Per la dignità dell’insegnamento
Tipologia: Paragrafo/Articolo – Data pubblicazione: 25/08/1900
Per la dignità dell’insegnamento
«La Stampa», 25 agosto 1900
Cronache economiche e politiche di un trentennio (1893-1925), Vol. I, Einaudi, Torino, 1959, pp. 211-215
Sul finire di luglio il ministro della pubblica istruzione on. Gallo ha pubblicato una circolare sulla nomina e sulla condizione dei professori straordinari nelle università.
Ricordiamo, qui, le principali disposizioni di quella circolare:
«Io non ammetto la nomina di professori straordinari senza il concorso. I professori straordinari, secondo la legge del 13 novembre 1859, non sono che semplici incaricati; infatti l’art. 89 enuncia le categorie di insegnanti dalle quali essi dovevano scegliersi, salva l’eccezione per le persone indicate dagli articoli 64 e 69; e l’art. 90 assimila esplicitamente gli straordinari agli incaricati, limitando il loro ufficio al corso pel quale hanno avuto l’incarico.
«Coll’andar del tempo l’ufficio di professore straordinario si è elevato e distinto nettamente da quello dell’incaricato. Le categorie degli insegnanti oramai sono tre, e resta separata nettamente quella degli straordinari, da quella degli incaricati; perciò il regolamento universitario detta le norme dei concorsi tanto per gli ordinari che per gli straordinari, e fissa le regole precise sulle nomine degli incaricati.
«In conformità a questo mio divisamento, è stato già revocato il decreto 4 dicembre 1898, e sono state implicitamente richiamate in vigore le disposizioni regolamentari che quel decreto aveva abrogate. La nomina del professore straordinario fatta per concorso dà una posizione stabile all’insegnante, né è necessaria la conferma annuale come per gli incaricati.
«È mio convincimento che per ogni singolo insegnamento debba aver luogo un concorso o per professore ordinario o per straordinario, secondo le condizioni speciali e relative proposte dalla facoltà. Pur non di meno al rigoroso principio del concorso speciale per ogni insegnamento si può fare eccezione solo nel caso che una facoltà proponga la nomina di persona che abbia preso parte a un precedente concorso dello stesso grado, se da tale concorso non sia passato più di un triennio e si tratti di un candidato che nel giudizio della commissione esaminatrice del concorso abbia avuto un posto onorevole e non lontano da quello ottenuto dal primo graduato.
È vano che si presentino domande al ministro per la nomina a professori straordinari senza una deliberazione della facoltà nella quale è vuoto l’insegnamento e senza che il candidato abbia le condizioni sopra enunciate».
La circolare prosegue: «Sarà mia cura regolarizzare a poco a poco la condizione degli insegnanti straordinari già nominati con diversi criteri, qualora abbiano le condizioni richieste».
La circolare, come si vede, mira a dare un assetto logico alla questione degli straordinari, regolata in modo veramente singolare ed arbitrario dal predecessore dell’on. Gallo alla Minerva.
Pochi, crediamo, fra i non direttamente interessati, hanno compreso quale grande importanza la circolare avesse per la tutela della dignità accademica, per la elevatezza degli studi superiori in Italia, e per la garanzia della posizione morale altissima dei professori universitari.
Questi non si devono considerare come impiegati, i quali possono essere nominati ad libitum del ministro, promossi, trasferiti o collocati a riposo per volontà ministeriale, neppure se codesta volontà è stata suffragata dal consenso di una commissione superiore di avanzamento, come accade per altre carriere.
I professori universitari più che impiegati, devono considerarsi rivestiti di una dignità ed anzi di una missione pubblica: l’insegnamento delle verità scientifiche. Essi devono essere veramente liberi di insegnar quella che a loro sembra la verità, senza temere nessun controllo e nessuna punizione, quando espongono teorie non accette alle autorità di governo. Se così non fosse, la libertà di insegnamento sarebbe morta.
Perciò bene provvide la legge fondamentale Casati del 1859, concedendo ai professori ordinari la inamovibilità dal grado e dalla sede; stabilendo cioè che un professore ordinario, eccetto il caso di mancanze gravissime accertate dal consiglio superiore della pubblica istruzione, non possa venire rimosso mai dalla carica e non possa essere trasferito mai, senza il suo consenso, dall’una all’altra università.
La legge Casati era stata fatta in un’epoca in cui la specializzazione degli studi non era così grande come adesso ed aveva limitato strettamente il numero (di solito dieci) dei professori ordinari per ogni facoltà.
Si era soltanto previsto il caso in cui dovessero nominarsi supplenti ai professori ordinari per impartire una parte dell’insegnamento che i professori ordinari non potevano compiere o per dare insegnamenti speciali di perfezionamento ai giovani.
