Opera Omnia Luigi Einaudi

Le tabelle per la denuncia dei redditi agrari

Tipologia: Paragrafo/Articolo – Data pubblicazione: 12/04/1923

Le tabelle per la denuncia dei redditi agrari

«Corriere della Sera», 12 aprile 1923

Cronache economiche e politiche di un trentennio (1893-1925), vol.VII, Einaudi, Torino, 1963, pp. 183-188

 

 

 

Sono state pubblicate e distribuite le «tabelle di valutazione del reddito agrario per ciascun tipo di coltura dei terreni e per ciascuna specie di bestiame» che il ministro delle finanze ha compilato per venire in aiuto ai milioni di contribuenti che entro il 30 aprile dovranno fare la denuncia dei loro redditi agrari. Esse saranno esaminate con interesse vivissimo dagli agricoltori, per cui ora la nuova imposta costituisce l’argomento principalissimo di discorso; di gran lunga più interessante di qualunque notizia politica, anche strepitosa, la quale fosse pubblicata sui giornali.

 

 

I lettori sanno già che cosa sono queste tabelle. Per l’applicazione di una qualunque imposta sulla terra, si possono seguire due metodi: il primo è quello della denuncia dei redditi, fatta dagli interessati, metodo sconsigliabile, perché ci fa rimontare all’età della pietra nei sistemi di accertamento dei redditi agrari, fonte di scandalose sperequazioni, di arbitrii senza nome, di tira e molla fra funzionari e contribuenti, di variazioni continue e defatiganti a seconda dello spostarsi continuo dell’estensione dei fondi rustici; ed il secondo è il metodo catastale, che raggiunge in Italia, con il catasto il quale si sta eseguendo in virtù della legge del marzo 1886, quasi la perfezione praticamente immaginabile; perché è oggettivo, uniformemente ispirato agli stessi criteri in tutto il regno, perché colpisce i singoli appezzamenti dopo averli distinti per colture e per bontà ed averne graduato il reddito zona per zona in ogni singolo comune. Il catasto è la certezza, le denunce sono l’arbitrio; il catasto è l’ordine e le denunce sono il disordine; il catasto premia i bravi coltivatori e le denunce li puniscono; il catasto obbliga tutti all’osservanza della stessa legge e si impone al rispetto universale; le denunce sono fatte per imbrogliare gli ignoranti ed i deboli.

 

 

Oggi, sui terreni non affittati, si è stabilita e si deve pagare una nuova imposta, detta di ricchezza mobile sui redditi agrari. Il nome è sbagliato, perché l’imposta fondiaria (quella esatta col catasto) tassa già parte notevole dei redditi «agrari» che il nuovo tributo vuol colpire. Sarebbe stato meglio chiamarla di integrazione o duplicazione dell’imposta fondiaria per i terreni non affittati; ma, qualunque ne sia il nome, il punto essenziale sta nel pagarla. Poiché l’imposta nuova è necessaria all’equilibrio del bilancio dello stato e poiché essa può essere considerata anche come il corrispettivo del divieto di aumento alle sovrimposte locali e della ferma fiducia che queste saranno ridotte dalla loro attuale altezza espropriatrice, è doveroso per gli agricoltori pagare il nuovo tributo volenterosamente. In un primo momento, parve che ciò non dovesse essere facile. Se fosse stato mantenuto l’obbligo della denuncia particolareggiata delle entrate e delle spese, tutti i contribuenti sarebbero caduti in multa, salvo una piccola minoranza di grandi proprietari della valle del Po e della Toscana, i quali hanno fattori, amministratori, libri e conti, ed avrebbero così potuto facilmente dimostrare coi dati alla mano che il reddito «agrario» è una fantasia, quando lo si voglia distinguere dal reddito «dominicale» o «fondiario». Per fortuna, la denuncia è destinata a restare sulla carta, ché il ministero ha pubblicato le «tabelle».

