Il nuovo decreto per le case
Tipologia: Paragrafo/Articolo – Data pubblicazione: 15/02/1923
Il nuovo decreto per le case
«Corriere della Sera», 15 febbraio 1923
Cronache economiche e politiche di un trentennio (1893-1925), vol.VII, Einaudi, Torino, 1963, pp. 109-110[1]
Il decreto legge di cui i giornali hanno annunziato la prossima pubblicazione sulla costruzione delle case dà in gran parte soddisfazione ai reclami che dai costruttori, dai municipi e dalle cooperative erano stati avanzati contro alle norme quali risultavano da un primo comunicato ufficioso. È noto che, secondo questo primo comunicato, le esenzioni dall’imposta per 25 anni venivano limitate agli edifici la cui costruzione fosse stata iniziata e condotta a termine fra il 30 giugno 1922 e il 30 giugno 1925. Da un lato si osservò che era troppo breve il periodo di tempo lasciato dai costruttori, i quali volessero intraprendere la fabbricazione di case, difficile essendo compilare i progetti, acquistare le aree e finire la costruzione entro il termine prefissato; dall’altro, era rimasta incerta e gravemente pregiudicata la situazione di coloro, i quali avevano iniziato le costruzioni prima del 30 giugno 1922, fidandosi delle promesse di leggi e decreti anteriori, i quali esentavano variamente le case cominciate a costruire dopo il 5 luglio 1919.
Il decreto, nella sua ultima formulazione, allarga i termini e concede l’esenzione dei 25 anni a tutte le case la cui costruzione sia iniziata e condotta a termine fra il 5 luglio 1919 e il 31 dicembre 1926. Si rispettano così i diritti acquisiti e si lascia un tempo sufficiente a coloro, i quali da oggi in avanti vorranno intraprendere la costruzione di case. L’esenzione, è bene notarlo, è data non solo alle case ad uso di abitazione, ma anche alle case costruite ad uso di alberghi, uffici e negozi. Sono comprese altresì nell’esenzione le semplici sopraelevazioni di edifici, le quali abbiano i medesimi scopi di abitazione civile, albergo, ufficio o negozio.
Il testo del decreto, per varie circostanze non ha potuto uscire fuori dai termini più generali di esenzione, ma un prossimo regolamento disciplinerà le norme di applicazione del concetto informatore del decreto. In tale regolamento dovranno essere chiaramente disciplinati i seguenti punti:
- quali prove siano richieste per dimostrare che la costruzione fu iniziata e condotta a termine fra le due date 5 luglio 1919 e 31 dicembre 1926. A questo proposito prevale nei ministri competenti il concetto che debba essere concessa la maggiore larghezza nel dimostrare queste prove e quindi dovranno bastare i decreti di permesso di costruzione e di permesso di abitabilità per le città nelle quali tali decreti sono richiesti dal comune. Negli altri comuni potranno anche essere ammesse prove equipollenti;
- la esenzione, la quale in origine aveva ancora un carattere personale perché era condizionata a speciali situazioni di fortuna o di classe dei costruttori, oggi diventa un’esenzione di carattere oggettivo ed universale. Il regolamento perciò dovrà specificare che l’esenzione è data alla casa per sé, come tale, e segue la casa presso i suoi diversi successivi possessori, e non l’originario costruttore.
Do lode ai due ministri competenti, Rossi e De Stefani, per il principio chiaramente affermato nel decreto, il quale ha per iscopo di ridare la fiducia ai costruttori di case, e confido che il regolamento specificherà meglio il principio nel senso sopra indicato, cosicché l’esenzione sia chiara, semplice e non soggetta a nessuna possibile contestazione.