Codesti professori, incaricati di coadiuvare l’ordinario nello svolgimento della materia e di estenderla a perfezionamento dei giovani, furono dalla legge Casati detti professori straordinari, e dovevano scegliersi dal ministro fra i dottori aggregati, i privati insegnanti, gli eleggibili nei concorsi universitari, e le persone venute in grido di molta dottrina nelle discipline speciali che doveano insegnare.
Come era naturale, trattandosi di insegnamenti, la cui necessità poteva variare da un anno all’altro, l’incarico del professore straordinario cessava colla fine del corso ed era necessaria una nuova nomina per riprendere l’ufficio. Dunque, nessuna garanzia di inamovibilità e nessuna necessità di concorso per gli straordinari, parificati dalla legge Casati quasi completamente ai semplici incaricati.
Coll’andar del tempo, le cose mutarono. Gli antichi quadri, per chiamarli così, più non bastarono all’insegnamento universitario. Sempre nuove materie dovettero essere accolte fra gli insegnamenti da impartirsi in via ordinaria, oltre ai dieci sanciti di solito dalla legge Casati per ogni facoltà. Sarebbe stato deleterio per i progressi scientifici e per la bontà dell’insegnamento, cristallizzarsi nelle antiche divisioni di materie.
I nuovi insegnamenti, non potendo essere affidati ad ordinari, il cui numero era fisso, furono impartiti da professori straordinari. Anzi, più nessuna differenza si fece tra antichi e nuovi insegnamenti; e spesso professori ordinari insegnano le materie nuove, mentre, essendo il numero degli ordinari completo, professori straordinari impartiscono l’insegnamento delle antiche materie fondamentali.
La posizione del professore straordinario veniva in tal modo a cambiare radicalmente. Egli oramai non è più un supplente incaricato di completare e perfezionare l’insegnamento dell’ordinario; invece ha una cattedra sua speciale, e per la garanzia della efficacia della libertà dell’insegnamento, dev’essere nominato con gli stessi requisiti e godere delle stesse prerogative di cui godono i professori ordinari, dai quali lo distingue soltanto lo stipendio più tenue, non superiore ai sette decimi di quello del professore ordinario.
La giurisprudenza non fu lenta a consacrare questa nuova posizione del professore straordinario, ed il regolamento Boselli del 26 ottobre 1890, regolamento che ha saputo egregiamente interpretare lo spirito della legge Casati, stabiliva che i professori straordinari debbano essere nominati per concorso, e che quelli nominati fuori concorso dal ministro non possano aspirare alla promozione ad ordinari se non quando la commissione esaminatrice giudichi strettamente applicabile l’art. 69 della legge Casati, il noto articolo che permette al ministro di nominare ordinari le persone venute in grido ed in fama distinta nella materia che dovranno insegnare. I professori straordinari sono non soltanto promovibili ad ordinari, ma fanno parte dei consigli di facoltà allo stesso titolo degli ordinari, eccettuato quando si tratti di argomenti che li riguardino personalmente; partecipano eziandio alle assemblee generali dei professori per la nomina del rettore, ecc.; sono riconfermati di anno in anno, ma la riconferma è oramai divenuta una formalità.
Senonché questa alta posizione giuridica e morale, lentamente conquistata dai professori straordinari, era stata profondamente scossa negli ultimi anni dall’ex ministro Baccelli, il quale abrogati gli articoli relativi del regolamento Boselli, in base ad una interpretazione aderente alla lettera e contraria allo spirito della legge Casati, avea aboliti i concorsi per straordinari, aveva avocato a sé la loro nomina, ed aveva imposto alle facoltà, contrariamente ai loro voti, professori straordinari non aventi i requisiti dei concorsi sostenuti, e muniti semplicemente del titolo di liberi docenti, facilissimo ad acquistarsi in talune università.
Tutto ciò aveva seminato il malcontento fra i professori straordinari per concorso, i quali aspiravano all’insegnamento universitario, studiavano sul serio, sostenevano ardui concorsi e d’un tratto si vedevano scavalcati da uno straordinario senza titoli nominato per arbitrio ministeriale.
La circolare dell’on. Gallo è un ritorno all’antico. Noi gli diamo ampia lode per questo suo atto che garantisce la serietà e dignità dell’insegnamento universitario in Italia.
Non basta aver a fior di labbra ogni giorno l’autonomia universitaria, la dignità degli studi e la indipendenza della scienza. È d’uopo anche rispettare quelle norme giuridiche consuetudinarie che si sono andate a poco a poco evolvendo e sono barriera fortissima contro gli abusi ed i soprusi governativi. Questo colla sua circolare ha voluto dire il ministro Gallo; ed ha fatto bene.