 

 

Che cosa sono queste «tabelle»? Si potrebbero definire un catasto grossolano, fatto a sciabolate, distinguendo i terreni per coltura (seminativo, prato, vigneto, ecc.), per provincia, per zona in ogni provincia (montagna, collina e pianura), e per classi (di solito tre) in ogni provincia. Inoltre, per ognuno di questi casi, la tabella distingue quattro specie di redditi: quello del proprietario, che non lavora colle proprie braccia, ma fa coltivare il terreno in economia a mezzo di braccianti; quello del proprietario che lavora lui il terreno, coll’aiuto della propria famiglia; quello del proprietario che dà il terreno a mezzadria o a coloni pagati con una parte dei prodotti del fondo; e quello del mezzadro o colono che coltiva il fondo di cui sopra.

 

 

Per chiarire le cose prendiamo l’esempio della provincia di Alessandria, che è la prima in ordine di alfabeto; e prendiamo la prima qualità di terreno, che è il seminativo asciutto (terreno in rotazione di frumento, meliga, trifoglio, erba medica ed altre piante annuali). Che cosa deve denunciare il contribuente, il quale coltiva, ad esempio, un ettaro di seminativo asciutto in provincia di Alessandria? Egli sulla tabella vede scritte le seguenti cifre:

 

 

Montagna

Collina

Pianura

Proprietario coltivatore a mezzo di braccianti:

 

Terreni di 1ª

125

225

290

Terreni di 2ª

100

180

230

Terreni di 3ª

75

135

175

Proprietario che coltiva lui stesso od a mezzo della sua famiglia

 

Terreni di 1ª

225

400

515

Terreni di 2ª

180

320

410

Terreni di 3ª

135

240

310

Proprietario che dà il terreno a mezzadria

 

Terreni di 1ª

125

225

290

Terreni di 2ª

100

180

230

Terreni di 3ª

75

135

175

Colono mezzadro

 

Terreni di 1ª

215

390

505

Terreni di 2ª

175

315

400

Terreni di 3ª

130

235

305

 

 

Queste cifre vogliono dire che le tre specie di proprietari sopraindicate, oltre al reddito fondiario, per cui esse pagano quelle allegrie di imposte e sovraimposte che tutti sanno, dovrebbero percepire un reddito agrario dell’ammontare scritto nella tabella, su cui oggi sono chiamati a pagare un’imposta detta di ricchezza mobile che è del 10,20%, oltre gli aggi. Ho l’impressione che, per un primo esperimento e data la solita grossolanità italiana dell’aliquota – una imposta del 10,20% sarebbe bastata, l’ho già detto, ma giova ripetere, a creare fama di insuperabile tassatore ai tempi di Quintino Sella – le cifre di reddito sieno state tenute troppo alte, sovratutto ove si rifletta che sono cifre, che non si sa a che cosa si riferiscano, ma sono un’aggiunta alle cifre del reddito fondiario già tassato con l’imposta fondiaria.

 

 

Tuttavia, quelle cifre sono una guida preziosissima. E non sarà mai abbastanza lodato il ministro delle finanze per averle pubblicate. Impediranno arbitrii, vessazioni, sperequazioni fra provincia e provincia e fra contribuente e contribuente; che è tutto o quasi tutto ciò che bisogna ottenere in tema d’imposta.

 

 

Sulla scorta di queste tabelle, ogni proprietario può orizzontarsi abbastanza bene. Quando egli conosca la superficie dei suoi terreni a seminativo asciutto, a seminativo irriguo, a vigneti, a prato asciutto, a prato irriguo ecc., siccome egli sa se il suo terreno si trova nella regione della montagna o delle colline o della pianura, e conosce anche con qual metodo egli coltiva il suo terreno, egli non ha da fare altro se non moltiplicare la cifra per il numero degli ettari, per avere il reddito da denunciare.

 

 

Qualche maggior difficoltà presenta la distribuzione dei terreni in prima, seconda e terza classe. In provincia di Alessandria, dove non c’è ancora il nuovo catasto egli se la caverà all’ingrosso. Nelle limitrofe province di Torino e Cuneo, dove il nuovo catasto è in attività, ritengo che egli si debba attenere alla classificazione del catasto medesimo, considerando, purtroppo per lui, di terza classe anche quei terreni che il catasto, strumento enormemente più perfetto, reputa per la loro sterilità o mala situazione di quarta classe.

