Abuso enorme
Tipologia: Paragrafo/Articolo – Data pubblicazione: 23/08/1921
Abuso enorme
«Corriere della Sera», 23 agosto 1921
Cronache economiche e politiche di un trentennio (1893-1925), vol. VI, Einaudi, Torino, 1963, pp. 299-302
«Per rispetto alle prerogative parlamentari e alle rette norme costituzionali» il consiglio dei ministri ha stabilito che non si debba ricorrere al sistema dei decreti legge se non nei seguenti casi, già stabiliti dal precedente gabinetto:
«1. Quando si tratti di provvedimenti relativi alle nuove province; 2. quando si tratti di provvedimenti che abbiano per scopo di sopprimere uffici ed organismi amministrativi ritenuti superflui; 3. quando si tratti di modificare o di abolire altri decreti legge, sempre che il nuovo provvedimento non importi aumento di spesa; 4. quando si tratti di provvedimenti interni pei quali vi sia già l’accordo con le commissioni parlamentari competenti ed in ispecie, quando importino spese, con la commissione finanze e tesoro».
Fa d’uopo dire che il «rispetto alle prerogative parlamentari e alle rette norme costituzionali» non c’entra per nulla nei quattro casi che il presente afferma di avere ereditato dal precedente gabinetto? Noi non vogliamo disputare se in base alla legge per l’esercizio provvisorio od a quella per la dichiarazione d’annessione delle nuove province si possa legalmente affermare il diritto del governo ad emanare decreti legge. Se il diritto esiste, esso si estende a tutte le specie di decreti legge e farebbe malissimo il governo a rinunciare a valersi di una facoltà che il parlamento gli avrebbe affidata amplissima per i casi di urgenza ed importanza straordinaria. Con quale arbitrio il governo rinuncerebbe, in tal caso, ad una facoltà di cui il parlamento l’avrebbe investito per il noto aforisma del salus publica suprema lex?
La questione deve essere portata appunto sul terreno più generale di quello di un diritto formale, sul terreno del rispetto alle prerogative parlamentari ed alle rette norme costituzionali. Di quel rispetto, il sistema dei decreti-legge fu una violazione aperta, gravissima, tollerabile al più in tempo di guerra, col nemico alla frontiera, e di cui anche in tempo di guerra si fece in Italia abuso intollerabile, che non poté per nulla paragonarsi all’uso che in Inghilterra, negli Stati uniti ed in Francia si fece di alcuni limitati poteri conferiti dal parlamento al potere esecutivo. L’abuso dei pieni poteri avvenuto in Italia durante la guerra diede una ben trista dimostrazione della immaturità delle nostre tradizioni costituzionali e del discredito morale in cui la camera era caduta in quei tempi. L’opinione pubblica ritenne quella camera incapace e poco atta alla resistenza; e vide dapprima con indifferenza la sua effettiva decapitazione mercé la legge dei pieni poteri. Ben presto fu chiaro che il rimedio era peggiore del male e si invocò il ritorno alla normalità anche negli ordinamenti costituzionali. L’on. Giolitti promise di farlo, manifestando un sacro orrore per i decreti-legge.
L’orrore era tutto a parole, come si vide dalle eccezioni che egli mantenne e che gli permisero di violare le prerogative parlamentari così come forse non si sarebbe osato fare neppure durante la guerra: ne faccia fede il decreto-legge sulla nuova tariffa doganale, provvedimento di straordinaria importanza, che il governo precedente aveva formalmente promesso di non statuire per decreto-legge, e che, al disopra e al di fuori del parlamento, regolava le sorti dell’Italia economica nell’avvenire. Che cosa rimaneva più da fare alla «legge», quando il decreto-legge statuiva su quello che è certamente il problema economico massimo del paese nel momento presente e per un lungo avvenire?
La medesima insincerità, ci duole dirlo, domina nel contegno del presente gabinetto. In sostanza, si vuole seguitare a fare tutto ciò che si vuole. Basti guardare ai numeri 3 e 4 dell’elenco dei casi in cui il governo si riserba di emanare decreti-legge (i numeri 1 e 2 non hanno importanza, perché derivano da testi precisi di legge e trattasi di potestà delegate). Quale è il decreto-legge, il quale non implichi modificazione od abrogazione di altri decreti-legge (n. 3)? I decreti-legge durante la guerra furono infiniti come le sabbie del mare e regolarono tutto il regolabile. Un governo il quale voglia modificare persino gli ordinamenti fondamentali della vita civile, economica, finanziaria, militare, ecc. ecc., potrà sempre farlo, protestando che con ciò si modifica un qualche decreto-legge.
Unico limite: che il nuovo decreto-legge non implichi un aumento di spesa. Ma è un limite apparente ed in sostanza pericolosissimo, perché instaura un nuovo sistema legislativo, non contemplato dallo statuto, né conforme ad alcuna retta norma costituzionale.
L’abbiamo detto altra volta; ma giova ripeterlo: tra il sistema puro e semplice del decreto-legge e questo ibrido sistema del decreto-legge emanato con l’assoluzione di una commissione parlamentare è di gran lunga preferibile il primo. Almeno, qui viene in campo la responsabilità del governo. La camera od il senato poi sono sempre dare un voto di sfiducia al ministro singolo od al gabinetto intiero. Si sa di chi è l’abuso e si può punire il colpevole.
Invece, col metodo del decreto-legge emanato in seguito all’avviso della commissione competente e, trattandosi di spese, della commissione di finanze e tesoro della camera, il governo cerca di nascondere la sua propria dietro la responsabilità di commissioni che non ne hanno nessuna. L’ufficio delle commissioni non è mai stato quello di autorizzare il governo a legiferare; ma l’altro, ben diverso, di riferire alla camera sulla opportunità o meno di approvare un disegno di legge, libera la camera di seguire o respingere l’avviso della sua commissione.
Il nuovo ufficio che il governo vorrebbe attribuire alle commissioni è una novità costituzionale di portata decisiva, che rivoluziona tutto il nostro ordinamento costituzionale. Esso è uno sfregio alle prerogative della camera, le cui potestà vengono trasferite di fatto ad un piccolo numero di suoi membri, scelti per ragioni di partito e per inclinazioni individuali, la cui volontà può in ogni successivo momento essere diversa dalla volontà collettiva della camera.
Esso è, oltreché uno sfregio, l’annullamento completo del senato, il quale non solo non è interrogato, sia pure attraverso alle sue commissioni, ma nel maggior numero dei casi non può nemmeno essere interrogato, possedendo esso soltanto due commissioni permanenti, quella di finanze e quella degli esteri, per tutte le altre materie ricorrendo ancora al sistema degli uffici centrali eletti caso per caso, ossia dopo la presentazione del disegno di legge.
Altro che ossequio alle rette norme costituzionali! Si tratta, con la fantastica casistica inventata dal consiglio dei ministri, di decapitare un ramo del parlamento e di abolire l’altro, riducendoli amendue poi alla mortificante funzione di camere di registrazione di provvedimenti già entrati da mesi o da anni in vigore e contro cui nulla si può fare. Se camera, senato ed opinione pubblica non reagiscono a queste fantasie governative, bisogna dire che la crisi costituzionale è già avvenuta; e che noi siamo pronti al ritorno a sistemi di governo assoluto.