Opera Omnia Luigi Einaudi

Decreti fatti per dar ordini ai tribunali

Tipologia: Paragrafo/Articolo – Data pubblicazione: 17/03/1922

Decreti fatti per dar ordini ai tribunali

«Corriere della Sera», 17 marzo 1922

Cronache economiche e politiche di un trentennio (1893-1925), vol. VI, Einaudi, Torino, 1963, pp. 613-614

 

 

 

La teoria dei decreti-legge sta ogni giorno arricchendosi di nuove eleganze. Già si sapeva che si potevano regolare retroattivamente rapporti giuridici tra privati, stabilire imposte e aumentare le aliquote sui redditi maturati in passato; ma l’ultimo decreto sulle società in moratoria supera tutti i fatti passati in tale materia.

 

 

Quando il prof. Sraffa alcuni giorni fa, dopo aver dimostrato che le proposte di concordato della Banca italiana di sconto violavano la legge vigente, osservava che solo un decreto-legge poteva far passare sopra le insormontabili difficoltà giuridiche del concordato, probabilmente non credeva che la sua ironica osservazione sarebbe stata subito presa sul serio e che il decreto-legge era pronto per essere pubblicato sulla «Gazzetta ufficiale». Decreto-legge nullo. Se la Corte di cassazione romana vorrà applicare, su querela di un qualunque interessato, la teoria svolta ieri al senato dal suo presidente sen. Mortara, non potrà a meno di riconoscere la mancanza di uno dei requisiti di urgenza massima, da cui solo possono essere legittimati i decreti-legge. A parlamento aperto, non è lecito pubblicare sulla «Gazzetta ufficiale» un decreto il quale toglie ai creditori singoli il diritto di esercitare azioni contro gli eventuali responsabili di un disastro; non è lecito modificare le norme fondamentali di diritto, le quali sanciscono la parità di trattamento fra i creditori.

 

 

C’è urgenza, dicesi, di dichiarare immediatamente efficaci queste novità, o enormità che siano; ma è urgenza affermata, non dimostrata. Un concordato non può forse approdare, anche se non contiene queste violazioni della legge vigente?

 

 

Sovratutto, dal punto di vista giuridico e politico, è grave il precedente posto oggi: quando esiste una differenza di opinione fra una commissione la quale agisce in nome di un privato, sia pure che il privato si chiami Banca italiana di sconto, e il tribunale il quale agisce nell’interesse del rispetto alla legge, il legislatore, e tanto più il potere esecutivo, si deve almeno mantenere imparziale. Quale veste ha il governo per intervenire a dichiarare la legge? Oggi, purtroppo, con esempio nuovissimo, il potere esecutivo è intervenuto per imporre al tribunale, come legge, l’ossequio all’opinione manifestata dal privato. Il governo ha detto al magistrato: «Sta bene che la legge vigente ti vieta di approvare le proposte del privato; ma poiché queste proposte mi sono simpatiche, senz’altro io le trasformo in legge e ti faccio comando di osservarle».

 

 

Si ritorna, direttamente, alle norme più arbitrarie dell’antico regime; anzi a quelle norme che è calunnioso attribuire per lo più ai governi di antico regime. Talvolta accadeva che se un plebeo chiedeva ad un nobile il pagamento di un debito, il sovrano ordinasse al giudice di non occuparsene o di dar torto a chi aveva ragione; ma i governi di antico regime si vergognavano siffattamente dei misfatti che pur talvolta commettevano, da coprirli attentamente col silenzio più profondo. Oggi ce ne vantiamo, e sulla «Gazzetta ufficiale» ospitiamo siffatta enormità.

 

 

Coloro, d’ora innanzi, i quali invocheranno dai magistrati il ripristino di un loro diritto violato, se ne rammentino. A nulla gioverà persuadere i magistrati e ottenere una sentenza favorevole. Se l’avversario è potente, è forte per aderenze elettorali e politiche, egli otterrà che il governo ordini con un decreto al tribunale di dar ragione a lui, e non a chi ha ragione secondo il diritto. Questo, e non altro, è il significato del decreto-legge ultimo in tema di moratoria.

 

 

 

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