Opera Omnia Luigi Einaudi

Casistica tributaria

Tipologia: Paragrafo/Articolo – Data pubblicazione: 12/05/1925

Casistica tributaria

«Corriere della Sera», 12 maggio 1925

Cronache economiche e politiche di un trentennio (1893-1925), vol. VIII, Einaudi, Torino, 1965, pp. 266-274

 

 

 

I casi particolari che si possono presentare per l’applicazione della imposta complementare sul reddito variano all’infinito; e sono probabilmente tanti quanti i contribuenti. Ognuno dei miei corrispondenti mi segnala il suo; e duole non poterli seguire tutti. Ad istruzione dei lettori, riproduco alcuni casi tipici, utili non in quanto di fatto in essi si rispecchi un caso particolare, ma in quanto possono seguire di guida nella risoluzione di quesiti:

 

 

  • 1) Genitori concorrenti con tre figli, di cui uno minore, e gli altri maggiorenni.

 

 

Il padre possiede solamente un fabbricato il cui reddito imponibile è stato fissato pel 1925 in lire 16.000. La madre ha una cartella nominativa di consolidato 5% del valore nominale di lire 40.000.

 

 

Uno dei maggiorenni è una ragazza nubile sprovvista di redditi proprii.

 

 

L’altro è un ufficiale dell’esercito e gode di uno stipendio annuo di lire 12.600.

 

 

Il minore è impiegato bancario ed ha percepito, pel 1924, una retribuzione complessiva di lire 10.400, al lordo delle ritenute per contributo di previdenza ed al netto di imposta di ricchezza mobile corrisposta dall’istituto senza esercizio del diritto di rivalsa.

 

 

In questo caso si hanno tre soggetti di imposta.

 

 

  • Il padre, il quale dichiarerà:

 

 

a) il reddito del fabbricato di sua proprietà

L. 16.000,-

b) gli interessi del consolidato 5% di proprietà della moglie

L. 2.000,-

Totale

L. 18.000, –

 

 

mentre non dovrà dichiarare lo stipendio percepito dal figlio minore perché (a termini dell’art. 229 n. 4 codice civile) non ne gode l’usufrutto legale;

 

 

chiederà la detrazione:

 

 

a) della imposta e sovrimposta del 1925 sul fabbricato L. 3.598,00  
b) della tassa di famiglia applicabile pel 1925 L. 292,50  
c) della annualità corrispondente al patrimonio da lui già concordato per lire 200.000 L. 704,00  
Deduzioni in totale L. 4.594,50 L. 4.594,50
Reddito netto residuo   L. 13.405,50

 

 

A parer mio gli competerebbe la detrazione di un ventesimo per la figlia maggiorenne, essendo questa sprovvista di redditi proprii ed a suo carico. Egli farà bene a dedurre perciò ulteriormente lire 670,30, a questo titolo residuando il reddito imponibile in lire 12.735,20. Per prudenza, suppongo che la finanza, interpretando alla lettera le istruzioni (p. 53) non ammetta quest’ultima deduzione e la commissione, a cui egli ricorrerà, gli dia torto. In tal caso il reddito imponibile rimarrebbe fermo a lire 13.405,50, che arrotondato a lire 13.400 importa, in base all’aliquota dell’1,85%, l’imposta di lire 242,55.

 

 

  • 2) Secondo soggetto di imposta sarà il figlio maggiorenne il quale, avendo un reddito di categoria D inferiore a lire 25.000, e, non avendo redditi di altra natura, non ha l’obbligo di dichiarazione a termini dell’art. 2 del r.d.L. 26 febbraio 1925, n. 241; e l’imposta da lui dovuta verrà liquidata d’ufficio e riscossa mediante ritenuta diretta al momento del pagamento dello stipendio. Aliquota 0,35% sul lordo. Ritenuta di lire 87,50 all’anno.

 

  • 3) Terzo ed ultimo soggetto d’imposta sarà il figlio minore, il quale dovrà dichiarare il suo stipendio dell’anno 1924 di cui ha – a termine del citato art. 229 codice civile – la libera disponibilità, chiedendo la detrazione del contributo di previdenza rilasciato sullo stipendio a favore della cassa di previdenza tra i dipendenti del suo istituto, e non della imposta di ricchezza mobile che viene effettivamente pagata dalla banca.

 

 

  • 2) Redditi della moglie e di un figlio concorrenti.