 

 

Dubbi molteplici potranno ancor sorgere. Ne indico due soli. Che cosa dovrà scrivere il colono, il quale non divide i prodotti a metà, ma ad un terzo o ad un quarto, ad esempio? Per lo più la cosa si complica per il fatto che il terzarolo o quartarolo non ha in colonia un intiero fondo, ma un singolo appezzamento; ed egli è in realtà un bracciante pagato in natura con un salario incerto nell’ammontare. A parer mio, egli non dovrebbe denunciare nulla; ma su di ciò la tabella tace.

 

 

Nel caso della divisione al terzo di un vero fondo, quel tanto di meno che dovrebbe denunciare il colono, dovrà essere aggiunto al proprietario? L’aritmetica, al solito grossolana, direbbe di sì; la logica dice di no, perché la divisione al terzo significa sempre che al proprietario spettano alcuni lavori che, in mezzadria pura, spettano al colono, o che il fondo è sterile o poco redditizio. Ma le tabelle non dicono nulla.

 

 

L’altro dubbio si riferisce alla infinita varietà dei contratti misti di affitto e di colonia parziaria. In molte regioni d’Italia sono diffusissimi contratti, per cui si dividono a metà le uve, i bozzoli, le ulive e si affittano invece i campi ed i prati al mezzadro o colono. Il fitto è uguale al massimo al fitto corrente; per lo più è notevolmente inferiore, perché prati e campi e specie i primi sono la dotazione occorrente per il bestiame da lavoro adoperato sul fondo. Io immaginerei che, nel silenzio delle tabelle, in questi casi il proprietario debba pagare solo sugli appezzamenti dati a mezzadria e non su quelli affittati e che il colono debba pagare per tutta la superficie, perché egli fa suo tutto il prodotto della parte affittata.

 

 

Un’ultima osservazione. Le cifre addotte ad esempio sono assai più alte per il mezzadro che per il suo proprietario. La ragione di ciò è che si è tenuto all’incirca conto del fatto che il proprietario paga già l’imposta fondiaria. Tuttavia, il colono non paga su tutta la cifra scritta nella tabella; ché gli è concesso l’abbuono di un quarto. Egli quindi paga solo sui tre quarti.

 

 

L’ordinamento della nuova imposta, così come è stato trasformato coll’adozione delle tabelle, è sulla buona via. Siamo ancora però nello stadio dell’infanzia tributaria. Nei due anni di provvisorietà, bisogna uscire dal presente disordine, per cui si sovrappongono diverse imposte (un’altra volta contai fino a cinque) stabilite con criteri diversi e contrastanti ad un sistema armonico, per cui dallo stesso documento, il catasto, si ricavino tutti i redditi terrieri a chiunque spettanti, sicché la loro somma sia uguale al totale, supposto 100, e non a 50 od a 150, come oggi accade. Ma ho paura che l’intento non si otterrà, neppure dopo due o cento anni, se si lascia che da una parte la giunta del catasto calcoli per conto suo i redditi detti «fondiari» per l’applicazione dell’imposta fondiaria e dall’altro canto la direzione delle imposte dirette elabori per conto proprio i redditi cosidetti «agrari» per la pseudo ricchezza mobile e separatamente si cerchino i dati per la patrimoniale. È necessario che, prima di passare all’esecuzione, De Stefani elabori i principii generali che devono regolare la materia. Le recenti discussioni sul fondamento del nuovo tributo hanno messo per lo meno in chiaro questa verità: che il problema vero non era stato visto, neppure dal Messedaglia, il grande autore della legge catastale; che difetta una elaborazione dottrinale seria; e che, senza una sua profonda discussione unitaria continueremo a perderci nei meandri di soluzioni empiriche, provvisorie e contraddittorie. Il problema della tassazione integrale dei redditi derivanti dalla terra non è affatto risoluto; ma io confido che De Stefani vorrà affrontarlo in pieno.

 

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