costretti a qualifiche, a numeri e ad intervalli scritti in tabelle organiche. I vincoli significano costi e quindi rigidità di movimento e di attitudine a vincere nella concorrenza. Perciò le imprese private hanno un saggio empirico di mortalità; perciò si dice che le imprese private invecchiano; e sono rare, come le mosche bianche, le imprese centenarie. Laddove le amministrazioni pubbliche non invecchiano e non muoiono mai. Possono cambiar nome; moltiplicarsi per scissiparità e prolificazione; morire giammai. Perciò ogni tanto nasce allarme per il crescere degli enti inutili; ma più si vogliono abolire, più il numero cresce; e tanto si dispera di abolirli, che non giovò neppure, per ammazzare un ente di fatto, che si riteneva di non potere abolire perché privo di qualsiasi riconoscimento giuridico (come abolire ciò che non esiste?), proclamare nel decreto di riconoscimento dell’ente che il decreto medesimo aveva esclusivamente lo scopo di consentirne la abolizione, disposta nel contesto stesso del riconoscimento finale. Lente vive e prospera nonostante siano trascorsi anni dal singolare decreto di istituzione abolitiva.

 

 

Si illudono grandemente coloro i quali scrivono della necessità che le imprese municipalizzate o statizzate o nazionalizzate od irizzate – la differenza tra l’una e l’altra specie è di grado e non di sostanza – serbino i connotati di rapidità, di decisione, di elasticità, di scioltezza di movimento che si dice essere proprii delle imprese private.

 

 

Il dirigente di imprese economiche pubbliche tenderà inevitabilmente ad informare le sue decisioni alle idee venute dall’alto, dai ministri, ai quali logicamente spetta dare l’indirizzo all’impresa. Altrimenti, perché quelle imprese sarebbero state nazionalizzate? Anche quando, come nel caso delle imprese I.R.I., la fonte della nazionalizzazione fu il caso, e cioè il dissesto di grandi banche negli anni verso il 1930, non è pensabile che esse siano conservate allo stato senza una ragion pubblica.

 

 

Dissi dianzi quale sia una delle motivazioni principali del carattere pubblico di una impresa economica: l’indirizzo sociale e cioè il servire d’esempio alle imprese private nelle relazioni fra capitale e lavoro. Si comincia con una mozione parlamentare, accidentalmente non approvata, per il divieto di licenziamento per sei mesi dei dipendenti dalle imprese I.R.I. e si finisce con il divieto ai cosidetti datori di lavoro di iscriversi alla Confindustria. Se si parte dalla premessa vera che datori di lavoro non esistono nelle imprese nazionalizzate; o, meglio, esiste un unico datore di lavoro, lo stato, rappresentato dal ministro incaricato di sovraintendere all’I.R.I. od alle altre imprese pubbliche non appartenenti al complesso I.R.I.; se si parte dalla premessa che lo stato è il proprietario, diretto od indiretto, dell’ente od istituto, è l’azionista unico o azionista di maggioranza delle società anonime poste nell’orbita dell’I.R.I. o di questo o quel ministero; sembra a primo aspetto logica la deduzione che lo stato non può essere rappresentato, che i suoi affari non possono essere geriti da una associazione privata; e che le decisioni, l’indirizzo delle imprese pubbliche spettano al governo il quale goda della fiducia del parlamento.

 

 

Pare quindi logico affermare anche che le associazioni sindacali delle imprese pubbliche non possano avere quell’indirizzo che alla Confindustria od alle varie Confederazioni dei lavoratori piacesse darsi, ma quello che vorrà il proprietario unico o prevalente delle loro imprese e cioè lo stato, impersonato dal ministro competente in carica.

 

 

Sarà salva così la economicità delle imprese pubbliche? Le imprese non correranno il rischio di chiudere il bilancio in perdita? S’intende che qui non si parla delle perdite derivanti da circostanze indipendenti dallo sganciamento. Le imprese possono perdere a causa di crisi, di guerre, di rivoluzioni, di incapacità o di avventatezza degli amministratori, di variazioni imprevedute di prezzi e di tutte le altre innumerevoli circostanze per le quali a questo mondo si corre il rischio di perdere. Che le imprese nazionalizzate od irizzate possano perdere più o meno delle imprese private non è il problema qui discusso. Qui si parla solo delle perdite derivanti dallo sganciamento; perdite le quali appaiono nelle imprese nazionalizzate logicamente più alte che in quelle private nella misura in cui:

 

 

la creazione di unioni particolari, non collegate con la Confindustria, per i soli datori di lavoro collocherà lo stato, vero finale datore di lavoro, in una situazione di inferiorità di fronte alle unioni di lavoratori pubblici, collegate con le varie Confederazioni di lavoratori;

 

 

le unioni dei cosidetti datori di lavoro pubblici, pur poste in condizioni di apparente parità con le rispettive unioni di lavoratori pubblici anch’esse sganciate dalle rispettive federazioni, si troveranno nella necessità di ubbidire alle direttive del vero unico padrone, che è lo stato o il ministro che lo rappresenta; direttive informate a criteri sociali, intesi a migliorare le condizioni di lavoro (salari, orari, ecc.), in confronto a quelle osservate per i lavoratori liberi; senzaché alla differenza in più corrisponda necessariamente un uguale incremento differenziale nella produttività netta dei lavoratori pubblici.