 

 

Caio, commerciante, ammogliato con tre figli seco lui conviventi, è tassato, agli effetti dell’imposta di ricchezza mobile pel 1925, pel suo esercizio di rivendita di generi alimentari sul reddito imponibile di lire 25.000. La di lui moglie, già insegnante elementare, percepisce dal comune una pensione annua di lire 7.600. Uno dei figli è minorenne ed è proprietario di un fabbricato, ricevuto in donazione da uno zio materno, catastato pel 1925 per un imponibile di lire 4.800. Gli altri due figli sono maggiorenni, ma entrambi sono a carico completo del padre: uno perché permanentemente inabile al lavoro per cecità e l’altro perché sta completando i corsi universitari.

 

 

In questo caso Caio sarà l’unico soggetto d’imposta e dovrà dichiarare nella sua denunzia:

 

 

a) il reddito di ricchezza mobile del suo commercio (art. 7, n. 3)  

L. 25.000,00

b) la pensione della moglie (art. 2 della legge)  

L.   7.600,00

c) l’imponibile del fabbricato di proprietà del figlio del quale ha l’usufrutto legale a norma dell’art. 228 codice civile  

L.   4.800,00

Totale reddito lordo

 

L. 37.400,00

Denunzierà in detrazione:

1) l’imposta di ricchezza mobile dovuta sul reddito dell’azienda

L.   4.538,25

2) tassa esercizio e rivendita

L.      350,00

3) tassa camerale

L.        50,00

4) tassa famiglia sul reddito di lire 18.850

L.      410,00

5) imposta di ricchezza mobile rilasciata dalla moglie sulla pensione

L.      760,00

6) l’imposta e sovrimposta 1925 dovute sul reddito del fabbricato del figlio

L.   1.079,65

7) la rata annua imposta corrispondente al suo patrimonio concordato per lire 100.000 (art. 8, n. 2)

L.      452,00

8) detrazione 2% patrimonio riscattato (art. 9)

L.   2.000,00

Totale detrazioni

L.   9.639,90

Residua il reddito netto di

 

L. 27.760,10

 

 

Essendo il reddito complessivo netto superiore alle lire 25.000, alla pensione della moglie, a termine dell’art. 7 del r.d.l. 4 gennaio 1925, n. 2, non sono applicabili le disposizioni del r. decreto 30 dicembre 1924, n. 2104, riguardante i redditi di categoria D e quindi, anche sulla parte di reddito costituito dalla pensione, si applicherà l’aliquota di tassazione ordinaria.

 

 

Ma il contribuente ha diritto alla detrazione dal reddito netto di lire 27.760,10 di tre quote di 1/20 a norma dell’art. 11 della legge, essendo tutti tre a suo carico. Si avrà così:

 

 

Reddito netto

L.    27.760,10

Deduzione di 3/20 per carichi di famiglia

L.      4.164,00

Rimane il reddito imponibile di

L.    23.596,10

 

 

che si arrotonda a lire 23.500. Con l’aliquota del 2,26% l’imposta da pagarsi risulta di lire 531,10.

 

 

Che se la finanza volesse concedergli solo due detrazioni, perché uno dei figli, tuttoché a suo carico e studente universitario, è maggiorenne, il calcolo dovrà farsi così:

 

 

Reddito netto

L.  27.760,10

Dedotto 2/20 per carichi di famiglia

L.    2.776,00

Rimane il reddito imponibile di

L.  24.984,10

 

 

che si arrotonda a lire 25.000, con l’imposta di lire 580, in base all’aliquota del 2,32 per cento.

 

 

  • 3) Impiegato ferroviario, con piccolo reddito di risparmio. Tizio è contabile presso una società anonima esercente ferrovie e percepisce uno stipendio di lire 13.600 sul quale la società corrisponde l’imposta di ricchezza mobile di categoria D, esercitando poscia su di lui il diritto di rivalsa. Ma egli possiede un conto corrente presso una società, dal quale ritrasse nel 1924, per interessi 5,50% il reddito netto di lire 1.365.

 

 

Egli è tenuto, a termini dell’art. 3 del r.d.l. 26 febbraio 1925, n. 241, a presentare denunzia e dichiarerà:

 

 

a) stipendio

L. 13.600,00

b) interessi conto corrente presso S. A. X. Y.

