Opera Omnia Luigi Einaudi

Come si applica la legge sul lavoro dei fanciulli

Tipologia: Paragrafo/Articolo – Data pubblicazione: 01/04/1901

Come si applica la legge sul lavoro dei fanciulli

«La Stampa», 1 aprile 1901[1]

Cronache economiche e politiche di un trentennio (1893-1925), Vol. I, Einaudi, Torino, 1959, pp. 330-333

 

 

Uno dei rimproveri che più frequentemente si fanno alle leggi di carattere sociale è che esse non vengono eseguite, per mancanza di funzionari appositi, per trascuranza delle autorità locali e per colpevole condiscendenza verso gli industriali che violano la legge. L’ultima relazione presentata dall’on. Di Rudinì alla camera il 5 giugno 1898 intorno al modo con cui veniva eseguita la legge dava notizie poco incoraggianti sulla scarsa applicazione della legge esistente, sicché poco numerose erano le contravvenzioni accertate e le sentenze pronunciate.

 

 

Un argomento di conforto lo abbiamo ora nella relazione che l’on. Picardi ha presentato alla camera nella tornata del 27 marzo.

 

 

Laddove nel triennio 1887-89 le visite eseguite negli stabilimenti ammontarono soltanto a 704, ed erano cresciute a 4.412 nel triennio 1890-92, per ridiscendere a 3.805 nel 1893-95, nell’ultimo triennio si passa a ben 29.055 visite. La maggior parte delle visite, 22.380, furono fatte dagli ufficiali della polizia giudiziaria, a cui l’amministrazione è costretta a ricorrere, in mancanza di un personale tecnico speciale sufficiente. Gli ispettori delle industrie, che all’estero sono assai numerosi, da noi sono soltanto tre, e debbono vigilare anche sull’andamento delle scuole industriali ed attendere ad altre attribuzioni. Gli ingegneri delle miniere a loro volta sono assorbiti da numerose attribuzioni per il loro servizio ordinario; cosicché il ministero non avrebbe modo, senza l’aiuto degli agenti di polizia giudiziaria, di adempiere all’obbligo suo di far rispettare ed osservare la legge. In conclusione, i tre ispettori industriali fecero 142 visite ad opifici; e gli ingegneri del real corpo delle miniere ne fecero 2.439 ad opifici industriali e 2.724 a cave, miniere ed altre aziende minerarie. Una migliore applicazione della legge è dunque indubbia; ma non è a nascondere che gran parte degli ufficiali di polizia giudiziaria è priva di quelle cognizioni tecniche, che pure sarebbero necessarie per adempiere convenientemente all’ufficio proprio.

 

 

Dopo le visite, le contravvenzioni agli industriali i quali violano la legge. Anche sotto questo rispetto si nota un aumento di attività nell’osservanza della legge. Le contravvenzioni, da 53 nel 1887-89,salgono a 188 nel 1890-92, a 373 nel 1893-95 e finalmente ad 854 nel 1896-98. Siffatto aumento sarebbe un brutto indizio, se non si sapesse che esso dipende esclusivamente dal cresciuto numero delle visite, che permette di accertare molte più violazioni della legge.

 

 

Anche le sentenze pronunciate crescono di numero. Erano 91 nel 1887-89, e diventarono 165 nel 1890-92, per passare a 330 nel 1893-95 ed a 689 nel 1896-98. Di queste ultime, 627 si riferiscono al periodo 1 luglio 1896-31 dicembre 1898, e di esse 504 furono seguite dalla condanna e 123 dalla assoluzione degli imputati. Alcune condanne furono pronunciate per parecchie imputazioni, fra cui le più numerose (263) si riferiscono alla mancata richiesta della consegna dei libretti d’ammissione al lavoro o per irregolare tenuta dei libretti medesimi. Vengono poi 200 imputazioni per impiego di fanciulli sforniti di certificato medico, ovvero muniti di certificato sfavorevole, 191 per mancata od irregolare tenuta del registro dei fanciulli operai o per mancanza delle altre affissioni prescritte dal regolamento, 151 per impiego di fanciulli di età inferiore a 12 anni in lavoro di durata eccedente otto ore al giorno, 24 per impiego di fanciulli in lavori pericolosi od insalubri.