 

 

Come reagiranno i dirigenti delle imprese pubbliche alle perdite così definite?

 

 

Non è escluso che la soluzione adottata sia quella dell’ossequio puramente formale al cosidetto indirizzo sociale da parte dello stato e dei suoi ministri e della silenziosa inosservanza dell’indirizzo medesimo da parte, dei dirigenti. Gli indirizzi, i propositi, i voti hanno, fortunatamente, non di rado la loro conclusione finale nelle parole o negli ordini del giorno in cui si esprimono. Fatti i discorsi, votati gli ordini del giorno, tutti sono soddisfatti e non ci si pensa più.

 

 

Può darsi però che alle parole debbano seguire i fatti. A questo punto, l’alternativa è nota. Se a capo dell’impresa pubblica si trova un presidente od amministratore delegato o direttore generale deciso a fare a prò dei lavoratori tutto ciò che ragionevolmente è, secondo il miglior livello corrente delle remunerazioni in quella industria e in quella zona, possibile; ma non un soldo in più che possa, per quel motivo, mettere il bilancio in rosso; ed in tal caso sarà come se lo sganciamento non fosse stato legiferato. Esistono anche nel nostro paese presidenti od amministratori delegati o direttori generali forniti di carattere e decisi a resistere alle tentazioni di calar le brache dinnanzi alle pressioni politiche, alle esortazioni di pubblicisti in cerca di popolarità, alle aperte campagne di stampa in prò delle «rivendicazioni» di quella che è, numericamente, la parte più numerosa dell’elettorato. Costoro non dànno le dimissioni dall’ufficio coperto; ma aspettano di essere invitati formalmente per iscritto dal ministro competente, ad andarsene. Siccome, ovviamente, l’invito scritto non arriva, perché nessun ministro responsabile si decide a scriverlo e, più, ad inviarlo, la vertenza si chiude ragionevolmente, così come la situazione generale e quella particolare dell’impresa comandano.

 

 

Dopo avere affermato che uomini cosifatti esistono e fanno onore al nostro paese, si deve affermare che non tutti i capi di imprese pubbliche sono della stessa pasta. Chiudere in pareggio il bilancio, sì; non è, tuttavia, comodo chiudere gli occhi dinnanzi a quelle che un tempo si dicevano le «rivendicazioni» ed ora, traendolo da non so quale vocabolario di lingua forestiera, si dicono le «istanze» sociali. Bisogna far qualcosa; non si può rimanere sordi alla voce dei tempi, anche se nella testa l’assillo delle cifre segnalanti perdite e perciò scritte in rosso, è cagion di tormento. Le vie che la contabilità apre per sfuggire allo spettro delle cifre in rosso sono infinite. O che talune spese non sono propriamente inerenti alla gestione dell’esercizio, ma piuttosto possono considerarsi fatte in conto capitale? Ed ecco quella partita espunta dal conto profitti e perdite. Non furono quelle scorte di materie prime acquistate, per la avvedutezza del servizio commerciale, al prezzo io ed ora sono valutate a 12? Valutiamole anche noi, nell’inventario di fine anno, a 12; ed il conto profitti e perdite si avvantaggerà di altrettanto.

 

 

Che importa se, quando quelle materie prime si saranno trasformate in prodotti finiti, il prezzo di mercato sarà disceso a 9? Frattanto passerà un anno; e qualche santo provvederà a tappare il buco dell’esercizio futuro. Per prudenza, sinora, gli ammortamenti del macchinario si facevano non sul prezzo di costruzione che era di 100, ma su quello di ricostruzione, che era diventato 100. La prudenza non era eccessiva; ed era imposta dalla logica, la quale dice che, se si vuole mantenere intatto il capitale, non ci si può contentare di ricostituire i costi passati, che sono un dato storico utile per studiosi, redattori di statistiche o di storie, ma senza alcuna importanza per chi vuole salvarsi dalla rovina. Quanti trattatisti non insegnano però e non difendono ancora la teoria degli ammortamenti al costo? Perché non imitare il fisco il quale si tiene stretto alle cifre storiche e, solo in casi storicamente chiusi, consentì rivalutazioni? Per prudenza, facciamo ancora bella figura, e vantiamoci ancora di non imitare gli imprudenti che ammortizzano al costo 100. Noi che, prudentemente, avevamo prima adoperato frasi vaghe quando ammortizzavamo al vero costo di ricostituzione 200, annunceremo formalmente stavolta che, derogando alle regole scritte nei libri e patrocinate, a nostro danno, dalla finanza, coraggiosamente abbiamo deciso di ammortizzare ben 50 più di 100. Faremo bella figura e ridurremo al silenzio quei pochi superstiti azionisti privati di minoranza, i quali criticheranno il bilancio, informato a criteri eccessivamente sociali. No, nessuna imprudenza. Il bilancio è in ordine; e, eseguiti ammortamenti abbondanti, valutate correttamente le attività, soddisfatte le giuste istanze dei lavoratori, reso ossequio alle illuminate direttive del parlamento, del governo e dell’opinione pubblica, pagati gli interessi e i dividendi dovuti al capitale, il bilancio si chiude con un margine. Che importa, se, più o meno presto, le falle verranno in luce e se dovremo fare appello al tesoro per un aumento del fondo di dotazione? Ci penserà il successore che si troverà in quel punto al timone dell’impresa; e saprà ben lui trovare le ragioni giustificatrici della richiesta. Forseché l’economia nazionale non ha avuto un meraviglioso risveglio? Forseché non importa crescere gli investimenti per offrire una occupazione alla popolazione bisognosa di lavoro?