L.   1.365,00

Totale reddito lordo

L. 14.965,00

Chiederà la detrazione di lire 620 da lui rilasciate annualmente a titolo di ritenuta pensione, mentre non potrà chiederla, a termini dell’art. 2 citato decreto, per l’imposta di ricchezza mobile, perché questa è rimasta a carico della società ferroviaria “

L.      620,00

Residua il reddito netto di

L. 14.345,00

che si arrotonda a lire 14.400.

L’aliquota corrispondente a detta cifra di reddito è dell’1,86% e verrà applicata sulla parte del reddito costituita dagli interessi del conto corrente e cioè su lire 1.365

L.        25,40

Sullo stipendio, netto della ritenuta pensione, verrà applicata invece, a termini dell’art. 2 del r.d.l. 30 dicembre 1924, n. 2104, la percentuale dello 0,35% e si avrà quindi lire 12.980 x 0,35

L.        45,15

Con un totale d’imposta di

L.        70,85

 

 

che verrà pagata per ruolo con le norme di riscossione ordinaria.

 

 

NB. Sulla stessa cifra di reddito l’imposta dovuta da un contribuente ordinario sarebbe stata invece di lire 267,84.

 

 

  • 4) Esente da obbligo di dichiarazione.

 

 

Caio è titolare di una rivendita di generi di monopolio, tassata, agli effetti dell’imposta di ricchezza mobile pel 1925, in base ad un reddito di lire 7.000. Egli non è tenuto, a termini dell’art. 15 della legge, a presentare dichiarazione perché il suo reddito, al netto della imposta di ricchezza mobile di lire 1.270,50, e senza tener conto delle altre imposte e tasse (esercizio e rivendita, camerale, di famiglia), non raggiunge le lire 6.000.

 

 

  • 5) Reddito derivato esclusivamente da una casa:

 

 

Muzio è proprietario di un fabbricato avente un imponibile pel 1925 di lire 8.000. Al netto dell’imposta e delle sovrimposte dovute per l’anno 1925 in lire 1.799,20 e della tassa di famiglia in lire 90, residua il reddito netto di lire 6.100,80.

 

 

Ma a carico del contribuente vivono, oltre la moglie, i suoi genitori e quattro figli minori sicché ha diritto, a norma dell’art. 11 della legge, alla detrazione di 6/20 del reddito netto.

 

 

Il reddito soggetto all’imposta si ridurrà quindi, dedotte le lire 1.830,25, ammontare dei 6/20, a lire 4.270,55 che si arrotondano a lire 4.250, con un imposta di lire 48,88 in base all’aliquota dell’1,15%.

 

 

  • 6) Impiegato di stato, con cospicuo reddito concorrente della moglie:

 

 

Lucio – funzionario di stato di grado ottavo, ammogliato con due figli minori di 18 anni – gode di uno stipendio annuo lordo di lire 17.250,60. La di lui moglie possiede una cospicua fortuna, costituita da stabili e da titoli, con un reddito complessivo, netto di tutte le detrazioni di cui agli artt. 8 e 9 della legge, di lire 222.430,60.

 

 

A termini del citato art. 7 del r.d.l. 4 gennaio 1925 (pp. 91/92, Istruzioni), Lucio non avrà obbligo di dichiarare l’aumento d’indennità di servizio attivo di lire 2.500 annue di cui gode con decorrenza dall’1 aprile, per effetto dei deliberati provvedimenti a favore degli impiegati di stato; e la sua dichiarazione avrà carattere e portata di stabilità per il primo triennio.

 

 

Egli pertanto, a termini dell’art. 7 del r.d.l. 4 gennaio 1925, n. 2 dovrà presentare dichiarazione e vi comprenderà:

 

 

a) Reddito proprio, costituito dallo stipendio goduto all’1 gennaio 1925, al netto dell’imposta di ricchezza mobile, ritenuta pensione e contributo di previdenza

L.   14.665,20

b) Reddito della moglie, al netto d’ogni detrazione

L. 222.430,60

Reddito netto complessivo

L. 237.095,80

Detrazione per i due figli minori a carico, in ragione di lire 3.000 per ciascuno, a termine dell’articolo 11 della legge

L.     6.000,00

Reddito netto sogg. all’imposta

L. 231.095,80

 

 

che, arrotondato a lire 230.000, importa, in base all’aliquota del 5,59%, un carico d’imposta annua di lire 12.857.