 

 

In complesso, però, la relazione nota che la legge ed il regolamento sul lavoro dei fanciulli si trovano esattamente osservati in ogni loro parte nei più importanti e bene ordinati opifici industriali, dove i fanciulli operai si trovano a centinaia.

 

 

Il che è un bene. Sarebbe ancora meglio però se il numero dei fanciulli impiegati negli opifici e nelle miniere diminuisse ancora. In proposito la relazione ci fornisce alcune cifre le quali ci sembra interessante ricordare. Mentre negli opifici visitati nel 1897 i fanciulli da 9 a 15 anni costituivano il 16,26% della maestranza totale, la percentuale discendeva al 12,80% nel 1898.

 

 

I fanciulli con età da 9 e 10 anni furono ovunque assai scarsamente impiegati nel periodo a cui la relazione si riferisce; e nel complesso rappresentavano nel 1897 l’1,30% del numero totale dei fanciulli impiegati in tutti gli opifici industriali visitati. Nel 1898 tale cifra ragguagliava solamente il 0,96% del totale.

 

 

Quanto ai fanciulli dai 10 ai 12 anni, essi erano nel 1897 il 18,07% del totale dei fanciulli impiegati; e la proporzione discendeva al 7,70% nel 1898.

 

 

Indizi questi assai lieti, perché tenderebbero a dimostrare che si ricorre meno al lavoro dei fanciulli in tenera età; ed il periodo in cui cominciano le occupazioni tende a spostarsi verso le età superiori.

 

 

Se pare accertata una migliore applicazione delle leggi esistenti, non si può affermare però che queste siano bastevoli ad impedire tutti i mali che si verificano attualmente nel lavoro dei fanciulli. Tutt’altro. Ogni giorno si scoprono abusi commessi dagli industriali col protrarre troppo a lungo il lavoro dei fanciulli, abusi contro i quali le autorità sono impotenti, perché la legge non li punisce come reati.

 

 

Citiamone uno solo.

 

 

Le vigenti disposizioni sul lavoro dei fanciulli, mentre limitano a 6 ore la durata massima del lavoro notturno, per la quale possono essere impiegati fanciulli di ambo i sessi, dell’età dai 12 ai 15 anni, nulla stabiliscono circa l’impiego di essi in lavori fatti di giorno, dopoché i fanciulli abbiano lavorato di notte anche per la durata massima delle 6 ore consentite. Di più nessuna disposizione stabilisce per i fanciulli al disopra dei 12 anni un limite massimo nella durata complessiva del lavoro giornaliero. Un tale stato di fatto non offre mezzo legale per impedire che i fanciulli siano fatti lavorare per un tempo eccessivo, nelle condizioni gravose che si verificano negli opifici industriali a lavoro continuo di giorno e di notte. Basta all’industriale dividere i fanciulli in due squadre, delle quali l’una lavori da mezzogiorno a mezzanotte e l’altra da mezzanotte a mezzogiorno. Ogni squadra lavora così sei ore di notte e sei ore di giorno, e siccome la legge vieta soltanto il lavoro notturno superiore a sei ore, così non viene menomamente violata. Il ministero ha tentato bensì di ottenere una condanna contro un direttore di una fabbrica, perché faceva lavorare un gran numero di fanciulli sopra i 12 anni dalla mezzanotte a mezzogiorno con la sola interruzione di un’ora per il riposo, dalle 6 alle 7. Però l’autorità giudiziaria dichiarò non farsi luogo a procedimento per inesistenza di un reato, il quale invero non è contemplato nelle leggi vigenti.

 

 

Col regio decreto 5 gennaio 1899, posteriore al periodo studiato nella relazione attuale, si è vietato l’impiego dei fanciulli minori di 15 anni in lavori cumulativi e consecutivi di giorno e di notte o viceversa; ma si tratta di una disposizione regolamentare che rappresenta una estensione e non una applicazione della legge vigente.

 

 

In conclusione si può affermare che la legge sul lavoro dei fanciulli è applicata ora meglio di prima. Ma si fa sempre sentire la necessità di un più numeroso e scelto corpo di ispettori specialisti incaricati della sua applicazione, ed inoltre fa d’uopo provvedere ad estendere la legge vigente per modo da reprimere alcuni abusi, contro i quali ora si è impotenti a lottare.

 

 



[1] Col titolo Come si eseguisce la legge sul lavoro dei fanciulli [ndr]

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