 

 

Sono, nelle imprese pubbliche, più numerose le schiene diritte, i caratteri duri, i quali, nel discutere con la unione dei lavoratori, autonoma o collegata con la propria federazione o confederazione, e rifiutando la mediazione del governo, decidono esclusivamente secondo detta la coscienza, in attesa della lettera di congedo del ministro competente, la quale, già dissi, non può venire, perché nessun ministro in paese libero osa apertamente sfidare la ferma decisione dell’uomo retto; ovvero gli uomini duttili, pronti ad escogitare spedienti atti a soddisfare nel tempo stesso le esigenze della buona gestione apparente dell’impresa e quelle della socialità, della solidarietà ed altrettali parole fonti di miseria per i popoli?

 

 

Non importa risolvere il problema. In ambi i casi, sia che abbiano avuta la fortuna rarissima di scoprire l’uomo diritto e la volontà di metterlo a capo dell’impresa, sia che si siano adattati a scegliere tecnici valorosi e malleabili, i governanti hanno il dovere di lasciare che essi discutano e decidano liberamente. Se non esistono datori di lavoro nelle imprese pubbliche, lo stato, unico definitivo datore di lavoro, ha interesse a comportarsi come se i capi scelti dai governanti fossero per davvero «capi»e non caudatari. Se i politici i quali si fanno paladini di nazionalizzazioni perché, a lor giudizio, le imprese pubbliche possono essere amministrate con gli stessi criteri delle imprese private, non sono pronti a soddisfare alle condizioni, necessarie affinché esistano scioltezza, rapidità, indipendenza da vincoli di autorizzazioni e di controlli da parte di ministeri, ragionerie, corti giudiziarie, inframmettenze parlamentari; fa d’uopo concludere che essi sono sepolcri imbiancati e fanno del bianco il nero. I governanti hanno il dovere di considerare i capi che essi hanno scelto come se fossero veri datori di lavoro e dare ad essi facoltà di operare come ad essi appaia più conveniente per il maggior vantaggio dell’impresa: rimanere soli a trattare con le associazioni di lavoratori od uniti con altri capi di imprese pubbliche o federati con unioni o federazioni o confederazioni di consimili imprese private.

 

 

La sovranità viene in tal modo trasferita dal parlamento e dal governo ai capi delle imprese pubbliche; e questi, al luogo del parlamento, sono chiamati a decidere della chiusura dei bilanci delle imprese medesime in perdita o in utile, a scrivere nei conti cifre rosse o cifre nere? Coloro i quali, per ubbidire ad un antiquato andazzo, si decidono a nazionalizzare qualcosa, sanno o debbono sapere il danno così recato alla cosa pubblica. Se la fatalità, detta politica, li ha purtroppo persuasi all’errore, essi debbono sforzarsi di ridurre al minimo le perdite per la produttività economica dell’impresa e gli ostacoli al conseguimento di quei salari, di quegli orari, di quelle provvidenze assicurative, ed in genere di quelle condizioni di lavoro le quali consentano la massima elevazione materiale e spirituale dei lavoratori. Quale è la scelta la quale meglio attira alle imprese pubbliche le schiene diritte e persuade anche i deboli, i quali possono non essere rari fra tecnici valorosissimi, ad operare secondo coscienza, senza prestar ascolto alla voce dei nuovi tempi?

 

 

Se questa è la scelta, lo sganciamento, del quale in queste pagine si discorre, appare grave errore. Esso tende ad allontanare gli uomini duri e retti, insofferenti di essere oggetto di tentativi di persuasione ad accogliere soluzioni dannose e popolari; e tende invece ad attirare gli uomini disposti ad adattarsi agli spedienti opportuni a risolvere i problemi politici del momento, ma dannosi nell’avvenire per le sorti dell’impresa e dei suoi lavoratori.

 



[1]Uso la parola «sganciamento» invece di quella di «distacco» che, immagino, il Tommaseo segnalerebbe oggi, insieme forse con «separazione» o «partizione» o «distinzione», quale probabile sinonimo. Sembra conveniente seguire l’uso odierno, ad affermare subito la adeguatezza della brutta parola, venuta di moda recentemente, al suo contenuto contrario al vantaggio pubblico.

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