 

 

L’imposta, a norma dell’art. 2 del r.d.l. 26 febbraio 1925, n. 241, doveva essere riscossa mediante ritenuta diretta e la competente delegazione del tesoro, in conformità alla liquidazione, comunicatale dall’ufficio delle imposte, doveva operare la ritenuta mensile di lire 1.071,40 per effetto della quale, essendo la mensilità netta dello stipendio del contribuente di lire 1.222,10, l’interessato doveva riscuotere mensilmente, soltanto più lire 150,70.

 

 

È parso, tuttavia, che non fosse dignitoso per l’impiegato trovarsi ridotto a ricevere uno stipendio netto di sole lire 150,70; e con recente disposizione fu sancito che egli continuasse a riscuotere dalla cassa competente l’intiero suo stipendio, e pagasse l’imposta di lire 12.857 annue nei modi ordinari all’esattore comunale. In fondo egli ci perde, perché il metodo della ritenuta diretta gli avrebbe fatto risparmiare gli aggi esattoriali e ricevitoriali, che adesso deve pagare, alla pari di tutti gli altri contribuenti; ma è salvaguardato il suo amor proprio, in confronto ai colleghi di ufficio ed ai suoi subordinati.

 

 

  • 7) Reddito della moglie inferiore a lire 600 concorrente con lo stipendio del marito.

 

 

Sempronio è applicato al comune e percepisce l’annuo stipendio di lire 10.300. La di lui moglie possiede, in comproprietà con altri due fratelli un fabbricato in Savigliano, catastato per un imponibile, agli effetti del 1925, di lire 1.800.

 

 

Egli è soggetto all’imposta e la corrisponderà in base alla percentuale dello 0,35%, a norma dell’art. 1 del r.d.l. 30 dicembre 1924, n. 2104, sul solo stipendio. Ma non avrà l’obbligo di denunzia, a termini dell’art. 3 del r.d.l. 26 febbraio 1925, e le lire 36,05 d’imposta da lui dovute verranno pagate mediante ritenuta diretta, da operarsi dal comune al momento del pagamento dello stipendio.

 

 

Le lire 600, quota reddito imponibile del fabbricato di cui la moglie è comproprietaria, non saranno pertanto colpite d’imposta.

 

 

Dopo i quali esempi, debbo confessare che essi avranno forse l’effetto principale di suscitare altre curiosità ed altri dubbi. Tutti legittimi; ma tali da non potersi, salvo casi di singolare interesse generale, risolvere qui. Occorrerebbe occupare ogni giorno due o tre colonne e forse non basterebbero.

 

 

Epperciò io rinnovo un voto che anni addietro avevo esposto: il ministro De Stefani ed il direttore generale D’Aroma ordinino che da oggi sino alla chiusura del tempo per le denunce in ogni ufficio delle imposte vi sia almeno un funzionario delle imposte incaricato non di ricevere le dichiarazioni, ma di esaminare le minute di esse, preparate dai contribuenti. Un funzionario obbligato al segreto di ufficio a favore dei contribuenti, il quale non debba far sapere al suo collega, preposto alle dichiarazioni vere e proprie, nulla di quanto i contribuenti gli avranno confessato, o su cui avranno chiesto spiegazioni. Un funzionario, il quale sovratutto abbia il compito di farsi parte attiva per la ricerca delle detrazioni, il quale indichi ai contribuenti il modo di procacciarsi i documenti necessari per ottenere le detrazioni, e suggerire egli stesso come queste devono essere chieste.

 

 

La finanza ha spesso ritenuto di dover farsi attiva solo per ricercare i redditi da tassare; e di dover restar passiva con le braccia incrociate, quando si tratta di passività o carichi da dedurre. Ci pensi il contribuente, si dice, poiché è nel suo interesse.

 

 

In questa prima applicazione della complementare, importa che si dia cura alle detrazioni con altrettanto e forse con più zelo di quello posto nella ricerca delle partite attive. Il successo dell’imposta dipenderà in non piccola parte dall’atteggiamento psicologico dei funzionari. Chiamati ad applicare la legge, essi devono porre lo scrupolo più minuzioso nell’applicarla secondo il suo spirito. Le detrazioni giovano sovratutto ai contribuenti piccoli e medi; e quanto maggiore sarà il numero di coloro, i quali potranno dire di essere stati eliminati dal novero dei contribuenti per qualche detrazione suggerita d’ufficio, tanto più grande sarà la popolarità dell’imposta.

 

 

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