Che cosa è rimasto dei decreti
Tipologia: Paragrafo/Articolo – Data pubblicazione: 12/04/1925
Che cosa è rimasto dei decreti
«Corriere della Sera», 12 aprile 1925
Cronache economiche e politiche di un trentennio (1893-1925), vol. VIII, Einaudi, Torino, 1965, pp. 215-217
La conclusione riassuntiva che si può ricavare dal viluppo di decreti, di circolari e regolamenti, i quali si sono susseguiti dal 7 marzo in poi intorno all’ordinamento degli agenti di cambio è la seguente: che le cose rimangono sostanzialmente quali erano innanzi a quella data, con queste due differenze:
- 1) che decadranno dalla carica quegli agenti di cambio, i quali non potranno essere
- chiamati dal governo a far parte del primo terzo del ruolo delle corporazioni, a numero limitato;
- cooptati in un secondo terzo dai primi nominati;
- riuniti in società in accomandita od in nome collettivo, e come tali componenti l’ultimo terzo delle corporazioni chiuse;
- eletti agenti in sovrannumero con diritto di sopravvivenza agli agenti facenti parte delle corporazioni.
Tutti gli agenti in carica hanno diritto di far parte di una o di un’altra delle categorie sovramenzionate, a meno che, da soli, o riuniti nelle società dell’ultimo terzo, non siano in grado di fornire la cauzione da 500.000 a 1 milione di lire, a seconda delle piazze, cauzione che potrà essere fornita, oltrecché in titoli di stato, anche e fino al 45% in titoli industriali.
Il succo dei decreti si riduce perciò in sostanza all’elevamento della cauzione dalle attuali 50-100.000 lire a 500.000-1 milione di lire; ed alla riduzione automatica che deriverà da siffatta esigenza. Gli agenti che non vorranno o potranno sottoporsi all’aumento della cauzione, dovranno tentare di unirsi con altri in società in accomandita o in nome collettivo, allo scopo di distribuire su parecchi l’onere della cauzione. Non riuscendovi, dovranno abbandonare la carica, a meno che, a norma dell’art. 1 del regolamento per l’applicazione dei decreti, le camere di commercio, le deputazioni di borsa ed i consigli sindacali degli agenti di cambio non promuovano una variazione in meno nella cauzione.
Non è dunque nemmeno certo che la cauzione debba rimanere fissa a Milano, Torino e Genova ad 1 milione. Su rimostranze dei corpi tecnici locali potranno concedersi diminuzioni, congegnate in modo tale che ben pochi degli agenti di cambio attuali siano costretti ad abbandonare la carica. Sarebbe stato meglio che, con disposizione transitoria si fosse concessa agli agenti la possibilità di integrare la cauzione in un ragionevole lasso di tempo. L’urgenza costringerà i meno facoltosi – che non sempre sono i meno prudenti e meno avveduti consiglieri del pubblico – a lasciarsi jugulare da capitalisti disposti a diventare loro fornitori di fondi a condizioni troppo onerose; laddove un più lungo tempo avrebbe consentito agli agenti in carica di provvedersi delle occorrenti cauzioni senza onere eccessivo. Continuerà perciò sebbene assai attenuato, un certo stato d’animo inquieto nelle borse, non favorevole all’assestamento dei mercati.
- 2) che il numero degli agenti di cambio al massimo potrà essere quello attuale; e tenderà, per morti e naturali eliminazioni, a ridursi col tempo a quello fissato dai decreti per le singole corporazioni: 60 a Milano, 45 a Torino e Genova, ecc. ecc. Tuttavia, il principio della corporazione chiusa non può dirsi abbia trionfato in tutto, poiché, anche qui, l’art. 1 del regolamento stabilisce che i ministri delle finanze e dell’economia nazionale, le camere di commercio, le deputazioni di borsa ed i consigli sindacali degli agenti di cambio potranno promuovere una variazione nel numero degli agenti di cambio assegnati ad ogni borsa. Lo spiraglio lasciato aperto alle nuove forze è però strettissimo, poiché i corpi esistenti hanno una naturale tendenza a chiudersi in se stessi ed a rispettare, se si tratta di altri corpi, le posizioni acquisite. Come potranno i giovani forniti delle attitudini opportune all’esercizio della professione riuscire a far muovere il complicato macchinario, senza di cui il numero non può da 60 essere portato a 70 o ad 80?
Ad ogni modo legiferare su questo punto non era evidentemente urgente, postoché lo stato di fatto attuale non viene mutato e tutti gli agenti in carica possono venire mantenuti quando forniscano la cauzione. Il decreto-legge deve quindi essere considerato caduco anche agli occhi di chi ammette il decreto-legge nei casi di urgenza. Qui urgenza non v’era, poiché l’attuazione dei provvedimenti limitatori ad un numero fisso minimo viene rimandata ad un’azione futura lontana. Perché dunque non contentarsi di un normale disegno di legge presentato al parlamento?
L’unico punto in cui i decreti modifichino d’urgenza l’ordinamento degli agenti di cambio è dunque la cauzione. La quale era divenuta manifestamente inadeguata a causa della svalutazione della lira. Ed anche qui, il problema meritava di essere portato dinanzi al parlamento. Non v’era urgenza di innovare nulla nel caso specifico degli agenti di cambio, rispetto a cui non avevasi notizia di insolvenze apprezzabili. Ed invece poteva essere e può essere importante sottoporre all’esame parlamentare il quesito se le cauzioni, garanzie ecc., richieste per legge in somme fisse espresse in lire, non debbano essere interpretate in lire-oro anziché in lire-carta. Il problema, forse, interessa soltanto se posto in tesi generale; mentre pare assai limitata l’importanza del piccolo problema della cauzione degli agenti di cambio; importanza non certo tale da consigliare, da sola, il soqquadro nelle borse a cui si assiste da più di un mese.